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Codice Penale

Donazione indiretta, arricchimento del destinatario

Donazione indiretta, la liberalità si realizza mediante il compimento di atti che realizzano in via indiretta l’effetto dell’arricchimento del destinatario.

Pubblicato il 31 May 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa ha emesso la seguente

SENTENZA n. 835/2019 pubblicata il 29/05/2019

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale degli affari civili dell’ anno 2009 promossa da:

XXX, nata ad il ed ivi residente in, C.F. rappresentata e difesa, per delega apposta a margine dell’atto di citazione dall’Avv. ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso in

ATTRICE

CONTRO

YYY, nato ad il, residente in Via, C.F. rappresentato e difeso per delega apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta dall’Avv. ed elettivamente domiciliato presso e nello Studio dello stesso in

CONVENUTO

OGGETTO: Divisione beni caduti in successione

CONCLUSIONI: Come all’udienza del 15.3.2017

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 22.7.2009 la Sig.ra XXX, nata ad ed ivi residente in, C.F. conveniva in giudizio il Sig. YYY ,sostenendo che: in data 24.10.2007 decedeva la Sig.ra ***, madre dell’esponente e del convenuto e la medesima ereditava, unitamente al fratello, YYY, in comunione pro indiviso, oltre ad alcuni beni mobili, l’immobile sito in, composto da due appartamenti, al piano primo e al secondo, da fondi e garage al piano terra, oltre corte privata; tale immobile era stato acquistato dai genitori di XXX ed YYY, Sig.ri *** e ***, con Rogito in data, al fine di renderlo, nell’immediato, residenza di tutta la famiglia e di destinarlo successivamente, come asseritamente fatto noto a parenti ed amici dei proprietari, ad entrambi i figli, in ragione della metà per ciascuno; il detto immobile risultava distinto al Catasto Urbano del Comune di al Fog. con la part. sub 4 cat, C/6,cl.5,cons.23 mq. Rendita €.51.08;sub 5,cat.C/6, Cl.5,cons 21 mq ,rendita e.46,64; sub 6,cat.C/2,cons, 27 mq. rendita €.61,97;sub 7,cat.C/2,cl.2 ,cons. 30 mq, rendita €.61,97;sub 8,cat. A/3,cl.3,cons, 6,5 vani, rendita €.352,48; sub 9,cat.A/3,cl.3,cons.7,5 vani, rendita €.406,71; al fine di dare immediata attuazione all’intento di assegnare il detto immobile ai figli in ragione del 50% ciascuno i genitori avrebbero voluto assegnarlo direttamente ad entrambi, ma ciò non era possibile, in quanto, all’epoca dell’acquisto, XXX era ancora minorenne e intestarle una quota del detto bene avrebbe comportato delle incombenze, tra le quali quella di adire il Giudice Tutelare, così che i genitori decidevano di formalizzare solamente l’intestazione al figlio ***, all’epoca ventenne, di metà dell’immobile pro indiviso, con l’intento che tutto il bene venisse assegnato, metà per ciascuno, ad entrambi i figli alla loro morte.

Sosteneva ancora l’attrice che, con l’intestazione della metà dell’immobile a YYY, i genitori avevano compiuto, in favore dello stesso, una donazione indiretta in quanto, con l’effetto del negozio di compravendita, avevano ottenuto l’effetto indiretto dell’arricchimento senza corrispettivo, animo donandi, del destinatario della liberalità, vale a dire il figlio ***, in quanto, l’intero prezzo dell’immobile compravenduto, era stato pagato dai Sig.ri *** e *** e nulla risultava corrisposto da YYY e anche il denaro per la ristrutturazione ed ampliamento dello stabile, realizzati tra il 1981 e il 1986,veniva approntato dai Sig.ri *** e ***, anche in considerazione che YYY, all’epoca ventenne, aveva iniziato da poco a lavorare e non poteva contare su fondi autonomi per addivenire all’acquisto del bene e per eseguire i lavori di ampliamento e ristrutturazione; che al fine di eseguire tali lavori, i genitori avevano venduto una loro proprietà, in, di cui la Sig.ra *** era comproprietaria con i cognati, *** e ***,ceduta ai medesimi cognati, diventati in tal modo unici proprietari; che a seguito dei lavori di ristrutturazione e ampliamento, per l’esecuzione dei quali intervenivano varie imprese artigiane pagate dai Sig.ri *** e ***, si ricavavano due appartamenti dei quali, inizialmente, veniva abitato solo quello al piano superiore da tutta la famiglia, poi, nel 1986 YYY si sposava ed andava a vivere con la propria famiglia al piano inferiore, quindi dopo circa tre anni si trasferiva altrove e tornava nell’appartamento solo per brevi periodi di vacanza, tanto che le utenze continuavano ad essere pagate dai genitori mentre l’esponente continuava ad abitare con loro e quindi solo con la madre, dopo l’avvenuto decesso del padre e fino alla morte della stessa nell’ottobre 2007, nell’ immobile al piano superiore; che sin dalla morte del padre, YYY significava alla sorella che, al venir meno anche della madre ,già seriamente malata, avrebbe preferito ricevere in eredità l’appartamento al piano inferiore dell’immobile e quando entrambi i fratelli, a seguito dell’evento, decidevano di vendere l’intero compendio, l’esponente intendeva che il ricavato sarebbe stato diviso a metà con il fratello, ma questi affermava che egli intendeva riconoscerle solo un quarto del prezzo di realizzo ,in quanto il medesimo asseriva di aver diritto ai tre quarti dell’eredità, essendo già la metà dell’immobile e degli accessori, indivisi, di sua proprietà in forza del contratto di compravendita del 1980 ed un altro quarto in forza di successione legittima della madre; che l’incarico di vendita del bene conferito ad un’agenzia veniva revocato, stante la manifestata volontà di YYY di non voler più vendere ed il medesimo, di sua iniziativa, cominciava ad effettuare lavori di ristrutturazione sui garages ed i fondi comuni ai due appartamenti, concedeva in locazione a terzi, dal 2008, l’appartamento posto al piano inferiore, con formale contestazione del suo operato da parte dell’esponente.

L’attrice, quindi, affermava che ,preliminarmente alla divisione, era necessario determinare la consistenza del compendio da dividere mediante collazione ereditaria dei beni relitti dal defunto con quelli donati e per l’effetto, sosteneva che YYY doveva conferire quello che aveva ricevuto dai genitori per donazione, o diretta o indiretta e quindi anche la parte di immobile a lui intestato nel 1980 e oggetto, tra il 1981 e il 1986, di lavori di ristrutturazione ed ampliamento, anche questi asseritamente pagati, in via esclusiva, dai genitori e che l’asse ereditario riguardava i beni mobili ivi contenuti, alcuni beni mobili di famiglia, tra cui beni mobili registrati e beni soggetti a denunzia alla Pubblica Autorità.

Inoltre, l’attrice deduceva che il denaro intestato ai genitori, in parte era stato diviso con il fratello e parte era stato dalla stessa prelevato per necessità e spese familiari e per le spese funerarie di entrambi i genitori, che il possesso della terza parte dell’appartamento “C” dalla stessa abitato insieme agli stessi per ventidue anni aveva comportato l’intervenuto acquisto per usucapione della detta porzione,che i *** aveva abitato per soli due anni nell’appartamento e ne aveva usufruito solo in rare occasioni, non esercitando, sullo stesso, alcun possesso qualificato dal 1986 e quindi tale porzione di immobile non era mai entrata a far parte dell’asse ereditario ,essendo stata usucapita dall’attrice per possesso continuo e non interrotto per il tempo previsto dalla legge e che le spettavano i diritti ereditari sulle altre due terze parti spettanti ai genitori finchè erano stati in vita e quindi la quota spettante all’esponente dell’appartamento posto al piano superiore era pari a sei noni e quindi due terzi e quella spettante a YYY era di tre noni e quindi un terzo.

L’attrice chiedeva in subordine la riduzione della detta donazione per asserita lesione di legittima e concludeva come all’ atto introduttivo ,con le specificazioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato all’udienza a ciò deputata e come segue : “IN VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare che il Sig. *** concedeva a far tempo dal novembre 2008 a terzi l’utilizzo dell’appartamento “B” di cui in narrativa posto al piano inferiore, senza la previa autorizzazione della comproprietaria Sig.ra XXX;

Condannare, per l’effetto, il Sig. YYY alla restituzione alla Sig.ra XXX della metà dei canoni di locazione percepiti a tale titolo a far data dal novembre 2008 – o comunque, in mancanza di contratto di locazione, della metà dei canoni di locazione che sarebbero potuti essere ricavati, avendo il Sig. *** deciso arbitrariamente ed illegittimamente di far occupare a terzi estranei la cosa comune, in comproprietà con la Sig.ra XXX, senza la previsione di alcun corrispettivo. Ciò valutando il valore locativo dell’appartamento nella misura di € 326,4 mensili, derivanti dalla media dei valori locativi indicati dall’Agenzia delle Entrate e riportati anche dal CTU in allegato alla propria perizia (interrogazione Agenzia delle Entrate del valore di mercato e valore locativo dell’immobile, quest’ultimo oscillante tra 2,1 e 3 €/mq) ;

Accertare e dichiarare il deprezzamento del valore immobiliare del bene per cui è causa dal dicembre 2007 alla data della perizia. Ciò nella misura di € 19.137, ovvero la misura media di svalutazione entro la forbice delineata dal CTU nella propria perizia (7,5% del valore di € 255.171 – forbice ritenuta oscillante tra il 5 ed il 10%);

