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Domanda di addebito, deterioramento del rapporto

Domanda di addebito, accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale.

Pubblicato il 10 April 2021 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 248/2021 pubblicata il 30/03/2021

nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell’anno 2018 vertente

TRA

XXX, rappresentata e difesa dall’Avvocato ed elettivamente domiciliata in

RICORRENTE

E

YYY, rappresentato e difeso dall’Avvocato ed elettivamente domiciliato in

RESISTENTE

E con l’intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede

OGGETTO: separazione giudiziale

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi YYY e XXX era ormai divenuta intollerabile.  Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni in proposito di entrambe le parti e dalle accuse che si rivolgono con i rispettivi scritti difensivi. Ne consegue che   deve  essere   dichiarata  la separazione  giudiziale  dei   coniugi  YYY e XXX.

Per quanto concerne la domanda di addebito, si rileva che la  pronuncia di addebito a norma dell’art.  151 co^2 c.c. postula, non  soltanto  il  riscontro  di  un comportamento consapevolmente contrario ai  doveri  nascenti dal matrimonio,  ma  anche l’accertamento  che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e  la situazione  di intollerabilità della prosecuzione della convivenza: Cass. civ. 4656/86; Cass.civ., sez. I 21/8/97 n. 7817; Cass.civ. sez. I 11/12/98 n. 12489; Cass. civ. sez I . 18/3/99 n. 2444; Cass. civ. sez. I 9/6/2000 N. 7859). Di fronte a rappresentati comportamenti di uno dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere-dovere di disporre d’ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito derogare alle regole generali sull’onere della prova se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell’ipotesi di provvedimenti relativi all’affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento ex art. 155 codice civile. Al fine di decidere sulla domanda di addebito il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi.

Il resistente ha proposto domanda di addebito, adducendo comportamenti ed atteggiamenti ostili, irrispettosi ed offensivi e comunque violativi dei doveri discendenti dal matrimonio da parte della moglie.

Al riguardo va evidenziato che all’esito del giudizio non è emersa la prova certa circa il fatto – dedotto dal resistente – che la ricorrente, nel corso della convivenza coniugale, abbia trascurato il proprio dovere di concorrere alla gestione della casa e di occuparsi delle esigenze anche materiali dei propri familiari (preparazione dei pasti, etc), o che abbia dissipato in tutto o in parte il patrimonio familiare mediante l’effettuazione di acquisti di beni superflui; sul punto va rilevato che i capi di prova dedotti dal Sig. YYY al fine di dare prova di tali circostanze devono considerarsi non ammissibili in quanto generici, essendo stata in essi omessa ogni indicazione di carattere sia spaziale che temporale in ordine all’epoca ed al contesto in cui le lamentate condotte violative dei doveri coniugali e familiari sarebbero state poste in essere dalla sig.ra XXX (circostanza questa che è tale da precludere a quest’ultima la possibilità di articolare le proprie deduzioni difensive in ordine a quanto ascrittole  del marito).

Analogo discorso deve poi essere fatto anche in ordine alle espressioni ingiuriose o dispregiative che il sig. YYY ha lamentato essergli state rivolte dalla moglie nel corso della convivenza coniugale.

La domanda di addebito proposta da parte resistente deve pertanto essere rigettata.

