REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa pronuncia la seguente
SENTENZA n. 1023/2020 pubblicata il 06/05/2020
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2015 promossa da:
XXX s.r.l. (partita iva🙂 in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’avv.
, giusta procura in calce al ricorso in opposizione all’esecuzione
ATTORE/OPPONENTE
E
YYY s.r.l. (codice fiscale:) in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’avv. , giusta procura in calce
alla memoria di costituzione di nuovo difensore
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
ZZZ s.p.a. (codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al
Registro delle imprese di) rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce ala comparsa di costituzione, dagli avv.ti, presso la quale sono tutti elettivamente domiciliati, in,
CONVENUTA E
KKK s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. corrente in
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 19 giugno 2019
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex artt. 615 e 617 comma 1 c.p.c. regolarmente notificato, le due società in intestazione convenivano in giudizio la società ZZZ s.p.a. e la KKK s.r.l. davanti al Tribunale di Firenze proponendo opposizione avverso l’atto di pignoramento immobiliare notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c., recante Rge /2014, con il quale si sottoponevano ad esecuzione forzata per espropriazione una serie di unità immobiliari di proprietà della YYY e della XXX poste nel comune di.
Il presente giudizio prende origine dalla ordinanza del 27 aprile 2015 emessa dal giudice dell’esecuzione dott.ssa con la quale, respinta la richiesta sospensione dell’esecuzione, il G.E. assegnava ex art. 616 -618 c.p.c. alla parte interessata termine di giorni 60 per l’introduzione del giudizio di merito altresì condannando le società opponenti alla refusione delle spese di lite.
La richiesta di sospensione dell’esecuzione era basata su cinque motivi:
1) omessa notifica dell’atto di pignoramento immobiliare al debitore principale KKK;
2) nullità e/o irritualità della notifica dell’atto di pignoramento immobiliare nei confronti di YYY e KK;
3) omessa notifica del titolo legittimante l’azione esecutiva nei confronti dei beni dei terzi proprietari YYY e KK;
4) omessa notifica del decreto ingiuntivo al debitore KKK nel termine stabilito dall’art. 644 c.p.c. e conseguente inefficacia del titolo esecutivo;
5) inesistenza, nullità e/o irritualità della notifica del decreto ingiuntivo e dell’atto di precetto nei confronti di YYY e KK.
Alla prima udienza del presente giudizio di merito, celebratasi il 5 novembre 2015, parte opponente dichiarava di rinunciare all’azione nei confronti della società KKK, atteso che la stessa risultava cancellata dal Registro delle Imprese già dal dicembre 2012 come da documentazione della Camera di Commercio di Firenze, prodotta in atti, e il Giudice concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all’udienza del 7 giugno 2016. Alla predetta udienza il Giudice ritenuta la causa documentalmente provata e stante l’assenza di istanze istruttorie rinviava all’udienza di precisazione delle conclusioni del 20 dicembre 2016. In data 19 dicembre 2016 si costituiva tardivamente ZZZ che chiedeva il rigetto dell’opposizione avanzata dalle attrici e depositava in atti la cartolina postale relativa alla notifica del decreto ingiuntivo a KKK ed attestante l’invio della raccomandata a.r. all’indirizzo di KKK in data 16 giugno 2014.
Dopo vari rinvii per trattative di bonario componimento e dopo che il procuratore delle società attrici aveva rinunciato al mandato, cui aveva fatto seguito la costituzione di una sola delle due società a mezzo di nuovo difensore, a seguito di provvedimenti organizzativi dell’Ufficio, la causa veniva assegnata al magistrato onorario in intestazione il quale, sulle conclusioni come precisate dalle parti all’udienza del 19 giugno 2019, assegnava la causa in decisione concedendo termini ex art 190 c.p.c., per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica. —————-
Orbene, la vicenda processuale in oggetto trae origine dall’inadempimento di KKK in ordine a due contratti di finanziamento stipulati con ZZZ, e precisamente un contratto di apertura di credito in conto corrente e un contratto di mutuo; su ricorso della creditrice, il Tribunale di Milano, in data 6 marzo 2014, emette il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. /2014, con il quale ingiunge a KKK il pagamento, a favore della ricorrente, della somma di Euro 1.240.664,50, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione. Deduce ZZZ che detto decreto, spedito in forma esecutiva, veniva notificato al debitore KKK contestualmente all’atto di precetto intimante il pagamento della detta somma, oltre interessi maturandi, tassa di registro e spese successive c che l’intimazione ad adempiere contenuta nel precetto non sortiva alcun effetto, né KKK proponeva alcuna opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo.
