REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott., ha emesso la seguente
SENTENZA n. 801/2019 pubblicata il 21/10/2019
nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2016 del Tribunale di Terni, vertente
TRA
XXX (C.F.), rappresentato e difeso dall’avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in , giusta procura in calce all’atto di citazione
– attore/opponente
E
YYY S.R.L. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
– convenuta/opposta
Oggetto: prestazione d’opera intellettuale Conclusioni delle parti:
– L’avv., per l’attore/opponente: “attesa l’intervenuta riconsegna della documentazione, […] dichiararsi la cessazione della materia del contendere con regolamentazione delle spese processuali come per legge”.
– L’avv., per la convenuta/opposta: “[…] confermare il decreto ingiuntivo opposto […] e per l’effetto rigettare tutte le domande e le richieste proposte dall’opponente perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.06.2016, XXX conveniva in giudizio la YYY S.R.L. proponendo opposizione al decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) n. /2016 emesso dal Tribunale di Terni in data 26.04.2016, notificatogli il 09.05.2016, col quale gli era stato ingiunto, per la causale indicata nel ricorso monitorio (e, dunque, per la sopravvenuta revoca, a far data dal 01.01.2016, dell’incarico di assistenza e consulenza fiscale svolto per la società), di “consegnare immediatamente alla stessa YYY S.R.L. i seguenti beni mobili:
1) Registri iva (acquisti vendite corrispettivi, riepilogativi) con liquidazione periodiche anno 2015 e anni precedenti: 2014, 2013,2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005;
2) Registro beni strumentali;
3) modelli 770 dal 2011 al 2015;
4) certificazione unica 2015, con protocollo di invio;
5) libro giornale, libro inventari e gli altri libri sociali obbligatori (libro verbali assemblee dei soci, libro verbali riunione degli amministratori);
6) bilancio di verifica analitico al 31.12.2014;
7) dati relativi ai conguagli/versamenti da Assistenza Fiscale;
8) gli originali e/o le copie di tutte le comunicazioni effettuate al centro per l’impiego dal 2011 al 2015 relative all’assunzione e alle cessazioni del personale dipendente;
9) le dichiarazioni dei salari anni precedenti 2015 e le relative ricevute di presentazione;
10) le stampe delle denunce Uniemens dal marzo del 2011 al 31.12.2015;
11) tutta la corrispondenza inviata per conto dell’azienda agli enti INPS e Inail”.
L’opponente, premesso che dopo la notifica del predetto decreto ingiuntivo in uno con l’atto di precetto aveva “dovuto procedere suo malgrado alla riconsegna di parte della documentazione richiesta”, affermava che la proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo e la richiesta di revoca dello stesso si rendevano necessarie “anche ai fini della revoca dell’ingiunzione di pagamento delle spese liquidate”, avendo egli agito secondo diritto e non essendo in possesso di parte della documentazione oggetto del decreto. Il rag. XXX affermava, in particolare: che la restituzione dei documenti era stata resa difficile sia dai suoi problemi di salute, sia dal comportamento della stessa società convenuta, la quale, a fronte della sua disponibilità alla riconsegna di parte della documentazione il giorno 11.02.2016, aveva omesso di presentarsi all’incontro senza dare alcun preavviso, e negli altri incontri aveva avuto un atteggiamento di grave contrapposizione, tanto che parte della documentazione contabile era stata riconsegnata senza sottoscrivere alcuna ricevuta; che la riconsegna dei documenti non era stata “in cima ai suoi pensieri e desideri” in quanto la convenuta non aveva provveduto al pagamento dei compensi a lui spettanti; che la società opposta pretendeva anche la consegna di atti già restituiti al nuovo consulente rag. *** in data 01.03.2016; che egli tratteneva legittimamente parte della documentazione per ottenere la liquidazione del compenso da parte del proprio Ordine professionale di appartenenza (liquidazione ancora non effettuata, per circostanze certamente a lui non imputabili). Con particolare riferimento ai registri IVA e al libro giornale relativi al periodo 2005-2009, il rag. XXX deduceva che di tali documenti era depositaria la rag. ***, come provato, oltre che dalla dichiarazione IVA presentata all’Agenzia delle Entrate il 25.11.2004, anche dal fatto che egli aveva potuto nuovamente iscriversi all’Albo dei Consulenti del lavoro solo nel novembre 2009. Quanto, poi, al bilancio di verifica analitico al 31.12.2014, l’opponente eccepiva che si trattava di un elaborato mai commissionatogli dalla società e dunque non redatto. Con riferimento, infine, alle dichiarazioni INAIL, il rag. XXX sosteneva che trattavasi di documentazione già consegnata a suo tempo alla società e poi nuovamente consegnata dopo la notifica