N. R.G. 108/2025 CORTE D’APPELLO DI FIRENZE
Il consigliere designato, nel procedimento iscritto il 26/02/2025 al n. 108/2025 VG letto il ricorso per equa riparazione ex art. 2 L.89/01, per violazione del termine di ragionevole durata del processo proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME come da mandato in atti;
contro esaminati gli atti, ha emesso il seguente
DECRETO N._R.G._00000108_2025 DEL_24_03_2025 PUBBLICATO_IL_25_03_2025
Premesso che l’odierno ricorrente ha chiesto equa riparazione ex art.2 L.89/01 per violazione della Convenzione della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata il 4/11/1950 e ratificata ai sensi della L. 848/1955, per non essere stato rispettato il termine ragionevole di cui all’ art.6 paragrafo 1 della convenzione stessa;
l’istanza di equa riparazione è stata avanzata dal ricorrente per l’irragionevole durata della procedura fallimentare di iniziata con la sentenza n. 88/14 pronunciata dal Tribunale di Pistoia in data 29.10.2014 e non ancora conclusa;
l’odierno ricorrente – premesso di essere stato ammesso al passivo in via chirografaria addebitabile solo all’apparato giudiziario e aveva a lui determinato un apprezzabile danno morale in ragione dell’irragionevole attesa;
osservato che sussiste la competenza per territorio e per materia di questo ufficio;
il ricorso deve ritenersi tempestivo tenuto conto che la domanda di equa riparazione è stata avanzata in pendenza di procedura;
non ricorre alcuna delle ipotesi ostative previste all’art. 2/II quinques della legge invocata;
deve ritenersi che non sia applicabile alle procedure concorsuali l’art. 2, co.
1, che richiede il previo esperimento dei rimedi preventivi di cui all’art. 1 ter, non essendo questi ultimi compatibili con le suddette procedure;
deve ritenersi irrilevante l’eventuale colpa del giudice o di altri collaboratori dell’apparato giudiziario nel determinare l’eccessiva durata del processo giacché la equa riparazione va correlata esclusivamente all’inadempienza dello Stato contraente convenzione Strasburgo all’obbligo approntare un’organizzazione giudiziaria idonea a fornire risposte in tempi ragionevoli alle domande di giustizia, senza che possano farsi carico all’utente le ragioni contingenti del disservizio;
ricordato:
che “in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la nozione di procedimento presa in considerazione dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali include anche i procedimenti fallimentari” che in ossequio alla più recente giurisprudenza di Cassazione, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare va individuato nella domanda d’insinuazione al passivo, atteso che è con essa che si instaura il rapporto processuale, mentre ciò che non rileva, e non può essere computato a tal fine, è unicamente il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, a cui il creditore è estraneo (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 324 del 2024) – che, ai medesimi fini, il “dies ad quem”, non risultando conclusa la procedura fallimentare, vada individuato nella data di proposizione del ricorso per ottenere l’equo indennizzo depositato in data 26.2.25; che ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, L. n. 89/2001 “si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se (…) la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”;
ritenuto, dunque,
che:
la domanda di insinuazione risale al 20.1.15 e pertanto la procedura ha avuto durata di 10 anni, 1 mese e 11 giorni e, quindi, la durata irragionevole deve ritenersi di anni 4 per arrotondamento del semestre;
l’entità della riparazione del danno non patrimoniale conseguente all’eccessiva durata non può che essere determinata in via equitativa ed in tale ottica può essere riconosciuto l’importo di euro 400 per ogni anno di ritardo fino al terzo importo maggiorato poi del 20% (ovvero € 480) per ogni anno successivo o frazione di anno successivo ulteriore al semestre;
l’importo derivante dalla applicazione dei predetti parametri
è pari a 1680,00 euro (inferiore al credito insinuato) sulla predetta somma, da intendersi in moneta attuale e comprensiva di ogni aspetto tutelabile ai sensi di legge, andranno poi computati gli interessi legali dalla domanda;
ritenuto che le spese del presente procedimento debbano essere liquidate sulla base della tabella n. 8 (rubricata “procedimenti monitori” – fase unica – scaglione di valore compreso fino a € 5.200,01 (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. II, 13 aprile 2022, n. 12027:
«si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata “procedimenti monitori” allegata al d.m. 55/2014.
La circostanza che si tratti di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla Corte d’Appello con caratteri di “atipicità” rispetto a quello previsto dagli artt. 633 e ss, cod. proc. civ., non esclude l’applicabilità della tabella 8. Infatti, il connotato che rileva in forma pregnante allo scopo dell’individuazione del parametro applicare per liquidazione quantificazione delle spese della fase destinata a compiersi dinanzi al consigliere primo sviluppo del procedimento ex lege Pinto e l’ordinario procedimento d’ingiunzione (cfr. Cass. 16512/2020)); ritenuto, pertanto, che il compenso, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, debba essere determinato come segue (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10367):
– compenso € 284,00, pari al minimo tabellare ridotto del 30% ad euro 198,8 per la minima complessità del caso;
– ritenuto di poter aumentare il compenso ai sensi del co. 1bis nella misura del 10 % così giungendo alla somma di 218,68;
€ 27 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge [da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 93/I c.p.c.
visto l’art. 3 L.89/01 INGIUNGE di pagare senza dilazione a favore del ricorrente la somma di 1680,00 euro oltre gli interessi legali dalla domanda e oltre le spese del procedimento liquidate in € 218,68 per compensi e in € 27 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori nella misura di legge [da distrarsi in favore dell’avv. NOME COGNOME ai sensi dell’art.93/I c.p.c.].
Autorizza in difetto la provvisoria esecuzione.
Firenze, 14 marzo 2025
Il consigliere delegato NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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