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Erogazione del trattamento di disoccupazione agricola

Erogazione del trattamento di disoccupazione agricola, è necessaria l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949.

Pubblicato il 04 September 2022 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO

composta dai magistrati:

ha emesso la seguente

SENTENZA n. 1451/2022 pubblicata il 23/08/2022

nella controversia previdenziale iscritta sul ruolo generale al n. 6/2021

TRA

XXX rappresentato e difeso dall’avv.to

APPELLANTE

E

I.N.P.S.

APPELLATO

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso del 4.1.2021, XXX ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale del lavoro di Foggia, in data 2.7.2020, rigettava la sua domanda finalizzata ad ottenere la condanna dell’Inps al pagamento del trattamento speciale di disoccupazione agricola relativamente all’anno 2014 e regolava le spese processuali ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

Il Giudice di prime cure, dopo aver dato atto che una sentenza del medesimo Tribunale (n. 64/2018) aveva definito il giudizio in senso sfavorevole alla ricorrente relativamente a n. 63 giornate alle dipendenze della ditta *** s.r.l., rigettava anche la domanda subordinata di pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola in relazione a n. 24 giornate per l’assenza di prova in atti dell’elenco nominativo OTD dell’anno in causa.

L’INPS restava contumace.

In data odierna – previa trattazione della controversia tempestivamente disposta per iscritto, ai sensi dell’art. 221, 4° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, in l. 17 luglio 2020, n. 77 – si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodichè si procedeva alla pubblicazione del dispositivo in forma cartacea mediante deposito in Cancelleria.

L’appello va parzialmente accolto, per le ragioni che di seguito si espongono. L’appellante censura la sentenza di primo grado per aver ritenuto insussistente il requisito contributivo e assicurativo e deduce la pendenza dell’appello (R.G. n. 1509/2018) avverso la sentenza presupposta sull’accertamento del proprio diritto al riconoscimento di n. 63 giornate di lavoro come bracciante agricola nell’anno 2014, pregiudiziale all’esito di questa controversia.

Assume che in assenza di 102 contributi giornalieri nel biennio assicurativo è sufficiente aver prestato almeno 78 giornate di effettiva attività lavorativa nell’anno precedente quello di riferimento.

Deduce altresì con riferimento all’anzianità assicurativa di aver depositato un estratto contributivo aggiornato alla data 4.1.2021 recante l’accredito contributivo per l’anno 2013 per n. 106 giornate.

In subordine, in caso di rigetto dell’appello di cui al R.G. n. 1509/2018, chiede la condanna dell’istituto alla liquidazione della prestazione in relazione a n. 24 giornate per l’importo di € 536,17.

Osserva la Corte che, ai fini dell’erogazione del trattamento di disoccupazione agricola, è necessaria l’iscrizione del lavoratore negli elenchi di cui all’art. 12 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre quello per il quale è richiesta l’indennità nonché il conseguimento, nell’anno per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente, di un accredito complessivo di almeno n. 102 contributi giornalieri. Nel caso di specie, il giudizio di appello sulla questione pregiudiziale del diritto della XXX all’iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l’anno 2014 per n. 63 giornate è stato definito da questa Corte in senso sfavorevole all’appellante con sentenza n. 354/2021.

Di conseguenza, difetta la prova del possesso, in capo alla XXX, dei requisiti costitutivi del diritto all’indennità di disoccupazione agricola dell’anno 2014 con riferimento a 63 giornate.

La Corte ritiene, tuttavia, meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’INPS alla liquidazione della prestazione afferente alle 24 giornate pari ad € 536,17, in quanto -mediante il deposito dell’estratto dell’elenco nominativo degli OTD per gli anni 2013 e 2014 del Comune di Ordona– l’appellante ha fornito la prova dell’iscrizione negli elenchi nominativi OTD per l’anno 2013 per n. 106 giornate e per l’anno 2014 per n. 24 giornate (cfr. fascicolo di gravame di parte appellante), sussistendo in tal modo il requisito minimo di n. 102 giornate nel biennio assicurativo di riferimento.

Trattai di documentazione acquisibile in appello ai sensi dell’art. 437 c.p.c. e, pertanto, è possibile superare la statuizione di rigetto per assenza di prova cui ha fatto riferimento il primo giudice nella sentenza impugnata.

A fronte delle considerazioni sovraesposte va quindi accolta per quanto di ragione la domanda avanzata da XXX, rigettandola nel resto.

L’Inps va pertanto condannato al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di € 536,17, a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2014, oltre accessori come per legge.

Le spese di entrambi i gradi del processo vanno poste a carico dell’Inps, nella misura liquidata in dispositivo sulla base del valore accertato della controversia, in applicazione del criterio della soccombenza, da distrarsi in favore degli avvocati anticipatari.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull’appello proposto da XXX, con ricorso depositato in data 4.1.2021 avverso la sentenza del 2.7.2020 del Tribunale di Foggia, giudice del lavoro, fra il predetto e l’INPS, così provvede:

accoglie l’appello per quanto di ragione e, in riforma dell’impugnata sentenza, condanna l’INPS alla corresponsione, in favore dell’appellante, di € 536,17 a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2014, oltre accessori come per legge; rigetta nel resto la domanda;

condanna l’INPS al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quelle di primo grado in € 500,00, oltre accessori e rimborso forfettario come per legge, e che distrae in favore degli Avv.ti, e quelle di questo grado in € 500,00, oltre accessori e rimborso forfettario come per legge, e che distrae in favore dell’Avv., procuratore antistatario.

Così deciso in Bari, in data 5.7.2022

Il Presidente relatore

 

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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