R.G. 6172/2015.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI P RIMA SEZIONE CIVILE *** Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice NOME COGNOME, pronuncia la seguente
SENTENZA N._4090_2024 – N._R.G._00006172_2015 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_07_10_2024
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 6172/2015 proposta ), rappresentata e difesa da Avv. NOME COGNOME -parte appellante- contro in persona del l.r.p.t.
, ( ), rappresentata e difesa da Avv. NOME COGNOMEparte appellata- avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gravina in Puglia n. 389/2014 pubblicata in data 30.10.2014 nell’ambito del giudizio R.G. 458/2013, non notificata.
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l’iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha appellato innanzi a questo Tribunale la sentenza indicata in epigrafe con cui il Giudice di Pace di Gravina in Puglia ha rigettato la domanda finalizzata ad ottenere nei confronti della l’ordine di annotazione del C.F. .G. 6172/2015. donazione.
In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto non configurabile nel caso di specie un negozio di donazione per mancanza di accettazione da parte della donataria la quale aveva ricevuto materialmente i titoli dai nonni senza altra formalità.
Ha contestato il travisamento dei fatti per aver il Giudice di Pace ignorato che trattavasi di una ipotesi di donazione di modico valore e per aver applicato erroneamente l’art. 782 c.c. in luogo dell’art. 783 c.c..
Ha censurato altresì la violazione di legge e l’incongruità della decisione nella misura in cui il Giudice di Pace ha del tutto omesso l’attività istruttoria pur domandata.
Ha concluso domandando:
la riforma della sentenza appellata;
l’ordine nei confronti della Banca emittente di procedere alle annotazioni del trasferimento titoli previo accertamento della validità della donazione de qua.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio (atto di citazione in appello notificato il 21.04.2015).
I.2.- La si è costituita in giudizio opponendosi alle avverse contestazioni.
Ha eccepito l’inappellabilità della sentenza ai sensi dell’art. 339 c.p.c. trattandosi di pronuncia resa secondo equità in base al valore.
Ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di appello ritenendo nulla inesistente donazione qua anche considerazione dell’oggetto.
Ha formulata appello incidentale dolendosi della erronea pronuncia di compensazione delle spese di lite.
Ha concluso per:
il rigetto dell’appello;
l’accoglimento dell’appello incidentale con condanna dell’appellante pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 02.09.2015).
I.3.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l’escussione di due testimoni.
Successivamente è stata rinviata più volte per precisazione delle conclusioni.
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I.4.- Con provvedimento presidenziale del 13.03.2024 il fascicolo è stato assegnato a questo giudice.
I.5.- All’udienza del 22.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni come di seguito:
a) appellante: insiste nell’accoglimento delle conclusioni già riportate nell’atto di appello;
b) appellata:
reitera le conclusioni originarie.
All’esito sono stati assegnati i termini ex art. 352
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
Risultano depositate la comparsa conclusionale dell’appellata e la memoria di replica dell’appellante.
II.-
L’appello non può essere accolto sebbene la parziale fondatezza delle censure mosse dall’appellante imponga una revisione della motivazione di rigetto.
II.1.- Preliminarmente è utile osservare che la sentenza impugnata ha rigettato la domanda della sulla base di un unico argomento ovverosia quello relativo alla impossibilità di ritenere concluso nel caso di specie un contratto di donazione per difetto di prova dell’accettazione da parte della donataria.
ha impugnato la decisione deducendo sia violazioni di legge sia vizi del procedimento (ciò che rende comunque ammissibile l’appello che pure ha ad oggetto una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità ex art. 113, comma II, c.p.c.).
II.2.- Ciò premesso – e dato atto che le censure relative al procedimento sono già state accolte in corso di causa avendo il Tribunale assunto i mezzi istruttori che non erano stati ammessi in prime cure – deve essere in primo luogo affermata la fondatezza della censura avverso la motivazione di rigetto del Giudice di Pace di Gravina in Puglia.
Invero, il giudice a quo ha errato laddove ha sussunto i fatti di causa entro la fattispecie di cui all’art. 782 c.c..
Piuttosto, nel caso di specie si è al cospetto di una donazione di beni mobili (essendo tali a tutti gli effetti i titoli di credito) nonché di modico valore (trattandosi. G. 6172/2015. cadauna all’epoca dei fatti e, quindi, pari a poco più di £ 200.000).
Lo schema legale di conclusione di un tale contratto è definito dall’art. 783 c.c. che prevede, in luogo del formale scambio della proposta e dell’accettazione, la mera traditio del bene oggetto della donazione che, nella misura in cui si accompagna alla ritenzione del bene stesso da parte del donatario, è di per sé idonea a qualificarne il comportamento in termini di accettazione e, dunque, a ritenere perfettamente concluso il contratto.
Sicché, sotto questo profilo, la censura dell’appellante è certamente fondata perché il giudice di primo grado ha errato nel non considerare l’esistenza di un valido contratto di donazione modico valore tra nonni danti causa dell’attrice e quest’ultima avente causa.
II.3.- Sennonché, ad onta di un tale errore, resta pur sempre infondata la domanda originaria con cui l’attrice, odierna appellante, pretende di ottenere un ordine giudiziale di esecuzione del transfert azionario da parte della banca emittente.
A tal proposito deve osservarsi che le azioni costituiscono dei titoli di credito per i quali la proprietà (così come il possesso) del bene deve essere tenuta distinta dalla relativa legittimazione ad esercitare il diritto incorporato.
