N. 14853/2024 V.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV
Civile fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni
DECRETO N._R.G._00014853_2024 DEL_05_11_2024 PUBBLICATO_IL_05_11_2024
EX ART. 14 TERDECIES L. N. 3/2012 Il Giudice, letto il ricorso ex art. 14 terdecies della L. n. 3/2012 depositato in data 2.8.2024 da per mezzo del quale è stato chiesto che i crediti non integralmente soddisfatti in seno alla procedura di liquidazione del patrimonio n. 70/2017 l.p.
siano dichiarati inesigibili nei suoi confronti;
visto il proprio decreto depositato in data 21.8.2024;
rilevato che il Liquidatore ha documentato di aver comunicato ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti il ricorso ed il decreto succitati;
visti gli atti della procedura di liquidazione del patrimonio n. 70/2017 l.p.
, il cui fascicolo è stato acquisito ex officio;
letta la relazione depositata dal Liquidatore su richiesta di questo Giudice in data 5.9.2024;
preso atto dei certificati dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziale intestati al ricorrente, entrambi dal contenuto negativo;
la tempestività del ricorso, posto che la procedura di liquidazione del patrimonio n. 70/2017 l.p.
è stata dichiarata chiusa con decreto del 18.1.2024 ;
ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 14 terdecies, comma I, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:
il debitore ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficui svolgimento delle operazioni (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione ove si dà atto di un contegno del ricorrente improntato a collaborazione e trasparenza);
il debitore non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);
il debitore non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
il debitore non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 16 della L. n. 3/2012 (cfr. certificati penali acquisiti);
il debitore ha svolto, nei quattro anni di cui all’articolo 14 undecies della L. n. 3/2012, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o in ogni caso ha cercato un’occupazione e non ha rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego (al riguardo si osserva in particolare che nel corso della procedura il ricorrente dopo aver svolto attività di lavoro subordinato ha raggiunto l’età pensionabile);
sono stati soddisfatti, almeno in parte (sul punto cfr. Cass. SS.UU., 18.11.2011, n. 24215), i creditori per titolo e causa anteriori al decreto di apertura della liquidazione, come indicato dal Liquidatore per mezzo della propria relazione ove si indica che ad esito della procedura è stato garantito il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededotti, il pagamento in misura del 10,27% del creditore ipotecario e il pagamento in misura del 2,26% dei creditori privilegiati;
ritenuta l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 14 terdecies, comma II, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:
il sovraindebitamento del debitore non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sua capacità patrimoniali, posto che la situazione di sovraindebitamento ha avuto origine sostanzialmente da “una serie di concause, per lo più conseguenti all’attività imprenditoriale e del debitore e posto che gli importi dei finanziamenti e delle garanzie erano proporzionati e congrui all’origine” (cfr. anche la relazione particolareggiata ex art. 14 ter, c. III, della L. n. 3/2012);
il debitore nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa non ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (cfr. in particolare la relazione del Liquidatore oltreché la relazione particolareggiata ex art. 14 ter, c. III, della L. n. 3/2012);
rilevato che i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti non hanno svolto opposizioni o contestazioni alle richiesta del debitore;
preso atto del finale parere favorevole del Liquidatore;
ritenuto dunque che, alla luce di tutto quanto osservato, il ricorso è fondato e merita accoglimento;
p.q.m.
Il Tribunale, visto l’art. 14 terdecies della L. n. 3/2012, così provvede:
dichiara inesigibili nei confronti di i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio n. 70/2017 l.p.
;
dispone che il Liquidatore provveda a comunicare a tutti i creditori il presente decreto;
nulla sulle spese.
Brescia, 5.11.2024
Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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