Condannare YYY alla correlativo risarcimento dei danni pari al minore importo della parte e quota di esso immobile spettante a parte attrice; IN VIA PRINCIPALE:

Preliminarmente: Accertare e dichiarare l’avvenuta donazione indiretta a favore del convenuto, da parte dei Sig.ri *** e ***, della metà indivisa dell’immobile sito in, Loc., da questi ultimi acquistato con atto notarile in data 30/07/1980 da *** ed altri (v. doc. all. n. 1), attraverso l’intestazione al convenuto della metà indivisa di esso immobile;

Accertare e dichiarare, per l’effetto, che la metà indivisa dell’immobile sito in, Loc., va considerato da collazionarsi alla massa ereditaria relativa alla successione apertasi in data 24/10/2007 a seguito della morte della Sig.ra ***;

Condannare, conseguentemente, il Sig. YYY a conferire all’esponente – sua unica coerede – quanto sopra, ai sensi dell’art. 737 C.C;

Accertare e dichiarare l’avvenuto acquisto a titolo originario, per avvenuta usucapione, da parte dell’esponente, della terza parte dell’appartamento “C” posto al piano superiore dell’immobile sito in, Loc.;

Accertare e dichiarare che, per l’effetto, tale porzione dell’immobile non va considerata facente parte della massa ereditaria relativa alla successione apertasi in data 24/10/2007 a seguito della morte della Sig.ra ***; Nel merito:

Accertare e dichiarare la natura legittima della apertasi successione, e la qualità di unici eredi legittimi – nella quota della metà ciascuno – dell’esponente e del Sig. YYY;

Accertare e dichiarare la consistenza e natura dei beni, mobili ed immobili, facenti parte della massa ereditaria relativa alla successione apertasi in data 24/10/2007 a seguito della morte della Sig.ra***. Ciò tramite espletata CTU per quanto attiene al bene immobile, e tramite i documenti all. 7, 8 e 9 di parte attrice per quanto attiene i beni mobili;

Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria ad ora esistente tra l’esponente ed il Sig. YYY, quali eredi legittimi della Sig.ra ***, deceduta in data 24/10/2007;

Disporre, per l’effetto, la divisione dei cespiti con attribuzione ai due coeredi della quota ad ognuno spettante, ovvero:

per quanto attiene ai beni mobili: In ragione della metà ciascuno all’esponente ed al Sig. YYY , tramite estrazione per quelli presenti nell’immobile (elencati nel doc. all. 7) e l’assegnazione dei singoli beni già in possesso rispettivamente di *** (elencati nel doc. all. 8) e XXX (elencati nel doc. all. 9);

per quanto attiene al bene immobile: Procedere alla redazione di progetto di divisione che veda l’assegnazione all’attrice dell’appartamento posto al piano superiore e al convenuto dell’appartamento posto al piano inferiore dell’immobile sito in , Loc. nonché del 50% ciascuno delle parte comuni, prevedendo la corresponsione all’attrice di un congruo conguaglio denaro in considerazione – oltre alle domande di accertamento e condanna di cui sopra – delle maggiori quote di eredità di spettanza della stessa: in particolare, in ragione dell’avvenuta usucapione della terza parte dell’appartamento posto al piano superiore:

In ragione dei due terzi in favore dell’esponente, e di un terzo in favore del fratello YYY dell’appartamento “C” posto al piano superiore dell’immobile sito in , Loc. ;

In ragione della metà ciascuno in favore dell’esponente, e del fratello YYY dell’appartamento “B” posto al piano inferiore dell’immobile sito in , Loc. ;

In ragione del 57,90% in favore dell’esponente, e del 42,10% in favore del fratello YYY delle parti comuni “A” – garages e locali – posti al piano terra dell’immobile e del terreno circostante;

Con compensazione delle somme eventualmente spettanti in rimborso al convenuto per i lavori di ristrutturazione e/o rifinitura nell’appartamento al piano inferiore; ciò tenuto conto dell’acquisizione da parte del convenuto medesimo – tramite l’attribuzione dell’appartamento de quo – del valore delle migliorie apportate; Porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare l’opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio.

IN VIA SUBORDINATA:

Preliminarmente:

Accertare e dichiarare l’avvenuta donazione indiretta a favore del convenuto, da parte dei Sig.ri *** e ***, della metà indivisa dell’immobile sito in , Loc. , da questi ultimi acquistato con atto notarile in data 30/07/1980 da *** ed altri (v. doc. all. n. 1), attraverso l’intestazione al convenuto della metà indivisa di esso immobile;

Accertare e dichiarare, per l’effetto, che la metà indivisa dell’immobile sito in , Loc. , va considerato da collazionarsi alla massa ereditaria relativa alla successione apertasi in data 24/10/2007 a seguito della morte della Sig.ra ***;

Condannare, conseguentemente, il Sig. YYY a conferire all’esponente – sua unica coerede – quanto sopra, ai sensi dell’art. 737 C.C; Nel merito:

Accertare e dichiarare la natura legittima della apertasi successione, e la qualità di unici eredi legittimi – nella quota della metà ciascuno – dell’esponente e del Sig. YYY;

Accertare e dichiarare la consistenza e natura dei beni, mobili ed immobili, facenti parte della massa ereditaria relativa alla successione apertasi in data 24/10/2007 a seguito della morte della Sig.ra ***. Ciò tramite espletata CTU per quanto attiene al bene immobile, e tramite i documenti all. 7, 8 e 9 di parte attrice per quanto attiene i beni mobili;

Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria ad ora esistente tra l’esponente ed il Sig. YYY, quali eredi legittimi della Sig.ra ***, deceduta in data 24/10/2007;

Disporre, per l’effetto, la divisione dei cespiti con attribuzione ai due coeredi della quota ad ognuno spettante, ovvero:

per quanto attiene ai beni mobili:

In ragione della metà ciascuno all’esponente ed al Sig. YYY, tramite estrazione per quelli presenti nell’immobile (elencati nel doc. all. 7) e l’assegnazione dei singoli beni già in possesso rispettivamente di *** (elencati nel doc. all. 8) e Stefania (elencati nel doc. all. 9); per quanto attiene al bene immobile:

Procedere alla redazione di progetto di divisione che veda l’assegnazione all’attrice dell’appartamento posto al piano superiore e al convenuto dell’appartamento posto al piano inferiore dell’immobile sito in , Loc. nonché del 50% ciascuno delle parti comuni, prevedendo la corresponsione all’attrice di un congruo conguaglio in denaro in considerazione delle domande di accertamento e condanna di cui sopra e della spettanza dell’eredità secondo le seguenti quote:

In ragione della metà ciascuno in favore dell’esponente, e di YYY dell’immobile sito in , Loc. ; In ragione della metà ciascuno in favore dell’esponente, e del fratello YYY delle parti comuni – garages e locali – posti al piano terra dell’immobile e del terreno circostante;

Con compensazione delle somme eventualmente spettanti in rimborso al convenuto per i lavori ristrutturazione e/o rifinitura nell’appartamento al piano inferiore; ciò tenuto conto dell’acquisizione di parte del convenuto medesimo – tramite l’attribuzione dell’appartamento de quo – del valore delle migliorie apportate;

Porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare l’opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio.

IN DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI

Agendo l’esponente nella propria qualità di erede legittimaria, per la propria quota di riserva pari ad un terzo

Preliminarmente:

Accertare e dichiarare la natura simulata del contratto di compravendita concluso con atto notarile in data 30/07/1980 con*** ed altri (v. doc. all. n. 1), dissimulante una donazione in favore del convenuto, da parte dei Sig.ri *** e ***, della metà indivisa dell’immobile sito in , Loc. ;

Dichiarare la nullità di essa donazione dissimulata per difetto di forma – stante la mancanza della presenza di due testimoni prescritta a pena di nullità dall’art. 48 della l. notarile n. 89/1913;

Dichiarare, per l’effetto, essa donazione priva di ogni effetto;

Accertare e dichiarare l’avvenuto acquisto a titolo originario, per avvenuta usucapione, da parte dell’esponente, della terza parte dell’appartamento “C” posto al piano superiore dell’immobile sito in , Loc. ;

Accertare e dichiarare che, per l’effetto, tale porzione dell’immobile non va considerata facente parte della massa ereditaria relativa alla successione apertasi in data 24/10/2007 a seguito della morte della Sig.ra ***; Nel merito:

Accertare e dichiarare la consistenza e natura dei beni, mobili ed immobili, facenti parte della massa ereditaria relativa alla successione apertasi in data 24/10/2007 a seguito della morte della Sig.ra ***. Ciò tramite espletata CTU per quanto attiene al bene immobile, e tramite i documenti all. 7, 8e 9 di parte attrice per quanto attiene i beni mobili;

Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria ad ora esistente tra l’esponente ed il Sig. YYY, quali eredi legittimi della Sig.ra ***, deceduta in data 24/10/2007;

Disporre, per l’effetto, la divisione dei cespiti con attribuzione ai due coeredi della quota ad ognuno spettante, ovvero: per quanto attiene ai beni mobili:

In ragione della metà ciascuno all’esponente ed al Sig. YYY, tramite estrazione per quelli presenti nell’immobile (elencati nel doc. all. 7) e l’assegnazione dei singoli beni già in possesso rispettivamente di *** (elencati nel doc. all. 8) e Stefania (elencati nel doc. all. 9); per quanto attiene al bene immobile:

