REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1484/2022 pubblicata il 31/05/2022
nella causa civile iscritta al n.6929 r.g.a.c. dell’anno 2018
promossa da
XXX – rappresentato e difeso dagli avv.ti;
ricorrente
nei confronti di
YYY – rappresentata e difesa dall’ avv. resistente
con l’intervento del
P.M. in sede
All’udienza del 10-3-2022 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale. Il PM concludeva con nota in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2-10-2018, XXX, premesso che: il 15-6-2004 aveva contratto matrimonio in Palagiano con YYY; dal matrimonio era nato il 7-1-2008 il figlio minore Andrea; l’unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto emesso dal Tribunale di Taranto il 27-2-2017; si erano ivi previsti l’affido congiunto del minore con prevalente domicilio presso la madre, il concorso dello XXX nel mantenimento della moglie con versamento della somma di € 200 ,e del figlio con versamento della somma di € 250 oltre spese straordinarie da suddividere al 50%, l’assegnazione alla YYY della casa coniugale in Palagiano alla via, l’impegno dello XXX di farsi carico dell’ammontare di circa € 450 mensili quale rata del mutuo ipotecario gravante sull’abitazione, l’obbligo della YYY di farsi carico di spese ordinarie e condominiali; che egli aveva accettato tali inique condizioni nella speranza, poi rivelatasi errata, che la frattura nel rapporto coniugale si sarebbe ricomposta; che alla data dell’accordo la moglie era disoccupata mentre egli svolgeva attività di sottufficiale della Marina Militare, e dal 25-10-2017 aveva subito una notevole decurtazione del proprio reddito giacchè al momento della separazione era stato trasferito a Roma e percepiva una indennità riconosciuta per legge ai dipendenti della Marina ma limitata ai due anni successivi al trasferimento; che infatti durante il primo anno di permanenza a Roma, terminato il 25-10-2016, egli aveva percepito € 400 in più, somma ridottasi ad € 250 durante il secondo anno e sino al 25-10-2017,mentre successivamente l’indennità era stata azzerata; che inoltre la propria retribuzione era gravata da una duplice trattenuta mensile di cui una in favore di Findomestic Banca per € 284,sino al 2026 ed altra di € 270 poi ridotta ad € 193,10 per una ricontrattazione del prestito con scadenza al 2024; che dopo la separazione egli aveva appreso che la moglie, la quale pure svolgeva attività di estetista, aveva proprietà immobiliari ereditate dal padre YYY ***, che in precedenza ne era stato comproprietario con il proprio germano *** YYY, cui era stata affidata l’amministrazione di quei cespiti; che dopo il decesso del padre della YYY, quest’ultima ed il proprio fratello *** YYY erano entrati in contrasto con lo zio paterno *** YYY per l’amministrazione dei beni comuni, ed erano intercorse liti giudiziarie;che queste ultime erano state composte attraverso la vendita in data 25-2-2016 di un terreno al prezzo di € 45.000 il cui ricavato era stato destinato per un terzo allo zio e per i residui due terzi divisi tra la YYY ed il fratello, circostanza di cui egli aveva appreso solo dopo la separazione; che sempre per comporre contrasti di natura finanziaria *** YYY aveva consegnato in seguito ai nipoti la somma di € 87.000 ,come esso ricorrente aveva appreso solo dopo la separazione; che durante la convivenza matrimoniale la YYY non l’aveva mai informato della consistenza del proprio patrimonio ,il quale attualmente per effetto della successione paterna era composto da dieci terreni e ventotto fabbricati ed aveva beneficiato anche delle somme ricevute da *** YYY; tanto premesso adiva questo Tribunale perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con eliminazione dell’assegno di concorso nel mantenimento della moglie,e dell’obbligo proprio di versare la rata di mutuo ipotecario o quanto meno dell’obbligo di versarla per parte eccedente la metà, oltre che con riduzione ad € 150 dell’obbligo di concorrere al mantenimento del figlio ***, il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva con memoria del 28-2-2019 YYY, la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva la conferma delle condizioni previste dalla separazione ed il riconoscimento dell’assegno di divorzio in proprio favore pari ad € 200 con funzione assistenziale e compensativa. Deduceva di non disporre di redditi idonei alla propria autosufficienza, giacchè gli immobili oggetto dell’eredità paterna avevano esiguo valore commerciale e facevano parte di un patrimonio indiviso, ed ella aveva sacrificato le proprie aspettative professionali per la cura della famiglia; inoltre il denaro ricevuto dallo zio paterno era, per accordo con la propria madre ed il proprio fratello, utilizzato esclusivamente da quest’ultima per fare fronte alle esigenze familiari ed agli oneri fiscali gravanti sui cespiti ereditati, nonché per la manutenzione degli stessi immobili, mentre quello ricavato dalla vendita di un fondo a Crispiano con contratto del 25-2-2016 era stato utilizzato per fare fronte ad esigenze familiari, non essendosi ancora in regime di separazione; aggiungeva che le proprietà indivise erano gestite in modo esclusivo dallo zio *** YYY il quale ne impediva l’accesso agli altri comproprietari.
