fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Dolo, causa di annullamento del contratto

Dolo, causa di annullamento del contratto, i raggiri hanno ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà.

Pubblicato il 21 November 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LARINO

Il Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 548/2022 pubblicata il 11/11/2022

nella causa iscritta al n. 405 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2015 e promossa

da

XXX (c.f.),

ATTORE contro

YYY ASSICURAZIONI S.P.A. (p.i.)

CONVENUTA

e contro

ZZZ (c.f.)

CONVENUTO

e contro

KKK,

CONVENUTO

OGGETTO: domanda di risarcimento danni

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX conveniva in giudizio dinanzi all’intestato Tribunale ZZZ, KKK e YYY Assicurazioni S.p.a. per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti, quali agenti assicurativi, per i danni subiti in conseguenza del mancato riconoscimento dell’indennizzo a seguito di sinistro al medesimo occorso.

Rappresentava, in particolare, l’attore che, in data 05/03/2013, alle ore 18:00 circa, presso l’ippodromo Le Capannelle, sito in Roma, nel corso di una gara alla quale stava partecipando come fantino di professione, era stato disarcionato da cavallo e era caduto rovinosamente a terra ed era stato trasportato presso il Nosocomio Policlinico Casilino di Roma per le necessarie cure di primo soccorso. A seguito dell’incidente, aveva riportato una frattura della clavicola destra con prognosi di n. 30 giorni, diagnosticata il giorno seguente presso l’Ospedale San Carlo di Roma, corrispondente ad un danno economico complessivo stimato di € 15.436,96 (per risarcimento invalidità temporanea al 100% giorni n. 40; invalidità temporanea al 50% giorni n. 30; danno biologico permanente del 7%; danno morale quantificato nella metà di quello biologico pari ad 1/3 e spese sostenute pari ad € 356,89).

Aggiungeva che, nonostante la formale denuncia del sinistro presso le Agenzie di *** e *** e la Direzione Generale di Firenze della *** Assicurazioni, con contestuale richiesta di risarcimento danni, l’Ispettorato Sinistri della Compagnia con sede in *** aveva comunicato l’impossibilità di indennizzo, data la diversità dell’attività professionale dichiarata in polizza (ossia “allevatore bovini-equini”) da quella svolta in occasione del sinistro (ossia attività professionale di fantino), pertanto, esercitata in assenza di copertura assicurativa.

Sosteneva, sul punto, che, al momento della stipula del contratto, in data 30/12/2010, benché lo stesso attore avesse eccepito la diversità dell’attività professionale riportata in polizza da quella realmente da lui svolta, il convenuto KKK, titolare dell’Agenzia di ***, gli aveva garantito la totale copertura assicurativa, dichiarando che l’attività di fantino rientrasse nella categoria di allevatore bovini-equini, a tal proposito chiedendo delucidazioni, telefonicamente, a ZZZ, titolare dell’Agenzia di ***, che nell’occasione confermava.

Deduceva, dunque, di essere stato indotto in errore dalle dichiarazioni mendaci degli agenti assicurativi, determinanti del consenso e tali che, senza di essi, l’attore non avrebbe mai sottoscritto una polizza a copertura di un’attività professionale diversa da quella effettivamente esercitata.

Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti, con condanna dei medesimi al pagamento in favore dell’attore della somma di € 15.436,96, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. In via subordinata, chiedeva dichiararsi annullabile ai sensi dell’art. 1439 c.c. la polizza infortuni n., con conseguente risarcimento dei danni e refusione dei ratei assicurativi corrisposti o altra somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio YYY Assicurazioni S.p.a., sostenendo l’infondatezza della domanda sollevata dall’attore, in quanto l’attività sportiva di fantino professionista non dichiarata in Polizza comportava, in caso di sinistro, la non indennizzabilità del danno, dovendosi pertanto ricollegare i danni lamentati ad un errore dell’attore stesso nella comunicazione del proprio lavoro al momento della stipula del contratto, anche alla luce della chiarezza delle clausole contrattuali sottoscritte, che non lasciavano spazio al riconoscimento di alcun vizio della volontà sotto il profilo della violenza, dell’errore o del dolo.

Proseguiva, inoltre, deducendo l’infondatezza della domanda anche dal punto di vista della sua formulazione, atteso che l’attore richiedeva un risarcimento del danno a seguito di riconoscimento dell’annullabilità e non della nullità del contratto nonché dal punto di vista del quantum risarcitorio, in quanto non provato.

