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Codice Civile
Codice Penale

Emotrasfusioni con sangue infetto

Patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV, HIV e HCV, contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto.

Pubblicato il 15 March 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
Prima Sezione

in persona della dr.ssa, quale giudice monocratico, ha emesso

SENTENZA n. 812/2020 pubblicata il 13/03/2020

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del R.G.A.C.C. dell’anno 2017, trattenuta in decisione nell’udienza del 12 dicembre 2019 e vertente

TRA

XXX, YYY E ZZZ, in proprio e quali eredi del sig. KKK

rappresentati e difesi dall’avv. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da mandato a margine dell’atto di citazione

ATTORI

E

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di ed opere legis domiciliato presso i suoi uffici

CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno da emotrasfusione

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 12 dicembre 2019

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori, eredi del sig. KKK, hanno convenuto in giudizio il Ministero della Salute al fine di sentirne accertare la responsabilità nella causazione dell’infezione da epatite virale HCV contratta dal congiunto in occasione di emotrasfusioni ricevute presso l’Ospedale di e quello di nel 1966.

Gli attori hanno dedotto che il congiunto è deceduto a seguito della contrazione dell’HCV ed hanno chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno patito dal sig. KKK (quale danno biologico e non patrimoniale, oltre al danno da spese mediche) e da essi stessi (per la perdita del rapporto parentale e per le spese sostenute per prestare assistenza al congiunto).

Costituitosi in giudizio, il Ministero della Salute ha eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto e il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito la mancanza di colpevolezza, in quanto le conoscenze scientifiche a disposizione della medicina all’epoca delle trasfusioni non consentivano di conoscere la presenza del virus dell’epatite C, nonché deducendo l’assenza di prova certa sul nesso causale e in ogni caso l’eccessività della pretesa.

La causa è stata istruita con CTU medico-legale ed è stata poi trattenuta in decisione dalla scrivente, con concessione dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.

***

Come esposto in premessa, gli attori hanno dedotto che il sig. KKK, di cui sono gli eredi, ha ricevuto delle trasfusioni di sangue nel 1966 presso l’Ospedale di e presso quello di e che il 17.05.2014, durante un ricovero ospedaliero, ha scoperto di aver contratto un’epatite cronica HCV che in data 23.02.2015 lo ha condotto alla morte.

Gli eredi del sig. KKK hanno dunque chiesto il risarcimento del danno patito, citando in giudizio il Ministero della Salute, di cui hanno invocato la responsabilità.

Il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che il solo contraddittore della controparte sia il Presidio Ospedaliero presso cui è stata eseguita la trasfusione.

L’eccezione va rigettata.

La giurisprudenza è infatti pacifica nel ritenere che la legittimazione passiva sia in capo al Ministero della Salute: “In tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV, HIV e HCV, contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il Ministero della salute è responsabile per i danni, provocati dall’omesso comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertato il comportamento omissivo con riferimento a trasfusioni eseguite nel 1992, aveva affermato la responsabilità del Ministero per i danni provocati dal contagio dell’epatite B)” (Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11360 del 10/05/2018).

Il Ministero ha poi dedotto di non poter essere considerato responsabile, in quanto le conoscenze scientifiche dell’epoca (1966) non consentivano ancora di accertare la presenza di HCV.

Anche tale argomentazione è infondata.

La Corte di Cassazione ha infatti precisato la sussistenza della responsabilità anche per trasfusioni eseguite anche prima che il virus fosse identificato in maniera definitiva in sede scientifica: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell’anno 1978, in cui il virus dell’epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del Ministero della salute per l’omissione dei controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull’idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (Fattispecie relativa a trasfusioni eseguite nell’anno 1976)” (Cass. Civ., Sez. 3 – , Ordinanza n. 18520 del 13/07/2018).

Sulla questione non può che richiamarsi la completa e dettagliata motivazione della Sentenza della Cassazione Civile n. 24163 del 27/09/2019, che ha statuito quanto segue:

“Il Collegio condivide le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso dell’accoglimento del ricorso.