Istruita documentalmente e con prove orali la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*****
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dall’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio in atti, risulta che i coniugi, sposatisi in Palagiano il 15-6-2004, sono separati in forza di decreto di omologa di separazione consensuale di questo Tribunale in data 27-2-2017. Non essendo stata eccepita dalla convenuta alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell’art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l’impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni.
Vanno confermati, non essendo stata allegata alcuna rilevante ragione per derogarvi, i provvedimenti di affidamento congiunto ai genitori del figlio minore ***, la sua collocazione presso il domicilio materno e le previsioni in materia di diritto di visita ed intrattenimento paterno, già raggiunte in fase di separazione, e che non consta abbiano dato luogo a situazioni pregiudizievoli per lo stesso minore.
La perdurante collocazione del figlio presso la madre nell’abitazione già coniugale in comunione tra le parti sita in Palagiano alla via, giustifica la conferma della assegnazione dell’alloggio alla YYY.
In ordine alle questioni economiche, deve essere confermato, sino al passaggio in giudicato della presente pronuncia di divorzio, il provvedimento presidenziale di conferma dell’assegno di separazione stabilito in sede di omologa a favore della YYY, dal momento che nessuna sopravvenienza rilevante è stata comprovata rispetto alla data del decreto del 27-2-2017. I fatti che secondo l’attore giustificherebbero la revoca dell’assegno di separazione sono precedenti rispetto alla data dell’omologa (acquisizione di eredità derivante dal decesso del padre della YYY avvenuto il 14 novembre 2012, e vendita di un terreno in Crispiano nell’anno 2016). Per ciò che attiene alla acquisizione da parte della YYY della somma di circa un terzo degli € 87.000 che come non controverso venne erogata, come da transazione del 17-3-2017 in atti, dallo zio paterno agli eredi legittimi di YYY ***, si rileva che detta somma non appare tale per entità da comportare senz’altro l’elisione del ridotto contributo di € 200,00 previsto in sede di separazione. Quest’ultimo era infatti presuntivamente utile a conservare il pregresso, sia pur ragionevolmente non particolarmente elevato tenore di vita, tenendosi conto della funzione dell’assegno di separazione (che presuppone la permanenza del vincolo di coniugio e del dovere di assistenza materiale tra i coniugi) e del livello reddituale proprio dello XXX (i fogli paga da questo prodotti in atti documentano un stipendio percepito nei primi nove mesi del 2018 con una media netta di oltre € 1800,00 sia pure al netto di trattenute per prestiti personali). Ed è inoltre poco attendibile – e comunque non dimostrato – tenendosi conto del rapporto di coniugio e del tempo trascorso dal decesso del padre della convenuta al momento della separazione – l’assunto secondo il quale il ricorrente a quel tempo non fosse a conoscenza delle proprietà immobiliari acquisite dalla YYY per effetto della successione paterna. Né alcun particolare rilievo assume la soppressione di una indennità compresa nella retribuzione di sottufficiale di Marina Militare che il ricorrente assume essere intervenuta dopo l’ottobre del 2017 secondo previsione di legge, e dopo due anni dal trasferimento della sua sede lavorativa a Roma; si trattava infatti di evento già prevedibile al momento della stipula degli accordi di separazione, non costituente sopravvenienza e del quale il ricorrente tenne con tutta probabilità conto (o comunque del quale ,secondo ordinaria diligenza, avrebbe dovuto tener conto) già al momento della stipula degli accordi in seguito omologati.
