R.G.N. 1646/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Il Tribunale in composizione monocratica nella persona della dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._899_2024_- N._R.G._00001646_2021 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1646/2021 avente ad oggetto:
proprietà promossa da c.f. (c.f.
Entrambi in persona del Curatore dott.ssa Con l’avv. NOME COGNOME ATTORE contro (c.f.
Con l’avv. NOME COGNOME CONVENUTO posta in decisione sulle conclusioni precisate all’udienza di data 7 maggio 2024
CONCLUSIONI
DI PARTE ATTRICE:
“Contrariis reiectis, per i motivi ed i titoli tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la piena proprietà del sig., nato a Ton (Tn) il , c.f. residente in Ton (Tn), INDIRIZZO Toss, INDIRIZZO, del fondo adibito a frutteto tavolarmente contraddistinto in P.T. II, C.C. 403 Toss, p.f. 430/6, di mq. 5862, e conseguentemente condannare la convenuta all’immediato rilascio della p.f. 430/6, rimettendola nel pieno e legittimo possesso dell’attrice.
Con ordine di C.F. C.F. C.F. intavolazione dell’emananda sentenza al Conservatore del Libro Fondiario di Mezzolombardo.
CONCLUSIONI
DI PARTE CONVENUTA:
“in via principale, respingersi ogni avversaria domanda;
con rifusione integrale di compensi, anticipazioni e spese della presente procedura, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.N.P.A. in misura di legge, se e in quanto dovuti.
” per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione depositato in data 14 giugno 2021, la parte attrice ha convenuto in giudizio la sig.ra chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Contrariis reiectis, per i motivi ed i titoli tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la piena proprietà del sig., nato a (Tn) il , c.f. residente in Ton (Tn), INDIRIZZO Toss, INDIRIZZO, del fondo adibito a frutteto tavolarmente contraddistinto in P.T. II, C.C. 403 Toss, p.f. 430/6, di mq. 5862, e conseguentemente condannare la convenuta all’immediato rilascio della p.f. 430/6, rimettendola nel pieno e legittimo possesso dell’attrice.
A fondamento della pretesa, parte attrice ha esposto che il sig. risultava proprietario della p.f. 430/6 in CC Toss (fondo adibito a frutteto) in forza di provvedimento di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà pronunciato da questo Tribunale in data 30 novembre 20221 (intavolato in data 9 dicembre 2003).
Con successivo decreto di data 28 settembre 2019 questo Tribunale, ai sensi della L. 346/1976, ha pronunciato il riconoscimento della proprietà del suddetto bene in favore dell’odierna convenuta , ritenendo confermato il possesso della p.f. 430/6 da parte della sig.ra per oltre quindici anni, in modo pubblico, pacifico, esclusivo e ininterrotto.
La parte attrice ha, quindi, esposto che con sentenza n. 8/2021 di questo Tribunale, è stato dichiarato il fallimento di e del socio illimitatamente responsabile e che, successivamente, la curatela fallimentare ha appreso:
1) che la p.f. 430/6, nell’anno 2008, era stata posta dal sig.
a garanzia della propria richiesta di un mutuo C.F. dell’importo di euro 120.000,00 all’allora tanto che intavolò a carico di tale bene il diritto di ipoteca a garanzia del proprio credito;
2) che, dall’esame dei dati estratti dal , emergeva che la p.f. 430/6 fosse stata dichiarata in conduzione della sig.ra (moglie del sig. ) quantomeno dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, risultando tale fondo inserito nel fascicolo aziendale della sig.ra nella domanda unica di contributi per gli anni 2012 e 2013;
3) che, dall’esame dei dati estratti dal Sistema Informativo Agricolo , emergeva che la p.f. 430/6 fosse condotta dalla sig.ra solo a decorrere dal 1 gennaio 2014;
4) che la sig.ra avrebbe iniziato la propria attività di coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo solo in data 1 maggio 2013;
5) che i frutti della p.f. 430/6 sono stati conferiti al per il tramite di una cooperativa consorziata, dalla sig.ra sino all’anno 2013.
Alla luce di ciò, la parte attrice ha dedotto che appare inequivocabilmente smentito l’asserito possesso per oltre quindici anni della p.f.
430/6 da parte della convenuta, rappresentando che il decreto di riconoscimento della proprietà rurale di cui alla L. 346/1976 non ha valore di sentenza e conferisce solo una presunzione di appartenenza del bene, sino a quando a seguito dell’opposizione di cui all’art. 3 della citata legge o di un autonomo giudizio non vi sia stata una pronuncia di accertamento della proprietà.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
La sig.ra ha esposto che il possesso della p.f. 430/6 dalla stessa esercitato per oltre quindi anni risulta sia dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso della procedura ex L. 346/1976 sia dai documenti in atti.