Come affermato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 1566 dei 2019; Cass. n. 18520 del 2018), alle cui conclusioni si intende in questa sede dare continuità:

-il Ministero della salute, in base ad una pluralità di fonti normative (per l’elenco esaustivo delle quali, cfr. tra le più recenti, Cass. civ. Sez. III, 13-07-2018, n. 18520), è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584. V. altresì, conformemente, Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 2371/2014, n. 1355);

– dallo stesso quadro normativo in base al quale risultano attribuiti a Ministero poteri di vigilanza e controllo in materia, si evince come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni ‘60 – inizi anni ‘70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell’anti-HbcAgin, e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (E. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 del 1973) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto;

– sin dalla metà degli anni ‘60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT indicatori della funzionalità epatica – fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass., 20/4/2010, n. 9315); – il dovere del Ministero della salute di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula l’osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all’impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo tenuto ad evitare o ridurre i rischi a tali attività connessi (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581)

– ancora, si è osservato che la colpa della P. A. rimane integrata anche in ragione della violazione dei dovuti comportamenti di vigilanza e controllo imposti dalle fonti normative più sopra richiamate, costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale ed integranti la norma primaria del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c. (cfr. Cass., 27/4/2011, n. 9404), in base alle quali essa è tenuta ad un comportamento attivo di vigilanza, sicurezza ed attivo controllo in ordine all’effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio di emotrasfusione di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto (cfr. Cass., 28/9/2009, n. 20765;(Cass., 23/5/2011, n. 11301), non potendo invero considerarsi esaustiva delle incombenze alla medesima in materia attribuite la quand’anche assolta mera attività di normazione (emanazione di decreti, circolari, ecc.).

Ne consegue che in caso come nella specie di concretizzazione del rischio che la regola violata tende a prevenire non può prescindersi dalla considerazione del comportamento dovuto e della condotta nel singolo caso in concreto mantenuta, e il nesso di causalità che i danni conseguenti a quest’ultima astringe rimane invero presuntivamente provato (cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 584; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 582. E, conformemente, Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355).

Al riguardo, vale ulteriormente osservare, nello specificare che il Ministero della salute risponde “anche per il contagio degli altri due virus” già “a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B”, trattandosi non già di “eventi autonomi e diversi” ma solamente di “forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto”, le Sezioni Unite non hanno certamente inteso limitare la rilevanza del fenomeno e la relativa responsabilità alla “data di conoscenza dell’epatite B”.

Era stata invero la precedente Cass., 31/5/2005, n. 11609, ad affermare che fino a quando non erano conosciuti dalla scienza medica i virus della HBV, HIV ed HCV, e, quindi i “test” di identificazione degli stessi, cioè, rispettivamente fino al 1978, 1985 e 1988, ritenendosi l’evento infettivo causato da detti virus per effetto di emotrasfusioni e assunzione di prodotti emoderivati inverosimile, doveva ritenersi difettare il nesso causale fra la condotta omissiva del Ministero della Sanità e tale evento e, a maggior ragione, la colpa del Ministero in presenza di evento imprevedibile, non potendo lo stesso Ministero conoscere la capacità infettiva dei detti virus prima ancora della comunità scientifica.

Superando tale impostazione le Sezioni Unite del 2008 hanno per converso sottolineato come si tratti di un “rischio che è antico quanto la necessità delle trasfusioni” (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581), legittimando la conclusione poi ripetutamente ribadita da questa Corte che il Ministero della salute non può non ritenersi tenuto, anche anteriormente alle sopra riportate date indicate da Cass., 31/5/2005, n. 11609, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi (v. Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass., 12/12/2014, n. 26152; Cass., 4/2/2016, n. 2232; Cass., 31/10/2017, n. 25989).