Venendo ora a trattare del regime di affido, di collocazione abitativa e di visita dei figli minori delle parti *** e ***, va rilevato che dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso dell’istruttoria dal CTU Dott.ssa– e peraltro anche dalle relazioni redatte dai Servizi Sociali del Comune di su incarico di questo Tribunale – è emersa la sussistenza in capo ad entrambe le parti di gravi carenze per quanto concerne l’esercizio della responsabilità genitoriale (cfr sul punto la relazione redatta in data 13.10.2020 dal CTU Dott.ssa ***, ove si legge: “la Signora XXX ha partecipato ai lavori peritali, portando una storia personale e familiare estremamente dolorosa, in cui la presenza dei Servizi sociali è stata la costante. Nel raccontare di sé e della maternità, è presente in lei il tentativo di fornire un’immagine adeguata, che si scontra con ciò che riferiscono le assistenti sociali, l’educatrice, e la scuola, negando gli aspetti impulsivi che sono emersi anche con la scrivente quando evidenziava le contraddizioni, o quando avveniva qualcosa che secondo la Signora poteva essere disturbante. Rispetto al figlio, la sofferenza del figlio viene attribuita completamente a comportamenti della famiglia paterna, dove, a detta di ***, verrebbe maltrattato sia dal padre che dalla nonna, che l’hanno sempre odiata. E’ stato difficile comprendere quale fosse la reale situazione in cui *** viveva, perché i racconti erano sovente contraddittori, ma quando le è stato chiesto di limitare le telefonate la Signora si è estremamente irrigidita, faticando a non controllare il figlio quando è dal padre. Nel complesso le capacità genitoriali della Signora risultano fragili e insufficienti: la madre non riesce a garantire al figlio un ambiente sufficientemente sereno e accudente, non differenziando il proprio vissuto di madre dal propri vissuto di moglie, esponendo *** a contenuti e contesti riferiti da un soggetto terzo come l’educatrice, assolutamente inadeguati all’età, sovente dannosi. La risorsa però di cui dispone la Signora XXX è l’affettività, che in qualche modo deve essere tutelata e garantita a ***. Anche dall’ultima relazione dei Servizi sociali emerge un legame affettivo tra madre e figlio, che tende ad essere però protettivo e controllante verso la mamma. Il compito dei Servizi Sociali dovrà essere prendere maggiormente in carico la situazione rispetto a quanto risulta ad oggi, non solo con il sostegno educativo, ma con più incontri per la Signora, che non va lasciata sola in quello che potrà essere un evento assai doloroso, se verranno seguite le indicazioni della scrivente, che potrà scatenarle una profonda rabbia e senso di ingiustizia derivante da un accadimento del fato e delle istituzioni nei suoi confronti. Se sostenuta la Signora potrà invece svolgere un ruolo importante nella vita del figlio, garantendo la durata degli affetti, ma delegando ad altri la cura del bimbo durante la settimana…..Il Sig. YYY ha partecipato ai lavori peritali con costanza, sottolineando non solo i propri errori passati con ***, ma la propria stanchezza nel rapportarsi con la Sig.ra XXX, che, a suo dire, ha perseguitato con telefonate continue sia lui che la compagna, e che gli impedirebbe di avere un rapporto sereno con ***. Tante parole di ***, sfoghi di rabbia e violenza avverrebbero dopo che il bambino ha parlato al telefono con la madre, che lo inciterebbe ad accanirsi contro la nonna paterna e contro il papà. Anche la sorella del Sig. YYY ha raccontato di un bambino non lasciato libero di viversi un rapporto normale con la famiglia paterna, estremamente sessualizzato, volgare, come un bambino può essere, ossia portatore di qualcosa che non sembra capire nemmeno bene. Il Sig. YYY è presente per quanto riguarda alcuni aspetti della cura: ha portato *** dal medico quando ha avuto lo sfogo alla pancia, compra ciò di cui *** ha bisogno, ma non è in alcun modo in contatto con il figlio e con il suo dolore, la fatica e la difficoltà, coperte da un comportamento assai disturbante. Il Sig. YYY teme il figlio, ne teme la violenza, le bugie e le minacce, ossia di chiamare la polizia per cose che, a detta del padre, non sarebbero mai avvenute. A domanda il Sig. YYY ha detto di non potersi occupare in maniera costante del figlio, ma chiede di poterlo vedere, anche se i pernottamenti sono faticosi a causa della rabbia di *** verso la nonna, che renderebbero la convivenza un inferno. Ad oggi si ritiene necessario che il Servizio Sociale svolga più incontri con il Sig. YYY, che segua questa famiglia in maniera più intensa, cercando di aiutare il papà ad entrare in contatto con la sofferenza del figlio. Si evidenzia che in data 03.08.2020 sono stati interrotti gli incontri tra il padre e il figlio a seguito di agiti violenti di *** verso la nonna paterna. Ad oggi il Servizio ipotizza di riprendere gli incontri in presenza dell’educatore….Rispetto alla relazione con i genitori, dal confronto con i Servizi Sociali e con l’educatrice, nonché dalle relazioni allegate al presente elaborato, emerge un legame affettivo tra *** e la mamma, costellato però da comportamenti profondamente inadeguati messi in atto dalla mamma, come mettergli in bocca il peperoncino per farlo uscire dall’armadio, parlare davanti a lui con l’educatrice dei comportamenti del bambino, attaccare il mondo del papà. A seguito della morte dello zio materno *** sembra essersi appassionato al tema della cremazione, e guarda filmati su Youtube senza nessun controllo, appunto su quel tema. Il rapporto con il papà è estremamente fragile: il papà dichiara apertamente di non riuscire a gestire ***, che è violento con la nonna materna, da cui il papà vive quando è a Savona. Ho richiesto relazione alle insegnanti di ***, che frequenta l’istituto – Scuola Primaria, 2 B, che in primo luogo rilevano quanto *** sia sovente in ritardo, e le sue condizioni igieniche evidenzino una cura non costante. Dopo un intenso lavoro, a cui ha partecipato l’insegnante di potenziamento, che lo affianca 10 ore alla settimana, *** è più inserito nel gruppo classe, ma le insegnanti ritengono questo un miglioramento precario. L’apprendimento è lacunoso, e le aree di difficoltà riguardano la comprensione di ciò che si legge, nel portare a termine il lavoro svolto e nel comprendere le consegne date”).