Procedere alla redazione di progetto di divisione che veda l’assegnazione all’attrice dell’appartamento posto al piano superiore e al convenuto dell’appartamento posto al piano inferiore dell’immobile sito in , Loc. nonché del 50% ciascuno delle parte comuni, prevedendo la corresponsione all’attrice di un congruo conguaglio in denaro in considerazione – oltre alle domande di accertamento e condanna di cui sopra – delle maggiori quote di eredità di spettanza della stessa: in particolare, in ragione dell’avvenuta usucapione della terza parte dell’appartamento posto al piano superiore:

In ragione dei due terzi in favore dell’esponente, e di un terzo in favore del fratello YYY dell’appartamento “C” posto al piano superiore dell’immobile sito in , Loc. ;

In ragione della metà ciascuno in favore dell’esponente, e del fratello YYY dell’appartamento “B” posto al piano inferiore dell’immobile sito in , Loc. ;

In ragione del 57,90% in favore dell’esponente, e del 42,10% in favore del fratello YYY delle parti comuni “A” – garages e locali – posti al piano terra dell’immobile e del terreno circostante; . Con compensazione delle somme eventualmente spettanti in rimborso al convenuto per i lavori di ristrutturazione e/o rifinitura nell’appartamento al piano inferiore; ciò tenuto conto dell’acquisizione da parte del convenuto medesimo – tramite l’attribuzione dell’appartamento de quo – del valore delle migliorie apportate;

Porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare l’opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio.

IN ANCORA GRADATA IPOTESI

Agendo l’esponente nella propria qualità di erede legittimaria, per la propria quota di riserva pari ad un terzo Preliminarmente:

Accertare e dichiarare la natura simulata del contratto di compravendita concluso con atto notarile in data 30/07/1980 con*** ed altri (v. doc. all. n. 1), dissimulante una donazione in favore del convenuto, da parte dei Sig.ri *** e ***, della metà indivisa dell’immobile sito in , Loc. ;

Dichiarare ed ordinare, per l’effetto, la riduzione della accertata donazione, ai sensi degli artt. 555 e seguenti C.C, in ragione della quota di un terzo spettante all’esponente quale quota di riserva ai sensi dell’art 537 C.C;

Accertare e dichiarare l’avvenuto acquisto a titolo originario, per avvenuta usucapione, da parte dell’esponente, della terza parte dell’appartamento “C” posto al piano superiore dell’immobile sito in , Loc. ;

Accertare e dichiarare che, per l’effetto, tale porzione dell’immobile non va considerata facente parte della massa ereditaria relativa alla successione apertasi in data 24/10/2007 a seguito della morte della Sig.ra ***; Nel merito:

Accertare e dichiarare la consistenza e natura dei beni, mobili ed immobili, facenti parte della massa ereditaria relativa alla successione apertasi in data 24/10/2007 a seguito della morte della Sig.ra ***. Ciò tramite espletata CTU per quanto attiene al bene immobile, e tramite i documenti all. 7, 8 e 9 di parte attrice per quanto attiene i beni mobili;

Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria ad ora esistente tra l’esponente ed il Sig. YYY, quali eredi legittimi della Sig.ra ***, deceduta in data 24/10/2007;

Disporre, per l’effetto, la divisione dei cespiti con attribuzione ai due coeredi della quota ad ognuno spettante, ovvero:

per quanto attiene ai beni mobili:

In ragione della metà ciascuno all’esponente ed al Sig. YYY, tramite estrazione per quelli presenti nell’immobile (elencati nel doc. all. 7) e l’assegnazione dei singoli beni già in possesso rispettivamente di *** (elencati nel doc. all. 8) e Stefania (elencati nel doc. all. 9); per quanto attiene al bene immobile:

Procedere alla redazione di progetto di divisione che veda l’assegnazione all’attrice dell’appartamento

posto al piano superiore e al convenuto dell’appartamento posto al piano inferiore dell’immobile sito in , Loc. nonché del 50% ciascuno delle parte comuni, prevedendo la corresponsione all’attrice di un congruo conguaglio in denaro in considerazione – oltre alle domande di accertamento e condanna di cui sopra – delle maggiori quote di eredità di spettanza della stessa: in particolare,in ragione dell’avvenuta usucapione della terza parte dell’appartamento posto al piano superiore:

Previa riduzione della citata donazione a favore del Sig. YYY, in ragione della quota di un terzo in favore del Sig. YYY, e di due terzi in favore dell’esponente dell’appartamento “C” posto al piano superiore – in quanto un terzo usucapito, ed un terzo quale quota di legittima – ed in ragione della quota di un terzo in favore dell’esponente – in quanto quota di legittima – e di due terzi in favore del fratello YYY dell’ appartamento “B” posto al piano inferiore dell’immobile sito in , Loc. ;

Previa riduzione della citata donazione a favore del Sig. YYY, in ragione del 50,90% in favore dell’esponente, e del 49,09% in favore del fratello YYY delle parti comuni – garages e locali – posti al piano terra dell’immobile e del terreno circostante;

Con compensazione delle somme eventualmente spettanti in rimborso al convenuto per i lavori di ristrutturazione e/o rifinitura nell’appartamento al piano inferiore; ciò tenuto conto dell’acquisizione da parte del convenuto medesimo – tramite l’attribuzione dell’appartamento de quo – del valore delle migliorie apportate;

Porre le spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare l’opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio.

Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di controparte, di collazione da parte dell’attrice di “quanto ricevuto” in donazione dai genitori, si chiede – quale eccezione riconvenzionale – che il valore di tutto quanto eventualmente dimostrato quale ricevuto in donazione venga dichiarato compensato dal valore del credito spettante all’attrice – e ricadente ad ora nella massa ereditaria – derivante dalle spese sostenute dall’attrice in favore dei genitori.”

Con comparsa del 2.12.2009 si costituiva in giudizio il Sig. YYY, nato ad (PG) il , residente in Via ,C.F.,il quale contestava sia in fatto che in diritto quanto asserito e sostenuto da controparte negando, in primo luogo, che l’acquisto di parte dell’immobile in discussione avesse dato luogo, in via diretta o attraverso simulazione, ad una donazione indiretta a suo vantaggio in quanto, se era vero che l’immobile acquistato dal medesimo e dai genitori nel 1980 si componeva di una sola unità abitativa, nel 1981 iniziavano i lavori di ristrutturazione ed ampliamento finalizzati alla realizzazione di due unità abitative delle quali, il padre delle attuali parti in causa si occupava di quella posta al piano superiore ,in ciò coadiuvato dal figlio ***, che vi lavorava in quanto competente del settore edile eseguendo alcune opere di demolizione interna e imbiancatura, mentre l’attrice, anche dopo aver raggiunto la maggiore età, non contribuiva in alcun modo. Il convenuto affermava di aver sostenuto, in prima persona ed a sue spese tramite persone dallo stesso incaricate, l’intero costo di ristrutturazione e rifinitura dell’appartamento del piano inferiore, provvedendolo del mobilio, che continuava a curare e migliorare nel corso degli anni, tanto da raggiungere un valore nettamente superiore a quello posto al piano superiore.

Sosteneva il convenuto che tale godimento e manutenzione proseguiva anche successivamente al 1989, quando unitamente alla sua famiglia si trasferiva, per comodità lavorativa ,a, recandosi in detto appartamento in tutti i fine settimana ed in lunghi periodi in estate e stante le mutate esigenze di vita, lo concedeva temporaneamente ad una coppia di amici che vi abitavano e provvedevano alla sua manutenzione ordinaria, avendo provveduto, l’esponente, alla messa a norma degli impianti come imposto dalla vigente legislazione in materia di sicurezza.

Invece l’attrice aveva sempre profittato, a dire del convenuto, della convivenza con i genitori, tanto da potersi permettere ripetuti viaggi all’estero, abiti firmati e cene presso locali alla moda e questo grazie all’aiuto dei genitori, che beneficiavano di regolari pensioni e conducevano una vita modesta e così, sempre a dire del convenuto, parte del denaro veniva donato alla figlia, in quanto la stessa sino ad un certo periodo non guadagnava nulla e beneficiava in tutto e per tutto dell’aiuto dei genitori ed anche a seguito dell’esercizio di attività lavorativa, continuava comunque a godere dell’aiuto dei genitori. L’attrice, affermava il convenuto, aveva anche asportato dei mobili dalla casa di e sosteneva che: detto immobile gli spettava nella misura del 50% in forza dell’acquisto del 1980 e l’unica unità abitativa che lo componeva spettava per il 25% allo stesso e per il 25% alla sorella; la medesima non aveva usucapito alcunchè avendo semplicemente convissuto con i genitori e sino al 1986 con il fratello e non aveva mai compiuto atti corrispondenti all’esercizio esclusivo del possesso; inoltre doveva essergli riconosciuto il controvalore delle opere dallo stesso eseguite nel corso della ristrutturazione del detto appartamento; l’appartamento posto al piano inferiore era stato ristrutturato ed abitato dall’esponente in via esclusiva e vi faceva ritorno ogni volta lo avesse voluto e non corrispondeva al vero che XXX avesse avuto piena e libero disponibilità dello stesso. Quindi YYY godeva e continuava a godere, uti dominus,il pieno e pacifico possesso dell’appartamento posto al piano inferiore dell’immobile di cui sopra e quindi era legittimato a chiedere, per intervenuta usucapione, il 50% della quota spettante ai genitori, anche se l’immobile fosse stato ricompreso nella collazione ereditaria dell’intera quota di proprietà.