In particolare, la convenuta ha prodotto alcuni documenti di trasporto relativi all’acquisto di presidi sanitari (concimi, fungicidi, bagnanti, insetticidi, ecc.) destinati ad essere utilizzati per il trattamento dell’immobile di cui è causa, evidenziando che tali documentai, malgrado l’intestazione a nome di riportano l’indicazione, quale acquirente, di , allora, e fino al 2017, marito della convenuta, deducendo altresì che poiché era l’unica in possesso dei requisiti formali per l’esercizio dell’attività agricola, la stessa figurava quale utilizzatrice del fondo, ma in realtà era la convenuta, anche per il tramite del marito, a possederlo e coltivarlo uti dominus. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate per l’udienza cartolare del 8 maggio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda non è fondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Nell’anno 2019 è stato pronunciato, ai sensi della L. 346/1976, decreto di riconoscimento della proprietà della p.f. 430/6 in CC Toss in favore della convenuta sig.ra stante la ritenuta sussistenza del possesso continuato di tale bene per quindici anni ex art. 1159bis c.c. (Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale).
Al riguardo, giova osservare che la L. 346/1976 ha introdotto nel codice civile l’art. 1159- bis, ai sensi del quale “La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni.
Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione.
La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale”.
Il relativo procedimento è disciplinato dall’art. 3 della L. 346/1976 e si conclude con decreto che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “conferisce solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario sino a quando non vi sia una sentenza di accertamento della proprietà” (cfr. Cass. 16219/2021):
“In tema di usucapione speciale, il decreto di riconoscimento della proprietà rurale, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 346, non ha valore di sentenza e, quindi, non è idoneo a passare in cosa giudicata, conferendo soltanto una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell’opposizione di cui all’art. 3 della citata legge, non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà.
Ne consegue che, pur in difetto di opposizione, non rimane precluso al proprietario del bene di far accertare, in un giudizio ordinario, il proprio diritto dominicale, proprio al fine di ottenere una statuizione che abbia idoneità a passare in giudicato e a divenire, dunque, incontrovertibile.
” (cfr. Cass. 16238/2011);
“Nello speciale procedimento disciplinato dall’art. 3 della l. n. 346 del 1976 (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), il decreto pretorile di accertamento della proprietà, emesso in assenza di qualsiasi contraddittorio, non ha valore di sentenza e non è quindi suscettibile di passaggio in giudicato in ordine alla titolarità del diritto di proprietà con esso riconosciuto in pregiudizio delle situazioni giuridiche effettive di coloro che siano rimasti estranei al procedimento e che agiscono in giudizio contro il beneficiario del provvedimento pretorile per far valere i loro pretesi diritti reali sui beni oggetto del provvedimento, in conflitto con la situazione in questo riconosciuta e che, pertanto, nell’ambito di un giudizio contenzioso, possono chiedere la disapplicazione del decreto di riconoscimento ovvero proporre in via principale o incidentale un’ordinaria azione di nullità del provvedimento stesso. ” (cfr. Cass. 26759/2018).
Alla luce di ciò, la parte attrice ha in questa sede chiesto accertarsi il diritto di proprietà della p.f. 430/6 in CC Toss in capo al sig. , deducendo che costui ha posto in essere, (perlomeno) sino al 2013, attività materiali di esercizio del proprio diritto dominicale sul bene.
In particolare, l’attore ha esposto che nel 2008 la p.f . 430/6 è stata utilizzata quale garanzia per l’ottenimento di un mutuo ipotecario e che, sino all’anno 2013, tale fondo è stato coltivato dalla sig.ra , coniuge del sig.
Orbene, ritiene questo Giudice che la parte attrice non abbia assolto l’onere di dimostrare che , (perlomeno) sino al 2013, abbia posto in essere attività materiali di esercizio del proprio diritto dominicale sul bene per cui è causa né, in ogni caso, che egli abbia posto in essere atti interruttivi del decorso del termine utile per l’usucapione da parte della convenuta, come di seguito meglio esposto.
Quanto al primo aspetto, va osservato che i documenti prodotti dalla parte attrice non sono di per sé dirimenti.
