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Eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazione

Il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una parte per il mancato pagamento di fatture relative ad un contratto di somministrazione, non ritenendo applicabile l’eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazione. La domanda riconvenzionale è stata invece rigettata per mancata prova del credito.

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Pubblicato il 22 aprile 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 8543/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8543/2024 tra

ATTRICE opponente CONVENUTA opposta Oggi 16 aprile 2025 ad ore 10,00 innanzi al dott.

NOME COGNOME sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto:

Per l’avv. COGNOME NOME COGNOME Per l’avv. NOME COGNOME e l’avv. NOME COGNOME le Difese presenti nell’aula virtuale si connettono per tutta la durata dell’udienza con funzione audio e video attivi;

tutte le persone presenti nell’aula virtuale e sopra indicate dichiarano che:

a) non sono collegate con altre persone non legittimate;

b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;

c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.

Premesso ciò Parte Attrice precisa le proprie conclusioni, come da foglio depositato telematicamente, si riporta agli atti ed, in ultimo alle note conclusive depositate chiedendo l’accoglimento delle domande ivi rassegnate.

Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da fogli depositati telematicamente, si riporta agli atti ed in particolare alla conclusionale, chiedendo l’accoglimento delle proprie domande, Il giudice alla luce di quanto sopra, all’esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l’udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell’udienza ad ore 17,30 per la lettura del dispositivo della sentenza.

Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

Il presente verbale è stato letto alle parti e condiviso sullo schermo di ed i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell’udienza mediante l’applicativo Teams è avvenuto regolarmente.

Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,05.

Il GOP dott.ssa NOME COGNOME Uscita dalla camera di consiglio ad ore 17,34, il giudice deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c. Il GOP dott.ssa NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._3255_2025_- N._R.G._00008543_2024 DEL_16_04_2025 PUBBLICATA_IL_16_04_2025

Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 8543/2024 promossa da P.IVA Attrice opponente con l’avv.to NOME COGNOME contro C.F./P.IVA Convenuta opposta con gli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME OGGETTO:

Opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

come da verbale odierno:

per “In via istruttoria, si insiste per l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate con la seconda memoria integrativa.

Nel merito, si insiste affinché l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa.

Voglia:

– revocare il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto;

– rigettare la domanda riconvenzionale di perché infondata in fatto ed in diritto – in ogni caso, con il favore delle spese di lite da distrarsi al sottoscritto difensore Antistatario”, per “Voglia il G.U. del Tribunale adito, ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione disattesa, così giudicare:

Nel merito Rigettare l’opposizione de qua e respingere le domande tutte svolte dall’opponente nelle conclusioni dell’atto di citazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Confermare il decreto ingiuntivo del Giudice del Tribunale di Milano n. 1130/2024 R.G. 41837/2023 In via subordinata nel merito Nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere la sussistenza di un rapporto contrattuale ex novo tra condannare in ogni caso pagamento in favore della opposta, a titolo contrattuale o extracontrattuale, dell’importo di euro 15.128,20, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/02, da quando dovuti al saldo, per forniture di gas ricevute e noleggio attrezzature di stoccaggio ed erogazione gas sino al 30.10.2022 come da fatture prodotte e portate nell’estratto notarile da registro Iva sino al 30.10.2022 (doc. 6 fasc. monito doc.2); In via riconvenzionale accertata la cessione di fatto del contratto n.NUMERO_DOCUMENTO, intervenuta tra (cedente) (cessionario) e (ceduta) e la conseguente risoluzione del contratto per inadempimento della opponente:

– Condannare oltre che al pagamento delle somme tutte portate nel decreto ingiuntivo opposto, pari ad euro € 19.049,88, per sorte capitale, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, come liquidate in D.I.1130/2024, di cui alla domanda principale, al pagamento dei canoni di locazione delle attrezzature maturati da marzo 2023 alla scadenza del contratto 30.06.2024 nella misura di euro 11.202,15;

– Condannare al pagamento in favore di della somma di euro 2.500,00 per spese di svuotamento, disinstallazione e trasporto delle attrezzature locate come previsto dall’art.5 Durata punto 3) del contratto n.1295190 avvenuta in data 10.10.2024;

in ogni caso con vittoria di spese, compenso di giudizio, contributo forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e c.p.a. nella misura di legge”.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE

RAGIONI DI FATTO

E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1130/2024, emesso dall’intestato Tribunale per l’importo complessivo di € 19.049,88=, portato da fatture emesse in virtù del contratto n° 1295190 del 01.07.2016.

