REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO – PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott., quale giudice del lavoro, all’udienza del 28 febbraio 2020 ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 2093/2020 pubblicata il 28/02/2020
nella causa iscritta al n /2019 R.G e vertente
TRA
XXX, elettivamente domiciliato in , presso lo Studio dell’ avv. che lo rappresentano e difendo per procura in atti.
RICORRENTE
E
YYY s.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato XXX ha convenuto in giudizio la YYY s.r.l.s. per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “previo, accertamento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 30 marzo 2018 al 26 aprile 2018 – od altra data ritenuta di giustizia -, con contratto di apprendistato professionalizzante, ed inquadramento del ricorrente almeno nel 6° livello di classificazione del personale di cui al CCNL Servizi – Anpit – od altro inferiore livello ritenuto di giustizia, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di euro 965,74 per differenze retributive, di cui ed euro 68,19 per t.f.r., oltre rivalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. c.p.c., ovvero quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con il favore delle spese di lite. In via istruttoria e gradata, nel caso di contestazione e senza inversione dell’onere della prova: si chiede ammettersi prova per testi, contraria, nonché per interpello, su tutti i capitoli di cui alla premessa fattuale al presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. “.
la YYY s.r.l.s. non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
All’odierna udienza la causa è stata infine decisa.
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Dagli atti risulta che il ricorrente ha lavorato come cuoco in regime di full time alle dipendenze della YYY s.r.l.s presso il ristorante *** sito in, dal 30.3.2018 sino al licenziamento del 26.4.2018 in virtù di un contratto di apprendistato del 29.3.2018 (v. lettera di assunzione con decorrenza appunto 30.3.2018 doc. n. 2, nonché comunicazione del centro dell’impiego, doc. n. 3).
Dal contratto risulta che il ricorrente è stato inquadrato come cuoco nel VI livello del CCNL SERVIZI-ANPIT.
Quindi l’esistenza del rapporto di lavoro e la sua durata sono provati per tabulas.
In tale quadro lo stesso ricorrente lamenta di essere stato insufficientemente retribuito con il solo importo di € 200,00, senza percepire i ratei di 13^ mensilità, l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi, e il tfr e la convenuta non ha provato o chiesto di provare il relativo pagamento.
Se infatti si è trattato di un normale rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro ha l’onere di provare di avere correttamente retribuito il lavoratore ex art. 36 Costituzione alla luce di un parametro che, in mancanza di sicure altre indicazioni, ed essendo l’indicazione del CCNL Servizi-Anpit riferita ad un gruppo apprendistato che non è mai esistito, non può che essere rappresentato dal c.c.n.l. effettivamente applicato al rapporto di lavoro (nel caso di specie quello Servizi-Ampit) e dalle relative tabelle per ciascun livello
(il VI trattandosi di un cuoco come indicato nello stesso contratto) in base a quanto effettivamente percepito (tra le molte: Cass. n. 6332 del 5/5/2001; Cass. n. 896 del 17/1/2011; Cass. n. 12563 del 9/6/2011; Cass. n. 153 del 11/1/2012).
E la determinazione dell’equa retribuzione ex art. 36 Costituzione è correttamente effettuata alla luce dei livelli tabellari della contrattazione collettiva di settore ove le parti non abbiano fornito parametri di altra natura e muniti di sicura attendibilità (Cass n. 12872 del 16/12/95; Cass. n.14791 del 4/6/2008 ecc.).
Ciò in quanto “La retribuzione proporzionata prescritta dalla norma costituzionale è, nella normalità dei casi, quella fissata dalle parti sociali contrapposte nella contrattazione collettiva” (Cass. n. 896 del 17/1/2011).
“il contratto collettivo, in quanto norma formulata, in condizioni che garantiscono la formazione del libero consenso, dalle stesse parti che sono immerse nella realtà da disciplinare, è il più adeguato parametro per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione; è stato così osservato che questa generale oggettiva adeguatezza fa si che ove il giudice, al fine di determinare la giusta retribuzione, intenda discostarsi dal parametro della norma collettiva, ha l’onere di fornire opportuna motivazione” (cfr, Cass. n. 5519/2004).
Il giudice è tenuto, anche d’ufficio, a determinare la c. d. “equa retribuzione” e il lavoratore è tenuto soltanto a provare l’entità della retribuzione percepita e non l’insufficienza (Cass. n. 8095 del 4/6/2002; Cass. n. 17250 del 28/8/2004; Cass. n. 14688/2008).
In altre parole il lavoratore deve solo allegare gli estremi che consentano la valutazione della prestazione (Cass. n. 23064 del 5/11/2007).
Non è certo il lavoratore che deve dimostrare di non essere stato pagato essendo invece la prova del pagamento a carico del datore di lavoro.
Nel caso di specie, rispetto alle somme ancora dovute, tutte voci previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, la prova del pagamento gravante sul datore di lavoro (o quella inerente l’eventuale esistenza di cause capaci di esonerare dalla relativa obbligazione contrattuale) non è stata data dalla convenuta e i conteggi allegati al ricorso appaiono del tutto corretti, non prestandosi ad alcuna censura, che comunque manca.
Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente, per i titoli di cui al ricorso, la somma di € 965,74, di cui € 68,19 per tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sull’importo via via rivalutato fino al pagamento; condanna infine la YYY s.r.l.s a rifondere alla stessa parte attrice le spese di lite liquidate in euro 950,00, oltre spese generali ( 15%) IVA e CPA.
Roma, 28.02.2020
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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