Per ciò che attiene alla domanda riconvenzionale di assegno di divorzio, il quale come è noto ha presupposti e natura differenti da quello di separazione e non ha più correlazione con i doveri di assistenza ed il pregresso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, va rilevato che la resistente non ha fornito prova adeguata dei relativi presupposti.
Quanto alla situazione economica delle parti ,le quali hanno entrambe omesso di produrre dichiarazioni reddituali, occorre rilevare che lo XXX ha prodotto fogli paga relativi al periodo dal gennaio al settembre 2018, ed alcuni contratti relativi alla stipula di prestiti personali. Dai fogli paga risulta che nei primi nove mesi dell’anno 2018 il ricorrente percepì complessivamente somme nette per complessivi € 16641,90,ossia una retribuzione media (sia pure nella variabilità degli importi di ogni singola mensilità) di € 1849,10 per mese, pur dopo la detrazione di somme per prestiti personali e per canone di locazione di alloggio (nei fogli paga sono riportate ritenute per rata di prestito Findomestic di € 284 con scadenza al novembre 2026,e per un’altra cessione di credito alla stessa finanziaria pari ad € 270 ,con scadenza al giugno 2020).
La YYY ha invece affermato di non lavorare e di non avere mai svolto attività per tutta la durata del rapporto coniugale, pur dopo avere conseguito nel 2002 attestato di estetista, per essersi dedicata alla famiglia in accordo con il coniuge, e di essere quindi sprovvista di mezzi adeguati al proprio sostentamento, anche tenendo conto della somma di € 3204 annualmente versata per IMU relativa alle quote di immobili entrate nel proprio patrimonio per successione paterna.
In ordine poi alla titolarità di altri beni da parte della resistente, consta dalle visure catastali in atti che la quest’ultima ha acquisito in ragione della successione ereditaria paterna la comproprietà di numerosi terreni e fabbricati, alcuni dei quali oggetto di alienazione in tempo successivo (cfr. contratto del 25-2-2016 di vendita dei terreni in agro di Crispiano per un corrispettivo di € 45.000 da attribuirsi per un terzo alla YYY) ed altri ceduti in usufrutto allo zio paterno, giusta transazione del 17-3-2017 prodotta in atti ( trattasi degli immobili in Massafra al fg. p.lla sub. e sub.). È stata inoltre prodotta una consulenza di parte nella quale si afferma che i cespiti ancora nel patrimonio della YYY in comproprietà avrebbero limitato valore commerciale (immobili alla via in Massafra), oppure integrerebbero fondi rustici non coltivabili ed oggetto di vincoli (quanto ad alcuni terreni in Massafra al fg. p.lle, , ,) o di limitato valore commerciale(terreni in agro di Taranto località *** della estensione di mq. che rientrebbero in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, e di mq. che sarebbero stimabili come agricoli con limitato valore) ,oppure costituirebbero costruzioni realizzate in assenza di titolo edilizio (17 unità immobiliari in Taranto appartenenti alla convenuta per la quota di 2/9 per la maggiore parte con destinazione abitativa fatta eccezione per due locali con destinazione a deposito ,ed ulteriori tre unità a lei intestate per la quota di un terzo). In particolare per le unità immobiliari in Taranto nella località balneare di *** è stata sostenuta dal tecnico di parte la non commerciabilità per assenza di un titolo di edificazione e la conseguente inidoneità a produrre una rendita, e che le stesse si troverebbero in zona caratterizzata dall’utilizzo solo stagionale.