Tali problematiche nell’esercizio della responsabilità genitoriale riscontrate in capo alle parti, unite all’elevatissima conflittualità che da tempo caratterizza i rapporti tra le stesse, ha dato luogo al verificarsi nei minori di una grave situazione di sofferenza e disagio (cfr l’elaborato peritale, ove si legge: “*** nasce nel 2007, e dal 2008 è stato affidato al Servizio Sociale competente, a causa della grande conflittualità presente tra i genitori allora conviventi, e per l’attenzione che da sempre vi è sul nucleo familiare della Signora XXX, partendo dalla famiglia d’origine. Nel 2016, a seguito delle dichiarazioni di presunti maltrattamenti fisici perpetrati dal padre a danno di ***, rivelatisi poi vere (sono state effettuate intercettazioni ambientali), *** viene allontanato dal nucleo familiare e collocato presso la comunità di Loano, purtroppo la prima di una serie di strutture. Al tempo *** aveva 9 anni. Dopo alcuni mesi, a seguito di difficoltà comportamentali, *** viene inserito al CBM (Centro Bambino Maltrattato) di , dove intraprende un percorso di psicoterapia. Nel tempo i genitori si recavano alternativamente a trovare ***, a cadenza mensile. Nel giugno del 2018, quando *** ha 11 anni, viene dimesso dal CBM e inserito nella comunità ad alta intensità “La casa di Luca”, di Genova. Durante l’estate vengono effettuati due ricoveri in TSO alla Neuropsichiatria del , per comportamenti aggressivi estremamente preoccupanti, che necessitano di cure farmacologiche, che lo dimette nel dicembre del 2018. Dopo due anni *** rientra a casa, all’età di 11 anni, dopo aver già cambiato tre comunità, aver subito maltrattamenti e aver trascorso mesi nella NPI infantile del . Il primo dato che colpisce della storia di questo ragazzo è quanto in età precoce abbia dovuto subire più e più eventi traumatici. Nell’agosto del 2019, essendo divenuta la situazione insostenibile all’interno delle mura domestiche, *** viene inserito nella comunità terapeutica, in Savona. Osservando questa parte della storia, e considerando che a questi elementi si aggiunge l’impatto che può aver avuto su *** le serie problematiche avute dal fratello maggiore ***, nato da altra unione della madre, emerge un bambino vittima di pesanti esperienze traumatiche, in cui le figure di riferimento non hanno protetto, anzi hanno maltrattato, e alla luce di questo è iniziato un percorso tortuoso con cambi di comunità, ricoveri, rientri a casa fallimentari. La vita di *** sembra un territorio di guerra, dove in nessun luogo si può trovare stabilità e protezione, con una situazione aggravata dai disturbi comportamentali del giovane, che fanno presagire l’emergere di una psicopatologia, la cui certezza si potrà avere solo al termine dell’adolescenza. Sono andata a conoscere ***, insieme alla ctp paterna, nella comunità *** dove attualmente vive, e dove ho avuto il colloquio con il responsabile della struttura. Ho poi sentito la dott.ssa ***, NPI e dirigente medico della struttura, che segue il ragazzo per la parte neuropsichiatrica. *** appare come un ragazzo emotivamente compromesso, con cui la struttura sta cercando di lavorare per sostenerlo nel rapporto con i pari e nella costruzione di un proprio futuro. Non si riesce a immaginare il rientro a casa del giovane, sia per le caratteristiche personologiche sue che della mamma, ma si riconosce l’esistenza di un rapporto affettivo tra mamma e figlio: *** la cerca, chiede di vederla, passa volentieri il tempo con lei, mentre molto più fragile appare la relazione con il papà, già compromessa dagli eventi passati….Ho conosciuto *** in due diverse occasioni: la prima presso il mio studio accompagnato dalla mamma, la seconda presso la casa del papà, durante la visita domiciliare, in cui sono stata un po’ con lui. *** è un bambino intelligente, capace di instaurare una relazione affettiva con l’interlocutore, con un buon linguaggio che utilizza per spiegarsi. Porta questo grande confitto tra il papà e la mamma, e quanto la mamma gli chieda di schierarsi, è indicativo che appena madre e figlio entrano in studio, ancora in sala d’aspetto, la mamma guardando me dice che *** deve dirmi una cosa, e *** con voce piatta dice che il papà lo tratta male, poi, in stanza con me, abbandona l’argomento. *** prova a spiegarmi la sua famiglia, con tutti i vuoti e tutto ciò che non riesce a comprendere, sia perché alcune cose sono davvero pesanti, sia perché nessuno si è mai dedicato davvero a questo: le domande di *** sono come mai *** non sia a casa, come mai *** è in comunità, e con rassegnazione dice che forse anche lui andrà in comunità se io lo vorrò. Quando provo a contestualizzare il mio ruolo, *** mi ascolta, comprende, ha l’aria davvero stanca se si pensa ai suoi 7 anni. Durante la visita domiciliare trovo una situazione ribaltata rispetto a come me l’aspettavo: *** è tranquillo, chiede al papà di andare ai giochi, e mi fa vedere delle macchinine che tiene li, mentre il padre e la nonna sono inadeguati: il padre, ad ogni frase, sottolinea errori di ***, o il non avergli comprato i libri delle vacanze perché da già i soldi alla madre, mentre la nonna vorrebbe raccontarmi le malefatte del nipote, se io non la fermassi. Nessuno si domanda come *** possa sentirsi, e ciò che emerge maggiormente è l’umiliazione. *** vorrebbe stare di più con il papà, lo verbalizza, ma in tutti gli incontri il Sig. YYY ha portato la propria paura che *** diventi ingestibile, e una profonda fatica per venir continuamente chiamato e insultato dalla ex moglie.

