N. R.G. 38647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._3236_2025_- N._R.G._00038647_2024 DEL_16_04_2025 PUBBLICATA_IL_16_04_2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38647/2024 promossa da:
(P. IVA ) in persona del procuratore, Avv. , giusta procura generale alle liti rilasciata il 15.4.2013 a rogito del Notar (Rep. n. 75982/14003), rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in atti a rogito Notar Milano rilasciata il 14.5.2013 (Rep. n. 2.221 e Racc. n. 1453), dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, INDIRIZZO ricorrente contro (P.IVA convenuta contumace
CONCLUSIONI
unica parte presente all’udienza del 16.4.2025, ha così concluso:
“1)- condannare la convenuta a pagare alla l’importo di E.11.
to maggiore o minore accertato in causa e ritenuta di giustizia;
2)- con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria, senza inversione dell’onere probatorio, si chiede ammettersi prova per interpello formale della convenuta – in persona del legale rappresentante – sui capitoli 1)-, 2) e 3) della premessa nonché prova per interpello formale sul seguente punto:
A)- “Vero che, nel periodo di vigenza del contratto 01.06.22 (doc.2) con la ***, la ha acquistato dalla società *** un quantitativo di birre in f ettolitri 28,90”.
Si chiede, inoltre, ex art. 210 cpc, occorrendo, che il Giudice ordini alla convenuta di esibire il libro iva / acquisti (se presente) relativo al periodo di vigenza del contratto con la ***.
” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato ex art. 281 decies c.p.c., la società domandato a questo Tribunale di condannare la società al pagamento in proprio favore della somma di € 11.268,00.
A sostegno di tale domanda, parte ricorrente ha dedotto:
a) l’intervenuta stipula tra le parti, in data 1.6.2022, di un contratto di somministrazione in forza del quale la convenuta si era impegnata ad acquistare dalla medesima ricorrente “RAGIONE_SOCIALE e bevande” per il proprio esercizio commerciale;
b) che, in particolare, la convenuta si era impegnata ad acquistare un “quantitativo minimo complessivo di bevande pari a 210 ettolitri”;
c) che, a fronte della suddetta obbligazione di acquisto minimo garantito di almeno 210 hl di bevande assunta dalla Pizzeria essa ricorrente aveva corrisposto, in data 25.7.2022, a quest’ultima la somma di € 15.372,00 di cui € 13.066,20 a titolo di “sconto anticipato” ai sensi dell’art. 3b del contratto (pari a € 51,00 oltre iva per 210 hl) ed € 2.305,80 ex art. 3a del contratto medesimo;
d) che la convenuta risultava inadempiente rispetto all’obbligazione di acquisto minimo sopra indicata, avendo essa acquistato soltanto 28,9 hl di bevande, con un residuo mancate di 181,10 hl di prodotti;
e) che, pertanto, la convenuta era tenuta a corrispondere ad essa ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 6 del contratto, la somma di € 11.268,04, pari a 181,10 hl moltiplicati per € 51,00 oltre iva.
La convenuta, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che la domanda di pagamento avanzata dalla ricorrente è infondata e, dunque, non può essere accolta.
Giova, infatti, al riguardo, rilevare che risulta documentalmente che:
a) la convenuta si era obbligata “ad acquistare un quantitativo minimo complessivo di birra in fusto pari a 210 ettolitri, riferito all’intera durata del … contratto”1;
b) a fronte di tale impegno contrattuale della convenuta, la ricorrente si era obbligata a corrispondere alla controparte un corrispettivo variabile determinato in misura pari a Euro 51,00 oltre iva per ogni hl di bevande, rapportato alla quantità promessa di 210 hl espressamente finalizzato all’acquisto di bevande in fusto da parte della convenuta, oltre ad un corrispettivo di € 1.890,00 oltre iva in relazione agli obblighi di esclusiva e promozione previsti agli artt. 1.1, 1.2 e 1.3 del contratto2;
c) le parti avevano previsto un termine di efficacia del contratto in parola di trentasei mesi a decorrere dal 1.6.2022, prorogabile di ulteriori cinque anni nel caso previsto dall’art. 4.2 del contratto di mancato raggiungimento del target minimo di acquisto pattuito3.
Sulla scorta di tali evidenze documentali deve, osservarsi in senso assolutamente dirimente che alla data della presente decisione non risulta ancora spirato il termine di efficacia del contratto inter partes, atteso che, come sopra visto, il predetto termine è di trentasei mesi a decorrere dal 1.6.2022 e che, dunque, il predetto contratto avrà termine il 1.6.2025.
1 Cfr.
art. 1.5 del contratto sub doc. 2 di parte ricorrente.
2 Cfr.
art. 3b) del contratto sub doc. 2 in produzione di parte attrice.
3 Cfr.
art. 4 del contratto sub doc. 2 di parte ricorrente.
Né la ricorrente ha allegato che il contratto inter partes è oramai cessato per cause diverse dal decorso del termine, non avendo essa minimamente dedotto né di aver receduto dal medesimo contratto né di essersi avvalsa della clausola risolutiva espressa.
Neppure, poi, parte ricorrente ha espressamente domandato, nel presente giudizio, la risoluzione del contratto per l’inadempimento della convenuta, con la conseguenza che, ad oggi, il rapporto contrattuale tra le parti non può che reputarsi pienamente efficace.
Discende da quanto fin qui esposto circa la perdurante efficacia del contratto, e dunque circa la possibilità ancora sussistente per la convenuta di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali, il rigetto della pretesa risarcitoria della ricorrente.
Parimenti, essendo il rapporto contrattuale inter partes ancora in corso non può ravvisarsi un diritto della ricorrente a ripetere le somme originariamente versate a titolo di anticipazione sui futuri acquisti di bevande da parte della convenuta, non essendo venuta meno la causa giustificatrice di tale spostamento patrimoniale.
Pertanto, per tutto quanto esposto, la domanda di pagamento avanzata dalla ricorrente va rigettata.
Nulla deve disporsi sulle spese di lite, stante la contumacia della convenuta.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda di pagamento avanzata da nei confronti di nulla sulle spese di lite.
Milano, 16 Aprile 2025 La Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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