N. 10287/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._785_2025_- N._R.G._00010287_2022 DEL_14_02_2025 PUBBLICATA_IL_17_02_2025
Nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del suo amministratore di sostegno avv. (RAGIONE_SOCIALE ), rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOMERAGIONE_SOCIALE ) ed elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO presso il suo studio;
ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro (P.IVA ) con sede legale in Torino, INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO presso il suo studio;
CONVENUTA OPPOSTA OGGETTO:
Opposizione a decreto ingiuntivo, spedizione – trasporto
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Piaccia al Giudice Ill.mo adito, ogni contraria istanza respinta PROCEDURALMENTE E NEL MERITO – Dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice adito, per essere competente il Tribunale di Roma e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
– Revocare, dichiarare nullo, annullare e comunque rendere e dichiarare privo di effetti in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che nulla deve la Sig.ra alla per le causali monitoriamente azionate.
LE SPESE Con vittoria di spese e competenze di causa, spese 15% a forfait, IVA, CPA e successive occorrende”.
Per la parte convenuta:
C.F. C.F. C.F. C.F. “IN VIA PRELIMINARE:
concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n 2793/2022, – in subordine emettere ordinanza di pagamento della somma così come risulta non contestata pari a €286.467,09 (pari a quanto azionato col decreto ingiuntivo), respingersi l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Torino.
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per le già dedotte istante istruttorie dedotte nella comparsa di costituzione e rispota con il teste indicato nella meroria ex art 183 VI comma, n.2 cpc e nella memoria del 23.10.2023, reiterata la domanda, Voglia essere ordinata la produzione del estratto contributivo ex art 201 cpc. NEL MERITO:
per tutti i motivi sopra visti rigettare l’opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 2793/2022 concesso dal Tribunale di Torino;
in ogni caso dichiarare ed accertare l’inadempimento dell’attrice all’obbligazione di pagamento per la somma di €286.467,09 ed accertare il credito di così come portato dalle fatture azionate e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore della convenuta dela complessiva somma di €286.467,09, ovvero della veriore somma accertanda, oltre gli interessi legali maturati dalla data di emissione di ogni singola fattura e maturandi sino alla data del’effettivo saldo, respingendo ogni avversaria pretesa perché infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in atti. Con vittoria di spese di lite del presente giudizio e della fase monitoria”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L’attrice si oppone al decreto ingiuntivo n. 2793/2022, emesso in favore di per l’importo di € 286.467,09, richiesto in pagamento di fatture emesse nei confronti della per l’esecuzione di ordini di spedizione.
A sostegno dell’opposizione, essa rappresenta le seguenti circostanze:
– pur avendo sottoscritto il contratto quadro con in vista della creazione di un’attività di vendita al dettaglio di prodotti di moda, non ha mai sottoscritto alcun ordine, come invece espressamente previsto all’art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto, né lo inviato in altro modo al corriere;
– controparte, inoltre, non fornisce la prova di aver eseguito le prestazioni di cui chiede il pagamento, fornendo solo le fatture e dei prospetti da lei stessa prodotti, ed il volume degli ordini asseritamente effettuati è in ogni caso inverosimile ed eccessivo rispetto a quanto sarebbe astrattamente congruo alla dimensione di una ditta individuale, la cui attività, comunque, non è mai stata avviata;
– il Tribunale territorialmente competente sarebbe quello di Roma per espressa previsione delle nuove Condizioni Generali di Contratto predisposte da , per conto della quale la convenuta offre servizi di spedizione, e che si applicano anche al rapporto quadro tra le parti in causa.
In aggiunta, l’attrice, sottoposta ad amministrazione di sostegno nel corso del procedimento, offre una spiegazione della vicenda sostenendo di essere vittima di una truffa posta in essere da soggetti terzi, nei confronti dei quali ha presentato querela, che l’hanno indotta ad aprire la ditta e ai quali, eventualmente, sarebbero da ricondurre gli ordini effettuati per suo conto.
La convenuta opposta, in ogni caso, sarebbe in colpa perché non si è mai premurata di verificare l’identità di chi con essa trattava, né hai mai provato che le conversazioni e i rapporti dedotti in giudizio abbiano mai effettivamente avuto luogo, oltre a non aver provato l’effettuazione delle spedizioni.