Nè al risultato di delimitazione temporale della responsabilità del Ministero può invero altrimenti pervenirsi, come pure da questa Corte a volte sostenuto (v. Cass., 31/1/2013, n. 2250. V. altresì Cass.,19/12/2014, n. 26916; Cass., 22/1/2015, n. 1136), argomentando in particolare dalla verifica se al momento della effettuazione della emotrasfusione individuata come causa della malattia il virus dell’epatite C fosse già conosciuto e qualificato come tale in particolare dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dovendo altrimenti escludersi “la regolarità causale tra il mancato controllo del Ministero e l’infezione da epatite C per l’emotrasfusione subita”.

Alla suindicata attività di vigilanza e controllo nell’interesse pubblico il Ministero della salute è tenuto in adempimento degli obblighi specifici posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L. n. 296 del 1958, art. 1 attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonchè ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass., 23/1/2014, n. 1355; e già Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581).

A tale stregua, la trasmissione del virus resa possibile dalla condotta colposa di chi tale evenienza era chiamata ad impedire comporta doversi ritenere al medesimo causalmente ascrivibile la malattia che da quel virus si sviluppi, anche in conseguenza della relativa evoluzione o mutazione, tale evento costituendo integrazione del rischio specifico che la regola violata tende(va) ad evitare.

Non può pertanto non ritenersi il Ministero della salute tenuto, anche anteriormente alle sopra riportate date indicate da Cass., 31/5/2005, n. 11609, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate (v. Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581; Cass.,27/4/2011, n. 9404; Cass., 29/8/2011, n. 17685; Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass., 12/12/2014, n. 26152; Cass., 4/2/2016, h. 2232; Cass.,31/10/2017,n. 25989).

Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio e si atterrà al presente principio di diritto: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all’apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni ‘60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) (Dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica, gravando pertanto sul Ministero della salute, in adempimento degli obblighi specifici di vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all’anno 1958, l’obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi”.

Come chiaramente spiegato nella motivazione sopra trascritta, le trasfusioni per cui è causa, eseguite nel 1966, si collocano in un tempo in cui il Ministero della Salute aveva già l’obbligo di controllo del sangue e degli emoderivati impiegati, al fine di verificare che non vi fossero nei donatori delle alterazioni nelle transaminasi.

Sul punto, del resto, anche il CTU ha chiarito l’esistenza di adeguate conoscenze scientifiche al momento della trasfusione, tali da dover indurre all’esecuzione di specifici controlli, come dettagliatamente esposto alle pagg. 16-18 della relazione, cui si rimanda.

Anche tale eccezione del convenuto è dunque respinta.

Va ora esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Salute. È pacifico che nel caso in esame trovi applicazione l’art. 2947 c.c., secondo cui il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Sul punto le Sezioni Unite hanno affermato che “La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all’art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)” (Cass. civ, sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008).

In senso conforme è stato chiarito che “La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all’art. 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013).

La stessa giurisprudenza più recente ha confermato tale orientamento: “La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16217 del 18/06/2019).

Nel caso di specie, la prima diagnosi di positività HCV si è avuta il 17.05.2014, quindi prima del decorrere del quinquennio precedente l’introduzione della presente lite (atto di citazione notificato il 16.02.2017).

Lo stesso dicasi in merito al danno richiesto dagli eredi iure proprio, il cui termine di decorrenza deve individuarsi nel momento in cui il danno stesso si è prodotto e, dunque, al momento della morte del prossimo congiunto (avvenuta il 23.02.2015, entro i 5 anni antecedenti la notifica dell’atto di citazione).

L’azione è dunque tempestiva e l’eccezione di prescrizione deve rigettarsi.

Deve poi del tutto escludersi l’esistenza di uno stato di necessità, paventato dal Ministero alla pag. 10 della propria comparsa. La necessità, infatti, riguarda la trasfusione di sangue, ma non la somministrazione di sangue infetto.

Né il Ministero ha mai dedotto che, nell’ambito delle trasfusioni cui è stato sottoposto il sig. KKK, le sole sacche immediatamente reperibili e disponibili erano quelle infette.

