REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 21/2020 pubblicata il 02/01/2020
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. /2017 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all’udienza del 9/10/2019 e promosso da:
XXX nato a, residente in, via, , elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avv., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di citazione
ATTORE contro
YYY S.p.A., già *** S.p.A., società di diritto italiano a socio unico, con sede legale in – banca iscritta all’Albo delle Banche al n. C.F. n. – Partita IVA n. , elettivamente domiciliata in presso lo studio dell’avv. , che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio, quale mandataria di *** S.p.A. con Sede Sociale e Direzione Generale in, Capitale Sociale € interamente versato – Banca iscritta all’Albo delle Banche – iscrizione al Registro delle Imprese di
CONVENUTA
nonché
YYY S.p.A., già *** S.p.A., banca costituita come società per azioni ai sensi della Legge della Repubblica Italiana, capitale sociale Euro 41.800.000,00 interamente versato, con sede in , in persona del rappresentante Dott. a tanto abilitato giusta procura speciale conferitagli dal Dott. , nella sua qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante pro tempore di *** S.p.A., con atto del 14.09.2017 a Rogito del Notaio , registrata presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di, in qualità di procuratrice mandataria della *** S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, società a responsabilità limitata a socio unico, con sede legale in, costituita ai sensi della Legge n. 130/1999 e per le finalità di cui all’art. 3 della citata Legge, in forza di procura speciale per atto Notaio , registrata presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di , rappresentata e difesa dall’Avv. giusta procura in calce alla comparsa di intervento
INTERVENUTA CONCLUSIONI:
per la parte attrice: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere. In riferimento alle garanzie fideiussorie prestate da parte del Signor XXX in data 31.05.2007 ed in data 22.04.2005 a copertura dei rapporti presso la Filiale di rapporti di conto corrente bancari n., con apertura di credito, c/c n. e n., nonché presso la filiale di rapporto di c/c bancario n., con apertura di credito c/c n., c/c e c/c n. rapporti intestati alla “***S.r.l.”, Nel merito in Via Principale: 1. Accertare e dichiarare, all’esito di CTU, la nullità delle garanzie fideiussorie prestate in data 31.05.2007 ed in data 22.04.2005 a favore di *** S.p.A. per firma apocrifa, non essendo riconducibile detta sottoscrizione al Signor XXX, relativamente ai rapporti presso la Filiale di rapporti di conto corrente bancari n., con apertura di credito, c/c n. e n., nonché presso la filiale di, Agenzia rapporto di c/c bancario n., con apertura di credito c/c n., c/c e c/c n. rapporti intestati alla “***”; 2. Accertare e dichiarare la responsabilità della *** S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in merito alla condotta tenuta dall’Istituto di Credito convenuto circa gli omessi controlli e verifiche in capo ai soggetti operanti per conto della “*** S.r.l.” sul rapporto di conto corrente n. con apertura di credito intestato alla predetta società; 3. Accertare e dichiarare l’illegittimità delle azioni esecutive poste in essere da parte di “*** S.p.A.”, in persona del l.r.p.t. nei confronti del Signor XXX per mancanza di titolo a fondamento delle stesse; 4. Accertare e dichiarare la condotta di *** come concessione abusiva del credito stante la condotta tenuta volta a scontare fatture presentate all’incasso da parte di soggetto non amministratore, accertando altresì la mancanza di comunicazione da effettuarsi ai garanti per rendere edotti questi ultimi dell’eventuale estensione di garanzia a fronte del credito elargito in favore della società garantita; 5. Accertare e dichiarare la responsabilità della *** S.p.A., in persona del l.r.p.t. per illegittima segnalazione alla centrale dei rischi, il tutto per i motivi di cui in narrativa; 6. Condannare la Banca a risarcire a parte attrice i danni patrimoniali e non patrimoniali da essa subiti e subendi a seguito della procedura esecutiva intrapresa, nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice. 7. per l’effetto ed in conseguenza di quanto accertato e dichiarato nei precedenti punti sub. 1, 2, 3 e 4, ordinare alla *** S.p.A., in persona del l.r.p.t. di provvedere, a propria cura e spesa, alla cancellazione del nominativo del sig. XXX, segnalato “a sofferenza”, dalla Centrale dei Rischi; 8. Accertare e dichiarare che, per effetto dell’illegittima segnalazione de qua, il sig. XXX ha subito e subisce tutt’ora un danno, patrimoniale