Per questi motivi, parte attrice chiede, in via preliminare, dichiararsi l’incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Roma, e, nel merito, la revoca, la dichiarazione di nullità o l’annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
2) La convenuta contesta la domanda e deduce che:
è operatore in franchising di e svolge servizi di accettazione e ritiro di spedizioni per conto di – il 20.5.2021 la , in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, ha stipulato un contratto di spedizione ex art. 1737 c.c. accettando l’offerta contrattuale di che prevede che, una volta attivato l’abbonamento, le spedizioni effettuate nell’arco del mese siano fatturate mensilmente con scadenza di pagamento a 30 giorni dalla fattura;
– la ditta individuale ha manifestato interesse per l’opportunità di gestire autonomamente la produzione delle lettere di vettura, ottenendo l’affidamento di una delle postazioni RAGIONE_SOCIALE (in particolare la n. 5499G);
– durante i primi mesi il pagamento delle fatture è stato regolare (giugno, luglio, agosto, settembre 2021), e solo nel mese di dicembre 2021, alla scadenza del pagamento per la fattura n. 3210630649 relativa al mese di ottobre 2021, la convenuta ha notato una rilevante crescita nel traffico delle spedizioni, fatto che l’ha portata a prendere contatti con l’attrice dalla quale ha ricevuto rassicurazioni in merito alla correttezza dei dati e al successivo pagamento della fattura;
– la , tuttavia, non ha proceduto al saldo della fattura di ottobre 2021 e così di tutte le successive fatture emesse, finché nel mese di gennaio 2022, raggiunta telefonicamente dalla convenuta, ha nuovamente dichiarato che avrebbe onorato il proprio debito e spiegato che il ritardo era dovuto a problemi di salute;
– visto l’ammontare ormai rilevante del debito maturato dall’attrice, la convenuta ha interrotto il servizio nel gennaio 2022, ricevendo immediatamente diffida all’esecuzione dal legale di fiducia della e richiesta del risarcimento dei danni patiti per le spedizioni effettuate e mai giunte a destinazione.
In sede di comparsa conclusionale la convenuta ha prodotto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415bis c.p.p.
seguite alla denuncia presentata dalla stessa notificato ai soggetti sottoposti alle indagini per concorso nel reato di truffa, tra i quali figura anche l’attrice, adducendolo come elemento ulteriore a conferma dell’erroneità della tesi dell’attrice, che dall’operazione avrebbe oltretutto tratto profitto.
chiede perciò la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, l’accertamento e la dichiarazione dell’inadempimento di all’obbligazione di pagamento derivante dal contratto di spedizione, con conseguente condanna al pagamento di € 286.467,09.
3) A seguito dell’instaurazione del giudizio con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, l’attrice ha presentato istanza di interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. a causa dell’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, istanza accolta con ordinanza del 23.11.2022.
Nominato l’amministratore di sostegno e riassunto il procedimento dal nuovo legale della , la convenuta si è regolarmente costituita e, con ordinanza del 29.5.2023, è stata rigettata l’istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto e sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Cont Depositate le memorie, con ordinanza del 24.11.2023 è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalla convenuta in terza memoria e sono state rigettate le altre istanze istruttorie perché irrilevanti.
All’udienza del 12.3.2024 il teste introdotto ha dichiarato di avvalersi della facoltà di astensione prevista dall’art. 249 c.p.c. e con ordinanza nella stessa data
sono stati assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata trattenuta a decisione con ordinanza dell’11.11.2024 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. 4)
Parte opponente solleva un’eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Roma, come da art. 26 delle Condizioni Generali di Contratto prodotte al doc. 4e, asseritamente allegate alla proposta contrattuale sottoscritta di cui al doc. 1. L’articolo in questione recita «Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione del Contratto è competente il Foro di Roma fatta eccezione per il foro inderogabile della PA ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 c.p.c.», e, nell’opinione di parte attrice, una tale previsione e l’espressa eccezione riguardante il foro inderogabile della PA testimonierebbe la volontà inequivoca delle parti di eleggere quale foro esclusivo quello romano. In verità, a prescindere dal fatto che tali condizioni generali di contratto sono pacificamente predisposte e poi eventualmente applicate ai propri clienti anche dai terzi che prestano il servizio per conto di essa, una clausola di questo tenore, vista la deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, nello specifico alla competenza territoriale, avrebbe dovuto essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c., il che non è avvenuto, considerato che tale documento non reca alcuna firma. Oltre a quanto detto, si evidenzia che l’art. 29 c.c. prevede che l’accordo sul foro convenzionale non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non sia espressamente stabilito.