Concludeva, pertanto, chiedendo, in via principale, di rigettare ogni domanda ex adverso spiegata; in via subordinata, di porre a carico della Compagnia di Assicurazioni la somma ritenuta di giustizia, sulla scorta delle condizioni di polizza in atti, atteso che le mendaci dichiarazioni dell’attore in sede di stipula della polizza non consentivano di liquidare alcunché prima del presente giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio ZZZ, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso assunto, prodotto e richiesto, siccome infondato in fatto e in diritto.

Deduceva, in particolare, che le condizioni della polizza oggetto di causa risultavano chiare e non equivocabili nel loro significato letterale, prevedendo la copertura per l’attività di allevamento bovini-equini, senza alcun riferimento all’occupazione professionale ed agonistica di fantino esercitata dall’attore.

Sosteneva, inoltre, la totale infondatezza delle pretese di parte attorea, atteso che non conosceva affatto XXX Salvatore e non aveva posto alcuna attività di convincimento diretta alla sottoscrizione del contratto di assicurazione da parte del medesimo.

Chiedeva, quindi, rigettarsi la domanda attorea avanzata nei confronti del convenuto xxxx, con vittoria di spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva altresì in giudizio KKK, impugnando tutto quanto dedotto e richiesto nell’atto di citazione perché infondato in fatto ed in diritto e sostenendo l’infondatezza dalla pretesa dell’attore, atteso che le condizioni contrattuali della polizza oggetto di causa risultavano chiare e non equivocabili e che l’attore aveva stipulato il contratto senza dichiarare la propria attività professionale di fantino.

Contestava, inoltre, l’entità assolutamente esagerata ed ingiustificata del quantum richiesto e l’assenza di nesso di causalità tra i danni subiti ed il sinistro denunciato.

Chiedeva, quindi, rigettarsi la domanda attorea avanzata nei confronti del convenuto KKK, con vittoria di spese di lite. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di essere manlevato dalla Compagnia di Assicurazioni YYY S.p.a.

La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni.

All’udienza del 03/02/2020, le parti precisavano le conclusioni e il giudice riservava la causa in decisione assegnando loro i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.

Con ordinanza del 04/06/2021, il giudice rinviava la causa per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 21/06/2021.

All’udienza del 21/06/2021, il giudice, all’esito della camera di consiglio, riservava la causa in decisione, ai sensi dell’art. 190 c.p.c., senza concessione di termini.

Infine, la causa veniva assegnata allo scrivente dal ruolo della dott.ssa *** in data 19/07/2022, e lo scrivente, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo, fissando l’udienza per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 09/09/2022, le parti precisavano le conclusioni e lo scrivente giudice assumeva la causa in decisione, con concessione di un termine ridotto di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo temine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica. ***

La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi che si andranno ad esporre.

XXX chiedeva accertarsi la responsabilità dei convenuti, YYY Assicurazioni S.p.a., ZZZ e KKK, con conseguente condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni da egli subiti in conseguenza del sinistro -per il quale non veniva indennizzato nonostante sottoscrizione di apposita polizza assicurativa- occorsogli in data 05/03/2013, alle ore 18:00 circa, quando, presso l’ippodromo Le Capannelle, sito in Roma, nel corso di una gara alla quale stava partecipando come fantino di professione, veniva disarcionato da cavallo e cadeva rovinosamente a terra, riportando una frattura della clavicola destra con prognosi di n. 30 giorni, diagnosticata il giorno seguente presso l’Ospedale San Carlo di Roma, corrispondente ad un danno economico complessivo stimato di € 15.436,96 (per risarcimento invalidità temporanea al 100% giorni n. 40; invalidità temporanea al 50% giorni n. 30; danno biologico permanente del 7%; danno morale quantificato nella metà di quello biologico pari ad 1/3 e spese sostenute pari ad € 356,89).

Sul punto, l’attore ha dedotto di aver stipulato, in virtù della propria professione di fantino, una polizza infortuni n. con la *** Assicurazioni S.p.a. (YYY), Agenzia di *** Centro di ZZZ, presso la filiale Agenzia *** di KKK, corrente in *** alla via Roma. Tuttavia, benché in sede di sottoscrizione del contratto gli agenti assicurativi avessero confermato la copertura assicurativa in relazione all’attività di fantino (poiché rientrante nella categoria “attività di allevamento bovini-equini” espressamente indicata nel contratto), nonostante formale denuncia del sinistro, all’attore veniva comunicata l’impossibilità di indennizzo, atteso che la polizza era stata stipulata a copertura di eventuali danni scaturenti dall’esercizio dell’attività di allevamento bovini-equini e non della diversa attività effettivamente esercitata dal medesimo in occasione dell’incidente.