Il convenuto asseriva che doveva essergli riconosciuto il valore di tutte le opere realizzate e di tutte le spese sostenute per la ristrutturazione, ampiamento e manutenzione del detto piano inferiore ed anche per spese straordinarie, a fronte delle elargizioni ricevute dall’attrice nel corso degli anni dai genitori e concludeva, pertanto, come segue: “In tesi: Respingere tutte le domande svolte da XXX in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale: Accertare e dichiarare che la comunione ereditaria ha unicamente ad oggetto i diritti di ½ (o quelli ritenuti di giustizia) di piena proprietà del piano superiore dell’immobile ubicato in Comune di , nonché i diritti di ½ (o quelli ritenuti di giustizia) di piena proprietà degli annessi e del terreno di pertinenza di detto immobile, oltre ai beni mobili ed alle somme in denaro nella misura che verrà accertata in corso di causa.

– Accertare e dichiarare che YYY, già proprietario della quota di ½ (o quelli ritenuti di giustizia) in forza di rogito 30.07.1980 nonché per accessione, ha acquistato, a titolo di usucapione ex art. 1158 e ss. c.c., i restanti diritti di ½ (o quelli ritenuti di giustizia) di piena proprietà già facenti capo ai de cujus, *** e ***, del piano inferiore dell’immobile ubicato in Comune di .

– In via subordinata, e per la non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere fondata la domanda svolta dall’attrice sul punto ed in particolare ritenere che sono caduti in successione anche i diritti di ½ (o quelli ritenuti di giustizia) dei beni descritti nel rogito 30.07.1980, accertare e dichiarare che YYY ha acquistato, a titolo di usucapione ex art. 1158 e ss. c.c., l’intero ed esclusivo diritto di piena proprietà del piano inferiore dell’immobile ubicato in Comune di (o quello ritenuto di giustizia).

– In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il valore delle opere realizzate da *** e delle spese tutte da questi sostenute per la ristrutturazione, l’ampliamento, l’addizione, la manutenzione e la conservazione del piano inferiore dell’immobile ubicato in, nonché dei loro annessi ed accessori, operando la deduzione del relativo ammontare da quanto, in ipotesi, dovuto dal convenuto a titolo di collazione, facendo gravare sulla comunione ereditaria la residua maggior eccedenza o, in subordine, condannare l’attrice a pagare al convenuto, ex art. 1150 c.c., il 50% di tutte le somme che risulteranno accertate in relazione ai beni immobili ritenuti oggetto dell’asse ereditario.

– In ogni caso: accertare e dichiarare il valore delle opere realizzate da YYY e delle spese tutte da questi sostenute per la ristrutturazione, l’ampliamento, l’addizione, la manutenzione e la conservazione del piano superiore dell’immobile ubicato in Comune di , nonché dei loro annessi ed accessori, operando la deduzione del relativo ammontare da quanto, in ipotesi, dovuto dal convenuto a titolo di collazione, facendo gravare sulla comunione ereditaria la residua maggior eccedenza o, in subordine, condannare l’attrice a pagare al convenuto, ex art. 1150 c.c., il 50% di tutte le somme che risulteranno accertate in relazione ai beni immobili ritenuti oggetto dell’asse ereditario.

– accertare e dichiarare che i de cujus, *** e ***, hanno in vita donato somme di denaro nonché altre utilità alla figlia XXX e, per l’effetto, dichiarare l’attrice tenuta alla collazione di tutto quanto ricevuto e, dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 751 c.c., detrarre il relativo ammontare dalla quota, in ipotesi, alla stessa spettante.

– Accertare e dichiarare che XXX, successivamente alla morte dei genitori, ha appreso beni mobili costituenti gli arredi e gli accessori dell’abitazione dei de cujus e, per l’effetto, accertare e dichiarare che detti beni, nessuno escluso, fanno parte dell’asse ereditario e, per l’effetto, dire tenuta e condannare l’attrice a restituirli alla massa ereditaria.

– Accertare, in esito alla delibazione delle domande sopra svolte, nessuna esclusa: 1. la natura legittima della successione per cui è causa, 2. la consistenza dell’asse ereditario e, quindi,

– Dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra YYY e XXX, procedendo alla divisione dei cespiti tramite la formazione e l’attribuzione delle rispettive quote, determinando gli eventuali conguagli in denaro. – Con vittoria delle spese di causa”.

All’udienza del 22.12.2009 si costituiva il contraddittorio e venivano concessi i termini di cui all’art.183 VI° comma nn.1,2 e 3 c.p.c. decorrenti dal 15.1.2010; alla successiva del 11.5.2010 il Giudice riservava la decisione in ordine alle richieste delle parti ivi formulate e con ordinanza del 21.5.2010 ammetteva i mezzi di prova rispettivamente richiesti, con i limiti e le modalità del detto provvedimento e fissava ,per l’espletamento dei soli interrogatori formali, l’udienza del 14.12.2010, all’esito dei quali veniva disposta per la prova per testi, l’udienza del 12.7.2011,il cui espletamento si concludeva all’udienza del 11.6.2013.

All’udienza del 27.11.2013 il Giudice, ritenuta l’opportunità, disponeva C.T.U. come richiesta da entrambe le parti, nominava C.T.U. l’Ing. e fissava per il conferimento dell’incarico l’udienza del 14.5.2014.

L’elaborato definitivo veniva depositato per via telematica in data 29.3.2016 e all’udienza del 6.4.2016 veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni, la successiva del 15.3.2017, rassegnate in detta sede e a seguito delle quali la causa veniva trattenuta in decisione, concessi alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c . per memorie conclusive e repliche.

Nella donazione indiretta, la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico della donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l’effetto dell’arricchimento del destinatario, sicché l’intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall’atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall’esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse(Cassazione civile sez. II – 28/02/2018, n. 4682). Consegue che,, mentre con l’interposizione reale di persona il soggetto che acquista il diritto in esecuzione di rapporti interni con il terzo è tenuto a ritrasferirgli il diritto, nella donazione indiretta, nella fattispecie realizzata attraverso la vendita del bene intestato al beneficiario con danaro del disponente per spirito di liberalità, l’attribuzione “nullo iure cogente” viene attuata a mezzo del negozio oneroso, che produce anche un effetto indiretto ed ulteriore, così realizzando un arricchimento del donatario. In considerazione di tale differenza, non devono applicarsi alla liberalità atipica i limiti di prova testimoniale previsti, invece, in materia di simulazione. (Cassazione civile sez. II – 15/01/2003, n. 502).

Nel presente giudizio, l’attrice sostiene di essere coerede, unitamente al fratello, attuale convenuto, nella misura del 50% ciascuno, dell’immobile sito in , Loc., risultante acquistato dai genitori degli stessi e dal convenuto con atto Notarile Dr. del 30.7.1980 per la quota di un mezzo da YYY e per la quota di un quarto ciascuno da *** e ***, al prezzo di allora £.11.000.000. Ciò in quanto, sostiene l’attrice, all’epoca del Rogito la medesima era ancora minorenne ,essendo nata il 15.10.1964 e pertanto non era possibile intestare ad entrambi i figli l’immobile stesso in ragione del 50% ciascuno, ma comunque questo era l’intento di entrambi i genitori alla loro morte, tanto che, negli anni successivi l’acquisto, il bene veniva fatto oggetto di lavori di ristrutturazione pagati dai solo genitori, a seguito dei quali venivano ricavati due appartamenti di cui, quello al piano inferiore, veniva concesso al figlio ***, che vi eseguiva dei lavori e vi andava ad abitare, per due anni, dopo il matrimonio e quello al piano superiore continuava ad essere abitato dai genitori e dalla figlia Stefania, con l’intento di lasciarlo nella disponibilità esclusiva della stessa una volta venuti a mancare.

Il convenuto sostiene, invece, di essere proprietario dei due terzi del detto immobile in quanto dallo stesso acquistato per la quota di un mezzo con l’atto notarile sopra citato e comproprietario della metà della quota ad esso derivata iure ereditario dai genitori, mentre alla sorella spetta unicamente la metà della detta quota in quanto coerede solo per la stessa.

XXX chiede perciò dichiararsi che l’atto di acquisto della metà dell’immobile di cui si discute intestata al fratello costituisce, in realtà, una donazione in diretta dei genitori in favore dello stesso, in quanto il pagamento ed i successivi lavori di ristrutturazione sono stati corrisposti unicamente dai suddetti con l’intento di arricchire,gratuitamente,il figlio e quindi la figlia in egual misura e chiede che YYY ricostituisca la massa ereditaria da dividersi mediante la collazione di quanto allo stesso donato dai comuni danti causa ed in subordine, sentir dichiarare,in suo favore, l’avvenuta usucapione,quantomeno,della terza parte dell’appartamento posto al piano primo dello stabile per averlo goduto e posseduto per oltre venti anni animo domini; YYY ,per parte sua, sostiene che il medesimo ha conferito denari e lavoro sia per rendere abitabile per tutta la famiglia il primo piano dell’immobile sia per la ristrutturazione del piano terra dello stesso e di conseguenza, legittimamente ne è proprietario nella misura del 50% a titolo proprio e non per un atto di liberalità dei genitori in suo favore, oltre quanto dagli stessi pervenutogli, pro quota, iure ereditario e chiede sentir dichiarare, in suo favore, l’avvenuto acquisto ,per usucapione, della quota di un mezzo dell’appartamento posto al piano superiore pervenutogli iure ereditario e comunque dell’intero appartamento posto al piano inferiore dello stesso.