Nel caso di specie la clausola di deroga alla competenza territoriale è generica e produce, perciò, l’unico effetto di aggiungere il foro convenzionale agli altri individuabili secondo le norme processuali.
L’eccezione preliminare di parte opponente deve perciò essere respinta e il Tribunale di Torino dichiarato competente in quanto Tribunale del luogo ove l’obbligazione dev’essere eseguita ai sensi dell’art. 20 c.p.c. 5) Nel merito, in primo luogo, si osserva che parte attrice ha ammesso, sin dall’inizio del giudizio, di aver sottoscritto il 20.5.2021 il “contratto quadro” di cui al doc. 4A opp. e doc. 1 conv., contenente un’elencazione dei servizi offerti e delle tariffe applicate.
Il doc. 1 “accettazione proposta” prodotto dalla parte convenuta reca uno scambio di comunicazioni avvenuto tra il 13.5.2021 e il 19.5.2021 tra essa e l’indirizzo di posta elettronica , in cui le parti discutono della proposta di contratto allegata alla e-mail e della sua successiva accettazione da parte della L’opponente contesta che tale indirizzo di posta elettronica sia a lei riferibile e produce alcuni messaggi inviati al proprio legale tramite la casella ” a testimonianza del fatto che il soggetto con cui avrebbe comunicato sarebbe altro da lei. Si nota, tuttavia, che i suddetti messaggi (docc. 12 e 13 opp.) recano entrambi data successiva a quella della trasmissione e dell’accettazione della proposta (nello specifico il 6.6.2022 e il 31.5.2023), rendendo l’allegazione irrilevante ai fini della prova della non riconducibilità dei messaggi alla poiché non idonee a determinare l’esistenza di tale indirizzo e-mail prima del giugno 2022.
Inoltre, può essere superata anche la contestazione dell’opponente relativa alla nullità ex art. 1352 c.c., per mancanza nei singoli ordini della forma scritta richiesta dall’art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto di cui sopra.
Infatti, in disparte il fatto che documento citato non risulta sottoscritto né dalla né da , oltre a non risultare accluso alla trasmissione della proposta di contratto (almeno per quanto consta dalla lettura dei documenti prodotti dalle parti), in ogni caso, accertato che la casella di posta elettronica utilizzata dalla convenuta per le comunicazioni è almeno indirettamente riconducibile all’opponente per effetto della sua adesione al contratto quadro, per i singoli ordini la forma scritta può essere validamente sostituita dall’utilizzo di un nome utente e di una password che ricollega l’ordine al soggetto in possesso delle credenziali e lo rende individuabile e tracciabile attraverso dati informatici. Da ultimo, l’attrice stessa ammette di aver contrattato con per usufruire di servizi di spedizione necessari allo svolgimento di attività commerciale attraverso la ditta individuale che avrebbe aperto, pur se osserva che questa non è mai successivamente stata iscritta al Registro delle Imprese.
Pertanto, deve escludersi l’applicabilità al caso di specie del codice del consumo, in particolare dell’art. 51 che disciplina la stipulazione di contratti a distanza.
6) In definitiva, sul punto, può ritenersi che il contratto sia stato sottoscritto dalla , e che essa ne subisca quindi gli effetti, anche nell’ipotesi in cui abbia ceduto ad altri le credenziali per procedere ai singoli ordini.
Per il resto, sicuramente la vicenda presenta dei tratti oscuri, che riguardano anche il ruolo di terzi e che potranno essere meglio approfonditi nella sede penale, non soggetta ai limiti probatori propri di questo giudizio.
7) Chiarito questo, ai fini della decisione ciò che assume valore decisivo è però il fatto che la parte opposta non ha assolto all’onere di provare l’effettiva esecuzione delle prestazioni di cui chiede il pagamento.
Sul punto, infatti, si limita a produrre le fatture che testimonierebbero l’esistenza del proprio credito, ma nulla in ordine all’effettuazione delle relative prestazioni.