dell’ingiunzione, e, in ogni caso, egli non poteva nuovamente eseguire la stampa delle comunicazioni fatte agli Enti previdenziali, non avendo più accesso ai sistemi informatici proprio perché sollevato dall’incarico (accesso invece attivo in capo al nuovo consulente, che in qualsiasi momento poteva quindi ottenerne le copie). L’opponente chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa depositata in data 14.10.2016 si costituiva la YYY S.R.L., evidenziando che nell’atto di citazione l’opponente aveva confermato di aver effettuato una restituzione meramente parziale dei documenti e solo a seguito del ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo opposto. La convenuta eccepiva l’insussistenza del dedotto diritto alla ritenzione di alcuni documenti in funzione dell’infondata pretesa economica dell’attore (oggetto, peraltro, di decreto ingiuntivo richiesto dall’attore e opposto dalla società convenuta, e, dunque, di un diverso giudizio di opposizione), contestava la veridicità dell’assunto di controparte relativo ai suoi asseriti problemi di salute e all’incontro da lui proposto per la data del 11.02.2016 (essendo invece avvenuta in data 15.02.2016 una riconsegna parziale dei documenti, diversi da quelli oggetto di ingiunzione, solo per l’indisponibilità dello stesso rag. XXX a restituire la residua documentazione, pur a fronte dei numerosi solleciti all’uopo rivoltigli) e precisava che, a seguito della riconsegna parziale avvenuta in data 18.05.2016, restavano ancora non restituiti: 1) il registro IVA vendite e corrispettivi relativo al periodo dal 2005 al 2009; 2) le ricevute di invio dei modelli 770 dal 2011 al 2014; 3) il protocollo di invio della certificazione unica 2015; 4) il bilancio di verifica analitico al 31.12.2014; 5) dati relativi ai conguagli/versamenti da assistenza fiscale; 6) le dichiarazioni dei salari anno 2014; 7) la corrispondenza inviata per conto dell’azienda agli enti INPS e INAIL; 8) alcuni UNIEMENS (tra cui quelli relativi ai mesi di marzo, maggio e giugno 2011, al mese di marzo 2012, ai mesi di giugno, luglio e novembre 2013, ai mesi di aprile e novembre 2014 e ai mesi di febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015). Con particolare riferimento ai registri IVA relativi al periodo 2005-2009, la convenuta deduceva che tra lo studio del rag. XXX e quello della rag. *** (situati nel medesimo immobile in) vi era “continuità, avendo la società dapprima tenuto i rapporti con la rag. *** e contestualmente con il marito rag. XXX”. Quanto, poi, al bilancio di verifica analitico al 31.12.2014, non vi era dubbio che il rag. XXX fosse tenuto a redigerlo, rientrando tale incombenza tra i suoi compiti di consulente fiscale della società. La convenuta, inoltre, disconosceva il verbale di riconsegna documenti del 01.03.2016 allegato in copia all’atto di citazione, chiedendo la produzione in giudizio del relativo originale. La YYY S.R.L. chiedeva quindi il rigetto dell’avversa opposizione.
All’esito dell’udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza del 08.11.2016 il giudice istruttore rigettava l’istanza formulata dall’attore per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., ed esaurita la susseguente istruttoria (consistita nell’assunzione delle prove testimoniali nei limiti ammessi con ordinanza del 14.03.2017), all’udienza del 11.06.2019 – dopo due rinvii richiesti dai difensori – il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all’art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
L’opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati. Al fine di delimitare compiutamente il thema decidendum, giova preliminarmente sottolineare che: a) è pacifico che parte della documentazione oggetto di ingiunzione sia stata restituita dall’opponente alla convenuta in data 18.05.2016, dopo la notificazione del decreto ingiuntivo unitamente all’atto di precetto (v. pag. 2 dell’atto di citazione, nonché pag. 5-6 della comparsa di costituzione e risposta e il doc. 16 di parte convenuta); b) altrettanto pacifico è che un’altra parte di tale documentazione sia ancora in possesso dell’attore, che si rifiuta di restituirla adducendo una “perdurante necessità” di disporne al fine di ottenere la liquidazione delle proprie spettanze da parte dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di (v. pag. 1 della seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice); c) vi sono poi altri documenti che l’attore dichiara di non poter restituire per non esserne mai stato il depositario (registro IVA vendite e corrispettivi relativo al periodo dal 2005 al 2009), per non averli mai elaborati (bilancio di verifica analitico al 31.12.2014) o per l’impossibilità di eseguire l’accesso ai sistemi informatici in ragione della sopravvenuta revoca dell’incarico (corrispondenza inviata per conto dell’azienda agli enti INPS e INAIL; UNIEMENS mancanti).