e non patrimoniale, per i motivi in narrativa. In via istruttoria: 1. Ammettere Consulenza Tecnica d’Ufficio volta a verificare il corretto andamento del rapporto di conto corrente, nonché l’eventuale ricorso abusivo alla concessione del credito, il rispetto delle normative bancarie relative alle comunicazioni da effettuarsi ai garanti al fine di rendere questi ultimi edotti delle garanzie prestate; Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Con riserva di ogni eventuale produzione e/o richiesta e/o deduzione istruttoria da formulare nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. o nei termini che il Giudice vorrà concedere. Con riserva di meglio eccepire, controdedurre e concludere, anche in esito alle difese avversarie. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L. 488/1999 e successive modifiche, si dichiara che il valore della presente causa è riconducibile all’interno dello scaglione di valore indeterminabile e pertanto soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad € 518,00, tuttavia non dovuto, giusto provvedimento di ammissione al Patrocinio Gratuito a Spese dello Stato” per YYY S.p.A., già *** S.p.A., quale mandataria di *** S.p.A.: “voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare l’inammissibilità, l’improponibilità, nonché nel merito l’assoluta infondatezza della domanda sia in fatto che in diritto e per l’effetto rigettarla. Con vittoria di spese e compensi e condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 cpc.” per YYY S.p.A., già *** S.p.A., quale mandataria di *** s.r.l.: “INTERVIENE E SI COSTITUISCE nel presente giudizio a mezzo del proprio difensore Avv., in surroga dell’*** S.p.A., già costituita in atti con la procuratrice mandataria *** S.p.A. della quale, nella citata qualità, chiede l’estromissione dall’odierno processo, richiamando e facendo proprie tutte le difese svolte, nonché le istanze e le conclusioni sin qui formulate nell’interesse di *** S.p.A. costituita in atti con la procuratrice mandataria *** S.p.A. a mezzo del precedente difensore Avv.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto al ruolo generale il 20/3/2017 XXX conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale la S.p.A. ***, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e morali danni subiti per effetto della procedura esecutiva intrapresa dalla banca in suo danno, previo accertamento della nullità delle fideiussioni apparentemente prestate dall’attore in data 31/5/2007 e 22/4/2005 a copertura di rapporti intrapresi dalla s.r.l. *** presso la filiale di della controparte e previa declaratoria di responsabilità della banca per la condotta di abusiva concessione del credito e di illegittima segnalazione del XXX alla Centrale dei Rischi, anche alla luce della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, vinte le spese di lite.
L’attore esponeva:
– di essere stato socio della s.r.l. ***, di cui aveva acquisito quote nell’anno 2004, che aveva poi trasferito il 29/7/2008 a ***, amministratore della società durante il periodo sopra indicato;
– che la suddetta società aveva intrattenuto rapporti con la S.p.A. *** Banca, avendo acceso i contratti di conto corrente bancario n., con apertura di credito, n., n., , con apertura di credito, n., n. e n.;
– che, a seguito delle difficoltà finanziarie della s.r.l. ***, la Banca aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l’emissione, da parte del Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, del decreto ingiuntivo n /08 del 13/5/2008, notificato all’odierno attore il 26/5/2008, circostanza da cui quest’ultimo aveva appreso dell’esistenza di una garanzia prestata a favore della controparte, di cui ignorava l’esistenza, non avendo mai sottoscritto il relativo documento;
– di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo sopra citato, pur non essendo in possesso di documentazione comprovante l’illegittimità della condotta della banca, che aveva poi acquisito il 13/5/2013 ed in forza della quale aveva sporto denuncia-querela con richiesta di sequestro del fascicolo dell’esecuzione n. R.G.E. /10, nelle more intrapresa dalla banca nei suoi confronti;
– che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri, respingendo la richiesta di archiviazione proposta dalla locale Procura della Repubblica, aveva ordinato l’iscrizione del procedimento a carico di ***, il quale, pur non essendo formalmente amministratore della s.r.l. ***, aveva agito come amministratore di fatto della società, intrattenendo numerosi rapporti con la banca;
– che il 16/5/2014, nell’ambito della citata procedura esecutiva immobiliare, era stata disposta la vendita dei beni di proprietà del XXX, con grave nocumento per quest’ultimo.