Con riguardo ai docc. 7 e 8, va osservato che essi si riferiscono a un dato meramente formale (indicazione della sig.ra quale conduttrice del fondo sino al 2013 e visura camerale relativa all’attività di impresa della convenuta a far data dal 1 maggio 2013), di per sé compatibile con l’esercizio del possesso da parte della convenuta anche nel periodo anteriore – come confermato dai testi nell’ambito del procedimento ex L. 346/1976 – essendo il possesso un elemento fattuale e non essendovi ulteriori elementi che dimostrino che nel periodo di riferimento fu la sig.ra (moglie del sig. ) a possedere la p.f. 430/6:
a tal fine, le relative prove orali articolate in sede di II memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. di parte attrice risultano inammissibili in quanto genericamente formulate, rimettendosi al teste l’individuazione del soggetto o del bene cui si riferiscono le diverse circostanze (capp. 1, 3, 4, 5 e 6) ovvero la loro qualificazione giuridica (cap. 2) (“1. dica il teste chi coltivava nel periodo tra l’anno 2001 e l’anno 2013 il fondo adibito a frutteto tavolarmente contraddistinto in P.T. II, C.C. 403 Toss, p.f. 430/6, di mq. 5862;
2. dica il teste a quale titolo veniva coltivata la p.f. 430/6 tra l’anno 2001 e l’anno 2013;
3. dica il teste cosa veniva coltivato sulla la p.f. 430/6 tra l’anno 2001 e l’anno 2013;
4. dica il teste a chi venivano conferiti i frutti prodotti sulla la p.f. 430/6 tra l’anno 2001 e l’anno 2013;
5. dica il teste da chi venivano conferiti i frutti prodotti sulla la p.f. 430/6 tra l’anno 2001 e l’anno 2013;
6. dica il teste a chi venivano retribuiti i conferimenti della p.f. 430/6 tra l’anno 2001 e l’anno 2013”).
Con riguardo al doc. 14 (dichiarazione di relativa alla conduzione della p.f. 430/6), va osservato che esso è datato 8 marzo 2018 ed è, quindi, in questa sede non valorizzabile, in quanto successivo rispetto al maturare del periodo quindicennale richiesto ai fini dell’usucapione speciale di cui all’art. 1159bis c.c., decorrente dal 2001, come confermato dai testi nell’ambito del procedimento ex L. 346/1976 e non essendovi ulteriori concreti elementi di segno contrario, come sopra esposto.
Quanto al secondo aspetto, ritiene questo Giudice che non sia in questa sede rilevante la circostanza che, nel 2008, la p.f. 430/6 venne posta dal sig. a garanzia di un mutuo e che venne, quindi, intavolato a carico di tale bene diritto di ipoteca (doc. 8), non valendo tale atto ai fini dell’interruzione del decorso del termine utile per l’usucapione da parte della convenuta.
L’atto di costituzione di ipoteca, infatti, è sì atto dispositivo da parte del proprietario ma non è diretto al recupero del possesso e non comporta alcun trasferimento dello “ius possessionis”, che il possessore continua ad esercitare:
“Per il disposto dell’art. 1165 cod. civ. l’applicabilità alla prescrizione acquisitiva delle disposizioni relative alla sospensione ed alla interruzione della prescrizione estintiva ha come limite la compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura dell’istituto.
Ne discende che ai fini dell’interruzione del decorso del termine utile per l’usucapione sono inidonei quegli atti dispositivi del proprietario che non siano diretti al recupero del possesso, tanto nel caso in cui siano del tutto ignorati dal possessore, quanto nel caso in cui gli siano a qualsiasi titoli notificati o comunicati.
Pertanto nessuna rilevanza possono assumere ai fini della decisione sulla domanda di accertamento dell’avvenuta usucapione gli atti di costituzione di ipoteche compiuti dal proprietario del bene, non comportando questi alcun trasferimento dello “ius possessionis” che il possessore continua ad esercitare, ne’ può riconoscersi effetto interruttivo al processo di esecuzione promosso dai creditori nei confronti del proprietario del bene, restando escluso che il decreto di aggiudicazione emesso in questa sede possa prevalere sull’usucapione maturata in favore del possessore. ” (cfr. Cass. 14733/2000).
Alla luce di quanto sopra, ritiene questo Giudice che non vi siano elementi che consentano di superare la presunzione di appartenenza della p.f. 430/6 in CC Toss a favore della convenuta, non essendo emersa la prova che , nel lasso temporale utile all’usucapione da parte della sig.ra (di cui al procedimento ex L. 346/1976), abbia posto in essere attività materiali di esercizio del proprio diritto dominicale sul bene per cui è causa né, in ogni caso, che egli abbia posto in essere atti interruttivi del decorso del termine utile per l’usucapione da parte della convenuta.
La domanda attorea volta ad accertare la piena proprietà della p.f. 430/6 in CC Toss in capo al sig. va, quindi, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (valori medi ridotti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della natura e complessità delle questioni giuridiche affrontate dell’attività svolta).
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 1 ottobre 2024.
Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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