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Codice Civile
Codice Penale

Estinzione anticipata di un finanziamento, rimborsabilità dei costi

In caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento al consumo stipulato prima del 2010, trova applicazione il previgente art. 125 TUB, in base al quale il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del credito, senza ulteriori specificazioni. Tale disciplina legittima la distinzione tra spese ‘up front’ e ‘recurring’, rendendo valida la pattuizione tra le parti che esclude la rimborsabilità dei costi già maturati alla stipula del contratto, come commissioni bancarie, di intermediazione e premi assicurativi. Tali clausole non sono da considerarsi vessatorie ai sensi del Codice del Consumo, in quanto riproduttive di una disposizione di legge.

N. R.G. 14835/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._4417_2024_- N._R.G._00014835_2022 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024

nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 14835/2022 promossa da:
P.I. , con il patrocinio degli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO
15, presso gli stessi difensori Attore appellante contro (C.F. con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Torino, INDIRIZZO
7, presso l’Avv. NOME COGNOME Convenuta appellata

CONCLUSIONI

DELLE PARTI
Parte attrice appellante “In via cautelare:
– Sospendere integralmente l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza appellata del Giudice di Pace di Torino, Dott., n. 235/2022 R.G. 8666/2019, depositata il 28.01.2022 ai sensi dell’art. 283 c.p.c., sussistendone i presupposti di legge, per i motivi sopra dedotti;
In via pregiudiziale di rito:
– Accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata del Giudice di Pace di Torino, Dott. , n. 235/2022 R.G. 8666/2019, depositata il 28.01.2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. per i motivi sopra dedotti e, conseguentemente – respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via principale, per i motivi tutti di cui in narrativa, respingere integralmente le domande di parte attrice in primo grado, odierna appellata, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e/o in diritto per i motivi sopra esposti. In via subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento della eccezione di nullità della sentenza appellata:
– C.F. Riformare integralmente la sentenza appellata del Giudice di Pace di Torino, Dott. , n. 235/2022 R.G. 8666/2019, depositata il 28.01.2022, per i motivi di appello sopra dedotti e, conseguentemente – respingere integralmente le domande di parte attrice in primo grado, odierna appellata, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e/o in diritto per i motivi sopra esposti;
In ogni caso:
– con vittoria delle spese e degli onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.

Parte convenuta appellata “l’On. Tribunale adito disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, conclusione e richiesta, reietta -con sentenza munita di clausola come e per legge- vorrà, per i motivi tutti esposti:
IN RITO:
1°)- Rigettare l’avversa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, inammissibile oltre che infondata non ricorrendo quei gravi e fondati motivi che giustificano la sospensiva di cui all’art. 283, c.p.c.; 2°)- Dare atto dell’avvenuto deposito della produzione di primo grado, nonché della sentenza appellata n.235/2022 emessa dal Giudice di Pace di Torino in riferimento al giudizio iscritto al n°8666/2019 R.G.A.C. depositata il 28.01.2022 e non notificata comunque rimandando all’indice del fascicolo di parte come depositando; 3°)- Disporre l’acquisizione del fascicolo di primo grado facendone richiesta alla Cancelleria Civile dell’Ufficio del Giudice di Pace di Torino della causa iscritta al n° 8666/2019 R.G.A.C.;
4°)- Ove ostativo il nuovo dato normativo citato in comparsa accogliere l’eccezione di legittimità costituzione sollevata, per essere rilevante e non manifestamente infondata e disporre la trasmissione degli atti di causa alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio davanti a sé fino a che la questione di costituzionalità non venga decisa;
5°)- Nella denegata ipotesi in cui l’On.le Tribunale adito dovesse ritenere non sufficiente la depositata perizia di parte, si chiede sin da ora nomina di un Consulente tecnico di ufficio che verifichi le pretese creditorie di parte attrice sulla base di tutte le ragioni causali dedotte e per i motivi tutti esplicitati nel libello introduttivo e nel presente appello NEL MERITO:
1°)- Rigettare l’appello proposto da in persona del suo Procuratore Avv. domiciliato per la carica nella sede della società sita in Torino alla INDIRIZZO (C.F. e P.Iva ), suoi confronti perché inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto e perché la sentenza di I° grado è immune da censure, confermando la sentenza di primo grado;
2°)- Emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento di giustizia ai fini di iusta et recte decidere rigettando integralmente ogni avversa domanda dell’appellante nei confronti dell’odierno esponente;
3°)- Condannare in ogni caso l’appellante alla refusione delle spese e competenze tutte di lite del presente grado oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge, con attribuzione dichiarandosi di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 28.01.2019 la Sig.ra conveniva in giudizio dinnanzi il Giudice di Pace la affermando:
– di aver sottoscritto a maggio 2007 con la Finanziaria convenuta il contratto di finanziamento nr. 67046 rimborsabile mediante cessione del quinto, con rata mensile di € 176,00 per la durata di 84 mesi;
– che il summenzionato prestito veniva estinto anticipatamente alla 28esima rata;
– che a seguito dell’anticipata estinzione la rimborsava solo una parte dei costi del finanziamento e, più precisamente, le sole voci contrattualmente ritenute “recurring”, vale a dire, i soli costi soggetti a maturazione nel tempo;
– che, di contro, la Sig.ra aveva diritto alla restituzione di tutte le commissioni non maturate, che fossero up front o recurring, e, più precisamente, dei costi per le commissioni bancarie, per quelle di intermediazione e per gli oneri assicurativi, per un importo ancora dovuto di € 2.390,52.

