REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE
LA CORTE DI
APPELLO di Salerno
in persona dei Magistrati Dott NOME COGNOME Presidente Rel Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Nella causa civile iscritta al n 281/21 vertente TRA in persona del Legale Rappresentante p.t. elettivamente domiciliato presso Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado.
NOME :
elettivamente domiciliato presso Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado.
COGNOME : elettivamente domiciliato presso Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per procura a margine della citazione in primo grado.
APPELLATO le conclusioni ed a seguito della scadenza dei termini di legge ha pronunziato la seguente
SENTENZA N._967_2024_- N._R.G._00000281_2021 DEL_06_11_2024 PUBBLICATA_IL_07_11_2024
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.03.2021 la proponevano appello a sentenza n. 2230/20 emessa dal Tribunale di Salerno in data 16.09.2020, con la quale il primo giudice accoglieva la domanda e condannava essi appellanti in solido al pagamento di € 8.351,20 oltre iva, cassa ed interessi, con regolamentazione delle spese di lite.
Al primo motivo evidenziavano che la sentenza aveva omesso ogni statuizione in ordine alla eccezione di nullità dell’atto introduttivo.
Al secondo motivo lamentavano la erronea motivazione della sentenza fondata sulla sola prova testimoniale in presenza di contratto eccedente i limiti consentiti dall’art 2721 cc. e la mancanza di corretta e specifica motivazione in punto di prova dello svolgimento di incarico a favore della e del contenuto delle prestazioni rese, altresì evidenziando la non congruità delle somme riconosciute.
Al terzo motivo deducevano la contraddittorietà della decisione laddove, facendo proprie le risultanze e le conclusioni della CTU, aveva espressamente dedotto come l’attività prestata fosse stata di aiuto e supporto al direttore dei lavori laddove in precedenza aveva affermato come l’opera fosse stata prestata in favore della Concludevano per la riforma della sentenza con riconoscimento delle spese di lite del doppio grado.
Si costituiva la parte appellata la quale contestava il contenuto dell’ appello di cui chiedeva il rigetto.
A seguito della udienza del 9.05.2024, tenuta con modalità di trattazione scritta, in cui venivano precisate le conclusioni la Corte, con del 6.06.2024 assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all’art. 190 cpc. Alla scadenza dei termini la Corte nella camera di consiglio del 24.10.2024 decideva la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo non è fondato.
Vero è che le parti convenute avevano eccepito la nullità dell’atto introduttivo ma il primo Giudice pervenendo alla decisione di merito ha di fatto implicitamente rigettato la detta eccezione.
Peraltro la norma invocata dall’appellante prevede espressamente al comma 3, in relazione alla mancanza dei requisiti di cui ai n. 1,2 dell’art 163 cpc, che la costituzione del convenuto sana la nullità.
Quanto alla ribadita violazione del requisito di cui all’art 163 n. 3 relativa alla omissione o totale incertezza della cosa oggetto della domanda va detto che l’atto introduttivo esprime compiutamente il petitum e la causa petendi, rimanendo gli altri rilievi rimessi all’esame della fondatezza nel merito.
Il secondo e terzo motivo, congiuntamente esaminati, non sono fondati.
Va precisato in linea generale che i limiti alla prova testimoniale sono previsti solo nel caso in cui il contratto venga assunto in giudizio a sostegno della pretesa e non quando si alleghi solo il fatto storico e che a norma dell’art 2721 cc comma 2 l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Di poi se si muove dalla premessa che i limiti di ammissibilità della prova testimoniale, ex art. 2721 cod. civ., non attengono all’ordine pubblico, ma sono dettati nell’esclusivo interesse delle parti private, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l’inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva (Cass. n. 3956/18, n. 18971/22) sicchè costituisce onere dell’odierno appellante dimostrare di aver formulato l’eccezione senza ritardo.
Nel caso di specie l’unica eccezione, formulata prima alla udienza del 6.06.2013 e poi alla udienza del 30.10.2013, riguarda la impossibilità di prova testimoniale di un contratto e di un contratto d’opera professionale senza alcuno specifico riferimento alla questione oggi dedotta.
