REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 240/2020 pubblicata il 01/04/2020
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.A.C. dell’anno 2016 promossa
DA
(FALLIMENTO) XXX S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. () Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in presso lo studio legale del difensore avv.
PARTE ATTRICE CONTRO
YYY S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. (), elettivamente domiciliato presso il oro studio in PARTE CONVENUTA E NEI CONFRONTI DI
ZZZ SRL, cod. fisc. n., con il patrocinio dell’Avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: esecuzione sentenza ex art. 2932 c.c.
CONCLUSIONI
All’udienza del 15/10/2019 le parti hanno concluso come risulta dal verbale d’udienza qui richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto citazione ritualmente notificato il FALLIMENTO XXX SRL citava in giudizio la YYY SRL UNIPERSONALE per vedere accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Terni adito, per tutte le motivazioni esposte in premessa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• in via principale, accertare e dichiarare l’inopponibilità della sentenza n°/2011 del Tribunale di Terni al fallimento XXX S.r.l. e, per l’effetto, condannare la YYY s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., con sede, alla restituzione degli immobili siti in, iscritto al in favore dello stesso fallimento delle XXX S.r.l.;
• in via subordinata, accertare e dichiarare che il trasferimento del diritto di proprietà in capo alla YYY s.r.l., relativo all’immobile sito in scritti al, particelle, disposto con sentenza n°/2011 del Tribunale di Terni, non si è verificato per mancato avveramento delle condizioni stabilite nella sentenza medesima e, per l’effetto, in considerazione dello scioglimento dal contratto ex art 72 L.F. esercitato dal Curatore Fallimentare, condannare la YYY s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in alla restituzione dell’immobile in favore del fallimento XXX S.r.l.
• in ogni caso con riconoscimento delle competenze professionali e delle spese.”.
Si costituiva ritualmente la YYY SRL UNIPERSONALE – rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l’On. Tribunale di Terni adito, alla luce delle causali sin qui espresse, previe le pronunce, opportune e necessarie, da rendersi anche in via pregiudiziale, preliminare e incidentale, accolte le argomentazioni, istanze, domande, eccezioni tutte come in narrativa mosse, contrariis reiectis: respingere tutte le domande avversarie.
Con vittoria di spese e competenze professionali di lite”.
All’udienza del 15.10.2019 la causa veniva trattenuta in decisone con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con atto di intervento depositato in data 9.12.2019, si costituiva la ZZZ SRL quale cessionaria di ramo di azienda della YYY Srl come da atto a rogito del notaio del 6 agosto 2010, registrato in al n. serie ( doc. 1) chiedendo l’estromissione della YYY Srl, non avendo la stessa interesse a partecipare al giudizio e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte dalla YYY Srl con la comparsa di costituzione.
*****
2. Dalla documentazione in atti e come non contestato fra le parti risulta che:
– in data 05.08.2005 la XXX s.r.l. (in bonis) stipulava con il sig. *** un contratto preliminare di compravendita, con il quale prometteva di vendere allo stesso ovvero a persona o a società o ente da nominare entro la data di stipula dell’atto definitivo, un immobile sito in, censito al N.C.T. del Comune di al foglio, particelle n°; Le parti concordavano che il prezzo di vendita sarebbe ammontato a € 206.500,00 oltre IVA;
– nel contempo, sul terreno oggetto del preliminare, venivano iscritte dalla SERIT s.p.a. due ipoteche legali, la n° del 10.01.2006 iscritta sulle particelle e la n° del 30.01.2007 iscritta sulle particelle;
– diversamente da quanto stabilito nel contratto preliminare sopra menzionato, il definito non veniva mai stipulato tra le parti, motivo per cui il sig. *** si determinava ad agire in giudizio nei confronti della XXX S.r.l. in liquidazione;
– in accoglimento della domanda spiegata, debitamente trascritta, il Tribunale di Terni, con sentenza n°/2011, pubblicata mediante deposito in data 17.10.2014:
a) trasferiva alla YYY S.r.l., nella qualità di “persona nominata”, il lotto di terreno di cui alla promessa di vendita;
b) condizionava l’effetto traslativo della sentenza al pagamento del prezzo residuo, che veniva quantificato in € 166.500,00;
c) subordinava il pagamento all’estinzione delle ipoteche iscritte sul bene trasferito, da effettuarsi a cura e spese della XXX S.r.l;
– la sentenza, trascritta in corso di causa (cfr. nota di trascrizione, doc. 5, parte convenuta) è passata in giudicato in data 17.05.2012, antecedentemente alla dichiarazione di fallimento della XXX s.r.l. avvenuta con sentenza n. /13 R.F. del Tribunale di Terni del 04.11.2013;
– nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, nessuna delle due condizioni, stabilite nel dispositivo in essa contenuto, si avverava.;
– ciò nonostante, la YYY s.r.l., pur non avendo acquisito il diritto di proprietà sull’immobile oggetto di causa – proprio in ragione del mancato avveramento delle condizioni di cui sopra – lo occupava con beni di sua proprietà e si rifiutava di riconsegnarlo spontaneamente alla Curatela Fallimentare.