In via preliminare, deve dichiararsi la validità del deposito di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice, sebbene effettuato in modalità cartacea anziché telematica.

Infatti, da un lato, l’art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 (norma che prevede il deposito telematico degli atti processuali) non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi di inosservanza di tale precetto, e dall’altro, anche in ipotesi di inammissibilità/nullità dell’atto depositato in forma cartacea, tale vizio sarebbe sanabile ex art. 156 co. 3 c.p.c. per raggiungimento dello scopo.

Venendo al merito, giova premettere come, in tema di vizi del consenso, viga il principio fraus omnia corrumpit, in virtù del quale il dolo decettivo -che si caratterizza come vizio della volontà negoziale se sia consistito in artifici, raggiri o menzogne che abbiano ingenerato nella controparte una rappresentazione alterata della realtà, determinandone il consenso – conduce all’annullamento del contratto qualunque sia l’elemento sul quale il contraente sia stato ingannato e, dunque, in relazione a qualunque errore in cui sia stato indotto, ivi compreso quello sul valore o sulle qualità del bene oggetto del negozio (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 4065 del 20 febbraio 2014; Cass. civ., n. 27406 del 25 ottobre 2019).

Le dichiarazioni menzognere, in particolare, possono di certo risultare idonee ad integrare raggiri – e, dunque, a configurare il dolo contrattuale -, la cui rilevanza è tanto maggiore in relazione all’affidabilità intrinseca degli atti utilizzati e qualora siano rese da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione delle condizioni contrattuali e di viziare nell’altra parte il processo formativo della volontà negoziale (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. II, n. 13034 del 24 maggio 2018).

Perché si integri una fattispecie di dolo non può, però, dirsi sufficiente una qualunque influenza psicologica dell’uno sull’altro contraente, bensì è necessaria la messa in opera di veri e propri artifici o raggiri, che possono anche concretizzarsi in semplici menzogne, ma che devono comunque tradursi in fatti dotati di un chiaro nesso di causalità sulla formazione del volere dell’altra parte, ossia sulla formazione del consenso di quest’ultima. Conseguendone che si possa identificare come dolosa la condotta caratterizzata da un facere attraverso il quale si persegue intenzionalmente e fattivamente una perturbazione nella formazione del volere (cfr. Cass. civ., sez. VI, del 08/05/2018, n. 11009; Cass. civ., sez. III, del 23/06/2015, n. 12892; cfr., sul punto, altresì Cass. civ., sez. VI, n. 25968 del 24 settembre 2021, secondo cui: “a norma dell’art. 1439 c.c., infatti, il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c.”).

Al riguardo, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la valutazione della idoneità di tale comportamento a coartare la volontà del “deceptus” è riservata al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze – la cui prova è a carico del “deceptor” – dalle quali desumere che l’altra parte già conosceva o poteva rendersi conto “ictu oculi” dell’inganno perpetrato nei suoi confronti” (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 16004 del 11 luglio 2014).

Pertanto, alla luce dei richiamati principi, l’effetto invalidante dell’errore frutto di dolo è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione, competendo al giudice del merito accertare, sulla base delle risultanze probatorie e valutando tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la fattispecie concreta dedotta in giudizio, se essa integri un’ipotesi di dolo determinante, “con l’ulteriore conseguenza che la domanda di annullamento non può essere accolta allorchè, in relazione al concreto ed inequivoco contenuto delle clausole negoziali, o per effetto di qualsiasi altra circostanza, debba escludersi che l’attore versasse in errore al momento della prestazione del consenso” (Cass. civ., sez. II, n. 3065 del 19 aprile 1988; cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. II, n. 5734 del 27 febbraio 2019).

Tutto ciò premesso e venendo al caso in esame, parte attrice non ha compiutamente allegato e fornito la prova, testimoniale e documentale, del comportamento doloso delle parti convenute, che abbia determinato, attraverso la messa in opera di artifizi fraudolenti, il consenso alla pattuizione negoziale oggetto di causa.