Parte opponente ha confermato la stipula, in data 01.07.2016, del contratto n° NUMERO_DOCUMENTO tra , per la somministrazione di anidride carbonica liquida e per il noleggio delle attrezzature per stoccaggio ed erogazione del gas in favore dello stabilimento sito in Santa Palomba (RM), INDIRIZZO, di proprietà della , presso il quale svolgeva attività di logistica e movimentazione, tuttavia, a seguito dell’intervenuta richiesta di cambio di intestazione nelle fatture dell’utente, nello specifico da – sita in INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE Pomezia (RM) P.IVA – a – sita in INDIRIZZO Aprilia (LT) P.IVA , secondo sorgeva, in data 02.04.2020, un nuovo contratto privo di termine di durata; a causa dell’anticipata cessazione del rapporto di appalto intercorrente con , il 25.10.2022 comunicava la cessazione del rapporto di somministrazione, per sopravvenuta indisponibilità del sito e conseguente impossibilità a ricevere le prestazioni contrattuali.

Da ciò sarebbe derivata la non debenza delle somme ingiunte, di cui alle fatture emesse:

Si è costituita in giudizio , contestando in toto le avverse deduzioni ed eccezioni stante l’intervenuto subentro di controparte nel contratto n° NUMERO_DOCUMENTO, insistendo nella pretesa monitoria di € 19.049,88= e spiegando domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dei canoni di locazione delle attrezzature non ancora fatturati, per il periodo marzo 2023-giugno.2024 nella misura di € 11.202,15= e della somma di € 2.500,00= per spese di svuotamento, disinstallazione e trasporto delle attrezzature locate.

La domanda riconvenzionale è stata contestata dall’attrice opponente.

Per l’assenza ingiustificata delle parti personalmente all’udienza ex art. 183 c.p.c., non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione;

non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione dei mezzi di prova, la causa è pervenuta alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. * * * * * * L’opposizione è infondata e non merita accoglimento.

Sono incontestate tra le parti le seguenti circostanze:

– la stipula tra , in data 01.07.2016, del contratto di fornitura “RAGIONE_SOCIALE” n° NUMERO_DOCUMENTO, avente per oggetto la somministrazione di anidride carbonica liquida ed il noleggio delle attrezzature per lo stoccaggio e l’erogazione del gas in favore dello stabilimento sito in Santa Palomba (RM), INDIRIZZO (doc. 1 del fascicolo monitorio), immobile di proprietà della presso la quale svolgeva attività di logistica e movimentazione, – l’intervenuta richiesta da parte di , in data 02.04.2020, di modifica dall’anno 2020 dell’intestazione delle fatture, da sita in INDIRIZZORAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO Pomezia (RM) P.IVA – a – sita in INDIRIZZO Aprilia (LT) P.IVA (doc. 2 e 3 del fascicolo monitorio), Par – l’intervenuta comunicazione datata 21.10.2022, inviata via pec da in data 25.10.2022, di cessazione del rapporto contrattuale a far data dal 31.10.2022, per intervenuta indisponibilità dei locali siti in Pomezia, INDIRIZZO (doc. 2 del fascicolo di parte opponente). Tali circostanze non sono idonee a supportare la domanda di parte attrice di estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. e di conseguente risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si verifica non solo quando sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione da parte del creditore, quando tale impossibilità non sia imputabile a quest’ultimo ed il suo interesse a ricevere la prestazione sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità̀ essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell’obbligazione (si vedano, ex multis, Cass. Civ., sez. I, 18047/2018; Cass. Civ., sez. III, 16315/2007).

La stessa attrice opponente ha allegato – quale causa dell’impossibilità di ricevere la prestazione della debitrice di somministrazione di anidride carbonica liquida e di noleggio delle attrezzature per lo stoccaggio e l’erogazione del gas, – la perdita della disponibilità dello stabilimento di proprietà della , sito in Santa Palomba (RM), INDIRIZZO presso il quale svolgeva attività di logistica e movimentazione (doc. 5 del fascicolo di parte opponente).