1.1.
Tanto premesso, l’attore affermava:
– che vi era stata violazione della normativa di trasparenza alla luce delle circolari della Banca d’Italia del 10.11.2009 e del 07.04.2011, nelle quali, al fine di consentire una chiara individuazione degli oneri rimborsabili e di quelli non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, era ribadita la necessità che nei fogli informativi e nel contratto di finanziamento fosse riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo;
che mancava nel contratto in oggetto;
– che alla fattispecie in esame andava applicata la normativa consumeristica e, più precisamente, il diritto del consumatore ad una adeguata informazione;
– che l’art. 125 sexies TUB prevedeva espressamente che il consumatore, in caso di estinzione anticipata, avesse diritto ad una riduzione del costo totale del credito, comprensivo degli interessi e dei costi dovuti per la restante durata del contratto;
– che andavano rimborsati anche i costi assicurativi, sul presupposto di un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento.

1.2.
L’attore, quindi, osservava:
– che aveva diritto alla ripetizione di tutti i costi sostenuti, senza distinzione tra quelli soggetti a maturazione nel tempo e quelli soggetti a maturazione istantanea, in proporzione alla durata del contratto, vale a dire, secondo il criterio di calcolo della “pro rata temporis”;
– che le condizioni contrattuali che prevedevano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati che non fossero “recurring” erano nulle per violazione dell’art. 125 sexies TUB (norma imperativa) e del Codice del Consumo.

2.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25.11.2019, la (già chiedeva di respingere le domande attoree, rilevando:
– che il contratto di finanziamento era stato accettato in ogni sua parte senza alcuna eccezione e debitamente sottoscritto dalla – che ancora prima della sottoscrizione del contratto, veniva consegnato alla cliente l’”avviso alla clientela” e il “foglio informativo” ove venivano riepilogate tutte le condizioni contrattuali successivamente approvate;
– che nella sezione “Prospetto e modalità di rimborso del pagamento” venivano indicate in maniera analitica e inequivoca le voci di costo del finanziamento;
– che l’art. 16 del Regolamento contrattuale disciplinava in maniera chiara e precisa gli oneri non rimborsabili e tale clausola veniva espressamente accettata e munita di doppia sottoscrizione;
– che la aveva comunicato all’Organo di Vigilanza che, in aderenza alle indicazioni contenute nella circolare Banca d’Italia del 10.11.2009, il processo di revisione della documentazione contrattuale e precontrattuale avrebbe avuto effetto dal 01.03.2010 (quindi solo per i contratti post 01.03.2010) mediante la pubblicazione e l’utilizzo della modulistica aggiornata e che Banca d’Italia aveva accettato tali criteri.