Superate le eccezioni preliminari, si procede all’esame della domanda nel merito.

Sull’esistenza del nesso di causalità e sull’entità dei postumi che ne sono derivati, si rimanda in toto alla perizia a firma del dr. Ivano Marchello, resa nel contraddittorio delle parti, perizia non espressamente e dettagliatamente contestata da parte convenuta e in ogni caso pienamente condivisibile, in quanto redatta con piena chiarezza e completa risposta ai quesiti posti.

Il CTU ha chiarito che “nella stima dei multipli fattori di rischio identificati appare, quindi, plausibile che la malattia possa essere posta in rapporto causale con le trasfusioni che il sig. KKK ha subito, secondo il criterio del – più probabile che non – (oggi richiesto nel giudizio civile); è però da chiarire che risulta praticamente impossibile individuare a quale delle tre trasfusioni è da imputare l’infezione (se a quelle due effettuate presso l’ospedale di o alle altre quattro effettuate presso la clinica Universitaria di) essendo tutte potenzialmente possibile mezzo di trasmissione del virus. La mancanza di indicazioni più specifiche sui codici di identificazione delle stesse determinano certamente l’impossibilità di effettuare le necessarie verifiche di laboratorio (rese per altro impossibili visto il tempo trascorso ) rendendo ancor più problematica la conferma dell’individuazione di quale sacca sia responsabile (certezza scientifica). Tuttavia in considerazione dell’alta percentuale statistica documentata all’epoca di infezioni mediante trasmissione di sangue infetto e le metodiche ancora incomplete per l’identificazione del virus (B, Non A Non B, C D), appare altamente probabile la conferma del nesso causale tra trasfusione ed epatite virale di tipo C. E’ sufficiente , infatti , esaminare la curva della manifestazione della epatite in Italia nel periodo 1955 – 1974 per confermare l’elevato rischio all’epoca esistente : [segue grafico, n.d.r.]

( … ) In Italia negli ultimi 20 anni la morbosità è andata aumentando fino al 1969 (anno nel quale furono denunciati 35.000 casi) ; dal 1970 questo tasso è in via di decremento ( fig. n. 18): nel 1974 si sono registrati 26.551 casi con un quoziente di morbosità pari al 49 per centomila (…… ) . (In “Lezioni di Igiene “Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Esculapio Didattica Medica 1977)” (pagg. 2021 della CTU.

Alla pag. 26, inoltre, il dott. *** ha chiarito: “Nel caso specifico ci troviamo di fronte alla somministrazione di SEI emotrasfusioni nel 1966, in epoca in cui i numerosi meccanismi di tutela scientifica non erano ancora stati completamente acquisiti pur essendo di comune dominio scientifico sul territorio Nazionale che l’utilizzo di sangue poteva essere veicolo di infezioni per cui per difendersi dalla trasmissione del virus B (ma non ancora per quello C), pur essendo nota la condizione di trasmissibilità dell’infezione tramite la trasfusione di sangue che doveva subire specifici controlli , quindi considerando la trasfusione possibile veicolo di agenti patogeni si può confermare il nesso causale tra le somministrazioni di sangue e l’epatite HCV correlata e conseguentemente alla infausta evoluzione che portò a morte il sig. KKK il 23 Febbraio 2015 . Gli eredi hanno avanzato richiesta per ottenere i benefici della ex legge 210/92 e venva riconosciuto il diritto per la corresponsione Una Tantum da parte della CMO competente . Nel caso specifico si può quindi motivatamente ritenere che la complicanza degenerativa in encefalopatia porto sistemica sia stata causata dalla presenza dell’ epatite da virus C che nell’arco di circa cinque anni è per circa un otto mesi condusse l’infortunato al decesso . Si può, perciò, ritenere che anche il decesso sia in rapporto causale con le emotrasfusioni subite nel 1966 e con l’infezione epatica per cui anche la valutazione non può che essere riferita a quest’ultimo evento” (pag. 26 della CTU). In virtù di quanto dedotto, dunque, sussiste la responsabilità del Ministero della Salute secondo il criterio del più probabile che non.