Secondo parte attrice – rinviando nel dettaglio alle argomentazioni sostenute nel proprio atto introduttivo qui richiamati e trascritti – la convenuta deve restituirle gli immobili in questione in quanto occupati senza titolo.
Parte convenuta, invece – rinviando nel dettaglio alle argomentazioni sostenute nel proprio atto introduttivo qui richiamati e trascritti – ritiene che gli immobili siano dalla stessa legittimamente occupati atteso che gli effetti traslativi della sentenza emessa ex art. 2932 c.c. da questo Tribunale devono ritenersi consolidati e la loro esecuzione è legata all’adempimento della curatela fallimentare che deve provvedere alla cancellazione delle ipoteche iscritte sugli stessi: solo dopo tale adempimento, la convenuta provvederà a versare il saldo prezzo.
I motivi dedotti da parte attrice – 1) “Sulla (in)opponibilità al Fallimento XXX S.r.l. della sentenza n°/2011 del Tribunale di Terni” e 2) “sul trasferimento del diritto reale” – possono essere trattati congiuntamente.
Risulta per giurisprudenza costante che è opponibile alla massa dei creditori la sentenza di trasferimento pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c., in caso di trascrizione della domanda anteriormente a quella della sentenza dichiarativa del fallimento del promittente venditore (cfr. Cass. 15 dicembre 2011 n. 27093, 8 27009/2010 7 luglio 2010 n. 16160, 23 giugno 2010 n. 15218, conformi a Cass. s.u. 7 luglio 2004 n. 10436).
Sul punto si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, chiamate a pronunciarsi sulla questione se il curatore possa esercitare la facoltà di scioglimento del contratto ex art. 72 L.F. anche quando il terzo promissario acquirente abbia trascritto, anteriormente al fallimento, la domanda ex art. 2932 c.c., hanno escluso che l’esercizio del diritto di scioglimento da parte del curatore sia opponibile al promissario acquirente che abbia trascritto la domanda prima del fallimento a norma dell’art. 2652 c.c., n. 2 c.c.
Così, in particolare, hanno motivato le Sezioni Unite: “… la domanda ex art. 2932 c.c. – trascritta prima della iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese – non impedisce al curatore di recedere dal contratto preliminare: gli impedisce, piuttosto, di recedere con effetti nei confronti del promissorio acquirente che una tale domanda ha proposto. Tutto ciò, naturalmente, se la sentenza è accolta ed è trascritta a sua volta. E ciò si coniuga con l’effetto prenotativo che attua la trascrizione della domanda ex art. 2652 c.c., n. 2, il cui meccanismo pubblicitario si articola in due momenti: quello iniziale, costituito dalla trascrizione della domanda giudiziale e quello finale, rappresentato dalla trascrizione della sentenza di accoglimento. Il giudice, pertanto, può senz’altro accogliere la domanda pur a fronte della scelta del curatore di recedere dal contratto: con una sentenza che, a norma dell’art. 2652 c.c., n. 2, se trascritta, retroagisce alla trascrizione della domanda stessa e sottrae, in modo opponibile al curatore, il bene dalla massa attiva del fallimento.