2.1.
Sulla base della ricostruzione offerta, la convenuta osservava:
– che alla data di stipula del finanziamento, l’art. 125 TUB prevedeva che, nel caso di estinzione anticipata, il consumatore avesse diritto ad un’equa riduzione del costo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR;
– che in assenza di intervento del CICR, occorreva far riferimento all’art. 3, comma 1, D.M. 08.07.1992, che parlava di interessi e altri oneri maturati a quel momento (quindi solo oneri recurring);
– che l’art. 125 sexies TUB, introdotto solo con il D. Lgs.
141/2010 non era applicabile al contratto in esame (stipulato nel 2007), per espressa previsione dell’art. 30 della Direttiva 2008/48/CE.

2.2
Nel dettaglio, la convenuta quindi rilevava:
– che il contratto in esame prevedeva espressamente la non rimborsabilità dei costi richiesti dalla (“le somme indicate alle lettere C, D, E, F, G1, G2 NON saranno rimborsati, trattandosi di costi già sostenuti dall’intermediario o corrisposti anche a terzi in un’unica soluzione e, pertanto, non più recuperabili”);
– che, infatti, le commissioni di intermediazione riguardavano la fase prodromica al finanziamento e, dunque, chiara era la natura up front di tale costo;
– che dell’importo di € 2.897,83 a titolo commissione di intermediazione, la aveva corrisposto € 1.774,00 all’Agente finanziario e solo la differenza di € 1.123,83 corrispondeva al compenso di – che, comunque, in sede di reclamo, una somma a titolo oneri commissioni intermediario era stata riconosciuta alla – che anche il premio assicurativo non goduto non era stato incassato dalla ma dalla compagnia assicuratrice e, quindi, legittimato passivo era l’Impresa di RAGIONE_SOCIALE e non la – che anche per le commissioni bancarie, la legittimazione passiva era in capo alla che quelle commissioni aveva percepito.

3. Con sentenza nr. 235/2022 pubblicata il 28.01.2022, il Giudice di Pace di Torino accoglieva le domande di parte attrice.

Il primo giudice, con ampie e articolate argomentazioni, affermava:
– che stante il carattere imperativo dell’art. 125 sexies TUB, nonché alla luce dei principi espressi dalla sentenza C-383/2018 della Corte di Giustizia Europea, le clausole contrattuali che prevedevano l’esclusione, totale o parziale, del rimborso delle commissioni non maturate in caso di estinzione anticipata del prestito, erano da considerare nulle;
– che l’art. 125 sexies TUB altro non era che una specificazione dell’art. 125, comma 2, TUB, norma previgente e in vigore al momento della stipula del contratto;
– che, in ogni caso, le clausole contrattuali che avevano escluso la rimborsabilità dei costi up front, determinando uno squilibrio contrattuale, erano da considerarsi vessatorie ai sensi dell’art. 33, comma 1, D. Lgs. Nr. 206/2005 e, come tali nulle;
– che, comunque, la non aveva provato che le condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente dalla Finanziaria, erano state oggetto di specifica trattativa.

4.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, in via pregiudiziale sollevando l’eccezione di nullità della sentenza appellata per violazione dell’art. 132, comma 2, nr. 4 c.p.c.;
nel merito formulando 5 motivi di impugnazione e chiedendone l’integrale riforma, con accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.
Si costitutiva la Sig.ra , chiedendo il rigetto dell’appello.

5. All’udienza dell’08.03.2023, le parti richiamavano i propri scritti difensivi veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 27.09.2023, all’esito della quale la causa veniva trattenuta a decisione, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, l’eccezione di nullità sollevata dall’appellante non può trovare accoglimento.
Non si ravvisa, invero, alcuna violazione dell’art. 132, comma 2, nr. 4, c.p.c., considerato che la sentenza del Giudice di Pace contiene in maniera analitica e precisa le ragioni di fatto e di diritto della decisione, tant’è che è la stessa parte attrice a prendere posizione sulle parti della sentenza che ritiene non corrette nel merito, formulando i vari motivi di opposizione:
ciò non sarebbe stato possibile se la sentenza non avesse contenuto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto” poste a fondamento della decisione.