Entrambi le parti in causa chiedono, quanto all’attrice, il rimborso del 50% delle somme percepite da YYY per canoni relativi all’immobile posto al piano inferiore, concesso in locazione a terzi senza l’autorizzazione della coerede comproprietaria, quanto a YYY, che sia accertato il valore delle erogazioni in denaro dei genitori in favore della figlia Stefania, convivente con gli stessi anche dopo lo svolgimento di autonoma attività lavorativa da parte sua e delle opere di miglioria esclusivamente sostenute dallo stesso, peraltro non contestate dalla sorella nella loro esecuzione nonché, entrambi ,la stima e la divisione di beni mobili posti all’interno del piano sovrastante abitato dai genitori e da XXX e appartenenti alla famiglia.

Esaminando l’atto notarile del Dr. del 1980 da cui parte tutta la vicenda, dallo stesso emerge che, tutti i soggetti ivi indicati quali venditori “…ciascuno per i propri diritti e per lo intero vendono e trasferiscono, con tutte le garanzie di legge rispettivamente…..2) a profitto di YYY, *** e *** che rispettivamente acquistano il primo per un mezzo e gli altri per un quarto ciascuno per il prezzo convenuto in lire undicimilioni( £.11.000.000) Casa da cielo a terra con corte annessa posta ove sopra …I prezzi come convenuti di cui sopra sono stati versati dai rispettivi acquirenti in precedenza, onde i venditori stessi, in proprio e come rappresentati rilasciano rispettiva quietanza di saldo e rinunciano ad ogni diritto di ipoteca legale…..Le spese di questo atto restano a carico dei compratori…”(v.doc.n.1 di parte attrice). Dal detto atto emerge altresì che, all’epoca, YYY aveva da poco compiuto venti anni mentre XXX non ne aveva compiuti sedici, che i genitori avevano ,all’epoca 47 anni *** e 51 anni ***, mentre dall’atto Notaio del 23.8.1982 emerge che ***, operaia, quindi svolgente attività lavorativa, ha venduto a *** i diritti spettanti alla stessa sopra porzione di fabbricato sita in al prezzo dichiarato di £.17.500.000 “… che la cedente dichiara di aver per intero incassati in precedenza al presente atto dal compratore”(v.doc.n.2 di parte attrice). Con il doc.n.2 A ( e 2C n.d.r.) l’attrice dimostra che ***, in data 30.9.1982, ha pagato, per la quota alla stessa spettante, le competenze del Notaio per il Rogito del 23.8.1982, ha presentato denuncia della vendita al competente Ufficio delle Imposte in data 23.8.1982 e con il doc.n.3 ha dimostrato che *** e *** ricevevano da *** e *** la somma di €.12.000.000 tramite assegno tratto sulla Cassa di Risparmio di Perugia del 29.7.1980 a titolo di acconto del prezzo stabilito“.. per la vendita del quartiere a noi intestato sito in via, primo piano”.

Alla luce di quanto sopra si rileva che, mentre risulta che *** e ***, sia per l’esercizio delle rispettive attività dalle quali sono derivati, per espressa ammissione del convenuto e dimostrato dalla documentazione versata in atti dal medesimo, emolumenti pensionistici(v.doc.n.13 di parte convenuta),sia per la vendita a terzi, dopo solo due anni dall’avvenuto acquisto dell’immobile di che trattasi, di una proprietà in , avevano la disponibilità finanziaria per pagare l’acquisto dello stesso ed i lavori di ristrutturazione necessari, YYY non ha dimostrato, neanche con i testi indotti ed i documenti prodotti, di quale somma il medesimo avesse la disponibilità per ottenere l’intestazione di una quota pari alla metà dell’intero bene di cui al Rogito *** sopra citato ,a fronte della quota di un quarto ciascuno intestata ai genitori e quando e come abbia pagato tale somma, corrispondente alla quota allo stesso assegnata. Il medesimo, infatti, sin dalla sua costituzione in giudizio, ha affermato e confermato che “Il padre degli odierni contraddittori si occupò prevalentemente della ristrutturazione dell’appartamento al piano superiore in ciò coadiuvato dal figlio *** il quale lavorò alacremente mettendo a frutto le sue competenze nel settore edile….

*** realizzò i prima persona e a sue spese l’appartamento posto al piano inferiore…Nel 1986 YYY,che nel frattempo si era sposato,andò ad abitare con la moglie nell’appartamento al piano inferiore…”(v.comparsa costituzione convenuto pag.3 e 4) ma nulla dice in merito a quanto corrisposto personalmente per l’acquisto dell’immobile, sostenendo solo di aver coadiuvato il padre nella sistemazione dell’unica parte abitabile, posta al piano superiore, dove hanno vissuto, per un periodo relativamente breve compreso tra la fine dei lavori di ristrutturazione e il matrimonio di ***, tutti i componenti del nucleo familiare.

Le prove per interrogatorio formale e per testi svoltesi in questa sede hanno in sostanza confermato l’assetto di cui sopra: lo stesso YYY, in sede di interrogatorio formale, asserisce rispondendo sui capitoli ammessi e di cui alla memoria di parte attrice datata 11.3.2010: “E’ vero che è stato acquistato dai miei genitori(l’immobile n.d.r.) ma io intendevo ricavare un appartamento in quello stabile con l’intesa che fosse di mia esclusiva proprietà in quanto avrei provveduto io in via esclusiva alla sua realizzazione”, che era vero che l’intero prezzo dell’immobile era stato pagato dai Sig.ri *** e *** e neanche in minima parte da YYY(v.risp.cap.3),che era vero che tra il 1981 e il 1986 accanto all’immobile originario ne veniva costruito un altro, speculare, dando luogo a due distinti appartamenti, più grandi degli originari sempre su due livelli(risp.cap.4), che non era vero che il denaro necessario alle ristrutturazioni proveniva interamente dai genitori *** e *** perché “Io ho contribuito per il recupero e vendita dei materiali ma varie imprese e artigiani che vi hanno lavorato sono stati pagati dai miei genitori fino al grezzo” ,che anche il medesimo dirigeva i lavori specificando che “Io il militare l’ho fatto nel 1980 e nel 1981 lavoravo come dipendente della e i lavori di rifinitura del secondo piano sono iniziati alla fine dell’estate del 1984. La casa è stata ferma per tre anni perché i miei genitori non avevano i soldi per rifinirla”(v.verb.udienza del 14.12.2010).

Quindi: non è risultato che YYY abbia corrisposto alcunchè per l’acquisto dell’immobile nè alle varie imprese intervenute per ristrutturarlo, avendovi provveduto integralmente i genitori e solo dopo aver reperito i denari necessari dopo tre anni dall’acquisto, non è risultato che YYY fosse stato, all’epoca e successivamente, titolare o dipendente di una qualche impresa edile in modo da mettere a frutto l’asserita esperienza acquisita, lavorando, invece, nel settore ceramico e soprattutto, non è risultato, dalle sue stesse dichiarazioni che, per il fatto di apparire, nel Rogito, quale acquirente del 50% dell’intero immobile, i genitori abbiano inteso riconoscergli effettivamente e in via esclusiva tale quota di proprietà, avendo egli stesso ammesso che era una sua mera intenzione di ricavare, a sue spese, un appartamento al solo piano inferiore “con l’intesa,che fosse di mia esclusiva proprietà”. Deve pertanto ritenersi fondata la versione dei fatti data dall’attrice, in base alla quale, avendo manifestato il figlio tale suo intendimento, la casa comprata tutta dai genitori e dagli stessi tutta rifinita sino al grezzo, con lavori addirittura fermi per tre anni perché non c’era denaro e ricominciati nel 1984,nell’imminenza del matrimonio del figlio, doveva essere di entrambi i figli, in ragione di un appartamento ciascuno, quello superiore, destinato alla figlia XXX, che ivi ha convissuto con i genitori sino all’avvenuto decesso degli stessi e quello inferiore al figlio *** e quindi il 50% dell’intero immobile intestato a quest’ultimo ha costituito una donazione indiretta dei genitori in suo favore, come sopra spiegato, nell’ottica di assegnare l’altro alla figlia XXX dopo il raggiungimento della maggiore età e comunque dopo la morte degli stessi, non essendo assolutamente emerso che i medesimi volessero considerarla meno del fratello o destinarle la sola quota di legittima.

