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Esdebitazione del debitore in liquidazione del patrimonio

Il Tribunale, verificati i presupposti di legge, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente nella procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, previa verifica dei requisiti di accesso alla procedura di sovraindebitamento.

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Pubblicato il 19 dicembre 2024 in Diritto Fallimentare, Giurisprudenza Civile

N. 13276/2024

V.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV

Civile fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

DECRETO N._R.G._00013276_2024 DEL_05_11_2024 PUBBLICATO_IL_06_11_2024

EX ART.

14 TERDECIES L. N. 3/2012 Il Giudice, letto il ricorso ex art. 14 terdecies della L. n. 3/2012 depositato in data 12.7.2024 da , per mezzo del quale è stato chiesto che i crediti non integralmente soddisfatti in seno alla procedura di liquidazione del patrimonio n. 27/2020 siano dichiarati inesigibili nei suoi confronti;

visto il proprio decreto depositato in data 19.7.2024;

rilevato che il Liquidatore ha documentato di aver comunicato ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti il ricorso ed il decreto succitati;

visti gli atti della procedura di liquidazione del patrimonio n. 27/2020 , il cui fascicolo è stato acquisito ex officio;

letta la relazione depositata dal Liquidatore su richiesta di questo Giudice in data 19.9.2024 ;

preso atto dei certificati dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziale intestati al ricorrente , acquisiti ex officio;

la tempestività del ricorso, posto che la procedura di liquidazione del patrimonio n. è stata dichiarata chiusa con decreto del 27.6.2024;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 14 terdecies, comma I, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:

 il debitore ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficui svolgimento delle operazioni (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);

 il debitore non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);

 il debitore non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

 il debitore non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 16 della L. n. 3/2012 (cfr. certificati penali acquisiti);

 il debitore ha svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14 undecies della L. n. 3/2012, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o in ogni caso ha cercato un’occupazione e non ha rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

;  sono stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriori al decreto di apertura della liquidazione, come indicato dal Liquidatore per mezzo della propria relazione;

ritenuta l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 14 terdecies, comma II, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:

 il sovraindebitamento del debitore non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sua capacità patrimoniali;

 il debitore nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa non ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (cfr. in particolare la relazione del Liquidatore oltreché la relazione particolareggiata ex art. 14 ter, c. III, della L. n. 3/2012);

rilevato che i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti non hanno svolto opposizioni o contestazioni alle richiesta del debitore;

preso atto del finale parere favorevole del Liquidatore;

ritenuto dunque che, alla luce di tutto quanto osservato, il ricorso proposto da è fondato e merita accoglimento;

p.q.m.

Il Tribunale, visto l’art. 14 terdecies della L. n. 3/2012, così provvede:

 dichiara inesigibili nei confronti di i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio n. 27/2020 ;

 nulla sulle spese.

Si comunichi.

Brescia, 05/11/2024 Il Giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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