*** ricopre ruoli diversi, e le persone hanno immagini estremamente diverse di lui, a seconda dei contesti. Il padre evidenzia un bambino tranquillo finché non viene “bombardato” dalle numerose telefonate della mamma, che lo rendono ingestibile, violento, come se fosse il braccio armato della Signora XXX, che, a detta del Sig. YYY, riesce a tenere un rapporto minimamente civile quando necessita di denaro o di acquisti per il bimbo. La nonna paterna, Sig.ra ***, racconta di un bimbo violento, che la picchia e le dice continuamente che deve morire, che apostrofa parolacce che la Signora si vergogna a ripetere, come se “fosse imbestialito”. La mamma invece evidenzia un bambino tenero, a tratti molto vivace, che racconta di venir picchiato dal padre e maltrattato dalla nonna, l’educatrice sottolinea che è un bambino capace di creare un legame affettivo, con atteggiamenti sessualizzati e disfunzionali. Insomma *** è tante cose, a gli occhi di chi gli sta intorno, ma gran parte delle cose evidenziano un bambino estremamente sofferente, che potrebbe essere vittima di un mondo adulto maltrattante. Per capire davvero cosa vi sia dentro ***, e fuori, è necessario fornirgli uno spazio di accudimento sano, intendendo con questo termine una realtà che gli riconosca il suo essere piccolo, e il suo essere persona, non strumento nella guerra tra gli adulti, non spettatore di chissà cosa, ma certamente non adatto a lui, dove possa sperimentare una serenità, e una cura che ad oggi non è costante. Per questo ritengo necessario che, quanto prima, *** venga accolto in una casa famiglia, concretizzando il pensiero che i Servizi sociali hanno da tempo, e che questo lavoro conferma, nonostante gli elementi positivi dell’ultima relazione, che fanno riflettere su aspetti di risorsa tuttavia non sufficienti. Sarà poi necessario pensare a un percorso psicoterapico per ***, e un mantenimento della relazione con la mamma, se la Sig.ra XXX riuscirà, come per *** oggi, a non riposizionare il figlio in una guerra contro tutto e tutti, in primo luogo la struttura che ci si auspica lo accoglierà”).