D’altra parte, invece, le parti convenute hanno adempiuto all’onere sulle medesime gravante di dimostrare le circostanze di fatto idonee a rappresentare l’assenza di una situazione di errore da parte dell’attore al momento della stipulazione del negozio.

Invero, dall’istruttoria espletata in giudizio, emerge che, in data 30/12/2010, l’attore XXX, stipulava una polizza infortuni con la compagnia YYY Assicurazioni S.p.a., sottoscrivendola presso l’agenzia di KKK in ***, a copertura dell’attività di “Allevatore bovini-equini”. Tale circostanza, che non è in contestazione tra le parti, si evince dalla lettura della documentazione, versata in atti, relativa al contratto di assicurazione ed, inoltre, nelle condizioni di polizza, si legge che “qualora l’infortunio si verifichi nel corso di attività avente carattere professionale svolta in modo abituale, diversa da quella dichiarata in scheda di Polizza, l’indennizzo sarà corrisposto: integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio assicurato; con una riduzione percentuale […] se la diversa attività aggrava il rischio assicurato. Resta però inteso che l’attività di sportivo professionista non dichiarata in Polizza comporta in caso di Sinistro, la non indennizzabilità del danno” (cfr. punto 5.3, pag. 16, “Norme che regolano l’assicurazione Infortuni”, allegate alla polizza, in atti).

Tale ricostruzione non riceve smentita neanche nelle risultanze emerse dall’espletamento della prova orale, nell’ambito della quale, tutti i testi hanno confermato pacificamente che il contratto sottoscritto presentasse tali clausole.

Risulta, pertanto, innanzitutto provato, documentalmente e mediante escussione dei testi che, al momento della sottoscrizione della polizza, XXX era a conoscenza della tipologia di attività oggetto della copertura assicurativa fornita dalla stessa.

Quanto, poi, alla asserita circostanza della messa in opera di artifizi diretti a determinare la volontà del XXX alla stipulazione di una polizza per attività differente da quella effettivamente esercitata da parte dei convenuti KKK e ZZZ, non può rinvenirsi, nella fattispecie concreta, un’operazione di raggiro effettivamente idonea a carpire un consenso viziato da parte dell’attore.

In tal guisa, l’attore stesso, negli atti di causa, ribadisce di aver eccepito la difformità dell’attività da lui svolta rispetto a quella in polizza, ma di essersi poi determinato alla stipulazione del contratto, a seguito delle mere “rassicurazioni” del Battista sulla possibilità che la copertura assicurativa riguardasse altresì gli infortuni eventualmente occorsi nell’esercizio dell’attività di fantino. Tuttavia, la piena consapevolezza da parte dell’attore di tale difformità nonché la chiarezza e perentorietà delle clausole contrattuali indicate nella polizza, che escludevano categoricamente l’attività sportiva non dichiarata dalla copertura assicurativa, possono esclusivamente condurre a ritenere incauto l’affidamento dell’attore nella copertura assicurativa invocata e ad evidenziare la negligenza con la quale il medesimo sia pervenuto alla stipulazione del negozio assicurativo.

Preme sottolineare, infatti, come, “sia nella ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza” (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 1585 del 20 gennaio 2017; cfr., sul punto, altresì Cass. civ., sez. II, n. 13872 del 31 maggio 2018).

Di talché, alla luce di quanto esposto, deve ritenersi infondata la pretesa risarcitoria dell’attore, XXX, in quanto essa si poggia sull’asserita induzione in errore dell’assicurato che però non trova riscontro nel quadro probatorio in atti, non rilevandosi, dunque, configurabile alcuna responsabilità, contrattuale ovvero extra-contrattuale, a carico dei convenuti, ognuno a proprio titolo.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, ogni altra questione assorbita, la domanda attorea va rigettata.

Le spese di lite sostenute dai tre convenuti, calcolate secondo i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità della controversia, vengono poste a carico di parte attrice secondo il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 405/2015 sulla domanda proposta da XXX contro YYY Assicurazioni s.p.a., ZZZ e KKK, così provvede:

1. rigetta la domanda attorea e, per l’effetto,

2. condanna l’attore, XXX, a rimborsare a ciascuna delle parti convenute, KKK, ZZZ e YYY Assicurazioni S.p.a., le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale per ciascuna parte processuale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e cpa.

Si comunichi alle parti.

Così deciso il 11.11.2022

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati