REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO
DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dott.ssa NOME COGNOME presidente rel. dott.ssa NOME COGNOME consigliere dott. NOME COGNOME consigliere ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A N._685_2025_- N._R.G._00002777_2024 DEL_31_01_2025 PUBBLICATA_IL_31_01_2025
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2777/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra (P.I. ) in nome e per conto di (C.F. rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura in atti appellante contro (C.F. rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura generale alle liti in data 7.6.2019 autenticata dal Notaio rep.37624, racc.n.22663, allegata alla comparsa di risposta appellata OGGETTO: appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 4898/2024, pubblicata in data 3 marzo 2024.
C.F. §
1 —
La vicenda processuale è così riportata nell’ordinanza impugnata:
“Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato in data 25.7.2022 nella qualità di rappresentante sostanziale di , conveniva in giudizio la in persona del rappresentante legale pro tempore, per vederla condannare al pagamento in suo favore, nella dichiarata qualità di parte sostanziale, della somma di Euro 5.597,64, oltre interessi moratori, dovuta in ragione della anticipata estinzione del contratto di cessione del quinto della pensione n. NUMERO_DOCUMENTO di importo complessivo pari a 48.000,00, da restituirsi mediante la corresponsione di n. 120 rate mensili di pari importo, stipulato in data 12.2.2015 ed estinto anticipatamente il 31.8.2019. Parte ricorrente fondava la sua domanda sull’art. 125-sexies T.U.B. laddove prevede, nell’ipotesi di estinzione anticipata di un finanziamento, una riduzione del costo totale del credito proporzionato alla restante durata del contratto estinto prima della sua naturale scadenza.
Con comparsa del 2.12.2022 si costituiva in giudizio la persona del rappresentante legale pro tempore, la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della per la mancata allegazione di una valida procura.
Nel merito, parte resistente ha domandato il rigetto delle avverse domanda, stante l’inapplicabilità dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella cd. sentenza Lexitor al caso di specie, anche alla luce della previsione di cui all’art. 11- octies D.L. n. 73/2021 che ammette il rimborso integrale di tutti i costi compresi nel costo integrale del credito dalla data di entrata in vigore della stessa legge, dunque a far data dal 25.7.2021”.
§ 2. – Il tribunale accoglieva la domanda, condannando la resistente alla restituzione di Euro 5.597,64, oltre interessi legali, in favore di respingeva le ulteriori domande della ricorrente e compensava interamente tra le parti le spese processuali.
La decisione è motivata come segue.
“Va premesso che la decisione in ordine alle domande formulate dall’attore implica l’interpretazione del disposto dell’art. 125-sexies T.U.B. vigente all’epoca di stipulazione del contratto, con specifico riferimento al profilo dell’individuazione dei costi rimborsabili al consumatore in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento.
È doveroso evidenziare che, sul punto, si sono registrati orientamenti giurisprudenziali diversi a seguito della pronuncia da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C- 383/18 dell’11 settembre 2019 (c.d. sentenza Lexitor), avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, del quale la citata del 23 luglio 2021, il quale, all’art. 11-octies ha apportato modifiche al testo di essa.
Il legislatore europeo, con l’art 16 della Direttiva 23.8.08 n. 2008/48/CE, ha disposto che:
“il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito.
In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
La disposizione contenuta nella Direttiva è stata recepita nell’ordinamento interno, con l’art. 1 del D.lgs. n. 141/10, che ha inserito nel T.U.B. l’art. 125-sexies TUB, il quale ha disposto che:
“il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore.
In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
La questione che si è posta all’interprete è stata quella di individuare quali fossero i costi suscettibili di riduzione, ovvero di stabilire se quest’ultima dovesse operarsi con esclusivo riferimento ai costi cd. “recurring”, ovvero alle spese e alle commissioni che maturassero a carico del consumatore nel corso dello svolgimento del rapporto, od anche ai costi c.d. “up front”, i quali fossero stati invece sostenuti istantaneamente e fossero connessi all’attività svolta nella fase preliminare alla concessione del finanziamento. In ordine all’efficacia nell’ordinamento interno dei principi affermati dalla Corte di Giustizia, si ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale la pronuncia esplica un’incidenza diretta sull’interpretazione dell’art. 125- sexies T.U.B., attuativo del richiamato art. 16 della Direttiva, data la sostanziale sovrapponibilità delle due disposizioni;
in tale prospettiva, non si pone, quindi, neppure in astratto la questione dell’efficacia della direttiva (e con essa della sentenza della Corte di Giustizia) nei rapporti tra privati, venendo in rilievo, in questo caso, una pronuncia interpretativa riferibile ad una disposizione trasposta nel nostro ordinamento, in quanto fedelmente recepita con norma interna.
Sul punto, sono state emesse, invero, da parte dei giudici di merito, anche pronunce di segno contrario, con le quali è stato affermato il principio della non immediata applicabilità di tali principi ai rapporti di finanziamento conclusi sulla base di contratti che prevedessero condizioni diverse in ordine alla rimborsabilità dei costi in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto – limitando la stessa ai costi c.d. recurring, con esclusione dei costi c.d. up front – sul presupposto che la norma interna recasse differenze rilevanti rispetto alla disciplina comunitaria e che quest’ultima, e con essa la pronuncia interpretativa della Corte di giustizia, non fossero immediatamente applicabili. In questo contesto di incertezza interpretativa è intervenuto il legislatore, modificando l’art. 125-sexies T.U.B., affinché risultasse esplicita l’attuazione alla direttiva nel senso indicato dal giudice comunitario.
Nell’ultimo comma dell’art. 11-octies menzionato, infatti, è stato previsto quanto segue:
“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”.
La Corte costituzionale, con sentenza del 22 dicembre 2022 n. 263, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021 “nelle parti in cui:
– prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
– limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge il principio, espresso nell’art. 16 par.
1 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”, si è espressa nel senso dell’illegittimità costituzionale della disposizione limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». La Consulta ha rilevato come il legislatore avesse sostituito, con l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), del d.l. n. 73 del 2021, come convertito nella legge n. 106 del 2021, il precedente art. 125- sexies t.u.b., riformulando il comma 1 in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor, mentre, con il comma 2, avesse inteso limitare l’applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, stabilendo al contrario, per quelli conclusi precedentemente, che continuassero ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125- sexies t.u.b. e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti:
sul punto, ha evidenziato che fra gli indici ermeneutici che evidenziassero l’intento del legislatore e il senso della disposizione censurata, quello maggiormente rivelatore fosse costituito dalla scelta di associare, alla disciplina antecedente sui rimborsi anticipati che continuasse a operare per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della nuova legge, il richiamo alle norme secondarie vigenti alla data di compiuto alle norme regolamentari di trasparenza e di vigilanza operanti fra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, che aveva introdotto il pregresso art. 125-sexies t.u. bancario, e l’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021 (ovvero alle disposizioni che il 9 febbraio 2011 avevano emendato quelle approvate il 29 luglio 2009): e che, nell’ambito di queste ultime, venissero in rilievo, quali norme pertinenti rispetto all’art. 125-sexies, in particolare, quelle riguardanti il profilo della riduzione del costo totale del credito in conseguenza del rimborso anticipato (da un lato, le norme che prevedevano che il diritto alla riduzione si riferisse ai costi recurring e, d’altro lato, le norme che si soffermavano sull’esigenza che fossero quantificati in maniera chiara, dettagliata e inequivoca gli oneri che maturassero nel corso del rapporto, precisando che dovessero essere restituiti al consumatore, in caso di estinzione anticipata, solo quelli non maturati). Ha quindi rilevato che le norme secondarie della Banca d’Italia, richiamate dall’art. 11-octies, comma 2, avallassero l’interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, secondo la quale esso fosse riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzassero la funzione dei doveri di trasparenza, volti a segnalare i soli costi rimborsabili;
e questo, a dispetto dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non aveva voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, a prescindere dal rispetto dei citati doveri.
In tale prospettiva, la Corte ha condiviso l’assunto del Giudice remittente, secondo il quale fosse impossibile, dopo l’intervento legislativo del 2021, accedere a una interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. conforme al diritto dell’Unione, come interpretato nella sentenza Lexitor, risultando evidente che il legislatore avesse voluto proteggere l’affidamento che riteneva essere stato ingenerato, nei finanziatori e negli intermediari, dall’interpretazione che era stata data prima della sentenza Lexitor alla precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. e che era stata avallata dalle norme secondarie adottate dalla Banca d’Italia, mentre ha confermato che, prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione della normativa previgente, conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall’ e dalla giurisprudenza di merito fosse doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.
Tanto premesso la Corte costituzionale ha rilevato che le censure del Giudice remittente fossero incentrate sul preciso elemento testuale, presente nel secondo periodo del comma 2 dell’art. 11-octiessecondo la quale, alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, continuassero ad applicarsi non soltanto la disposizione previgente, ma anche “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della che, dopo la pubblicazione della pronuncia della Corte di giustizia, si era adeguata all’interpretazione da questa prospettata. Ed allora, posto che la precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. , in virtù dell’art. 11-octies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è stata ritenuta dalla Corte compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor e posto che il vulnus ai principi costituzionali censurati risiedeva proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall’art. 11-octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale sono state accolte in linea con la prospettazione del giudice rimettente. La disposizione censurata è stata quindi ritenuta costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», sicché l’art. 125-sexies, comma 1, t.u.b., che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell’art. 11-octies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.
Tutto quanto ciò considerato, deve riconoscersi il diritto di parte attrice di ottenere da parte della convenuta, in ragione dell’intervenuta estinzione anticipata del contratto di finanziamento stipulato inter partes, la restituzione di parte di tutti i costi dovuti a titolo di commissioni indicate in contratto, sia up front che recurring.
Dunque, deve essere integralmente accolta la domanda della ricorrente e, conseguentemente, deve dichiararsi inefficace l’art. 11 del contratto di finanziamento in esame, rubricato “Rimborso anticipato”, il quale ha escluso il rimborso delle spese di commissione dell’intermediario mutuante di accensione del finanziamento, delle spese di commissione dell’intermediario mutuante di gestione del finanziamento, delle spese sostenute a titolo di provvigione dovute ai soggetti incaricati per l’offerta fuori sede, delle spese per esazione quote e delle spese di istruttoria, registro e notifica e la rivalsa degli oneri erariali, oltre interessi come per legge. Alla dichiarata nullità dell’art. 11 del contratto consegue la ripetibilità di tutti i costi anticipati dalla ricorrente, eccezion fatta per le spese relative alla perizia di parte.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento degli interessi nella misura di cui all’art. 1284, co. 4, c.c. questa è da ritenersi infondata.
La Suprema Corte, pronunciatasi sul tema, ha evidenziato la funzione delimitativa dell’ambito oggettivo di applicazione della norma citata, correlandone l’applicazione ad un determinato tipo di obbligazioni pecuniarie, ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto.
Tale interpretazione trova fondamento nel fatto che «l’elemento testuale di assoluta rilevanza ai fini della corretta interpretazione della portata applicativa della norma de qua risulta essere l’incipit della proposizione di cui all’art 1284, comma 4, cod. civ.:
“Se le parti non ne hanno determinato la misura , nel caso di specie, dovendo qualificarsi la domanda di parte ricorrente quale domanda di ripetizione di indebito, conseguente alla dichiarazione di nullità della clausola di cui all’art. 11 del contratto de quo, deve escludersi la maggiorazione degli interessi al tasso di mora di cui all’art. 1284, co. 4, c.c. e, pertanto, la relativa domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni ulteriore questione sollevata.
Le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti in ragione della novità della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che su di essa si sono formati”.
§ 3. – Con atto di appello contenente un unico motivo, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza limitatamente alla decisione di compensare le spese processuali.
Lamenta l’appellante che il tribunale abbia disatteso il criterio della soccombenza e il più generale principio di causalità, che richiede che i costi del processo gravino sulla parte che ha dato causa alla lite avendo potuto evitarla, giustificando la decisione in ragione di un contrasto giurisprudenziale in realtà inesistente, al limite configurabile molti anni addietro ma definitivamente sopito all’epoca di instaurazione del giudizio, essendo consolidato l’orientamento che interpreta l’art. 125 sexies TUB in senso conforme alle indicazioni desumibili dalla decisione della Corte di Giustizia, c.d. sentenza Lexitor. L’appellante ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“ a) dichiarare l’appello integralmente fondato in virtù dei principi esposti in narrativa b) per l’effetto, condannare la convenuta società in ragione della totale soccombenza della stessa al pagamento delle spese integrali di giudicio del primo grado, oltre oneri, spese e diritti come per legge, il tutto in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c. c) per effetto, condannare la convenuta società per le stesse ragioni al pagamento delle spese di causa anche del presente grado di giudizio integrali, oltre oneri, spese e diritti come per legge, sempre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.”. § 4 — Si è costituita che resiste all’appello osservando che la compensazione integrale delle spese processuali è giustificata dalla parziale soccombenza della ricorrente, non essendo stati accolti tutti i capi della domanda, e dalla assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Osserva che il giudizio di primo grado è stato incardinato quando era in vigore l’art. 11 octies, secondo comma, D.L.n.73/2021, conv. in L. n.106/2021, che escludeva la giudizio, non ne ha dichiarato la parziale illegittimità, annullando il divieto di rimborso dei costi suddetti.
L’appellata ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“in via principale, dichiarare inammissibile l’appello proposto in quanto privo dei presupposti di legge o comunque rigettare tutte le domande dell’appellante in quanto illegittime ed infondate in fatto e in diritto e per l’effetto confermare il capo della decisione di primo grado;
in via subordinata, rigettare tutte le domande dell’appellante in quanto illegittime ed infondate e/o comunque respingere tutte le domande già formulate dalla in primo grado e riproposte in appello in quanto illegittime e infondate.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali e oneri di legge”.
§ 5 – All’udienza del 18.10.2024, questa Corte rinviava la causa all’udienza collegiale del 17/01/2025, per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note conclusive fino a 30 giorni prima dell’udienza.
Le parti depositavano tempestivamente le suddette note, tenendo ferme le conclusioni già precisate.
Dopo un ulteriore rinvio per acquisire la procura alla lite rilasciata al difensore dell’appellante, la causa è stata discussa oralmente all’udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. § 6 – L’appello è fondato.
La compensazione delle spese processuali è consentita dall’art.92 c.p.c. solo “Se vi è soccombenza reciproca (3) ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.77 del 19.4.2018 ha dichiarato illegittima tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La decisione impugnata ha compensato interamente le spese processuali non sulla base della soccombenza reciproca, ma “in ragione della novità della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che su di essa si sono formati”.
Infatti, il rigetto della domanda di condanna della convenuta al pagamento di interessi al tasso di cui al d.lgs.n.231/2002 anziché al tasso legale non ha dato luogo a soccombenza reciproca, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n.32061/2022 “In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.”. Esaminando quindi “gli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2 c.p.c.”, si osserva che la novità della questione relativa alla natura dei costi del mutuo rimborsabili al mutuatario in caso di estinzione anticipata del rapporto non sussiste, e nemmeno un mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione suddetta.
L’art.125 sexies TUB, nel testo in vigore alla data di estinzione anticipate del mutuo in oggetto, è stato introdotto dal D. Lgs. n.141 del 13/8/2010 attuativo della Direttiva CE n.48/2008, mentre risale all’11.9.2019, circa tre anni prima dell’introduzione del giudizio, la sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C 383/18 (c.d. sentenza Lexitor), che ha dato un’interpretazione della direttiva n.48/2008 da cui è derivata l’interpretazione evolutiva dell’art.125 sexies parte della prevalente giurisprudenza, nel senso che, in caso di estinzione anticipate del mutuo, sono rimborsabili tutti i costi sostenuti dal mutuatario e non solamente quelli connessi alla durata del rapporto (Trib. Torino 22.9.2020, Trib. Bologna 7.1.2021 n.26, Trib. Mantova 2.2.2021). Il testo dell’art. 125 sexies TUB è stato poi sostituito dall’art.11 octies lett.C D.L.n.73/2021, conv.in L.n.106/2021, applicabile alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione -quindi non al contratto in oggetto – per adeguare la lettera della norma all’interpretazione della Direttiva CE n.48/2008 data dalla CGUE nella sentenza sopra citata.
Nella stessa direzione si colloca la decisione della Corte Costituzionale n.263 del 22.12.2022, che ha ampliato la portata dell’art. 125 sexies TUB dichiarando illegittimo il rinvio alle norme secondarie per la disciplina delle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, ritenendo che le norme secondarie avallassero un’interpretazione del precedente testo dell’art.125 sexies (ancora applicabile a dette estinzioni tra cui quella in oggetto) non in linea con la Direttiva CE n.48/2008 come interpretata dalla CGUE. Sarebbe però errato ritenere che il pronunciamento della Corte Costituzionale, avvenuto nel corso del giudizio, abbia determinato un mutamento decisivo della giurisprudenza, perché l’orientamento prevalente, già prima di tale pronuncia, era nel senso dell’interpretazione evolutiva dell’art. 125 sexies TUB, per adeguarlo allo spirito della Direttiva CE n.48/2008 indicato dalla sentenza Lexitor della CGUE (oltre alle sentenze sopra citate, Trib. Savona 15.9.2021, Trib. Cuneo 30.9.2021 n.761, Trib.Napoli Nord 26.1.2022). Il tribunale ha motivato la compensazione delle spese, oltre che per la “novità della essa si sono formati”.
Senonché, oscillazioni della giurisprudenza non sono di per sé sufficienti a giustificare la compensazione delle spese, essendo a tale fine necessario un mutamento dell’orientamento prevalente, che sulla questione in oggetto non vi è mai stato.
§ 7. – L’appello va quindi accolto, condannando l’appellata a rifondere all’appellante le spese del giudizio di primo grado, liquidate per compensi secondo i valori medi di cui al D.M.n.55/14 attualmente vigenti per le cause dello scaglione da € 5200,01 a € 26.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione e istruttoria che ha avuto minimo svolgimento nel giudizio a cognizione sommaria, quindi in € 4237,00 oltre oneri di legge.
§ 8. – Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi di cui al D.M.n.55/14 attualmente vigenti per le cause dello scaglione da € 1100,01 a € 5200,01, salvo il valore minimo per la fase di trattazione e istruttoria che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 2419,00 oltre oneri di legge.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto contro l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 4898/2024, pubblicata in data 3 marzo 2024, così decide:
1. accoglie l’appello e pertanto, in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, condanna a rimborsare a nome e per conto di le spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 4237,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, i.v.a e c.a.
come per legge, eseguendo il pagamento all’avv. NOME COGNOME che si è dichiarato antistatario;
2. condanna a rimborsare a nome e per conto di le spese del secondo grado di giudizio, liquidate, in € 2419,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, i.v.a e c.a.
come per legge, eseguendo il pagamento all’avv. NOME COGNOME che si è dichiarato antistatario.
Roma, 31.1.2025
Il Presidente est. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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