Le gravi carenze nell’esercizio della responsabilità genitoriale riscontrate dal CTU e dai Servizi Sociali e testè descritte hanno indotto il CTU a ravvisare la necessità di disporre l’affido di entrambi i figli minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con conferma della collocazione di *** in idonea struttura (collocazione già in atto da tempo) e con inserimento di *** in una casa famiglia, nonché con l’attivazione per entrambi i minori di un percorso psicoterapico e con la prosecuzione, per ***, della relazione con l’educatrice (cfr sul punto la relazione peritale, ove si legge: “nel corso della perizia vi sono stati più momenti di confronto con i Servizi Sociali affidatari, anche a causa del passaggio di consegne tra la Dott.ssa, Assistente Sociale, e la dott.ssa ***. Durante i colloquio tre sono stati gli elementi ricorrenti: il primo riguarda la necessità, ravvisata da tempo, di collocare *** in struttura, il secondo riguarda la capacità di *** di legarsi agli educatori, e, in generale, agli adulti che possono prendersi cura di lui con interesse e calore, il terzo riguarda il legame affettivo tra *** e la mamma, che va comunque salvaguardato. Rispetto al primo punto, gli operatori sottolineano come da tempo avessero fatto presente la loro posizione, alla luce di chiari elementi di inidoneità genitoriale di entrambi: il papà non era in grado di mantenere una relazione stabile con il figlio, e il bambino continuava a portare racconti di maltrattamenti (fisici e verbali) subiti nella casa paterna dalla nonna e dal papà; la mamma non riusciva ad avere un comportamento adeguato con ***, non permetteva l’accesso al padre, le cure erano insufficienti e la qualità della relazione assolutamente inadeguata.….Rispetto al secondo punto l’educatrice ha sottolineato la capacità di *** di stabilire una relazione affettiva con chi si occupa di lui,, come lei stessa o le maestre. Questo elemento è stato valutato dagli operatori come un ottimo predittore di un buon inserimento di *** in una casa famiglia, dove potrebbe avere cure adeguate, attenzione per i suoi bisogni di bambino e sicurezza nelle relazioni. Rispetto al terzo punto, gli operatori hanno rilevato che *** ha un legame affettivo con la mamma, che va rispettato, garantendo spazi madre e figlio nella misura in cui la Sig.ra XXX riuscirà a non avere comportamenti disturbanti e invasivi rispetto alla struttura”).

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU devono considerarsi condivisibili in quanto sorrette da congrue e logiche argomentazioni.

Deve inoltre essere disposto che i Servizi Sociali affidatari provvedano a calendarizzare tempo per tempo incontri protetti dei minori con ciascun genitore (negli incontri del padre con *** dovrà essere presente anche l’educatrice), con facoltà per i Servizi Sociali affidatari medesimi di valutare modalità differenti di incontro e di contatto con i genitori, qualora tali modalità non si rivelino pregiudizievoli per la serenità e per l’equilibrio psicofisico dei minori.

