REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico Dr.
NOME COGNOME ha emesso la seguente
SENTENZA N._14801_2024_- N._R.G._00006235_2020 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_02_10_2024
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 6235 del ruolo contenzioso generale dell’anno 2020, posta in deliberazione all’udienza del 16 aprile 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente Tra Sigg.
elettivamente domiciliati in Viterbo, INDIRIZZO presso lo Studio dell’Avv. NOME COGNOME che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. NOME COGNOME per procura in atti ATTORI , in persona del Ministro in carica, e , in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, INDIRIZZO
NOME
CONCLUSIONI
All’udienza del 16 aprile 2024, parte attrice si riportava ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg. esponevano di possedere in maniera pubblica, pacifica, esclusiva ed ininterrotta, a far data dal 1988, cinque beni immobili siti nel Comune di Montefiascone.
Rilevavano che quattro dei detti beni erano intestati al Sig. loro cugino, ed essendo decorsi più di dodici anni dal decesso di quest’ultimo, l’eredità si era devoluta allo Stato ex art. 586 c.c., non avendo i chiamati all’eredità provveduto ad accettarla.
Il quinto bene era intestato ai Sigg. deceduti rispettivamente nel 2002 e nel 1992 e anche in questo caso si era verificata la devoluzione dell’eredità ex art. 586 c.c. Evidenziavano di aver sempre provveduto all’amministrazione ed alla manutenzione degli immobili in oggetto e concludevano richiedendo l’accertamento della loro qualità di proprietari esclusivi dei detti beni nei confronti del attesa l’avvenuta devoluzione dell’eredità allo Stato ex art. 586 c.c. Si costituivano in giudizio il e l , che evidenziava come fosse intervenuta una successione ereditaria per due dei beni oggetto della domanda attorea; richiamava poi il disposto ex L. 296/06 e concludeva richiedendo l’effettiva verifica degli elementi costitutivi dell’usucapione domandata da controparte.
Disposta ed espletata CTU volta a verificare l’intestazione formale all’udienza del 16 aprile 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della domanda azionata nella presente sede, gli attori hanno posto il loro possesso, in maniera pubblica, pacifica, esclusiva e ininterrotta, a far data dal 1988, di cinque beni immobili siti nel Comune di Montefiascone.
Ora, l’espletata CTU, volta in primo luogo all’accertamento dell’intestazione formale della proprietà degli immobili, ha chiarito che il Sig. risulta proprietario dei beni di cui al F. 49, part. 277, F. 58, part. 343, F. 58, part. 39 e F. 58, part. 57;
in ordine al bene di cui al F. 58, part. 40, risultano comproprietari i Sigg.
Non devono quindi innanzi tutto essere condivise le censure di parte convenuta riguardanti l’intestazione di un bene alla Sig.ra tenuto conto che, nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, parte attrice ha dato atto di aver per errore indicato la particella 342 invece della corretta particella 343, oggetto dell’indagine del CTU;
lo stesso è a dirsi in relazione all’immobile intestato ai Sigg. tenuto conto che quello di cui al F. 58, part. 40, oggetto dell’indagine del CTU, non risulta ricompreso nella successione ereditaria la cui trascrizione è stata prodotta dai convenuti.
Per come poi emergente dalla documentazione in atti, il Sig. COGNOME deceduto nel 1992, il Sig. nel 2002 e non è contestato che il Sig. per come dedotto dagli attori, sia deceduto in data 13 luglio 2006.