Si procede ora alla stima del danno, iure proprio e iure hereditatis.

In punto di quantum del danno biologico patito dal sig. KKK, si rimanda ancora una volta alla perizia elaborata dal dott. ***, nominato quale CTU. Al riguardo deve evidenziarsi che parte attrice ha ritenuto di proporre il calcolo del danno con riferimento all’età che il congiunto aveva al momento della trasfusione (20 anni) e non a quella che aveva il 17.05.2014, momento in cui ha avuto conoscenza della positività all’HCV.

Il criterio proposto da parte attrice è evidentemente errato, in quanto ritiene di individuare il danno in un momento in cui lo stesso non era ancora esistente. Come evidente dal lungo decorso temporale tra la trasfusione e la positività all’HCV, infatti, il danno si è manifestato solo dopo moltissimi anni e non vi è alcuna prova che il sig. KKK ne abbia avuto la percezione in un momento precedente. Anzi, si è fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data della prima diagnosi proprio perché si è ritenuto che solo in quel momento si sia verificato il danno.

In ragione di un tanto, si ritiene di dover calcolare il danno con riferimento all’età che il sig. KKK aveva nel maggio 2014 e, quindi 68 anni, con il successivo aggravamento del gennaio 2015, quando aveva 69 anni.

Si riconosce dunque, in virtù della perizia richiamata, in capo al sig. KKK (che al momento del danno aveva l’età di 68 anni) un danno biologico permanente nella misura del 60% nel maggio 2014, aggravato poi nella misura del 75% nel gennaio 2015 (quando aveva 69 anni). Deve evidenziarsi che la perdita dell’integrità psico fisica nella misura del 75% si è avuto solo per un arco di due mesi (essendo sopraggiunta la morte nel febbraio 2015), per cui si ritiene di partire dalla liquidazione riconosciuta per IP del 60% in soggetto di 68 anni, secondo le Tabelle di Milano aggiornate ad oggi, pari ad euro € 425.929,00, cui applicare un correttivo per i due mesi in cui si è avuto l’incremento al 75%, pervenendo all’importo, calcolato in via equitativa, di euro 490.000,00 all’attualità.

Parte attrice ha poi chiesto la personalizzazione del danno, evidenziando che il sig. KKK ha modificato le proprie abitudini di vita in conseguenza della malattia contratta.

Al riguardo deve evidenziarsi che la permanenza in vita del sig. KKK, a partire alla prima diagnosi di positività al virus, è stata di soli 9 mesi. In questi 9 mesi, tuttavia, il de cuius è stato soggetto a nove ricoveri, come dimostrato dalla documentazione medica allegata all’atto di citazione.

In ragione di un tanto, deve tenersi conto, da un lato, della circostanza che la permanenza del danno si è avuta per soli 9 mesi e, dall’altro, che tali mesi sono stati caratterizzati da frequenti ricoveri, anche presso nosocomi diversi. Contemperando tali due elementi e tenendo conto che la liquidazione del danno secondo le Tabelle milanesi avviene comprendendo in sé già tutte le limitazioni ricollegabili normalmente all’entità della lesione (per cui la mancata cura dei campi si ritiene inclusa nelle limitazioni standard di uomo di 68 anni inabile al 60%/75%), si ritiene di dover maggiorare il danno non patrimoniale sopra menzionato in misura del 20%, in ragione dei frequenti ricoveri cui il danneggiato è stato sottoposto, sia pure per un periodo di tempo limitato.

Il danno non patrimoniale patito dal sig. KKK e trasmesso agli eredi è dunque di euro 588.000,00 , calcolato ad oggi. Tale importo deve essere maggiorato di interessi legali, dalla data odierna al soddisfo. L’importo va poi devalutato al maggio 2014 e rivalutato secondo l’indice ISTAT di anno in anno, fino alla data odierna, con maggiorazione di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, dal maggio 2014 al marzo 2020.