2.
Nel merito, con il primo motivo di appello, si duole dell’asserita assenza di prova circa la specifica trattativa con il consumatore inerente alle condizioni generali del contratto di finanziamento, ai sensi dell’art. 34 Codice del Consumo.

Parte appellante invoca l’accettazione e la sottoscrizione del contratto in ogni sua parte– compreso l’art. 16 del Regolamento contrattuale – della nonché dei moduli “avviso alla clientela” e “foglio informativo”.

Sostiene, inoltre, che le circolari 10.11.2009 e 07.04.2011 di Banca d’Italia non siano applicabili in quanto emanate successivamente alla conclusione del contratto in oggetto e che, in aderenza alle indicazioni contenute nelle circolari stesse, il processo di revisione della documentazione contrattuale e precontrattuale avrebbe avuto effetto solo per i contratti stipulati dopo il 01.03.2010.
3. Con il secondo motivo di appello, si duole dell’erronea applicazione dell’art. 125 sexies TUB che, secondo l’appellante non può trovare attuazione al caso di specie, trattandosi di contratto stipulato in data 24.05.2007 e, dunque, prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 D. Lgs. 13.08.2010 nr. 141 che ha introdotto, appunto, l’art. 125 sexies TUB.

L’appellante sostiene che, anche volendo interpretare l’art. 125 sexies TUB (vecchio testo anteriore alla riforma introdotta con la Legge nr. 106/2021 di cui infra) alla luce della sentenza CGUE (c.d. Lexitor) che impone una ripetizione di tutti i costi collegati all’erogazione del credito che siano up front o recurring, con conseguente nullità -per violazione di norma imperativa- delle clausole contrattuali difformi, tale normativa non sarebbe comunque applicabile al contratto in esame in quanto introdotta con il D. Lgs. nr. 141/2010 – che ha recepito la Direttiva 2008/48/CE- mentre il contratto di finanziamento, sottoscritto nel 2007, è antecedente.

La non applicabilità discende, secondo parte appellante, sia dall’art. 11 delle preleggi sia dall’art. 30 della stessa direttiva 2008/48/CE, ai sensi del quale “la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso all’entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.

Troverebbe, dunque, attuazione al caso in esame ratione temporis l’art. 125, comma 2, TUB (che, invece, prevedeva una mera equa riduzione dei costi ancora dovuti, vale a dire dei costi maturati nel tempo), con conseguente validità delle clausole contrattuali che prevedono la non rimborsabilità dei costi up front (a maturazione istantanea).

4. Con il terzo motivo di appello, si duole per l’omessa pronuncia e/o errata implicita disapplicazione della L. 106 del 23.07.2021 al presente giudizio e conseguente erronea applicazione dell’art. 125 sexies TUB (nuovo testo), avendo la riforma del 2021 ristretto l’ambito di applicazione del 125 sexies ai soli contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della stessa Legge 106/2021.

Sostiene parte attrice che il legislatore sia intervenuto con la Legge 106/2021 per porre definitivamente chiarezza sull’applicazione sia dell’art. 125 sexies TUB sia sulla validità delle norme di Banca d’Italia vigenti alla sottoscrizione dei contratti, avendo definitivamente statuito che l’art. 125 sexies TUB (nuovo testo che ha recepito i principi di cui alla sentenza “Lexitor” della CGUE), si applichi solo per i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della Legge stessa mentre per i precedenti il legislatore ha ratificato la validità anche delle norme secondarie contenute nelle disposizioni della Banca d’Italia e che distinguevano tra costi up front (non rimborsabili) e recurring (rimborsabili). 5. Con il quarto motivo di appello, la si duole dell’omessa pronuncia del Giudice di primo grado circa la contestazione della debenza delle singole voci chieste in ripetizione.