A dimostrazione di quanto sopra sono stati versati in atti da parte attrice le dichiarazioni scritte dei Sig.ri: ***, del 15.6.2009,nella quale si legge “…tuo papà e tua mamma stavano sistemando il piano terra, cucina bagno e una camera,io curiosa le chiesi come mai lo facessero, così non facciamo le scale per andare sopra e poi siamo più comodi a fare i lavori dell’orto. Ma l’unico (così nel testo n.d.r) perché era che così i due figli avrebbero abitato uno per piano sopra di noi”(v.doc.n.22 di parte attrice), del Sig. ***, con la quale il medesimo afferma di aver eseguito i lavori di impianto di riscaldamento nel periodo dal 1981 al 1986 nei due appartamenti nei quali era diviso l’immobile di cui si discute e di essere stato pagato dal solo ***(doc.n.23 di parte attrice),del Sig. ***, con la quale il medesimo asserisce di aver eseguito i lavori i installazione dell’impianto elettrico negli anni dal 1981 al 1986 presso l’abitazione del Sig. *** “..composta da due appartamenti, locati uno al primo piano e l’altro al secondo piano dello stabile, più fondi e garage situato in Via e di aver ricevuto solo dal Sig. *** stesso e da nessun altro, il compenso per il lavoro da me svolto”(v.doc.n.24 di parte attrice),di ***, che asserisce di aver eseguito i lavori di muratore dagli anni 1981 al 1986 nell’immobile de quo, piano primo e piano secondo,interamente pagati da ***,(v.doc.n.25 di parte attrice),di *** che afferma di aver eseguito lavori idraulici nell’immobile in questione dal 1981 al 1986,composto da due appartamenti, uno al primo piano e uno al secondo piano,interamente ed unicamente pagati da ***(v.doc.n,25 di parte attrice).

In sede di escussione testimoniale, il cognato del convenuto, ***, oltre a riferire circostanze a sua volte riferitegli in famiglia dalla sorella ,come quella che la medesima aveva prestato all’allora fidanzato YYY ed ai suoi genitori la somma di £.7.000.000 per la ristrutturazione dell’appartamento posto al piano superiore, non ha saputo riferire quali opere specifiche fossero state eseguite e/o pagate dal detto YYY ma di sapere che vi aveva lavorato, di essere a conoscenza che il cognato e la sorella “pagavano della gente per dei lavori ma non so chi e quanto” e poi ha asserito tutta una serie di “non so” e “non ricordo”, affermando di essere a conoscenza che il cognato aveva affittato a terzi l’appartamento ;***, zio di entrambe le parti ed acquirente dell’immobile di venduto dai genitori dei suddetti nel 1982 ha asserito di averlo pagato in due tranche, come emerso dalla quietanza a firma sua e del coniuge prodotta da parte attrice quale doc.n.3,che subito dopo l’acquisto da parte del medesimo e la corresponsione del prezzo il fratello, *** iniziava a sistemare la casa e di aver sempre saputo che il medesimo “..aveva intenzione di donare al figlio l’appartamento inferiore e alla figlia quello superiore, ma non potè agire così perché la ragazza, all’epoca, era minorenne” specificando, rispondendo a domanda, che “Non so se *** prestò al padre dei soldi per acquistare l’immobile. So che *** aveva lavorato sul suo appartamento, intendendo per “suo” quello posto al piano inferiore dell’immobile. So che mio fratello mi diceva che l’appartamento inferiore era allo “stato grezzo e che *** aveva provveduto a rifinirlo”(v.verb.ud.12.7.2011).In merito alla somma di £.7.000.000 che ***, moglie di YYY, aveva mutuato al marito,allora fidanzato, per effettuare i lavori sul piano superiore della casa, il teste indotto dal convenuto Sig. ***, cugino della ***, ha asserito,rispondendo sul cap.1) della memoria istruttoria del primo, che era vera la circostanza, dal medesimo conosciuta, in quanto membro della famiglia, ma ha anche aggiunto, rispondendo a specifica domanda: “So che i genitori hanno dato in restituzione del prestito di cui al capitolo la somma anticipata dalla Sig.ra *** al di lei marito ***”.

Il teste ***, sentito all’udienza del 4.12.2012,oltre ad essere edotto che l’immobile era stato acquistato dai genitori delle attuali parti in causa, che aveva constatato che dopo che nel 1989 *** si era trasferito in con la famiglia ,il medesimo usufruiva dell’appartamento al piano terra durante le vacanze estive nei fine settimana, che sia Stefania che *** avevano le chiavi di entrambi gli appartamenti, ha riferito che “***mi disse che era lui a pagare le bollette di ***i. I soldi erano di ***. So che alla morte della madre, quando XXX non abitava più nella casa, decisero entrambi i fratelli di vendere la casa. Poi *** mi disse che non voleva più venderla.” .Come riferito da ***: “XXX aveva il proprio lavoro ed effettuava tali viaggi quando lavorava” in quanti single; la teste *** ha riferito che, finchè sono stati vivi i genitori, sia XXX che *** frequentavano l’appartamento dagli stessi abitato, addirittura la famiglia di *** mangiava con loro ed andava a dormire al piano di sotto e di aver personalmente constatato l’esecuzione di lavori da parte di YYY nei fondi comuni senza il consenso della sorella, che dal 2008 il medesimo concedeva a terzi l’utilizzo dell’appartamento posto al piano inferiore, senza preventiva autorizzazione della sorella e che questa, con il proprio lavoro avviato nel 1985,poteva mantenersi senza l’aiuto dei genitori e soddisfare le sue esigenze.(v.verb ud.11.6.2013).

Accertato, quindi, che con l’atto notarile di compravendita dell’immobile sito in ad opera di *** e ***,in ragione di un quarto ciascuno e YYY per la metà,i primi hanno effettuato una donazione indiretta in favore del secondo, in quanto il suo arricchimento, con l’acquisizione della proprietà del 50% del bene, è stato conseguenza dell’elargizione personale, integrale e a titolo gratuito dei genitori, mediante il pagamento, da parte degli stessi, dell’intero prezzo stabilito e degli accessori ed accertato che questi hanno sempre e in ogni momento manifestato l’intenzione di realizzare due appartamenti da destinare, quello posto al piano inferiore, al figlio ***, che all’epoca stava per sposarsi, vi è andato ad abitare per due anni e poi è andato altrove, accedendovi per le vacanze ed i fini settimana e quello posto al piano superiore alla figlia Stefania, all’epoca dell’acquisto ancora minorenne, che ha vissuto con i genitori sino alla morte degli stessi, che YYY ha sostenuto, a proprie spese, i lavori di rifinitura dell’appartamento posto al piano inferiore, ma che le spese per gli impianti sono state sostenute dai genitori in via esclusiva, che provvedevano anche per le utenze dell’intero immobile, che ***, dal 2008,con l’opposizione della sorella, ha concesso in locazione l’appartamento posto al piano inferiore, asseritamente ad alcuni amici a titolo gratuito, senza tuttavia fornire prova di tale assunto, va rilevato che è stato dimostrato l’animus donandi proprio della fattispecie, da parte di *** e *** nei confronti di YYY che, essendo una qualificazione in senso soggettivo della gratuità, non si identifica con l’intento benefico, ma con lo scopo obiettivo del negozio costituente la causa: il gratuito arricchimento del donatario ( cfr. in caso similare Tribunale sez. I – Monza, 03/09/2009, n. 2418 per cui “L’acquisto di un immobile con denaro in tutto o in parte di un coniuge e la contestuale intestazione dello stesso all’altro coniuge, stante l’intervenuta realizzazione dello schema della donazione, quale arricchimento del donatario con conseguente depauperamento del donante, determina la configurabilità di una donazione indiretta. In tal senso, atteso che la causa del negozio, costituita dallo spirito di liberalità, quale consapevolezza dell’arricchimento arrecato senza obbligo all’altro coniuge, va valutata con riferimento al momento della donazione, nessun rilievo assume il sopravvenuto venir meno dell’unione coniugale. In ipotesi siffatte, stante altresì la irrilevanza dei motivi determinanti l'”animus donandi”, nemmeno assumono rilievo le ragioni poste alla base della citata intestazione ,relative, nella fattispecie, a svariate ragioni di opportunità, tra le quali quelle di carattere fiscale”).

Posto che la collazione ereditaria costituisce uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i condividenti, equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell’apertura della successione e che l’obbligo della collazione dei beni ricevuti per donazione diretta o indiretta sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione, salva l’espressa dispensa da parte del de cuius e sempre nei limiti della sua validità, con la conseguenza che i beni donati devono essere conferiti anche in mancanza di una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti(. Tribunale – Arezzo, 01/02/2018, n. 128), va detto che questa può essere per imputazione o in natura: quella per imputazione si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo donatario e pertanto, ove il condividente abbia optato per la prima, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo “ab origine” un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico, con la conseguenza che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.(Cassazione civile sez. VI – 12/04/2018, n. 9177) .Bensì, nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, come nel caso di specie, si configura la donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per l’acquisto, sicché, in caso di collazione, secondo le previsioni dell’art. 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile e non il denaro.( Cassazione civile sez. II – 04/09/2015, n. 17604) con la conseguenza che YYY deve, ai sensi dell’art.737 c.c., conferire in collazione alla coerede XXX quanto allo stesso donato dai genitori, comuni danti causa, per donazione indiretta, vale a dire il 50% dell’immobile sito in , Loc., rilevando che, nell’ambito della collazione ereditaria di immobili, la pretesa del donatario di dedurre migliorie e spese a norma dell’art. 748 c.c. non integra una domanda riconvenzionale, ma una semplice eccezione, in quanto non amplia il contenuto del giudizio divisorio, atteso che il patrimonio del donante non può comprendere quanto realizzato sul bene dal donatario successivamente alla donazione.( Tribunale – Frosinone, 14/07/2017, n. 948).

Chiarito quanto sopra, entrambe le parti in causa chiedono il riconoscimento, in loro rispettivo favore, dell’intervenuto acquisto per usucapione, della terza parte dell’appartamento “C” posto al piano superiore dell’immobile di cui si discute quanto a XXX, che quindi sostiene che tale porzione non deve essere considerata facente parte della massa ereditaria e quanto a YYY, dell’intero piano inferiore del detto immobile o quantomeno di un mezzo dello stesso e di quello posto al piano superiore, già facenti capo ai danti causa *** e ***.