Tanto premesso, l’attore concludeva come in epigrafe, deducendo la nullità della garanzia apparentemente prestata in favore della Banca, stante la apocrifia della relativa sottoscrizione, con conseguente nullità del titolo esecutivo in forza del quale era stata esperita la procedura esecutiva in proprio danno e chiedeva accertarsi la responsabilità della convenuta per omesso controllo dell’identità del soggetto che aveva operato sui conti correnti intestati alla s.r.l. ***, dolendosi di gravi danni subiti a causa dell’esecuzione forzata intrapresa dalla banca sul suo patrimonio immobiliare e della sua segnalazione alla Centrale dei Rischi.
La S.p.A. ***, quale mandataria della S.p.A. ***, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del 12/6/2017, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità delle avverse domande, di cui chiedeva nel merito il rigetto.
La convenuta eccepiva preliminarmente che l’avversa doglianza concernente il decreto ingiuntivo n /08 emesso dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, il 13/5/2008, compresa la questione concernente la falsità della fideiussione sottesa al monitorio, era preclusa in questa sede, stante il giudicato conseguente alla definitiva esecutività del predetto titolo a seguito della estinzione dell’opposizione proposta dalla controparte unitamente al *** e alla s.r.l. ***, iscritta al n. R.G. /2008 del Tribunale di Velletri.
La banca esponeva, inoltre, che il XXX, in quanto socio di maggioranza della s.r.l. ***, non poteva non essere a conoscenza della situazione patrimoniale ed economica della società, richiamando peraltro una lettera con cui l’odierno attore, senza contestare l’entità dell’esposizione debitoria della s.r.l. ***, in qualità di fideiussore, aveva chiesto termine per formulare proposte di rientro dall’esposizione debitoria.
Esperiti gli incombenti preliminari e concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., con comparsa del 17/11/2017 interveniva la S.p.A. ***, quale mandataria della s.r.l. ***, facendo proprie le conclusioni di quest’ultima, di cui chiedeva l’estromissione.
In seguito, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 9/10/2019, al cui esito, sulle conclusioni rassegnate, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.
Con la comparsa conclusionale l’intervenuta dava atto di aver mutato la propria denominazione sociale in YYY S.p.A., senza peraltro produrre alcun documento a supporto di tale deduzione.
***
Non ricorrono i presupposti per l’estromissione della S.p.A. YYY, già *** S.p.A., quale mandataria della S.p.A. ***, in mancanza del consenso espresso al riguardo da tutte le parti in causa.
Nel merito, con particolare riferimento alla causa petendi, XXX chiede la condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti a causa dell’esecuzione forzata n. R.G.E. /10 intrapresa dalla S.p.A. *** nei suoi confronti, previo accertamento della nullità delle fideiussioni apparentemente prestate dall’attore in data 31/5/2007 e 22/4/2005 a copertura di rapporti intrapresi dalla s.r.l. *** presso la filiale di della controparte e previa declaratoria di responsabilità della banca per la condotta di abusiva concessione del credito e di illegittima segnalazione del XXX alla Centrale dei Rischi, anche alla luce della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
Le domande sono infondate.
E’ provato per tabulas che XXX era socio della s.r.l. ***, avendone acquisito quote nell’anno 2004, che aveva poi trasferito il 29/7/2008 a ***, amministratore della società durante il periodo sopra indicato; la s.r.l. *** ha intrattenuto rapporti con la S.p.A. *** Banca, avendo acceso i contratti di conto corrente bancario n., con apertura di credito, n., n., , con apertura di credito, n., n. e n., garantiti dalle fideiussioni su cui si controverte.
In seguito, sopravvenute le difficoltà finanziarie della s.r.l. ***, la Banca proponeva ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l’emissione, da parte del Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, del decreto ingiuntivo n /08 del 13/5/2008, notificato all’odierno attore il 26/5/2008 e avverso cui il XXX e *** proponevano opposizione, senza peraltro dedurre l’apocrifia delle sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni ed il relativo giudizio non è stato riassunto dopo l’interruzione.