È pacifico in giurisprudenza che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta è attrice sostanziale e la parte opponente è convenuta sostanziale, cosicché l’onere della prova è distribuito in modo tale che è l’opposta a dover allegare l’inadempimento e il titolo che giustifica la propria pretesa, mentre è l’opponente a dover provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi (v. Cass. civ., n. 26048/2024; Cass. civ., n. 21101/2015; Cass. civ., n. 17371/2003).
Tuttavia, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la fattura di per sé non costituisce prova dell’esistenza del credito (v. ancora Cass. civ., n. 26048/2024; Cass. civ., n. 19944/2023; Cass. civ., n. 5071/2009), prova che dovrà essere offerta dall’opposto con gli ordinari mezzi di prova.
produce ai docc. 4 e 15 la trasposizione di tracciati di spedizione, da lei stessa redatti, o comunque che si presume estrapolati da applicativi a lei in uso, non essendovi in atti elementi per ritenere che provengano da.
Da essi non è possibile evincere con chiarezza il collegamento con la postazione online “RAGIONE_SOCIALE” che la convenuta afferma di aver affidato alla e comunque si tratta di documenti che non possono fornire prova contro la stessa parte attrice, provenendo dalla stessa creditrice.
Ugualmente, le fatture trasmesse da all’opposta, prodotte ai docc. 4A (fatture del 7.12.2021, 23.12.2021 e 26.1.2022), recano unicamente dei codici identificativi relativi all’individuazione del trasmittente e i dati anagrafici del cedente/prestatore, nel caso specifico , e del cessionario/committente, , senza che sia possibile, tuttavia, identificare le spedizioni cui tali dati si riferiscono.
Anche posta l’autenticità dei documenti prodotti, e quindi l’effettiva esecuzione di tutti gli ordini elencati, da tali fatture emerge solo che abbia eseguito quelle prestazioni per conto di , ma non che siano riconducibili ad ordini di spedizione inoltrati dall’attrice, o comunque con le sue credenziali.
La stessa considerazione può svolgersi per il doc. 21 conv., costituito dalla fattura del 24.3.2022, inviata da , e così per le comunicazioni e i solleciti di pagamento ricevuti dalla convenuta da e allegati in giudizio alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, e per la diffida di cui al doc. 29.
Neppure la schermata della conversazione Whatsapp prodotta al doc. 25, è riconducibile alla non essendo visibile l’utenza telefonica con cui i messaggi sono stati scambiati, ed in ogni caso essa non reca alcun ordine di spedizione.
8) In conclusione, per tutto quanto osservato manca la prova dell’inserimento degli ordini dalla postazione online affidata alla e dell’esecuzione di spedizioni a lei riferibili, con la conseguenza che la convenuta non ha diritto al pagamento del corrispettivo che ritiene di aver maturato.
8) Posto quanto sopra, perde rilevanza la questione processuale dell’ammissibilità dell’ingresso in giudizio dei documenti prodotti da con la comparsa conclusionale dell’8.1.2025.
Infatti, la relazione di polizia giudiziaria allegata alla suddetta comparsa riporta accertamenti sull’utilizzo di carte PostePay come metodo di ricezione di pagamento, e più in particolare sul fatto che anche l’attrice avrebbe tratto profitto dall’attività di commercio elettronico, ma non riporta alcun fatto che sia idoneo a provare l’esecuzione dei trasporti, circostanza decisiva ai fini della sussistenza del credito dedotto in giudizio dall’opposta con il ricorso monitorio.
Di conseguenza, un’eventuale rimessione in istruttoria al fine di acquisire formalmente i documenti in esame si rivelerebbe del tutto irrilevante ai fini della decisione.
8) In conclusione, l’opposizione dev’essere accolta nel merito e il decreto ingiuntivo n. 2793/2022 dev’essere revocato.
Le istanze istruttorie, reiterate dalla parte convenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni, non possono trovare accoglimento per le ragioni già esposte nell’ordinanza emessa il 24.11.2023 e cioè perché relative a circostanze documentali e/o irrilevanti.
In particolare, nessuno dei capitoli di prova orale dedotti dalla convenuta sarebbe idoneo a fornire la dimostrazione dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni già citate, né potrebbe avere tale effetto l’acquisizione presso l’ dell’estratto contributivo della ditta della convenuta.
9) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai parametri minimi previsti per lo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della semplicità della controversia.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2793/2022 emesso dal Tribunale di Torino Condanna a rifondere a le spese legali, che liquida in € 11.300, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 14.2.2025 Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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