Tuttavia, da un attento esame della comunicazione pec di , del 13.10.2022, emerge che l’impossibilità di ricevere la prestazione non è stata determinata da un evento “non imputabile” alla creditrice , presupposto necessario affinché ricorra la fattispecie della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione secondo l’orientamento della Cassazione sopra citato, bensì dalla prevista scadenza naturale del contratto in essere tra , prevista per il 31.10.2022, contratto che probabilmente non è stato rinnovato a causa del contestato livello dei servizi erogati da Tutto ciò considerato, trattandosi di un’impossibilità di usufruire della somministrazione imputabile alla sfera giuridica dell’attrice opponente che, conscia della scadenza naturale del contratto in essere con , ha lasciato che il contratto con si rinnovasse alla scadenza del 30.06.2022, la domanda di va rigettata. Tra l’altro, il contratto applicabile al rapporto intercorso tra è quello n° 1295190 del 01.07.2016, valido tra le parti sino al 30.06.2024.

Infatti, parte attrice opponente risulta subentrata a , come da presunzione semplice rinvenibile nella comunicazione datata 21.10.2022, inviata da via pec, il 25.10.2022, ove viene espressamente richiamato il contratto sottoscritto con , laddove l’unico contratto vergato risulta essere quello identificato con il numero NUMERO_DOCUMENTO:

Par Del resto, è la stessa clausola contrattuale 17 a contemplare la facoltà di cessione del contratto e successione delle parti:

“1. È consentita la cessione del contratto.

2- lo stesso contratto continuerà a spiegare i suoi effetti nei confronti dei soggetti che saranno subentrati alle parti a seguito di successione a titolo universale o particolare, come nel caso di fusione, scissione, cessione ramo d’azienda ed altre analoghe vicende societarie”.

Come sopra detto, la validità del contratto va identificata sino alla data del 30.06.2024, in quanto secondo la clausola 5 dell’accordo, il contratto decorre dal 01.07.2016 e produce i suoi effetti per un periodo di due anni, da intendersi tacitamente rinnovati, per periodi successivi di due anni, a meno che intervenga disdetta da comunicarsi a mezzo racc.ta a/r, almeno sei mesi prima della scadenza iniziale o di ogni singola scadenza successiva (nello specifico, 30.06.2018, 30.06.2020, 30.06.2022 e 30.06.2024). Poiché la comunicazione pec di , di cessazione del rapporto contrattuale, risale al 25.10.2022, il contratto di somministrazione di anidride carbonica liquida e di noleggio delle attrezzature per lo stoccaggio e l’erogazione del gas presso lo stabilimento sito in Santa Palomba (RM), INDIRIZZO ha prodotto i suoi effetti sino al 30.06.2024.

La conseguenza è la debenza del credito azionato con la procedura monitoria, per fatture emesse nel periodo novembre 2020-febbraio 2023, per l’importo di € 13.634,58= a fronte della somministrazione di anidride carbonica liquida provata con i documenti di trasporto allegati alle fatture (docc. 4 del fascicolo monitorio) e per l’importo di € 3.734,05= a fronte delle quote fisse contrattuali di noleggio delle attrezzature per lo stoccaggio e l’erogazione del gas.

Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato.

La domanda riconvenzionale spiegata da , per il pagamento delle quote di noleggio delle attrezzature nel periodo marzo 2023-giugno 2024 per un importo di € 11.202,15=, non ancora fatturato, nonché per il pagamento del costo della disinstallazione degli impianti per un importo pari ad € 2.500,00=, va invece rigettata.

Il Tribunale osserva infatti che negli atti difensivi di parte convenuta opposta è stata lasciata in bianco la tabella esplicativa delle somme richieste (vedasi all’uopo pagina 9 dell’atto di costituzione), impedendo così a controparte ed al giudice di procedere alla verifica della correttezza degli importi richiesti.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la parziale soccombenza di parte attrice opponente e vengono liquidate in ragione dell’attività processuale svolta e del valore della controversia (scaglione € 26.000,01-€ 52.000,00):

Fase di studio € 1.701,00= Fase introduttiva € 1.204,00= Fase istruttoria/trattazione € 903,00= Fase decisionale € 1.453,00=

Il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza per territorio, definitivamente pronunciando, ogni istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:

rigetta l’opposizione e, per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n° 1130/2024, emesso dal Tribunale di Milano che acquista così definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653 c.p.c., rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta opposta, condanna parte attrice opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite del presente procedimento che si liquidano nel 50% di € 5.261,00= per compensi professionali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA di legge, Sentenza immediatamente esecutiva come per legge.

Milano, lì 16 aprile 2025 ll GOP dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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