ZZZ iniziava quindi l’esecuzione forzata mediante espropriazione di alcune porzioni immobiliari presso terzi , in proprietà delle società YYY e XXX, ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., site nel Comune di. Nei confronti di ZZZ tali immobili infatti facevano parte del patrimonio della propria debitrice KKK, per avere ottenuto dal Tribunale di Firenze, con sentenza n. /2011, una dichiarazione di inefficacia parziale degli atti di compravendita stipulati da KKK s.r.l., annotata nei Registri Immobiliari ai nn., circostanza non contestata dalle opponenti. Ai sensi dell’art. 603 c.p.c., ZZZ procedeva quindi alla notifica del decreto e del precetto alle società YYY e XXX oltre che, nuovamente, alla debitrice KKK e successivamente, sempre ad istanza di ZZZ, l’Ufficiale giudiziario notificava alle società YYY e KK atto di pignoramento immobiliare con cui venivano sottoposti ad espropriazione gli immobili in proprietà delle predette società.
L’opposizione al pignoramento in esame si basa sulle seguenti eccezioni, parzialmente diverse rispetto a quelle sollevate con il cautelare:
1 Sulla omessa notifica dell’atto di pignoramento immobiliare al debitore principale KKK
La doglianza è infondata.
Vanno applicati al caso in esame gli art. 602 e seguenti del codice di procedura civile che attengono al caso di espropriazione immobiliare nei confronti di un terzo allorquando oggetto dell’espropriazione è un bene di proprietà di un terzo gravato da pegno o ipoteca per debito altrui ovvero un bene la cui alienazione sia stata revocata. Il fondamento di tale speciale disciplina va individuato nell’art. 2910 c.c. che, al secondo comma, prevede che possono essere espropriati anche i beni del terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore. In tale ultima ipotesi, che è esattamente la fattispecie in esame, il bene appartiene sempre al terzo, tuttavia avendolo egli acquistato in forza di un atto pregiudizievole, tale atto, a seguito dell’utile esperimento dell’azione volta a dichiararne l’inefficacia è appunto inefficace nei confronti del creditore che potrà espropriarlo non nelle forme dell’espropriazione diretta ma nelle forme speciali dell’espropriazione contro il terzo proprietario (Corte di Appello di Napoli, 10 aprile 2001). Il nostro codice innovando in maniera sostanziale rispetto a quello previgente non riferisce più di espropriazione contro il terzo “possessore” di un immobile ipotecato o alienato, piuttosto, correttamente, recependo anche le indicazioni della dottrina sostanziale sull’ipoteca, regola l’espropriazione contro il terzo “proprietario”. Terzo proprietario è quindi quel soggetto proprietario di un bene che non è debitore nei confronti del creditore, ma che è assoggettato all’espropriazione in virtù di un titolo particolare per il soddisfacimento del debito altrui. A differenza del codice del 1865 che considerava soggetto passivo di questa forma speciale di espropriazione il debitore, dato che il terzo acquirente di un bene ipotecato non poteva diventarne proprietario ma solo possessore e, come tale, era sempre passibile di azione di rivendicazione, il codice attuale, più correttamente a parere di questo Giudice, considera soggetto passivo dell’espropriazione il terzo proprietario del bene, sebbene quest’ultimo, come detto, non sia debitore del creditore. La ricostruzione del terzo come soggetto passivo dell’espropriazione è ricca di corollari; per quanto ci riguarda quello che rileva è che il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del debitore ed il precetto contenente anch’esso l’ingiunzione al debitore devono essere notificati sia a questo che al terzo, la legge infatti non richiede che il creditore si munisca di un titolo esecutivo anche nei confronti del terzo mentre l’atto di pignoramento, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal decidente condiviso, va notificato e trascritto unicamente ed esclusivamente nei confronti del terzo, perché ha ad oggetto un bene di proprietà di quest’ultimo , talché il debitore non è legittimato passivo dell’azione esecutiva, ma resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario , e in tale veste deve essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti (Cass. Civ. 535/2012; 20580/2007).