Ciò premesso, non può accogliersi la richiesta dell’opponente, formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni, volta alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere. È noto, infatti, che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso (v. ex multis Cass. 11813/2016, Cass. 16886/2015, Cass. 5188/2015 e Cass. 16150/2010), e che risulti quindi acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e sulla conseguente necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (v. da ultimo Cass. 19845/2019). Nel caso di specie, invece, persiste il contrasto tra le parti circa la sussistenza dell’obbligo di consegna della documentazione oggetto di ingiunzione non restituita in data 18.05.2016, e la convenuta ha insistito sino alla fine per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Peraltro, se è indubbio che l’avvenuta restituzione di parte della documentazione dopo l’emissione del decreto ingiuntivo comporti l’inevitabile revoca dello stesso, la fondatezza dell’opposizione deve essere comunque valutata anche con riferimento a tale parte di documentazione, se non altro ai fini della determinazione della soccombenza e della conseguente statuizione sulle spese processuali della fase monitoria e di quella di opposizione (v. sul punto Cass. 18125/2017, Cass. 24258/2010 e Cass. 6514/07).
Venendo ai motivi posti a fondamento dell’opposizione, va anzitutto rilevato che la documentazione medica allegata dall’attore all’atto di citazione appare assolutamente inidonea a giustificare la mancata restituzione della documentazione oggetto di causa alla società convenuta, non emergendo dalla stessa un’impossibilità di adempiere – nel periodo intercorso tra la revoca dell’incarico e l’avvio del giudizio monitorio – all’obbligo di riconsegna, ed essendo del resto provato dal contenuto delle reciproche missive in atti (oltre che dalle altre difese svolte dallo stesso attore negli scritti di causa) che il rifiuto di restituire la documentazione si fondava (e, per i documenti non ancora riconsegnati, si fonda ancora) su motivazioni del tutto differenti.
Va poi sottolineato che l’assunto attoreo secondo cui la mancata riconsegna della documentazione sarebbe imputabile anche alla condotta della stessa YYY S.R.L. risulta chiaramente smentita dalla documentazione in atti, in cui si rinvengono i numerosi solleciti rivolti al rag. XXX e le risposte fornite da quest’ultimo, il quale ha posto a fondamento del proprio rifiuto, essenzialmente, il mancato pagamento delle sue spettanze.
Per quanto concerne tale ultimo aspetto, deve richiamarsi il principio in base al quale il diritto di ritenzione sancito per il professionista dall’art. 2235 c.c. (che ha ad oggetto sia i documenti ricevuti dal professionista, sia quelli da quest’ultimo elaborati in nome e per conto del cliente in adempimento all’incarico professionale conferitogli) si riferisce ai soli documenti occorrenti per la dimostrazione dell’opera svolta (v. Cass., SS.UU., 13617/2012) e può essere esercitato soltanto per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali, sicché, trattandosi di un’eccezione all’obbligo di restituzione dei documenti (v. ex multis Trib. Reggio Emilia, 12 novembre 2002, in www.ilcaso.it), grava sul prestatore d’opera intellettuale l’onere di dedurre e provare l’esistenza di un rapporto di funzionalità tra i documenti trattenuti e le azioni da intraprendere per il pieno esercizio del proprio diritto di difesa, dovendo in mancanza ritenersi illegittima la perdurante detenzione degli stessi dopo la cessazione dell’incarico (v. Cas., SS.UU., 3033/2011). Nel caso di specie, l’opponente ha dedotto in via del tutto generica – e con indistinto riferimento a tutti i documenti oggetto di ingiunzione (ivi inclusi quelli riconsegnati il 18.05.2016) – l’esigenza di trattenere la documentazione in quanto necessaria alla tutela dei propri diritti, ma tale esigenza appare smentita dal fatto che lo stesso rag. XXX, prima ancora di ricevere la notificazione del decreto ingiuntivo, ha a sua volta agito in via monitoria nei confronti della YYY S.R.L. per il pagamento di proprie spettanze (v. il ricorso per decreto ingiuntivo del 29.03.2016, allegato come doc. 18 alla comparsa di costituzione e risposta), per poi agire ulteriormente nei confronti della stessa YYY S.R.L. nel 2017 per il pagamento di ulteriori parcelle (v. l’atto di citazione del 06.09.2017, depositato nel presente giudizio dal difensore della convenuta all’udienza del 09.10.2018, dal quale si evince, tra l’altro, che l’azione è stata proposta, tra l’altro, in forza di un “certificato di asseverazione della liquidazione delle parcelle dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Prot. N /2016 del 28.07.2016”).
