N. R.G. 7503/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA Sezione Prima
Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.
7503/2023 Oggi 30 Maggio 2024, tramite note scritte, innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
per ’avv. COGNOME
per ’avv. COGNOME
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex artt. 127ter e 281sexies c.p.c., tramite deposito telematico, senza darne lettura alla conclusione dell’udienza e dispensando le parti dall’attesa.
Il Giudice dott. NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex artt. 127ter e 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA N._3441_2024_- N._R.G._00007503_2023 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7503/2023 promossa da:
C.F. con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME COGNOME OPPONENTE contro C.F. con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME COGNOME OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d’udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.5.2023, in persona del legale rappresentante p.t. promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 843 del 7.4.2023 in forza del quale il Tribunale di Venezia ingiungeva alla stessa di pagare in favore di la somma di €. 62.616,50, oltre interessi e spese di lite, a titolo di corrispettivo del servizio di noleggio di due autogru.
L’opponente deduceva che, nel contesto di un contratto di appalto affidatole dal di Padova per “Lavori di ristrutturazione e ampliamento con riqualificazione urbanistica del complesso scolastico ” in Comune di Arcugnano INDIRIZZO Stralcio”, avrebbe concordato con un servizio di noleggio di autogru, oltre prestazioni accessorie.
Un’avaria occorsa ad una di queste autogru avrebbe costretto, tuttavia, l’opponente a sostituirla con un altro mezzo, cagionando la paralisi dell’attività di cantiere.
lamentava, dunque, che, benché l’automezzo fosse stato fermo per avaria, la noleggiante le avrebbe addebitato le intere ore di noleggio, senza considerare il periodo di fermo per avaria.
Nonostante le ripetute richieste di storno del credito, quindi, avrebbe richiesto l’ingiunzione di pagamento opposta, per l’importo di €. 62.616,50, oltre interessi e spese di lite.
In aggiunta, l’opponente deduceva di aver subito un “grave pregiudizio patrimoniale, sotto forma di retribuzioni inutilmente corrisposte, maggiori costi di cantiere e lesione dell’utile, che, rinvenendosene la causa esclusiva nella indisponibilità del mezzo, oggetto della prestazione dedotta in contratto, risulta ascrivibile alla impresa esercente il nolo e risarcibile a suo carico.
” L’opponente dimetteva, pertanto le seguenti conclusioni:
«Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza e in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare, in ragione di quanto risulterà comprovato e di giustizia, l’ammontare effettivo del credito della ricorrente in sede monitoria, previa esclusione della spettanza delle ore di operatività del mezzo a noleggio non effettivamente espletate per causa di avaria;
dichiarare altresì estinto, sino a concorrenza di quanto risulterà di ragione, il credito di cui innanzi per compensazione del controcredito della concludente a titolo di ristoro del danno patrimoniale sofferto a cagione della avaria.
Per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo del 7 aprile 2023, n. 843 (4791/2023 R.G.)”.
Si costituiva in giudizio la conventa opposta, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.7.2023, contestando in toto le asserzioni dell’opponente e rilevando la genericità ed assenza di corredo probatorio delle difese relative alla avaria del mezzo di cui all’atto introduttivo.
deduceva, inoltre, che il noleggio fosse stato funzionale alle opere di appalto di cui l’opponente si era resa aggiudicatrice da parte del all’interno dello , anziché alle opere all’interno della di Arcugnano, come erroneamente dedotto dall’opponente.
Aggiungeva, l’opposta, che tale appalto avesse originato anche delle indagini in sede, che avrebbero comportato la risoluzione del rapporto d’appalto tra l’ingiunta e la stazione appaltante, concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecutività, e, in ogni caso, la condanna dell’opponente al pagamento del credito oggetto di ingiunzione.
La prima udienza di comparizione fissata per il 2.11.2023 si celebrava in modalità cartolare, ai sensi dell’art. 127 ter cpc, con note da depositare in pari termine;
unicamente parte opposta depositava, in data 10.10.2023, memoria a mente dell’art. 171 ter c. 1 n. 2), formulando istanze istruttorie.
Nelle note sostitutive dell’udienza del 2.11.2023, dunque, le parti insistevano nelle rispettive difese ed eccezioni;
in particolare, deduceva l’applicabilità, nel caso di specie, del rito Cartabia introdotto dal D.Lgsl. 149/2022:
nonostante l’opponente avesse introdotto il processo nelle forme del rito ordinario abrogato, non rispettando i nuovi termini di comparizione e di costituzione in giudizio, a mente della novella legislativa, la tempestiva costituzione in giudizio della convenuta sarebbe valsa a sanare la nullità della vocatio in ius;
tuttavia, l’opponente sarebbe decaduta dalle istanze istruttorie, non avendo rispettato i termini di cui all’art. 171 ter cpc.
La domanda, pertanto, avrebbe dovuto essere rigettata, in quanto sfornita di prova.
Parte opponente, dal canto suo, richiamava le difese articolate nell’atto di citazione, contestava genericamente le difese della parte opposta e chiedeva assegnarsi i termini di cui all’art. 183, c. 6 applicabile, a suo dire, ratione temporis.
