REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IV CIVILE – SEZIONE FALLIMENTARE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 3060/2020 pubbl. il 25/09/2020
nella causa iscritta al numero di ruolo /2019 promossa da:
• XXX () e YYY () con il ministero dell’avvocato contro
• FALLIMENTO ZZZ S.R.L. (cod.fisc. ) in persona del curatore, rimasto contumace.
avente ad oggetto: insinuazione tardiva del credito (art. 101 l.fall. vecchio rito)
All’udienza del 20/07/2020 parte attrice ha concluso chiedendo la sospensione del processo o, in subordine, l’accoglimento della domanda per come formulata nel ricorso per insinuazione del credito.
Il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione, concedendo il termine di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale nella contumacia della curatela.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
I ricorrenti sono coobbligati con il fallimento verso la compagnia di assicurazioni *** s.p.a. per le garanzie prestate da quest’ultima in favore dei comuni di *** e *** ai fini dell’adempimento di due contratti di appalto.
Rispetto al primo rapporto, in esito ad un lungo contenzioso tutt’ora pendente, la compagnia di assicurazione fu condannata, in sede di appello, al risarcimento del danno nei confronti del comune e, gli attuali ricorrenti, furono condannati, a loro volta, a tenere indenne la garante. La domanda contro l’impresa in bonis fu invece dichiarata inammissibile atteso l’intervenuto fallimento. Frattanto i ricorrenti hanno proposto ricorso in cassazione. Per tale motivo hanno chiesto la sospensione di questo giudizio in attesa della definizione della controversia.
Rispetto al secondo rapporto la medesima compagnia di assicurazioni –che, anche in questo caso, garantiva l’impresa in bonis per un appalto pubblico- ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro la parte oggi attrice che si era obbligata quale garante della garante.
Il curatore si è opposto all’ammissione e, quindi, la domanda è divenuta oggetto di un procedimento contenzioso ordinario trattandosi di fallimento regolato dal rito antecedente la novella del 2006.
Esposti tali fatti, le conclusioni rassegnate da parte attrice sono di ammettere la complessiva somma di 256.185,74 “attribuendole al comune di ***” o “eventualmente alla *** s.p.a.” ove essa avesse nel frattempo provveduto a pagare al comune. Con riserva di chiederne l’assegnazione diretta nel caso in cui i ricorrenti fossero chiamati a pagare, o paghino effettivamente.
Analogalmente, per il secondo rapporto, la domanda è di attribuire le somme alla *** “eccezione fatta” per le somme che gli attuali attori avessero, nel frattempo, fatto incassare alla compagnia.
In sede di comparsa conclusionale, poiché la compagnia di assicurazione ha proposto domanda di insinuazione in relazione al secondo rapporto, parte attrice ha dichiarato che non c’è alcuna attività di surroga da porre in essere, quindi, sostanzialmente, dichiarando di non avere più interesse ad una pronuncia nel merito, abbandonando la domanda.
Ciò premesso, nel merito, la domanda è inammissibile e per tale motivo non c’è alcuna ragione di sospendere il procedimento in attesa della definizione della controversia in sede di legittimità.
Nella procedura fallimentare e, in particolare, in sede di verifica del credito, non è possibile (ovviamente fuori dei casi previsti dalla legge ai sensi dell’art. 81 c.p.c.) svolgere una domanda per conto di altri e chiedere che l’eventuale ammissione sia disposta in favore di altri.
Secondo la giurisprudenza sarebbe ammissibile -anche in sede di verifica- l’azione surrogatoria (cfr. Cass. 1647/1997) ma non è questo il caso perché, le parti attrici, non sono creditrici del comune di *** né, tanto meno, della compagnia di assicurazione. Sono semmai debitori dell’uno e dell’altro.
L’azione surrogatoria, infatti, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale offerto al creditore a fronte dell’inerzia del proprio debitore che, a sua volta, è titolare di diritti di credito non fatti valere verso terzi, con conseguente pregiudizio per i suoi creditori che vengono in tal modo legittimati ad esercitare le azioni trascurate dal debitore.
Tale azione non ha nulla a che vedere con l’odierna domanda perché gli attori non sono, appunto, creditori di nessuno.
Peraltro gli attori non hanno dimostrato di avere ancora pagato nulla e, per come osservato dalla giurisprudenza: “il coobbligato del debitore principale fallito per insinuarsi al passivo, in via di regresso o in virtù di surrogazione, dopo il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 61, c.2, l.fall., deve dimostrare il carattere integralmente satisfattivo delle ragioni creditorie, non essendo rilevante un pagamento parziale pur se idoneo ad esaurire l’obbligazione del solvens” (cfr. ex multis Corte Cass. 17/10/2018, n. 26003, Corte Cass. 01/03/2012, n.3216).
La domanda deve essere, quindi, rigettata perché non è ammissibile perché non è possibile far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui e perché, quello che potrebbe essere il diritto proprio degli attori è, allo stato, una mera ipotesi eventuale.
Nulla sulle spese attesa la contumacia della curatela.
P.Q.M.
Il collegio, definitivamente pronunciando, dichiara la domanda inammissibile. Nulla sulle spese.
Catania, camera di consiglio del 24/09/2020
IL GIUDICE RELATORE
IL PRESIDENTE
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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