REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione Specializzata di Impresa
Il Collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati Dott.ssa NOME COGNOME Presidente rel.
est Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME nel procedimento iscritto al n. 1558/24 R.G. promosso da , rappresentato e difeso dagli avv. NOME e NOME COGNOMEricorrente nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._3015_2024_- N._R.G._00001558_2024 DEL_02_09_2024 PUBBLICATA_IL_03_09_2024
CONCLUSIONI
Parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso:
“Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis rejectis
Nel merito:
Condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore P.Iva corrente in San Donà di Piave, INDIRIZZO a pagare al Rag. l’importo di € 58.104,43 quale restituzione finanziamento oltre agli interessi calcolati anche ai sensi dell’art. 1284 penultimo co. c.c. dalla data del dovuto al saldo.
Con vittoria di spese.
” Parte resistente precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa per i motivi tutti di cui in narrativa:
Nel merito in via principale 1. Accertata la totale mancanza di prova del credito respingersi la domanda del ricorrente perché infondata con ogni conseguente statuizione;
In ogni caso 2. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
MOTIVAZIONE
Il Rag. , con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato il 26 gennaio 2024, ricorreva avanti l’intestato Tribunale, al fine di ottenere dalla pagamento dell’importo di € 58.104,43 somma, a titolo di restituzione di finanziamenti da lui effettuati nei confronti della società, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c.- Con comparsa di costituzione e risposta del 13 marzo 2024 si costituiva chiedendo il rigetto delle domande svolte dal ricorrente per la totale mancanza di prova del credito.
Successivamente la difesa del depositava delle “note difensive di replica” datate 19 marzo 2024, non autorizzate.
All’udienza del 27 marzo 2024, quindi, il difensore della società resistente dichiarava di non accettare il contraddittorio sulla memoria difensiva non autorizzata ed insisteva per il rigetto della domanda avversaria stante l’infondatezza della stessa.
Il ricorrente chiedeva, allora, a verbale di udienza, la concessione di termine per il deposito di note repliche, ai sensi dell’art. 281 duodecies cpc., che veniva denegato con ordinanza di pari data.
Il ricorso non è fondato per i motivi che si espongono.
Grava sul ricorrente l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda entro il termine previsto rispettivamente per la formazione del thema decidendum e del thema probandum, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito (Cass. civ. S.U. 2951 del 2016).
Orbene, essendo stato introdotto il presente procedimento nelle forme del novellato procedimento semplificato di cognizione, tale prova doveva essere fornita con il ricorso, nel quale già dovevano essere cristallizzati il thema decidendum e il thema probandum, salvo che le difese della controparte ne avessero comportato un allargamento o avessero determinato l’esigenza di formulare prove contrarie.
nulla ha provato:
non ha indicato quando avrebbe eseguito l’asserito finanziamento, a che titolo lo avrebbe erogato e non ne ha provato l’esborso.
I documenti prodotti dal ricorrente con l’atto introduttivo non presentano specifici riferimenti al finanziamento di € 58.104,43, di cui chiede la restituzione.
Alcun cenno a tale finanziamento, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, figura nel verbale dell’assemblea dei soci del 22.5.2023, prodotto sub docc. 3 e 6 e nel bilancio 2022 contestualmente approvato prodotto sub doc. 7. Non sussistono neppure i giustificati motivi, ai sensi dell’art. 281 duodecies, 4° comma cpc, in capo al ricorrente per essere autorizzato al deposito di memoria finalizzata alla formulazione dei mezzi di prova, alla produzione di documenti, alla replica e alla deduzione di prova contraria.
Parte ricorrente non ha, invero, richiesto il suddetto termine per replicare alle novità introdotte dall’avversario, ma per superare la carenza ab origine di prova del fatto costitutivo della domanda.
Ora, la concessione del termine per giusti motivi contemplata dall’art. 281 duodecies, 4° comma cpc deve essere intesa come strumento funzionale alla piena attuazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa non quale strumento per aggirare le preclusioni assertive e probatorie che siano già maturate.
Parte ricorrente ha depositato, in data 4.6.2024, dichiarazione di deferimento del giuramento decisorio.
Il giuramento decisorio può essere deferito, ai sensi dell’art. 233 cpc, in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, ovvero durante tutto il corso della fase istruttoria, sino all’udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. civ. 18883 del 2016;
19727 del 2003).
Nel caso di specie, il ricorrente ha deferito il giuramento decisorio dopo il termine assegnato dal Giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 275 bis e 281 terdecies cpc è stato, infatti, assegnato alle parti, con ordinanza di data 27.3.2024, termine di trenta giorni anteriore all’udienza di discussione fissata per la data del 24 giugno 2024 per la precisazione della conclusione.
Il mezzo di prova non è dunque ammissibile per tardività della relativa istanza e il fatto che la dichiarazione di deferimento sia stata depositata il giorno prima del deposito delle note conclusive non vale a rendere tempestiva l’istanza, perché formulata in data successiva alla scadenza del termine assegnato per la precisazione delle conclusioni, che segna il passaggio della causa dalla fase istruttoria a quella decisoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento, trattandosi di causa documentale e non involgente la risoluzione di questioni di fatto o di diritto caratterizzate da particolare complessità.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da nei confronti di ed iscritta al n. 1558/24 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
-rigetta la domanda di parte ricorrente;
-condanna il ricorrente a versare, in favore della resistente le spese di lite, che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 24 giugno 2024 Il Presidente est. dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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