Da tali risultanze non è possibile ritrarre prova di una netta e significativa situazione di svantaggio economico della resistente rispetto allo XXX, ricorrendo elementi che possono fare ritenere la titolarità da parte della resistente di potenziali fonti di reddito. In primo luogo l’affermazione della YYY di non avere svolto attività lavorativa nel corso della convivenza matrimoniale, sebbene confermata dalla teste ***, madre della resistente appare però smentita dal modello C/2 prodotto in udienza di precisazione delle conclusioni su sollecitazione dell’istruttore, il quale documenta lo svolgimento di attività lavorative dal 2006 al 2013 quale bracciante agricola; né la prodotta corrispondenza INPS con cui si chiese restituzione per gli anni 2009 ,2010 e 2011 di prestazioni di disoccupazione, maternità o malattia sembra decisiva in contrario, dato che non riguarda tutto il periodo predetto e comunque attiene al solo rapporto di natura previdenziale.
A ciò si aggiunga che il teste YYY ha ricordato lo svolgimento pregresso da parte della nipote anche dopo il matrimonio, di attività di estetista.
Da un canto, quindi ,non vi è prova del fatto che in corso di matrimonio la YYY avesse rinunciato a svolgere attività lavorativa per accordo con il coniuge; dall’altro è da presumere che la stessa in ragione della ancor giovane età e delle pregresse esperienze di lavoro, sia in grado di procacciarsi un guadagno. A ciò si aggiunga, quanto ai fabbricati in Massafra e Taranto, che la prodotta consulenza di parte già per sé sprovvista di valore di prova, non fornisce dimostrazione della non utilizzabilità dei numerosi immobili in comproprietà, quanto meno nella forma della locazione, né della loro effettiva incommerciabilità (l’affermazione di carenza di titolo edilizio per quelli in territorio di Taranto non è supportata da idonea attestazione dei competenti uffici comunali).
Tali essendo le risultanze istruttorie, la domanda di riconoscimento di assegno divorzile ex art.5 l.898-1970 non può essere accolta. Ai sensi dell’art.2697 comma 1 c.civ. spetta a chi chiede il riconoscimento di una prestazione in proprio favore dare prova dei relativi presupposti che ne integrano il fatto costitutivo. Elemento necessario per il riconoscimento di assegno di divorzio è la prova di un apprezzabile e significativo squilibrio economico tra i coniugi che giustifichi il riconoscimento di tale erogazione. Occorre inoltre che la causa di tale disparità si fondi nelle comuni determinazioni assunte dagli ex coniugi nella conduzione della vita familiare, ovvero nel ruolo e nel contributo fornito alla formazione del patrimonio comune e personale, con riferimento anche ai sacrifici delle proprie aspettative lavorative in funzione delle esigenze familiari (Cassazione civile, sez. VI, 18/10/2019, n. 26594), esclusa ogni rilevanza del pregresso tenore di vita. Spetta perciò a chi richieda l’assegno dimostrare che la sperequazione economica trovi ragione nella perdita di occasioni professionali in ragione della scelta, maturata all’esito del matrimonio e condivisa con l’altro, di dedicarsi alle esigenze della famiglia(Cassazione civile, sez. I, 3/12/2021, n. 38362).
In ogni caso, lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera come precondizione fattuale dell’assegno divorzile, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita – assistenziale perequativa e compensativa – del detto assegno (in tal senso Cassazione civile, sez. I, 31/12/2021, n. 42145;id. 11/12/2019, n. 32398).
Nella specie non è stata data prova da parte della resistente che ne era onerata, già di un significativo squilibrio economico rispetto al coniuge, in quanto è risultato che la YYY oltre ad avere svolto attività di lavoro ed a presentare quindi una certa qualificazione professionale (sia quale bracciante agricola che quale estetista) utilizzabile in ragione dell’età non avanzata, è anche contitolare di beni che – quand’anche singolarmente considerati di valore commerciale non particolarmente elevato ed attribuiti in quota indivisa – le potrebbero consentire almeno potenzialmente, in ragione del loro numero piuttosto elevato, di ritrarne una rendita sufficiente al proprio sostentamento, tenendo anche conto della disponibilità di abitazione in comproprietà e di risorse finanziarie ricavate dalla cessione di alcuni cespiti in Crispiano e dalla transazione conclusa con lo zio paterno.
Né è stato dimostrato che la gestione dei beni immobili in comproprietà sia effettivamente resa impossibile per effetto di un – genericamente affermato ma non comprovato – impedimento frapposto del contitolare di alcuni di essi(ossia lo zio paterno YYY ***) al loro godimento.