Deve quindi ritenersi come sia decorso il termine decennale di , dovendo pertanto l’eredità ritenersi devoluta allo Stato ex art. 586 c.c. Peraltro, sul punto, nessuna specifica contestazione è stata avanzata da parte convenuta che ha unicamente richiamato le disposizioni ex L. 296/07;
in riferimento alla richiamata normativa, in ogni caso, occorre evidenziare che la Suprema Corte, nella pronuncia n. 1549 del 2010 ha chiarito che la stessa “non ha carattere retroattivo, non potendo ritenersi meramente interpretativa delle disposizioni di cui all’art. 1163 c.c., in quanto ha introdotto nell’ordinamento una nuova disciplina del possesso utile ad usucapionem relativamente ai beni vacanti ed alle eredità giacenti di cui lo Stato sia divenuto titolare ex art. 586 c.c.”.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di essere nel possesso pacifico, pubblico, ininterrotto ed esclusivo dei beni oggetto di giudizio sin dal 1988;
sul punto, il teste ha confermato che, a partire dal 1988 i Sigg. avevano lavorato i terreni per cui è causa con i propri mezzi, laddove il teste ha dichiarato che, nel 1988, aveva ricevuto incarico dagli attori per effettuare la pulizia dai liquami dei piccioni nell’immobile della frazione INDIRIZZO.
A ciò deve aggiungersi che, in sede di prova, il teste confermato di aver chiuso un pozzo sui terreni, unitamente al Sig. nel 1990, di aver ricevuto incarico dal medesimo attore per piccole manutenzioni in un immobile oggetto di causa, nonché di aver richiesto al nel 1993, la possibilità di tagliare i rami, provenienti dai terreni in località Caversa, che intralciavano il passaggio sulla strada pubblica.
Anche il teste ha dichiarato di aver ricevuto incarico dall’attore per la raccolta delle olive, da più di venti anni, trasporto del capanno adibito ad usi igienici, su incarico di parte attrice.
Ora, all’esito della disamina delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, ritiene il Giudice che parte attrice abbia fornito la prova della sussistenza dei due elementi costitutivi della fattispecie dell’acquisto del diritto di proprietà per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo stabilito dalla legge.
L’elemento oggettivo del possesso – il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà – è stato accertato attraverso le illustrate dichiarazioni rese dai testi.
Sul punto, peraltro, si deve ricordare, per come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, con riguardo al possesso la prova da parte di colui che l’invoca deve avere ad oggetto soltanto l’elemento di fatto (relazione materiale con la cosa) perché sia per il codice civile vigente (art. 1141) sia per quello abrogato (art. 687) si deve sempre presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato ad esercitarlo come detenzione, con la conseguenza che, provato il potere di fatto del soggetto che vanta il possesso ad usucapionem, fa carico alla controparte l’onere della prova della detenzione iniziale atta a vincere la presunzione iuris tantum del possesso legittimo. (C.C. 5415/90).
Nel caso di specie, nulla di specifico risulta dedotto o provato in tal senso da parte convenuta.
Con riguardo inoltre all’elemento soggettivo del possesso utile all’usucapione, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – favore dell’attore, e ciò in presenza del corpus possessionis (C.C. 1716/66).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l’usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine a quo in cui parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sul bene in questione va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale, tenuto conto che entrambi i testi escussi hanno dato atto che sin dal 1988 gli attori lavoravano i terreni e avevano conferito incarico per la demolizione di un capanno.
Nè vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta su parte convenuta, che l’acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l’usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Alla luce degli elementi probatori acquisiti, pertanto, e del complesso degli atti di causa, la presente domanda deve essere accolta, dovendo pertanto dichiararsi che parte attrice è proprietaria esclusiva dei beni oggetto di giudizio, per come meglio descritti, alla luce del complesso della documentazione in atti, in dispositivo, per averli usucapiti.
Le spese di lite, avuto in ogni caso riguardo alla particolarità della fattispecie e alle deduzioni di parte convenuta, che ha richiamato la propria condotta ispirata al principio di leale collaborazione e ha concluso richiedendo unicamente la verifica dell’effettiva sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della domandata usucapione, vengono interamente compensate fra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I.
Dichiara che i Sigg. hanno acquistato a titolo di usucapione la proprietà dei seguenti beni siti nel Comune di Montefiascone e individuati: 1. F. 49, part. 277; 2. F. 58, part. 343; 3. F. 58, part. 39; 4. F. 58, part. 57; 5. F. 58, part. 40; Manda al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di trascrivere presente sentenza, con esenzione ogni responsabilità;
Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Spese CTU liquidate come da separato decreto e poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2024 IL GIUDICE
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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