N. 1621 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1178_2024_- N._R.G._00001621_2024_ DEL_07_11_2024 PUBBLICATA_IL_07_11_2024
nella controversia di primo grado promossa con l’avv. COGNOME RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore con l’avv. COGNOME
NOME
NOME COGNOME RESISTENTE
Oggetto: Ripetizione di indebito All’udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.07.2024 ha adito l’intestato Tribunale chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della comunicazione trasmessa da in data 3.11.2023 (e successivamente integrata), con la quale era stata contestata l’indebita fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 10, l. 178/2020 in luogo di quello di cui all’art. 1, comma 100, l. 205/2017.
Ha premesso di aver assunto a tempo indeterminato, il 25.05.2021, la quale aveva già stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato da aprile a giugno 2018 presso altro datore;
quest’ultimo aveva usufruito dell’esonero contributivo al 50% previsto per 36 mesi dalla l. 205/2017 per le nuove assunzioni, al ricorrere di determinate condizioni.
Ha rappresentato di aver correttamente beneficiato dell’agevolazione, per il periodo residuo di 33 mesi, come consentito dall’art. 1, comma 103, l. 205/2017 nell’ipotesi di contratti successivi a rapporti caratterizzati da una fruizione parziale dell’esonero.
Ha precisato di avere tuttavia ritenuto applicabile la riduzione nella misura raddoppiata dall’art. 1, comma 10, l. 178/2020, vigente al momento della seconda assunzione.
Ha richiamato, a sostegno di tale interpretazione del quadro normativo, la circolare n. 57 del 22.06.2023 e ha aggiunto di avere già agito senza successo in sede amministrativa.
Con memoria di costituzione l’ente previdenziale ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la condanna della controparte al versamento di quanto accertato come dovuto.
Ha confermato la ricostruzione dei fatti esposta in ricorso, evidenziando però che la “portabilità” dei vantaggi prevista dall’art. 1, comma 103, l. 205/2017 – nell’ipotesi di nuova assunzione di lavoratore per il quale fosse già stato applicato l’esonero – doveva intendersi riferita non solo ai mesi residui, ma anche alla misura.
Ha richiamato, a conferma, la propria circolare n. 56/2021.
*** Pacifiche le circostanze in fatto descritte in ricorso, unica questione controversa tra le parti attiene alla misura del beneficio dell’esonero contributivo applicabile all’assunzione della dipendente avvenuta nel 2021, dopo che la stessa era già stata assunta a tempo indeterminato nel 2018, per un periodo di tre mesi.
La normativa di riferimento è la seguente.
L’art. 1, comma 100, l. 205/2017 ha previsto che, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, i datori di lavoro privati che avessero assunto a tempo indeterminato persone di età inferiore a 36 anni, avrebbero usufruito per 36 mesi di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%.
L’applicazione era subordinata all’assenza di precedente occupazione a tempo indeterminato del dipendente, da parte dello stesso o altro datore, ad eccezione di quanto previsto dal comma 103.
Quest’ultima disposizione prevedeva che nellin cui la inferiore a 36 mesi, una diversa assunzione da parte di altri datori sarebbe stata comunque agevolata dall’applicazione dell’esonero, per il periodo residuo.
Con l’art. 1, comma 10, l. 178/2020 l’esonero contributivo è stato aumentato al 100% per le nuove assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.
Secondo questo aumento non sarebbe applicabile nei casi, come quello in esame, in cui l’assunzione, effettuata nel biennio 2021/2022, sia avvenuta sostanzialmente “in prosecuzione” in forza del comma 103 cit., per il periodo residuo rispetto alla durata del primo contratto che aveva beneficiato dell’agevolazione.
La tesi non convince.
Si rileva, innanzitutto, un contrasto della stessa con il dato letterale:
il comma 10 cit. prevede che “l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento”.
Tale formulazione:
– per un verso, espressamente ammette che l’esonero sia riconosciuto nella misura massima anche per le assunzioni di cui al comma 103 cit.;
– per altro verso, smentisce l’affermazione dell’istituto secondo la quale “il beneficio di cui alla legge n. 205/2017 e quello di cui alla legge n. 178/2020 sono ipotesi distinte e non rappresentano l’evoluzione l’uno dell’altra”.
In altri termini, dalla mera lettura della norma si evince che la l. 178/2020 non introduce alcun beneficio distinto rispetto a quello di cui alla l. 205/2017, ma incide proprio sulla misura dell’agevolazione già disciplinata da quest’ultima e, anzi, ammette l’applicabilità dell’aumento a tutte le assunzioni avvenute ai sensi dei commi da 100 a 105 e 107.
Tale lettura è coerente, secondo un’interpretazione a contrario, anche con quanto previsto dall’art. 1, comma 13, l. 178/2020, ai sensi del quale le “disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
Dunque, laddove il legislatore ha ritenuto di escludere alcune assunzioni dall’aumento, lo ha fatto espressamente;
e tra queste esclusioni non figurano quelle di cui al comma 103.
Deve evidenziarsi, infine, che l’interpretazione sostenuta dall’ laddove accolta, determinerebbe una paradossale differenza di trattamento – peraltro evidente proprio nel caso in esame tra:
il datore di lavoro che nel biennio 2021/2022 assuma un soggetto che una persona che abbia già lavorato per pochissimo tempo, nel biennio 2018/2020, perdendo l’occupazione per qualsiasi motivo.
Questa situazione disincentiverebbe le assunzioni di cui al comma 103, in evidente contrasto con la ratio del comma stesso, cioè evitare che un rapporto di qualche mese, non andato a buone fine, possa essere ostativo all’agevolazione, in danno delle possibilità occupazionali del lavoratore.
Tanto è sufficiente all’accoglimento integrale del ricorso.
La novità della questione giuridica sottoposta all’esame del Tribunale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara che nulla è dovuto da per i titoli di cui al provvedimento del 3.11.2023 (prot.
NUMERO_DOCUMENTO) e alla successiva comunicazione di integrazione;
compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 07/11/2024 il Giudice del lavoro NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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