Afferma parte appellante che il Giudice di Pace, avendo accolto la domanda attorea di ripetizione di tutti i costi, in forza del costante orientamento giurisprudenziale, non abbia distinto i diversi titoli in base ai quali tali somme erano state corrisposte.

Trattasi, secondo parte appellante, di voci di costo da considerare singolarmente per la loro natura:
il premio di polizza, infatti, era stato incassato dalla soggetto del tutto autonomo rispetto alla società mutuante e, pertanto, unico soggetto legittimato passivo;
idem per le commissioni di intermediazione bancaria, atteso che la aveva agito come mera mandataria della l’unica che aveva effettivamente percepito tale commissione.

6.
Con il quinto e ultimo motivo di appello, lamenta l’erronea contrarietà a norme imperative e/o per mancanza di causa ex art. 1418, comma 2, c.c. sancita dal Giudice di primo grado in riferimento alle disposizioni del finanziamento che stabiliscono la non rimborsabilità di alcuni costi in caso di estinzione anticipata.

7. I motivi di appello meritano di essere trattati insieme:
l’appello risulta fondato e deve essere accolto.

7.1
Come noto la Direttiva nr. 48 del 23/08/2008 ha previsto il diritto del consumatore di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto di credito, con conseguente diritto alla riduzione del costo totale del credito.
Questa direttiva è stata trasportata nell’ordinamento italiano dal D. Lgs. nr. 141 del 13/08/2010 ed interpretata dalla Banca d’Italia nel senso che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d’istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del ‘non riscosso per riscosso’) e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri), sicché è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring, perché solo queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata”. Decisamente diversa, invece, è stata l’interpretazione della Corte di Giustizia Europea che, con la sentenza 11 settembre 2019 causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha affermato che “L’articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Di fronte alla preoccupazione degli intermediari finanziari di dover rimborsare “il costo totale del credito” anche in relazione a contratti antecedenti all’emissione della sentenza Lexitor, il legislatore italiano, nel convertire il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 nella legge 23 luglio 2021 n. 106, ha introdotto l’art. 11-octies, che ha riformulato l’art. 125 sexies del TUB.

Il nuovo testo ha previsto la rimborsabilità del costo totale del credito, in proporzione alla vita residua del contratto, in conformità ai dettami della sentenza Lexitor ma con norma transitoria, ha disposto che per i contratti sottoscritti prima di tale legge si continui ad applicare il “vecchio” art. 125 sexies, come interpretato dalle norme secondarie dettate dalla Banca d’Italia, vale a dire rimborsabilità dei soli costi recurring (legati alla durata del rapporto) e non anche i costi up front.

Tuttavia, occorre rilevare che con ordinanza del 2 novembre 2021 questo Tribunale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE del 2 aprile 2008, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 11 settembre 2019 C-383/18 (Lexitor), questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11- octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. nella legge 23 luglio 2021, n. 106, “nelle parti in cui: prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al d.lgs. 385/1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge il principio, espresso nell’art. 16 par. 1 Direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza Lexitor e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB, che il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.

In altri termini, questo Tribunale ha ritenuto che la nuova disciplina introdotta dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ha reso impossibile, per i contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, una interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea dell’art. 125-sexies, comma 1, TUB nella sua originaria formulazione.

Con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 la Corte Costituzionale, aderendo alle prospettazioni del Giudice remittente, ha individuato i profili di illegittimità costituzionale dell’art. 11- octies, comma 2, impugnato ed ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies del Testo Unico Bancario: “l’art. 125 sexies TUB [nella sua originaria formulazione] resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della L. nr. 106/2021 e può accogliere il suo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.

7.2 Delineato così il quadro normativo e giurisprudenziale, la questione dirimente nel caso di specie è se i principi dianzi elaborati siano applicabili anche al contratto di credito oggetto del presente giudizio, stipulato nel 2007, vale a dire, prima dell’entrata in vigore dell’art. 125 sexies TUB (vecchio testo) così come interpretato dalla CGUE.