In particolare, come per tutti i titoli nominativi, l’esercizio dei diritti è subordinato non solo al possesso bensì anche alla corretta intestazione contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente;
e, in caso di alienazione, l’esecuzione del trasferimento del titolo si opera a norma dell’art. 2022 c.c. che è disposizione inderogabile (dello stesso avviso, Cass. Civ., 19 febbraio 1999, n. 1410).
Ciò significa che se, da un lato, non vi è dubbio sul fatto che la sia proprietaria dei certificati azionari per averli ricevuti in donazione dei nonni, dall’altro lato, non è altrettanto in discussione che per pretendere il transfert di detti titoli occorre pur sempre rispettare la disposizione di cui all’art. 2022, comma II, c.c., a pena di mancata legittimazione all’esercizio dei diritti nonostante.
G. 6172/2015.
Orbene, nel caso di specie, la traditio dei certificati azionari se è sufficiente a perfezionare la conclusione di una donazione di modico valore non è però idonea a costituire valido strumento per ottenere il transfert dalla banca emittente:
infatti, in quanto acquirente, la dovrà pur sempre dimostrare il suo diritto mediante un atto autentico nella cui nozione non rientra certamente la traditio che non è un “atto” bensì un “fatto” giuridico.
Pertanto, in forza della mera dichiarazione dell’avvenuto perfezionamento di una donazione di modico valore, non sussiste in capo alla il diritto ad ottenere dalla banca l’esecuzione del transfert che l’istituto ha legittimamente rifiutato di eseguire.
Piuttosto, non avendo a suo tempo i danti causa domandato la nuova intestazione a norma dell’art. 2022, comma II, primo periodo, c.c., la potrà dimostrare all’emittente il suo diritto al transfert a norma del secondo periodo della stessa disposizione ovverosia tramite un atto autentico promanante anche da tutti gli eredi dei defunti danti causa – come peraltro già suggerito dalla banca – ovvero tramite separato accertamento giudiziale della donazione con sentenza pronunciata pur sempre in confronto di tutti gli eredi dei danti causa (invero non evocati in questo giudizio). In definitiva, pur riscontrando la fondatezza di una singola censura dell’appellante, la natura interamente devolutiva dell’appello determina in ogni caso il rigetto del gravame nel suo complesso.
III.- L’appello incidentale della è meritevole di accoglimento.
Infatti, il giudice di prime cure ha errato nel disporre la compensazione delle spese di lite che, piuttosto, avrebbero dovuto seguire la soccombenza ed essere poste a carico dell’attrice.
Né la giustificazione della compensazione può ritenersi fondata atteso che del tutto arbitrariamente il giudice di pace ha ritenuto la questione incerta e controversa confondendo dei parametri oggettivi da riscontrare in sede giurisprudenziale dottrinaria con suo personale convincimento.
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Sicché la sentenza merita di essere riformata in accoglimento dell’appello incidentale con la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado.
La liquidazione dei compensi del primo grado può essere effettuata in questa sede di appello sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo ai parametri per le controversie innanzi al giudice di pace del valore da € 0,01 a € 1.100,00 (così individuato in base al valore nominale dei titoli donati).
A norma dell’art. 4, comma I, D.M. cit. vengono apportate le modifiche indicate nella seguente tabella in ragione della qualità delle questioni di diritto trattate (che impongono un aumento della fase di studio) nonché della effettività di quanto svolto nelle singole fasi (con particolare riferimento alla ridotta attività istruttoria):
Tabella parametri:
giudice di pace COGNOME:
da € 1.101,00 ad € 5.200,00 Studio € 68,00 +50% € 102,00 Introduttiva € 68,00 € 68,00 Istruttoria € 68,00 – 25% € 51,00
Decisoria € 142,00 € 142,00 TOTALE € 363,00 IV.- Spese e compensi del presente grado di giudizio seguono soccombenza carico dell’appellante che tenuta all’integrale rifusione.
Quanto alle spese, risultano esborsi pari ad € 64,50 (per C.U.) ed € 27,00 (per diritti forfettari di copia):
e così per complessivi € 91,50.
La liquidazione dei compensi deve essere effettuata sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.
avendo riguardo ai parametri per le controversie innanzi al tribunale ordinario del valore da € 1.100,01 a € 5.200,00 (così individuato in base al valore nominale dei titoli donati).
A norma dell’art. 4, comma I, D.M. cit. vengono apportate le modifiche indicate nella seguente tabella in ragione della qualità delle questioni di diritto trattate (che impongono un.
G. 6172/2015.
aumento della fase di studio) nonché della effettività di quanto svolto nelle singole fasi:
Tabella parametri:
giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale Scaglione:
da € 0,01 ad € 1.100,00 FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO Studio
€ 131,00
+50% € 196,50 Introduttiva € 131,00 € 131,00 Istruttoria € 200,00 € 200,00 Decisoria € 200,00 € 200,00
TOTALE € 727,50
Tribunale Bari, composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da , con atto di citazione del 21.04.2015, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gravina in Puglia n. 389/2014 pubblicata in data 30.10.2014 nell’ambito del giudizio R.G. 458/2013, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l’appello principale;
2) ACCOGLIE l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma del capo sulle spese di lite, CONDANNA pagamento, in favore di , di spese e compensi del primo grado di giudizio che si liquidano in € 363,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) CONDANNA alla rifusione, in favore di , di spese e compensi del presente grado di giudizio che si liquidano in € 819,00 (di cui € 91,50 per esborsi) oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4) DÀ ATTO che ai sensi dell’art. 13, comma I-quater, d.p.r.
115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo.
Così deciso in Bari, 02 ottobre 2024.
Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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