Dall’affido dei figli minori ai Servizi Sociali e dalla collocazione di entrambi al di fuori dell’abitazione della sig.ra XXX discende l’infondatezza della domanda da essa proposta al fine di ottenere che sia disposto che il sig. YYY le versi un importo mensile a titolo di concorso al mantenimento dei minori, trattandosi con ogni evidenza di domanda che può essere proposta solo dal genitore che sia collocatario dei minori medesimi e con essi convivente.

Stante il divario tra le condizioni economiche delle parti (per le quali cfr infra) deve poi ritenersi opportuno porre le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative dei figli minori a carico della madre nella misura del 25 %, ed a carico del padre nella misura del restante 75 %.

Per l’esatta individuazione delle spese straordinarie ritiene il collegio opportuno evidenziare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità alla giurisprudenza maggioritaria. Per quanto riguarda quelle attinenti al profilo scolastico/educativo del minore, occorre rilevare che entrano tra le ‘‘spese ordinarie’’, anche se parametrate nell’arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile ma, al contrario, di obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto deve essere considerata una ‘‘spesa ordinaria’’ in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità di aumentare l’assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza (Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 06 ottobre 2010). Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all’estero (Cass. Civ., n. 19607, del 2011), la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport (Tribunale di Roma, n. 147, del 2013) esse debbono essere ricondotte alla categoria delle ‘‘spese straordinarie’’. Per quanto concerne, poi, le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici), dovranno intendersi quali ‘‘spese ordinarie’’, tali da giustificare una richiesta di modifica in aumento dell’assegno periodico non trattandosi, infatti, di spese di carattere saltuario e eccezionale o comunque imprevedibile ma, al contrario, assolutamente normali e durevoli nel tempo (Cass. Civ., n. 8153, del 2006). Relativamente, ancora, alle esigenze sanitarie della prole le quali, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle ”spese ordinarie” ed altre volte qualificate come ”spese straordinarie”, si deve ritenere che  rientrino tra le prime, secondo quanto risulta da innumerevoli pronunce dei giudici di merito, le c.d. ”cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, visite di controllo routinarie (Tribunale di Catania, 04 dicembre 2008; Corte d’App. di Catania, 29 maggio 2008 e 05 dicembre 2011). Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi ”spesa ordinaria” essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione (Cass. civ., n. 18618, del 2011). Diversamente dovranno essere qualificate come ”straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico, dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro ed, infine, quanto erogato per acquistare un paio di occhiali da vista al minore o l’apparecchio ortodontico (Tribunale di Perugia, n. 967, del 2011).Infine, la vita del minore, ovviamente, si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago che i genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico-reddituale, sono chiamati a soddisfare. Così l’acquisto di un computer o quello di un motorino, dovrà essere qualificato come ”spesa straordinaria”, od anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli (Tribunale di Ragusa, n. 278, del 2011; n. 243, del 2011).

Per quanto poi concerne la domanda proposta da parte ricorrente al fine di ottenere che sia disposta l’assegnazione in suo favore della casa coniugale, il Tribunale ritiene che la stessa debba essere disattesa.

Al riguardo, infatti, premesso che questo Tribunale ritiene di dover aderire al costante insegnamento della Suprema Corte in base al quale è possibile disporre in ordine all’assegnazione della casa coniugale al coniuge con il quale i figli delle parti siano conviventi solo ove i figli medesimi siano minorenni o, pur essendo maggiorenni, non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza economica, essendo il provvedimento di assegnazione della casa finalizzato esclusivamente a tutelare l’interesse dei figli minori o maggiorenni ma non ancora autosufficienti a restare nell’habitat domestico (cfr sul punto, tra le molte, Cass. 24.6.2013 n° 15753 e Cassazione civile, sez. I, 22/11/2010, n. 23591), va rilevato che il fatto che per entrambi i figli minori delle parti debba essere disposta una collocazione abitativa esterna alla casa familiare comporta quale necessaria conseguenza che nessun provvedimento possa essere adottato da questo Tribunale in relazione all’assegnazione della casa medesima.