Quando oggetto dell’espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell’art. 603 c.p.c., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell’eventuale inadempimento; tuttavia, una volta avvertito il debitore dell’imminente espropriazione del bene, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all’espropriazione ed è solo a quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 604 c.p.c., deve essere notificato l’atto di pignoramento. Ne consegue che il debitore non può reputarsi litisconsorte necessario nel successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20580 del 29 settembre 2007).
Il principio ben può essere applicato anche nel caso di un bene la cui alienazione sia stata revocata.
Da tanto deriva il rigetto del motivo di opposizione atteso che del tutto correttamente, in conformità della previsione di cui all’art. 604 c.p.c. , il pignoramento è stato notificato solo ai terzi proprietari .
2 Sulla omessa notifica del decreto ingiuntivo al debitore KKK nel termine stabilito dall’art. 644 c.p.c. e conseguente inefficacia del titolo esecutivo
Anche tale doglianza è infondata: poiché il terzo proprietario dell’immobile pignorato assume la veste di parte necessaria nel procedimento di esecuzione di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., può proporre opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi in proprio ma non in via surrogatoria del suo dante causa. Sul punto questo Giudice non può che confermare l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione dal momento che l’omessa notifica del decreto ingiuntivo e la conseguente inefficacia del medesimo doveva essere eccepita con l’opposizione ex art. 645 c.p.c. da parte del debitore mentre è preclusa in questa sede al terzo pignorato.
3 Sulla inesistenza o nullità della notifica del decreto ingiuntivo e dell’atto di precetto nei confronti di KKK e di YYY srl
L’ulteriore motivo di opposizione relativo alla inesistenza ovvero nullità della notifica del decreto ingiuntivo al debitore originario KKK non è proponibile in questa sede di opposizione all’esecuzione che conseguentemente deve essere dichiarata inammissibile. Infatti “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall’intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ., ovvero con l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all’opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con l’opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull’opposizione a decreto ingiuntivo” (così, , Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014). Lo stesso dicasi nel caso di nullità della notifica del precetto.
Eccepiscono infine le opponenti la inesistenza ovvero nullità della notifica del decreto ingiuntivo e dell’atto di precetto nei confronti di YYY. Orbene, è importante preliminarmente evidenziare la differenza tra inesistenza e nullità perché la notifica inesistente, diversamente da quella nulla, non può mai essere sanata. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10390/2017, in linea con la decisione delle Sezioni Unite n. 14196/2016, ha confermato che il concetto di “notifica inesistente” è da riservare ad ipotesi eccezionali, ovvero quando nessun atto sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario, ovvero quando quest’ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario. Di inesistenza della notificazione, dunque, può parlarsi solo quando l’atto venga restituito puramente e semplicemente al notificante, e dunque non come nell’ipotesi del caso di specie laddove la stessa parte opponente evidenzia che la notifica è stata effettuata sia pure con ”schemi e modalità non previste dalla legge e in assenza totale dei presupposti richiesti dalla normativa di riferimento per l’adozione di siffatta modalità di notificazione “. Ciò detto, posto che nel caso di specie si tratterebbe di nullità e non di inesistenza della notifica, non può non condividersi la decisione del Giudice dell’esecuzione dott.ssa secondo la quale tali vizi, ancorché fossero esistenti, risultano sanati dall’opposizione proposta ex art. 617 c,p.c. che sana ex tunc il vizio, ciò anche in virtù del principio della c.d. strumentalità delle forme, in base al quale se lo scopo dell’atto è in concreto raggiunto la nullità non può essere dichiarata. (Cassazione 193/2003).
Ogni altro questione rimane assorbita. Va rilevato all’uopo che, ai sensi e per l’effetto dell’art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell’attività svolta e degli argomenti trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in persona del Giudice Onorario dott.ssa, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta come in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l’opposizione;
b) condanna le società opponenti, in via solidale, alla refusione delle spese processuali in favore dell’opposto che si liquidano in Euro 11.576,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 22 aprile 2020
Il Giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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