La eccezione specifica, relativa al limite di valore, risulta invece proposta solo con la memoria del 10.09.2020 e dunque tardivamente.
Nel merito dalle dichiarazioni del teste emerge in primo luogo la circostanza che lo stesso fu informato della nomina del parte di (“Fu il a dirmi che aveva contattato l’ing. che successivamente mi ritrovai nel mio ufficio”).
Quindi l’ing. fu incaricato da e la sua attività fu svolta in favore della in quanto l’ing. era il tecnico di supporto ai lavori dell’impresa (esecutrice dei lavori presso il cantiere RAGIONE_SOCIALE.).
Inoltre l’ing. come dedotto sin dalla citazione introduttiva del giudizio di primo grado, si occupò anche di redigere una perizia dei danni lamentati dal al proprio immobile confinante con l’area del cantiere, a seguito delle opere realizzate dalla Orbene essendo il contratto di prestazione d’opera un contratto a forma libera deve concludersi per la sussistenza di elementi sufficienti a supportare la tesi della parte oggi appellata dell’affidamento dell’incarico in virtù di accordi verbali con il sig. per prestazioni tecniche a favore dell’ presso il cantiere Salerno nel periodo fine settembre 2009 – fine novembre 2009. La quantificazione delle spettanze dovute all’ing. è stata effettuata dal CTU sulla base delle tariffe e delle norme all’epoca vigenti, inquadrando (ai fini della remunerazione) l’attività nella categoria del “supporto alla direzione dei lavori”.
La circostanza richiamata in sentenza non determina alcuna contraddizione, poiché il riferimento al “supporto direzione lavori” vale ai soli fini della quantificazione degli importi dovuti.
In ordine alla quantificazione del compenso, in assenza di pattuizione, il CTU ha operato il calcolo considerando che le attività dell’ appellato furono poste in essere nel periodo fine settembre 2009 – fine novembre 2009, periodo nel quale sono compresi 44 giorni lavorativi e che, inoltre, in qualità di aiuto (del direttore dei lavori) iscritto all’albo degli ingegneri ha diritto ad un compenso in ragione di lire 73.500 (euro 37,96) all’ora con previsione di un impegno medio di 5 ore al giorno.
La conclusione cui è pervenuto il CTU è corretta anche alla luce della attività che risulta posta in essere dal e riportata dal teste il quale riferisce :
“ Quanto ai lavori eseguiti nel cantiere, le relative indicazioni provenivano sempre da me in qualità di direttore dei lavori, anche se in proposito io mi confrontavo anche con l’ing. Costui, inoltre, pure in virtù del fatto che io ero impegnato in diverse pratiche amministrative relative sempre ai lavori in questione, a partire da una grossa variante urbanistica, seguiva quotidianamente l’attività svolta dall’impresa “ nel cantiere, riferendomene costantemente” La contestazione in appello si sostanzia nel rilievo che tale compenso sarebbe spropositato alla luce della circostanza che il CTU avrebbe invece risulta specificato nella relazione tecnica che si tratta di prestazioni professionali a supporto del direttore dei lavori, cosicchè deve escludersi che le attività poste in essere dall’appellato rientrino tra quelle a supporto degli onorari a percentuale, ossia in ragione dell’importo dell’opera, degli onorari a quantità, ossia in ragione dell’unità di misura e degli onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista, dovendo invece farsi riferimento all’art.2 della tariffa, con onorario determinato a vacazione. In conclusione l’appello va rigettato con condanna alle spese di lite a carico solidale degli appellanti.
Sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento a carico degli appellanti in solido dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1- bis d. P.R. 115/2002.
PQM
Definitivamente pronunziando in merito sull’appello proposto, con atto di citazione notificato in data 16.03.2021, da sentenza n. 2230/20 emessa dal Tribunale di Salerno in data 16.09.2020, così provvede:
Rigetta l’appello.
Conferma la gravata sentenza.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa con attribuzione all’Avv. NOME. COGNOME
Sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento a carico degli appellanti in solido dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1- bis d. P.R. 115/2002.
Salerno 24.10.2024
Il Presidente Est Dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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