Il Ministero ha chiesto che dal danno eventualmente riconosciuto sia scomputato l’importo dal danneggiato ricevuto a titolo di indennizzo.

Al riguardo è stato correttamente riconosciuto dai danneggiati che gli stessi hanno ricevuto la somma di euro 77.468,53 una tantum, da detrarsi.

Difatti “Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l’astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il “lucrum”, il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento” (Cass. Civ., Sez. 3 – , Ordinanza n. 2778 del 31/01/2019).

Nel caso di specie, come detto, l’importo è stato chiaramente determinato ed è dunque da sottrarsi.

Agli eredi spetta poi il danno da spese mediche, documentato per euro 448,41. Tale importo deve essere rivalutato ad oggi, dalla data degli esborsi, con maggiorazione di accessori come sopra indicato.

Tutti gli importi riconosciuti iure hereditatis sono riconosciuti agli eredi iure proprio.

Gli attori hanno poi chiesto il risarcimento del danno patito iure proprio, per la perdita del rapporto parentale.

Al riguardo è stato prodotto il certificato dello stato di famiglia, da cui risulta che la sig.ra XXX era coniugata con il de cuius dal 1972 e che il figlio YYY è emigrato a (paese limitrofo a quello di residenza dei genitori) nel 2006. Dagli allegati sub 15), inoltre, si evince che i parenti hanno assistito il congiunto a turno presso , con ciò dimostrando la persistente unità del nucleo familiare e la vicinanza al marito/padre fino al momento della morte. Deve inoltre tenersi conto della circostanza, già sopra evidenziata, che l’evoluzione della malattia ha condotto alla morte il sig. KKK nel tempo di soli 9 mesi, durante i quali lo stesso, assistito dai propri cari, è stato continuamente ricoverato in ospedale. Le modalità stesse della perdita, dunque, sono state se non improvvise, quanto meno rapide e conseguentemente traumatiche.

Infine, si tiene conto della circostanza che vi sono ancora due figli ed un genitore in vita e che, secondo quanto allegato dagli attori, la madre convive con uno dei due figli.

Tenendo conto di tali fattori, con applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate ad oggi, si liquida a ciascuno dei congiunti la somma di euro 250.000,00 per la perdita del rapporto parentale. Su tali importi sono dovuti interessi come ricordati in precedenza, ricordando che il danno è stato liquidato all’attualità.

Spettano poi agli attori le spese vive, pari ad euro 1.374,00 per pernottamenti presso in occasione dei ricoveri del de cuius, euro 96,58 per la richiesta di copia delle cartelle cliniche ed euro 3.000,00 di spese funebri, tutte provate con gli allegati 15, 16 e 17 all’atto di citazione. Tali importi devono essere liquidati ad oggi e maggiorati di interessi come ricordato in precedenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo l’importo liquidato.

Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico del Ministero resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, Prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa N /2017 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

1) Rigetta le eccezioni preliminari del Ministero resistente;

2) Accertata e dichiarata la responsabilità del Ministero della Salute nella determinazione del danno, condanna il Ministero della Salute al risarcimento del danno in favore dei sig.ri XXX, YYY ZZZ e KKK, liquidato:

2.1) in euro 588.000,00 per danno non patrimoniale ed euro 448,41 per danno patrimoniale riconosciuti iure hereditatis, da cui detrarre la somma di euro 77.468,53 ricevuta a titolo di indennizzo, con ripartizione in favore degli eredi secondo le rispettive quote e con accessori come indicato in parte motiva;

2.2) in euro 250.000,00 in favore di ciascuno dei congiunti a titolo di danno patito iure proprio per perdita del rapporto parentale e in euro 4.470,58 patito complessivamente iure proprio dagli attori quale danno patrimoniale, oltre accessori come in parte motiva;

3) Condanna il Ministero della Salute alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.717,96 per spese ed euro 26.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Claudia XXX, che ha reso la dichiarazione di rito;

4) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte resistente.

Lecce, 13.03.2020

Il giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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