Ai sensi dell’art.1158 c.c. la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sugli stessi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni e a tal fine,la continuità del possesso deve essere valutata in riferimento alla natura del bene posseduto, nel senso che non occorre che gli atti di esercizio del possesso siano continui ed ininterrotti, essendo sufficiente che siano posti in essere ogni volta che il possessore lo voglia, in relazione alle specifiche e concrete possibilità di godimento del bene medesimo, L’usucapione non viene interrotta né da atti di intimazione, né da quant’altro di diverso dell’azione giudiziale, quali atti di costituzione in mora, utili solo ad interrompere la prescrizione dei diritti di credito, né da turbative di fatto, posto che la perdita del possesso deve durare, ai sensi dell’art.1167 c.c. almeno un anno. Infine il possesso deve essere esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l’animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l’effettiva conoscenza del potenziale danneggiato. Nello specifico , ai fini dell’usucapione da parte del coerede dei beni ereditari non è necessaria l’interversione del titolo essendo invece necessaria e sufficiente la dimostrazione dell’intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo e senza opposizione per il tempo utile all’usucapione (“Posto che il coerede, rimasto nel possesso dei beni ereditari, può, prima della divisione, usucapirne la proprietà esclusiva, senza che sia necessaria una formale interversione del titolo del possesso, attraverso l’estensione del suo originario possesso comune in termini di esclusività, il mero protrarsi del godimento del bene da parte del comunista, con l’astensione degli altri, non trasforma il compossesso in possesso esclusivo, in assenza di condotte che denotino in maniera aperta e inoppugnabile l’intento di possedere con modalità incompatibili con il compossesso altrui”. Cassazione civile sez. II – 18/04/2018, n. 9556).La Giurisprudenza ha però individuato un’altra figura: l’usucapione per compossesso e condetenzione, per la quale su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto può ben crearsi una situazione di compossesso pro indiviso tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest’ultimo, della comproprietà pro indiviso del medesimo bene, una volta trascorso il tempo per l’usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Né tale situazione di compossesso, che consiste nell’esercizio del comune potere di fatto sulla cosa da parte di due soggetti, esige la esclusione del possesso del proprietario, ovvero che il compossessore effettivo ignori la esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l’animus possidendi che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa uti condominus. Consegue, dunque, a quanto innanzi, che il possesso non esclusivo del bene è idoneo ai fini della configurabilità in capo al possessore della fattispecie acquisitiva dell’usucapione. ( così Cassazione civile sez. II – 02/08/2011, n. 16914 e Corte appello sez. III – Milano, 03/03/2015, n. 971 che ,nel caso concreto esaminato in cui il compossesso della cantina uti dominus da parte di un fratello per oltre venti anni, in maniera continuativa e non viziata, è stato ritenuto del tutto idoneo ad integrare l’acquisto per usucapione del diritto di comproprietà, fermo restando l’analogo diritto in capo alle sorelle già proprietarie, le quali avrebbero dovuto dimostrare, al fine di ottenere una diversa pronuncia, che il possesso esercitato dal germano era imputabile a mera tolleranza di esse proprietarie).

Ancora, è stato deciso che la continuazione del possesso in favore dell’erede opera automaticamente, ai sensi dell’art. 1146, comma 1, c.c., diversamente dalla “accessio possessionis” a vantaggio del successore a titolo particolare di cui all’art. 1146, comma 2, c.c. che, invece, rimette alla volontà dell’acquirente, manifestata anche implicitamente e senza il ricorso a forme sacramentali, la scelta di unire il proprio possesso a quello del dante causa.( Cassazione civile sez. II – 06/06/2018, n. 14505). Quindi: dall’istruttoria espletata è emerso, in modo non contestabile, che XXX, dal 1984 al 1986,anno del matrimonio del fratello *** e poi dall’anno 1986 sino al 2007,anno dell’avvenuto decesso della madre ***, prima con i genitori ed il fratello e poi,dal 1986, solo con i genitori ed unitamente agli stessi, ha posseduto e goduto l’appartamento posto al piano superiore dell’immobile sito in Loc. come posseduto e goduto dai genitori stessi, avendo in esso stabilito la propria residenza, avendo del medesimo la piena e totale disponibilità ed avendo esercitato ed esercitando, sullo stesso il possesso, prima uti condominus e comproprietario pro indiviso, unitamente ai genitori, non quale mera ospite ma quale contitolare del medesimo loro diritto su detto appartamento e poi quale erede degli stessi e per il tempo previsto dalla legge, continuando, quale erede, nel possesso esercitato su detto appartamento dai propri danti causa sin dal 1985.

Parimenti è emerso che YYY, immesso nel pieno e pacifico godimento dell’appartamento posto al piano inferiore del detto immobile in quanto destinatario dello stesso sin dal 1986,che ha esercitato tale possesso sia dal punto di vista dell’animus, avendone usufruito uti dominus per averlo ristrutturato a sue spese ed esclusivamente abitato unitamente alla sua famiglia per due anni consecutivi ed avendolo concesso, dopo la morte della madre, in locazione a terzi, come riferito dai testi escussi in merito, dietro corrispettivo, anche se non indicato nell’entità e corpus, usufruendone ogni volta avesse voluto, senza alcun ostacolo e quindi avendo maturato il periodo di venti anni previsto dalla legge, avendo goduto della mera ospitalità dei genitori e della sorella nell’appartamento posto al piano superiore e dagli stessi posseduto e goduto, ha usucapito la proprietà dell’appartamento posto al piano inferiore.

Ai fini dell’identificazione dei due appartamenti e delle parti in comune dell’intero stabile, anche al fine della collazione posta in capo a YYY, è stata espletata C.T.U. della quale è stato incaricato l’Ing. , il quale ha descritto la consistenza dell’immobile come segue: “Il corpo di fabbrica è disposto su tre livelli fuori terra e così distribuiti: piano terra adibito parte a fondo/cantina e parte a garage per complessivi mq.95 circa calpestabili oltre al vano scala; primo piano destinato a civile abitazione e composto da ingresso,soggiorno,cucina,3 camere da letto, bagno e WC per complessivi mq.102 circa calpestabili oltre il vano scala; piano secondo destinato a civile abitazione e composto da ingresso, soggiorno, cucina, tre camere da letto, bagno per complessivi mq.102 circa calpestabili oltre al vano scala, da cui si accede al sottotetto non abitabile. La struttura portante verticale dell’edificio è realizzata in muratura di pietra e blocchi…Le facciate del fabbricato risultano intonacate ma non tinteggiate. L’appartamento posto al piano primo è rifinito con pavimento in cotto, i servizi igienici sono muniti di sanitari in buono stati di conservazione e i pavimenti e i rivestimenti sono con mattonelle in ceramica. Gli infissi esterni sono realizzati con vetro doppio e persiane in PVC. Le porte interne sono in legno di castagno massello. L’unità immobiliare è datata di impianto di riscaldamento autonomo con caldaia posta nel locale cucina. Lo stato generale di conservazione è più che buono così come i livelli di rifinitura….L’appartamento posto al piano secondo è rifinito con pavimento in monocottura, il servizio igienico è dotato di sanitari in buono stato di conservazione con pavimento e rivestimento in piastrelle in ceramica. Gli infissi esterni sono in legno con vetro singolo e persiane in PVC ,Le porte interne sono in legno tamburato. L’impianto di riscaldamento è autonomo. L’appartamento posto al piano primo risulta realizzato con finiture di maggior pregio rispetto quello collocato al piano secondo così come migliore risulta il suo stato di conservazione”(v.Relazione C.T.U.in atti).

Risulta confermato anche dall’elaborato peritale quanto emerso in istruttoria, vale a dire che i genitori delle attuali parti in causa hanno realizzato l’intero immobile e lo hanno suddiviso in due appartamenti omologhi per struttura e superficie, da destinare, uno per ciascuno, ai due figli; che l’appartamento al piano terra è stato destinato al figlio ***, dato che era imminente il suo matrimonio e che il medesimo lo ha abitato, con la moglie, dal 1986 al 1988,che a tal fine lo ha rifinito a sue spese e con materiali di maggior pregio, che lo ha dato in locazione a terzi e quindi lo ha mantenuto in buono stato pur non abitandovi; che l’appartamento posto al piano superiore, abitato dai genitori e dalla figlia Stefania, è stato mantenuto in buono stato dagli stessi ma, dato l’avvenuto decesso dei primi, entrambi, nel 2007 e l’insorgere dell’attuale controversia tra i figli, non è stato fatto oggetto di particolari migliorie.

Il C.T.U. ha stimato il valore dell’appartamento posto al piano primo, di superficie lorda mq.128,in €.900,00 al mq e così €.115.200,00 e quello dell’appartamento posto al piano secondo, anche questo di superficie lorda mq.128,in €.750,00 al mq. e così €.96.000,00.