Diversamente, se la domanda trascritta non viene accolta, l’effetto prenotativo della trascrizione della domanda cessa, con la conseguente opponibilità all’attore della sentenza dichiarativa di fallimento rendendo, in tal modo, efficace, nei suoi confronti, la scelta del curatore di sciogliersi dal rapporto. Ciò consente di mantenere inalterata la facoltà di scelta del curatore, quale espressione di un potere sostanziale che l’ordinamento con la L. Fall., art. 72, gli riconosce, ma che, nella concorrenza di determinati evenienze, non è opponibile – in caso di accoglimento della domanda in forma specifica – al promissario acquirente che abbia trascritto tale domanda anteriormente alla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento del promittente venditore nel registro delle imprese” (cfr. Cass. civ. Sez. Unite 16/09/2015 n. 18131; ugualm. Cass. civ. Sez. Unite 07/07/2004 n. 12505).
Ciò posto, occorre tuttavia considerare l’ipotesi – ricorrente nel caso di specie – in cui emessa sentenza ex art. 2932 c.c. – divenuta definitiva – non siano state adempiute le “condizioni” alle quali veniva subordinato l’effetto del trasferimento della proprietà del bene.
Al riguardo, si osservi che al rapporto originato dalla sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di eseguire un contratto preliminare di compravendita è applicabile l’istituto della risoluzione per inadempimento, essendo equiparabili gli effetti della sentenza ex art. 2932 cod. civ. a quelli di natura negoziale, sottoposti perciò alla stessa disciplina.
Nel caso di specie, entrambe le parti risultano inadempienti ai propri obblighi “contrattuali” (saldo prezzo per il promittente acquirente e cancellazione ipoteche per il promittente venditore) e, pertanto, a parere dello scrivente, in assenza di domanda di risoluzione per inadempimento, la curatela risulta comunque legittimata ad esercitare il proprio potere di scioglimento ex art. 72 L.F. atteso che la facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita al curatore è esercitabile solo se il “contratto” (nel caso di specie “sostituito” dalla sentenza) è ancora ineseguito, o non compiutamente eseguito, da entrambe le parti (cfr. in via generale SU Cass. n. 12505/2004).
A ciò si aggiunga che i beni immobili oggetto di causa risultano comunque abusivamente occupati da parte convenuta in quanto non risulta dimostrato in alcun modo – non avendo parte convenuta prodotto né il contratto preliminare originario, né copia integrale della sentenza ex art. 2932 c.c. – che fossero previsti “ab origine” effetti anticipati, quale la consegna degli immobili, della successiva vendita.
Deve quindi concludersi per l’accoglimento della domanda subordinata avanzata da parte attrice.
Infine deve essere rilevato che l’intervento della la ZZZ SRL – successore a titolo particolare della parte convenuta – non implica ex se l’estromissione dal giudizio della YYY s.r.l. in quanto l’art. 111 c.p.c. prevede che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e che in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso.
Nella specie non è mai stato manifestato alcun consenso alla estromissione della parte convenuta.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidati secondo i valori medi di cui al DM n. 55/2014 ridotti non oltre il 50% attesa la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate (scaglione da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00).
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento dal contratto ex art 72 L.F. esercitato dal Curatore del FALLIMENTO XXX SRL e, per l’effetto, condanna la YYY s.r.l. a restituire gli immobili siti in, iscritti al NCT del Comune di al foglio, particelle in favore dello stesso fallimento delle XXX S.r.l.;
2. Condanna la YYY s.r.l. alla rifusione nei confronti della parte attrice delle spese legali sostenute in questo giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per compenso da avvocato, oltre il 15% del compenso per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Terni, il 1° aprile 2020.
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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