Con riferimento poi alla domanda proposta dalla ricorrente al fine di ottenere che il marito sia condannato a versarle un importo mensile a titolo di assegno di mantenimento, va rilevato che in caso di separazione personale fra i coniugi il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione ha il diritto di ricevere dall’ altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. In tema di separazione personale tra i coniugi, le condizioni per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. D’altro canto, ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento occorre, ai sensi dell’art. 156 c.c. comma 2, avere riguardo “alle circostanze e ai redditi dell’obbligato” intendendosi per circostanze tutti quegli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti.

Ciò premesso, dall’istruttoria documentale e dalle deduzioni e dichiarazioni delle parti è emerso: 1) che la ricorrente è attualmente priva di stabile occupazione, e pertanto versa in una situazione di difficoltà economica; 2) che il resistente svolge attività lavorativa dipendente quale operaio, dalla quale ritrae un reddito lordo annuo pari a circa € 23.801,00 (cfr l’ultima dichiarazioni dei redditi da esso prodotta, relativa all’anno d’imposta 2019); 3) che la ricorrente abita in Savona in un immobile dell’ARTE, per il quale deve corrispondere un canone di locazione pari ad € 110,00 mensili; 4) che il resistente, successivamente alla separazione tra le parti, è tornato ad abitare dalla propria madre in Quiliano, in un alloggio di proprietà dell’ARTE per il quale corrisponde assieme alla madre un canone mensile pari ad € 70,00; 5) che il resistente non è proprietario di beni immobili; 6) che la ricorrente è comproprietaria di due beni immobili assieme alla propria madre e ad altri parenti.

Ciò premesso, il Tribunale, tenuto conto delle circostanze testè evidenziate ed in particolare del divario tra le condizioni economiche delle parti, stima equo provvedere sul punto in esame nei termini seguenti:

“dispone che YYY corrisponda a XXX, quale contributo per il mantenimento della stessa, la somma di € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese”.

Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda proposta dal resistente al fine di ottenere che la Signora XXX sia condannata al risarcimento dei danni morali “per le inveritiere e denigratorie affermazioni da lei rese nella verbalizzazione Presidenziale del 18/4/2018, ai sensi dell’articolo 598 comma 2 del Codice Penale, nell’entità di € 1.000/00 o la diversa somma da determinarsi secondo equità”, dovendosi ritenere che le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente all’udienza presidenziale del 18.4.2018 rientrino nell’esercizio del diritto di difesa di cui essa è titolare sulla base dell’art. 24 della Carta Costituzionale.

Stante l’esito della controversia devono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

Le spese di CTU vengono poste in via definitiva a carico di parte resistente.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

1)      dichiara la separazione personale di YYY e XXX, coniugi per matrimonio contratto in Savona il 25/7/2009;

2)      dispone l’affido di entrambi i figli minori *** e *** ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con collocazione di *** in idonea struttura e con inserimento di *** in una casa famiglia, nonché con l’attivazione per entrambi i minori di un percorso psicoterapico e con la prosecuzione, per ***, della relazione con l’educatrice;

3)      dispone che i Servizi Sociali affidatari provvedano a calendarizzare tempo per tempo incontri protetti dei minori con ciascun genitore (negli incontri del padre con *** dovrà essere presente anche l’educatrice), con facoltà per i Servizi Sociali affidatari medesimi di valutare modalità differenti di incontro e di contatto con i genitori, qualora tali modalità non si rivelino pregiudizievoli per la serenità e per l’equilibrio psicofisico dei minori;

4)      pone le spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ricreative dei figli minori a carico della madre nella misura del 25 %, ed a carico del padre nella misura del 75 %;

5)      dispone che YYY corrisponda a XXX, quale contributo per il mantenimento della stessa, la somma di € 300,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese;

6)      compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

7)      pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU.

Savona, 29.3.2021

Il Giudice Estensore

Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

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