Il maggior valore del primo è senz’altro dovuto alle rifiniture di maggior pregio che, incontestabilmente, sono state apportate da YYY a proprie spese che il medesimo, tuttavia, non ha quantificato in modo specifico, limitandosi a produrre delle ricevute e dei conteggi ,alcuni a mano, che comunque sono stati contestati in parte, dall’attrice,che non ha dimostrato natura ed entità degli asseriti lavori eseguiti nell’appartamento posto al piano superiore,a seguito della collazione di quanto oggetto di donazione indiretta da parte dei genitori in suo favore e stante che il medesimo ha concesso in locazione detto appartamento dal 2008 al 2013 ricavandone dei profitti senza alcuna corresponsione degli stessi nella parte spettante alla coerede XXX,anche questi non indicati nell’entità, va disposta l’integrale compensazione tra quanto speso da YYY per i lavori di rifinitura dell’appartamento di cui si discute e quanto dallo stesso percepito a titolo di canone di locazione del detto appartamento dal 2008 al 2013 senza null’altro pretendere per tali rifiniture e nulla corrispondere per l’intervenuta locazione in favore della sorella.

In merito all’asserito dovere di collazione di XXX per somme che avrebbe percepito dai genitori, che le avrebbero consentito un alto tenore di vita, tale richiesta in tal senso del convenuto viene rigettata in quanto, in primo luogo,non è stata fornita alcuna prova che XXX abbia percepito somme maggiori rispetto quanto dagli stessi imposto dalla legge per il mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti, prima per minore età e poi sino a che non svolgano un’attività produttiva di reddito, in secondo luogo è stato dimostrato che l’attuale attrice ha abitato e convissuto con i genitori sino all’avvenuta morte degli stessi, prestando loro assistenza e aiuto, in terzo luogo, che ha posseduto e goduto l’appartamento posto al piano superiore dello stabile quale condomina dei medesimi dopo il raggiungimento della maggiore età, che ha compiuto diciotto anni ed è diventata maggiorenne nell’anno 1982 e che solo dopo aver intrapreso una propria attività lavorativa, nel 1985, definita dalla socia *** in sede di deposizione testimoniale più che soddisfacente ,tanto che la medesima,con l’attività svolta congiuntamente con XXX,poteva sostenere economicamente il padre,semplice pensionato, la medesima, peraltro non sposata e senza figli, poteva permettersi di intraprendere dei viaggi, come affermato anche dalla cognata, Sig.ra *** in sede di deposizione testimoniale(v.verb ud.4.12.2012), considerato che le utenze e le tasse relative all’appartamento posto al piano inferiore,come di quello posto al piano superiore, sono sempre state pagate da ***, come pacificamente emerso in sede istruttoria,con evidente beneficio anche per il figlio ***.

Non si ritiene di addebitare al convenuto il deprezzamento dell’immobile dal 2007 come accertato dal C.T.U. per l’asserita mancata vendita dello stesso a terzi per opposizione di YYY ,in quanto tale deprezzamento è stato individuato dall’Ausiliare del Giudice nell’ordine del 5-10% ed è stato attribuito all’andamento del mercato immobiliare, a svantaggio di entrambe le attuali parti in causa.

Accertato,pertanto,che YYY non ha acquistato personalmente, a titolo di vendita, il 50% dell’immobile sito in Loc., ma ha ricevuto detta quota dai propri genitori, comuni danti causa dello stesso e della sorella XXX, a titolo di donazione indiretta e che, pertanto, tale quota deve collazionarsi alla massa ereditaria relativa alla successione apertasi in data 24.10.2007 alla morte della Sig.ra *** ai sensi dell’art.737 c.c. YYY deve essere dichiarato tenuto alla collazione di quanto allo stesso donato, conferendo la quota del 50% dell’immobile ad esso pervenuto all’eredità; accertato, altresi, che XXX ha usucapito l’appartamento posto al piano superiore del detto immobile prima uti condominus unitamente ai genitori, dal 1985, non quale mera ospite ma quale contitolare del medesimo loro possesso del detto appartamento e poi quale erede degli stessi, per il tempo previsto dalla legge, essendo succeduta nel possesso esclusivo dei propri danti causa come dai medesimi esercitato su detto appartamento e che YYY ha usucapito l’appartamento posto al piano terra dello stabile per averlo posseduto e goduto,quale proprietario,senza opposizione degli altri aventi diritto, i genitori e la sorella, per il tempo previsto dalla legge, disposta l’integrale compensazione tra quanto pagato, a titolo personale, da YYY per rifinire l’appartamento di cui sopra con quanto dal medesimo percepito a titolo di canoni di locazione del medesimo, va disposta la divisione dei residui beni immobili rimasti in comune e facenti parte della comunione ereditaria da individuarsi con separato inventario, come da separata ordinanza, volta ad individuare catastalmente sia le porzioni dell’immobile dichiarate usucapite rispettivamente dall’attrice e dal convenuto e quindi escluse dalla massa sia quelle rimaste in comune e formare i lotti in base alla quota del 50% degli stessi spettanti a ciascuno dei condividenti con i relativi conguagli, se dovuti.

All’esito di quanto sopra, vengono compensate integralmente, tra le parti, le spese dell’espletata C.T.U. mentre le spese del presente giudizio vengono compensate, tra le part, nella misura del 50%, ponendosi il restante 50% delle stesse a carico di YYY ed in favore di XXX, come liquidate in dispositivo; si dispone che quelle successive ,volte al compimento delle formalità di individuazione e assegnazione dei cespiti ancora in comune,sia mobili che immobili, vengano poste a carico dell’attrice e del convenuto nella misura del 50% ciascuno.

P.Q.M.

Il G.O.T. del Tribunale di Perugia, parzialmente pronunciando sulla domanda di divisione ereditaria proposta dalla Sig.ra XXX, nata ad il ed ivi residente in, C.F. contro il Sig. YYY, nato ad il, residente in Fraz., C.F.:

Disattesa ogni altra istanza e richiesta, accertato che YYY non ha acquistato a titolo proprio, con Rogito Notaio *** del 30.7.1980, il 50% dell’immobile sito in Loc., unitamente ai genitori Sig.ri *** e *** e che ha ricevuto detta quota dai suddetti, comuni danti causa dello stesso e della sorella XXX, a titolo di donazione indiretta e che, pertanto, tale quota deve collazionarsi alla massa ereditaria relativa alla successione apertasi in data 24.10.2007 alla morte della Sig.ra *** ai sensi dell’art.737 c.c., dispone che YYY, tenuto alla collazione di quanto allo stesso donato, conferisca all’eredità la quota del 50% dell’immobile ad esso pervenuto e di cui al Rogito sopra citato;

Dichiara l’intervenuto acquisto per usucapione in favore di XXX dell’appartamento posto al piano superiore dell’immobile sito in , Loc.,come indicato nell’espletata C.T.U. facente parte ed integrante della presente sentenza, avendo goduto detto immobile prima uti condominus unitamente ai genitori, dal 1985, non quale mera ospite ma quale contitolare del medesimo loro possesso del detto appartamento,continuato quale erede degli stessi, per il tempo previsto dalla legge, avendo unito al proprio, il possesso esclusivo dei propri danti causa dai medesimi esercitato su detto appartamento;

Dichiara l’intervenuto acquisto per usucapione in favore di YYY dell’appartamento posto al piano terra dell’immobile sito in , Loc.,come indicato nell’espletata C.T.U. facente parte ed integrante della presente sentenza, per averlo posseduto e goduto,quale proprietario,senza opposizione degli altri aventi diritto, i genitori e la sorella, per il tempo previsto dalla legge, sia personalmente che quale erede dei genitori;

Dispone l’integrale compensazione tra quanto pagato, a titolo personale, da YYY per rifinire l’appartamento di cui sopra con quanto dal medesimo percepito a titolo di canoni per la locazione del medesimo;

Rigetta la domanda del convenuto di collazione a carico di XXX delle somme asseritamente alla stessa donate dai genitori,oltre quanto espressamente previsto dalla legge, in quanto non dimostrata.

A seguito della disposta collazione da parte di YYY di quanto allo stesso donato in via indiretta dai genitori con il Rogito Dr.*** del 30.7.1980, dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra XXX e YYY e per l’effetto ,dispone la divisione dei residui beni immobili rimasti in comune e facenti parte della comunione ereditaria, sia immobili che mobili, questi ultimi da individuarsi come separato inventario;

Dispone, come da separata ordinanza,la prosecuzione del giudizio al fine di individuare catastalmente sia le porzioni dell’immobile dichiarate usucapite rispettivamente dall’attrice e dal convenuto e quindi escluse dalla massa sia quelle rimaste in comune e formare i lotti in base alla quota del 50% degli stessi spettanti a ciascuno dei condividenti con i relativi conguagli, se dovuti.

Dispone compensarsi integralmente, tra le parti, le spese dell’espletata C.T.U.;

Dispone compensarsi, tra le parti, le spese del presente giudizio nella misura del 50%, ponendosi il restante 50% delle stesse a carico di YYY ed in favore di XXX, liquidate come segue: €.174,00,per spese,€.3.627,00 per compenso professionale, oltre IVA,CAP e Rimborso Forfettario come per legge.

Dispone come da separata ordinanza per il compimento delle formalità di individuazione e susseguente assegnazione, sia dei beni dei quali è stata dichiarata l’usucapione in favore dell’attrice e del convenuto sia dei cespiti mobili, dei quali dovrà essere effettuato apposito inventario, che immobili, in comune tra le parti e per la formazione dei lotti in base alla quota del 50% degli stessi spettanti a ciascuno dei condividenti, con i relativi conguagli, se dovuti, con spese a carico dell’attrice e del convenuto nella misura del 50% ciascuno.

Perugia 28.5.2019

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