È invece fondata l’eccezione formulata dall’opponente con riferimento al registro IVA vendite e corrispettivi relativo al periodo dal 2005 al 2009. Il fatto che in tale periodo il depositario delle scritture contabili fosse la rag. *** (moglie dell’odierno opponente) e non il rag. XXX, oltre ad esser stato chiaramente confermato da tutti i testimoni escussi all’udienza del 11.07.2017 (ivi inclusi quelli citati da parte convenuta), risulta provato anche dal doc. 17 prodotto dalla stessa convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dal quale si evince che a fornire l’assistenza contabile e fiscale alla YYY S.R.L. nel periodo in questione fu proprio la rag. ***, pur avvalendosi della collaborazione del rag. XXX. D’altra parte, l’affermazione della convenuta secondo cui tra i due studi professionali vi sarebbe una commistione di attività, oltre a non esser stata adeguatamente provata (non apparendo all’uopo sufficienti il rapporto di coniugio, l’identità della sede e i rapporti di collaborazione professionale risultanti dalla documentazione in atti), non consentirebbe comunque di individuare nel rag. XXX il soggetto tenuto alla restituzione dei documenti inerenti al periodo in cui, quantomeno formalmente, l’assistenza fiscale e contabile era prestata dalla rag. *** (che deteneva quindi la relativa documentazione fiscale e contabile: v. la dettagliata conferma fornita sul punto dal testimone ***, socio della società convenuta, il quale ha dichiarato che “la documentazione fiscale e contrabile relativa al periodo 2005-2009 era detenuta dalla sig.ra ***”), tenuto conto anche del fatto che in quel periodo il rag. XXX non era iscritto all’Ordine dei Consulenti del lavoro (v. il doc. 3 allegato all’atto di citazione).
L’opposizione è fondata anche per quanto concerne il bilancio di verifica analitico al 31.12.2014, che l’opponente deduce di non aver mai elaborato. A fronte di una tale eccezione, la società convenuta avrebbe dovuto provare – sia pure, eventualmente, per presunzioni – l’effettiva esistenza di tale documento, mentre essa si è limitata a dedurre (e a chiedere di provare) che l’elaborazione del documento in questione rientrava tra i compiti del rag. XXX in base al mandato ricevuto, il che, se può rilevare ai fini dell’eventuale accertamento di un inadempimento del professionista, appare invece irrilevante nel presente giudizio, non potendo, evidentemente, ordinarsi la consegna di un documento che avrebbe dovuto essere predisposto ma del quale è incerta l’esistenza.
Del tutto generico, invece, appare il motivo di opposizione inerente alla dedotta (e indimostrata) impossibilità di accedere ai sistemi informatici per estrarre alcuni tra i documenti oggetto dell’ingiunzione di consegna.
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, Il rag. XXX deve essere condannato a consegnare alla YYY S.R.L. la seguente documentazione: 1) ricevute di invio dei modelli 770 dal 2011 al 2014; 2) protocollo di invio della certificazione unica 2015; 3) dati relativi ai conguagli/versamenti da assistenza fiscale; 4) dichiarazioni dei salari anno 2014; 5) corrispondenza inviata per conto dell’azienda agli enti INPS e INAIL; 6) UNIEMENS relativi ai mesi di marzo, maggio e giugno 2011, al mese di marzo 2012, ai mesi di giugno, luglio e novembre 2013, ai mesi di aprile e novembre 2014 e ai mesi di febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015. La prevalente soccombenza dell’opponente giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali per la metà, con liquidazione a carico dello stesso opponente della restante metà delle spese di lite (anche per la fase monitoria: v. ancora Cass. 18125/2017), quantificata come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore (indeterminabile), alla natura e alla complessità (non elevata) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’opposizione al decreto ingiuntivo n. /2016 del Tribunale di Terni, proposta da XXX nei confronti della YYY S.R.L., ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
– revoca il decreto ingiuntivo opposto;
– condanna XXX a consegnare alla YYY S.R.L. la seguente documentazione: 1) ricevute di invio dei modelli 770 dal 2011 al 2014; 2) protocollo di invio della certificazione unica 2015; 3) dati relativi ai conguagli/versamenti da assistenza fiscale; 4) dichiarazioni dei salari anno 2014; 5) corrispondenza inviata per conto dell’azienda agli enti INPS e INAIL; 6) UNIEMENS relativi ai mesi di marzo, maggio e giugno 2011, al mese di marzo 2012, ai mesi di giugno, luglio e novembre 2013, ai mesi di aprile e novembre 2014 e ai mesi di febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2015;
– compensa le spese processuali (della fase monitoria e del giudizio di opposizione) per la quota di 1/2;
– condanna XXX alla rifusione in favore della YYY S.R.L. della restante quota di 1/2 delle spese processuali, quota che liquida come segue: € 650,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, per il procedimento monitorio; € 3.500,00 (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria e di trattazione, ed € 1.300,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, per il giudizio di opposizione.
Terni, 21/10/2019
Il giudice
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