REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
In persona della dott.ssa ha emesso la seguente
SENTENZA n. 20909/2018 pubblicata il 31/10/2018
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2015, posta in deliberazione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 10.7.2018, vertente
TRA
XXX, rappresentata e difesa dall’Avv., con studio in Roma
ATTRICE
E
Condominio YYY, rappresentato e difeso dall’Avv., con studio in Roma,
CONVENUTO
NONCHE’
ZZZ Assicurazioni S.p.a , rappresentata e difesa dall’Avv., con studio in Roma
CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 – 2043 c.c.
CONCLUSIONI
all’udienza di precisazione delle conclusioni del 3.7.2018 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio è stato instaurato dall’attrice onde ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’incidente occorsole il 7.2.2011 nel Condominio del propri genitori. Il Condominio, nel costituirsi, ha rifiutato qualsiasi responsabilità a suo carico, ha contestato l’entità dei danni fisici lamentati dall’attrice e la misura dell’importo richiesto a titolo di risarcimento. Ha chiesto comunque di chiamare in giudizio l’ZZZ Assicurazioni per esserne manlevato nella denegata ipotesi di condanna; l’ZZZ si è costituita associandosi alla difesa del Condominio nel merito della domanda principale, ed ha precisato che l’importo del massimale di garanzia è di 500.000,00 euro. Depositate le memorie istruttorie, il Giudice si riservava e, con ordinanza del
18.10.2016, fissava l’udienza del 10.7.2018 per la precisazione delle conclusioni.
L’attrice chiedeva la revoca di tale ordinanza ed il Giudice riservava in merito ogni valutazione in sede decisoria. All’udienza del 10.7.2018 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che la domanda non possa essere accolta. E invero, le prove articolate dall’attrice nelle memorie istruttorie erano tese a dimostrare un fatto storico incontestato, ossia la caduta della XXX in corrispondenza delle scale condominiali. La richiesta consulenza tecnica in merito alle cause della caduta appare meramente esplorativa e pertanto non può essere ammessa. Deve pertanto confermarsi l’ordinanza istruttoria emessa in data 18.10.2016. E invero, parte attrice non ha dimostrato che la sua caduta, e le conseguenze derivatene, siano derivate dalla condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, poiché non è provato che la caduta stessa sia avvenuta in corrispondenza della fenditura presente sulle scale, dimostrata dai rilievi fotografici in atti, né che la stessa, asseritamente concausata dalla discontinuità del corrimano, abbia avuto le gravi conseguenze derivatene a causa della pericolosità dei vetri posti a protezione della balaustra: infatti, le norme UNI EN richiamate nella relazione di parte dell’Arch. *** sono volontarie e non obbligatorie né retroattive; né vi è prova che il vetro in questione fosse stato sostituito dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 115/199 sulla sicurezza dei prodotti, poi sostituito dal Codice del Consumo; quanto, peraltro, alle norme relative all’eliminazione ed al superamento delle barriere architettoniche, in nessuna di tali normative si fa riferimento alle caratteristiche di sicurezza dei vetri e/o infissi; quanto poi alla normativa in materia di rendimento energetico nell’edilizia, di cui al D. Lgs. 192/2005 (attuazione della direttiva 2002/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), la stessa considera i vetri e gli infissi esclusivamente sotto l’aspetto della trasmittenza termica e vale per vetri montati su serramenti, quindi non attiene al caso di specie; in assenza di dipendenti condominiali, gli amministratori non sono considerabili datori di lavoro e il d.lgs. 81/2008 non è applicabile al condominio; – la lastra di vetro, per quanto non “antinfortunistica”, non risulta che prima dell’evento fosse in cattive condizioni e quindi non c’era alcun obbligo di sostituzione né di adeguamento (cfr. sentenza del Tribunale penale di Torino, 30 settembre 2015). Del resto, le modalità del sinistro lasciano intendere che lo stesso si sia verificato per una esclusiva condotta colposa dell’attrice, che nello scendere le scale, a lei certamente note perché nel Condominio dei suoi genitori e quindi da lei frequentato anche se non era ivi residente, non prestò la dovuta attenzione allo stato dei gradini tanto che, come esposto in citazione, in orario pomeridiano (ore 15,45 del 7 febbraio 2011) e quindi in condizioni di visibilità, cadde “tra il pianerottolo e la seconda rampa di scale di discesa non avendo la possibilità di presa e, per l’effetto della forza centrifuga”, andò verso il vetro posto nel parapetto del lato destro della rampa di scale superiore, sfondandolo. Tale descrizione dei fatti, diversa da quella fornita al Pronto Soccorso – a cui la XXX riferì di essersi infortunata scendendo la prima rampa di scale dal secondo al primo piano “nell’atto di aggrapparsi ad una parte del corrimano che si è rotta”, fa presumere che l’attrice scendesse le scale di corsa, tanto da non adottare le cautele necessarie a non cadere, sia pure dando per ammessa la circostanza, meramente asserita, del suo inciampo a causa di detriti presenti sulle scale, in un gradino scheggiato posto sul lato sinistro, verso il muro, per essere poi spinta, “per effetto della forza centrifuga”, più in alto, sul lato opposto.
Deve quindi ritenersi che in ogni caso, l’evento sia attribuibile a caso fortuito consistente nella colpa della danneggiata, che, con buona visibilità, adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare la caduta (cfr. Cass. 2015/25594; Cass. 2015/ 20366; riducendosi così la cosa a mera occasione dell’evento (cfr. Cass. 2016/12895; cfr. Cass. 2013/28616). Infatti, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’uso della normale diligenza, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Così anche Cass. n. 9009/2015; Cass. 2018//2481). Tra l’altro, la Cassazione si preoccupa altresì di precisare che, quindi, un dovere di cautela incombe sul danneggiato e segue le logiche (anch’essa) della causalità adeguata. Dovere di cautela che si fonda sull’art. 2 Cost., che impone un dovere di solidarietà che porta ad adottare condotte finalizzate a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi che derivano dalla convivenza civile. Pertanto, il danneggiato ha l’obbligo di regolare la propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali viene in contatto con la cosa quando questo comportamento “benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”(cfr. Cass. 2482/2018).
In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda non può essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna l’attrice XXX a rifondere le spese anticipate nei suoi confronti dal Condominio YYY e dalla ZZZ Assicurazioni, spese che liquida in euro 14.914,00 ciascuno per onorari, oltre rimb. forf., IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2018
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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