Con ordinanza del 7.11.2023, quindi, il G.I. concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 30.5.2024, da sostituirsi con il deposito entro pari termine di note cartolari ex art 127 ter c.p.c. Di tale ultima facoltà, d’altronde, si avvaleva unicamente parte opposta, con il deposito, in data 29.5.2024, di note di precisazione delle conclusion, nelle quali concludeva, nel merito, come segue: ”Nel merito:
dichiarare inammissibile ed infondata l’avversa opposizione confermandosi, per l’effetto, l’impugnato decreto ingiuntivo.
In ogni caso: accertare e dichiarare che la società creditrice della società della complessiva somma capitale 62.616,50=;
per l’effetto: condannare l’attrice-opponente al pagamento della predetta somma in favore della convenuta- opposta, salva la diversa di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002 dalla singole scadenze all’effettivo saldo, ed oltre alla rifusione delle spese per insoluti bancari e forfettarie ex art. 6 D.Lgs. 231/2002 quantificate complessivamente in € 47,00=. In ogni caso:
condannare l’opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura di giustizia”.
Trattenuta la causa in decisione, dunque, si osserva che l’opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 843 del 7.4.2023 del Tribunale di Venezia, non merita accoglimento e va, pertanto, rigettata.
Parte opponente non ha contestato l’intercorso rapporto contrattuale, sorto nel settembre 2022, tra avente ad oggetto il servizio di noleggio di due autogru, per il sollevamento di travi all’interno dello Stadio di Padova.
L’attrice, peraltro, ha erroneamente sostenuto che l’appalto riguardasse la ristrutturazione del complesso scolastico Arcugnano anziché, come già provato dal doc. 6 del fascicolo monitorio (rapporto di intervento presso lo Stadio , sottoscritto anche dal delegato di che non ha disconosciuto la firma) i lavori ottenuti in appalto dal all’interno dello Pertanto, il rapporto negoziale che ha originato le due fatture oggetto del procedimento monitorio (la n. 417/2022 di € 55.125,70 e la n. 488/2022 di € 7.490,80) risulta pacifico. L’unica eccezione dell’opponente, invero, si basa sul fatto che un mezzo oggetto del noleggio sia stato colpito da avaria e che, pertanto, la sua parziale inutilizzabilità avrebbe determinato la mancata maturazione del corrispettivo per l’intero importo delle ore computate dall’opposta.
In particolare, tale eccesso del quantum fatturato sarebbe stato fatto oggetto, da parte di di istanze di storno delle fatture azionate.
Tale eccezione, tuttavia, è rimasta generica, in spregio al disposto di cui all’art. 167 c.p.c., che pone a carico del convenuto l’onere di prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda.
ha omesso di specificare, in particolare, i fatti impeditivi che, a mente dell’art 1460 cc, avrebbero fondato l’eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento da lei avanzata:
segnatamente, non è stato precisato quando si sarebbe verificato l’asserito guasto alla gru né l’ammontare delle ore di funzionamento del mezzo che sarebbe stato indebitamente calcolato a suo carico.
In seno all’atto di citazione, peraltro, l’opponente ha dichiarato di aver prodotto tre documenti (le asserite richieste di emissione di note di credito quale storno delle ore fatturate in eccesso) che, in realtà, non risultano essere stati mai depositati e, in aggiunta, non ha formulato alcuna istanza testimoniale, limitandosi ad indicare, nella narrativa dell’atto, i nominativi di due soggetti che avrebbero potuto riferire sui fatti già esposti, senza formulare capitoli testimoniali separati né specifica istanza di ammissione di detti testimoni. D’altro canto, l’attrice è decaduta dalla facoltà di richiedere ulteriori mezzi istruttori:
la causa risulta sottoposta al nuovo rito cd. Cartabia, avendo ad oggetto l’opposizione ad un decreto ingiuntivo pubblicato in data 7.04.2023, ossia dopo l’entrata in vigore della citata riforma (28.02.2023), per cui, ex art. 171ter, n. 2), cpc, le istanze istruttorie dirette avrebbero dovuto essere formulate con memoria depositatati almeno 20 giorni prima della prima udienza.
La nullità della vocatio in ius per mancato rispetto dei termini di comparizione e di costituzione, d’altro canto, è stata comunque sanata con effetto retroattivo dalla tempestiva costituzione in giudizio dell’opposta, la quale non ha formalmente eccepito tale nullità ed ha svolto difese nel merito (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 21910/14).
L’opposizione al decreto ingiuntivo promossa da contro pertanto, deve essere rigettata, nel merito, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, secondo il principio della soccombenza, alla luce del valore della controversia (scaglione sino ad euro 260.000,00), con applicazione dei parametri tabellari minimi, in ragione della mancanza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni trattate
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, n. 843, del 7.4.2023 del Tribunale di Venezia, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc;
2) condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, senza previa lettura alle aprti, ed allegazione al verbale.
Provvedimento redatto con l’ausilio dell’UPP Dott.ssa NOME COGNOME
Venezia, 30 Maggio 2024.
Il Giudice dott. NOME COGNOME
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