Le segnalate lacune probatorie in tema di effettiva capacità patrimoniale e reddituale della parte attrice e, di conseguenza, in ordine alla affermata disparità economica necessaria per il riconoscimento del contributo richiesto, non possono essere colmate attraverso lo strumento delle indagini di polizia tributaria ai sensi dell’art.5 comma 9 l.div.. Quest’ultimo non può avere valenza meramente esplorativa, potendosi utilizzare solo in caso di contestazione delle rispettive posizioni economiche delle parti. Per tale deve intendersi una contestazione fondata su fatti di carattere specifico e circostanziato(Cassazione civile, sez. VI, 22/5/2019, n. 13902; Cassazione civile, sez. VI, 20/2/2017, n. 4292) che renda attendibile la disponibilità da parte del coniuge (o ex coniuge) di altre fonti di reddito rispetto a quelle documentate, ed ammissibile l’indagine officiosa, senza che a questa sia attribuita una funzione esplorativa indebitamente sostitutiva dell’onere della prova. In definitiva il mancato raggiungimento della prova in ordine al presupposto della apprezzabile disparità economica tra le parti preclude l’accoglimento della domanda di riconoscimento di assegno divorzile.
Non può trovare accoglimento la domanda del ricorrente di riduzione del contributo mensile di € 250 oltre rivalutazione Istat, maggiorato di spese straordinarie al 50%, già fissato a suo carico per il mantenimento del figlio ***. Si tratta di assegno di importo non elevato e comunque da ritenere correttamente proporzionato al reddito lavorativo netto del genitore obbligato – in assoluto di discreta entità per come desumibile dai fogli paga in atti – parametro al quale ai sensi dell’art.337 ter comma 4 c.civ. deve principalmente commisurarsi il contributo di ciascuno dei genitori al mantenimento del figlio. Né in alcun modo rileva al fine di ridurre detto contributo la contrazione da parte dello XXX di prestiti personali, trattandosi di iniziativa unilaterale, e che non consta neppure fosse legata ai bisogni del nucleo familiare.
Non può neanche essere oggetto di revoca la previsione della separazione consensuale omologata con cui si è previsto l’accollo delle rate del mutuo contratto per l’acquisto della casa coniugale da parte dello XXX , con il contemporaneo carico delle spese condominiali e di quelle ordinarie a carico della YYY. Trattasi di convenzione contrattuale di accollo interno di carattere patrimoniale liberamente assunta in ragione dell’assegnazione della casa coniugale, ed evidentemente funzionale all’interesse del figlio rispetto al quale soltanto l’assegnazione della casa è preordinata; essa infatti consente indirettamente attraverso il puntuale pagamento delle rate da parte di chi sia dotato di un reddito stabile, di conservare con maggior sicurezza la disponibilità dell’alloggio e soddisfare le esigenze abitative della prole; né comunque vi è prova positiva (che questa volta avrebbe dovuto essere fornita dall’attore richiedente), che la posizione patrimoniale dell’assegnataria sia migliorata in misura tale da consentirle di sopportare l’onere aggiuntivo dell’accollo parziale delle rate di mutuo, oltre a quello già assunto di pagamento di tutti gli oneri condominiali e delle spese ordinarie che certamente bilancia già in certa misura l’impegno di accollo assunto dal genitore non assegnatario.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura della controversia e del suo complessivo esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 2-10-2018 da XXX nei confronti di YYY e sulla riconvenzionale da quest’ultima spiegata , così provvede:
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palagiano in data 15-62004 da YYY nata a Taranto il, e XXX, nato a Taranto il, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palagiano dell’anno 2004 (atto n., p. serie);
2. ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3. conferma le statuizioni della separazione in tema di affidamento condiviso del figlio *** XXX,di diritto di visita ed intrattenimento paterno, di contributo paterno al mantenimento del figlio, e di assegnazione della casa coniugale; rigetta le domande di revoca dell’assegno di separazione e di eliminazione dell’obbligo di XXX di accollo delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare ;
4. rigetta la domanda riconvenzionale di riconoscimento di assegno di divorzio proposta da YYY.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 31-5-2022
Il Presidente rel. (dott.)
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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