Ciò posto, ogni contestazione dell’odierno attore in merito al proprio debito nei confronti della banca convenuta derivante dalle garanzie da quest’ultima azionate in sede monitoria doveva essere fatta valere nei termini prescritti dall’art. 641 c.p.c. per l’opposizione a decreto ingiuntivo, essendo del tutto irrilevante la scoperta di documentazione in epoca successiva al predetto termine, considerato che il XXX non poteva non essere a conoscenza della eventuale acrocrifia delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni azionate dall’odierna convenuta con il citato ricorso per decreto ingiuntivo, trattandosi di sottoscrizioni a lui ricondotte dalla banca.
Invero, conformemente alla giurisprudenza prevalente, il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest’ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cass. civ. n. 22465 del 24/09/2018; Cass. civ. n. 18725 del 06/09/2007: in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione di un decreto ingiuntivo, fondata sull’asserita falsità della sottoscrizione apposta sul titolo azionato nel procedimento monitorio, senza che il debitore avesse proposto opposizione al decreto ingiuntivo).
Ne consegue che XXX non può contestare in questa sede il credito azionato dalla banca e risultante dal decreto sopra citato, posto che tutte le doglianze relative all’entità del credito azionato dalla banca, nonché alla validità e all’efficacia delle fideiussioni prestate dovevano essere fatte valere con lo strumento tipico dell’opposizione a decreto ingiuntivo e sono precluse in questa sede, stante l’incontrovertibilità del provvedimento monitorio.
Sono conseguentemente precluse anche le contestazioni relative all’asserita concessione abusiva del credito da parte della S.p.A. ***, posto che il giudicato fondato sul citato decreto ingiuntivo copre anche le questioni concernenti il credito azionato dall’istituto di credito in base alle operazioni contestate in questa sede dal XXX.
È parimenti inammissibile in questa sede ogni pretesa risarcitoria dell’attore fondata sulla asserita illegittimità della procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei suoi confronti dalla S.p.A. ***, tramite la mandataria ***, posto che l’unico rimedio previsto dall’ordinamento giuridico per contestare le pretese nascenti dall’esecuzione forzata è costituito dall’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi previste dagli articoli 615 e ss. c.p.c., non potendosi chiedere l’accertamento della illegittimità di una procedura esecutiva in sede diversa dalle opposizioni esecutive ex artt. 615 e ss. c.p.c..
Osserva al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte che chi intende chiedere il risarcimento del danno per l’eseguita esecuzione forzata illegittima può agire soltanto, ai sensi dell’art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. (quale norma speciale rispetto all’art. 2043 cod. civ.), dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione, funzionalmente competente sia sull'”an” che sul “quantum”; pertanto, è inammissibile una domanda di condanna generica, con riserva di agire in un separato giudizio per il “quantum”, che, per espressa previsione normativa, può essere liquidato anche d’ufficio (cfr. Cass. civ. n. 10960 del 06/05/2010).
Alle statuizioni che precedono consegue il rigetto delle ulteriori pretese risarcitorie attoree conseguenti alla segnalazione del XXX alla Centrale dei Rischi, non potendosi in questa sede accertare alcuna condotta illecita della banca.
Nondimeno, avuto riguardo alle questioni trattate, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c., pertanto la relativa domanda risarcitoria della convenuta deve essere respinta.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell’attore, non rilevando, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, l’ammissione di quest’ultimo al patrocinio a spese dello Stato, dovendo emettersi tale condanna nei confronti del XXX. Invero, il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass. civ. n. 8388 del 31/03/2017).
P.Q.M.
visto l’art. 281-quinquies c.p.c.; il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sulla controversia introdotta con atto di citazione iscritto al ruolo generale il 20/3/2017 da XXX avverso la S.p.A. ***, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi tramite la mandataria YYY S.p.A., già *** S.p.A., con l’intervento della S.p.A. YYY, già *** S.p.A., quale mandataria della s.r.l. ***, contrariis reiectis:
RIGETTA le domande proposte da XXX avverso la S.p.A. ***, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’intervento della S.p.A. YYY, già *** S.p.A., quale mandataria della S.p.A. ***;
RIGETTA la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta;
CONDANNA XXX al pagamento in favore delle controparti delle spese processuali, che liquida, quanto alla S.p.A. YYY, quale mandataria della S.p.A. ***, in € 4.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge e, quanto alla S.p.A. YYY, mandataria della s.r.l. ***, in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, li 2/1/2020.
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.