Al riguardo questo Tribunale ritiene fondato il secondo motivo di appello avverso le argomentazioni del Giudice di prime cure, laddove esso afferma l’operatività al caso di specie dell’art. 125 sexies TUB (vecchio testo), così come interpretato dalla CGUE, in considerazione anche del fatto che “l’art. 125 sexies TUB è niente altro che una specificazione dell’art. 125, comma 2 TUB, norma ad esso previgente e in vigore al momento della stipulazione del contratto oggetto di causa.

Pertanto, sebbene la norma da applicare fosse l’art. 125 comma 2, la stessa andava interpretata alla luce del subentrato art. 125 sexies TUB e del percorso tracciato dalla rivoluzionaria decisione della CGUE dell’11 settembre 2019” (cfr. pag. 8 sentenza di primo grado).
Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di Pace e accogliendo la difesa dell’appellante sul punto, il dato normativo europeo di partenza è la Direttiva 2008/48 che abroga la direttiva 87/102/CE e che è entrata in vigore in data 11.06.2008.

Tra le norme transitorie si rinviene l’art. 30 che espressamente sancisce la non applicabilità della direttiva in questione “ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.

Ne consegue, in maniera incontrovertibile, che per il finanziamento in oggetto, sottoscritto a maggio 2007, non possa trovare applicazione l’art. 125 sexies TUB così come interpretato dalla sentenza “Lexitor” della CGUE (né nel testo antecedente l’ultima recente riforma introdotta dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, né nel testo attuale), dovendosi, di contro, applicare il previgente art. 125 TUB alla data di conclusione del contratto.

Quanto al testo attuale dell’art. 125 sexies, avendo la Corte Costituzionale dichiarato l’illegittimità dell’art. 11 octies della L. 106/2021, nella parte in cui circoscrivere l’ambito di applicazione ai soli contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, il terzo motivo di appello (consistente nel fatto che il Giudice di primo grado non abbia applicato al presente giudizio proprio l’art. octies L. 106 del 23.07.2021 nella parte interessata dalla declaratoria di illegittimità) risulta infondato in quanto, appunto, riguardante una disposizione dichiarata incostituzionale, tuttavia, resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di appello e dall’applicabilità al caso di specie del solo art. 125 TUB vigente all’epoca della sottoscrizione del finanziamento. La normativa appena citata all’epoca in vigore prevedeva che “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un’equa riduzione del corrispettivo del credito, conformemente alle disposizioni che verranno stabilite nella delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio”.

La norma di attuazione era costituita dall’ art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato “adempimento anticipato”, secondo cui “Il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo”.

Il secondo comma del menzionato articolo prevedeva inoltre che “Qualora il contratto non dettagli l’importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell’adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto”.

Sulla base di questa disciplina, che è quella che regola le clausole oggetto di causa, il mutuatario ha diritto ad un’equa riduzione del credito, senza ulteriori specificazioni, che secondo l’unanime giurisprudenza sotto la vigenza del vecchio art. 125 TUB, comprendeva il diritto del consumatore al rimborso dei soli costi periodici (recurring) escludendo, invece, i costi una tantum (c.d. up front) che sono poi quelli richiesti dalla nel giudizio di primo grado.

Tanto premesso, il mero diritto all’equa riduzione rende pienamente legittimo e valido il regolamento contrattuale di specie, che prevede, agli artt. 14 e 16, la non retro-cedibilità delle commissioni up-front (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado della 7.3 Alla luce di ciò trova accoglimento anche il primo motivo di appello in ordine alla mancata prova della trattativa e alla vessatorietà, sancite invece dal Giudice di primo grado, della clausola contrattuale che esclude il diritto del cliente di ottenere la riduzione degli importi relativi alle commissioni finanziarie, commissioni di intermediazione e premi assicurativi.

Secondo il Giudice di Pace sono considerate vessatorie le clausole che, come quella in esame, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 33, comma 1, D. Lgs.
06.09.2005, nr. 206 e, come tali, nulle, né la convenuta (odierna appellante) ha provato che le Condizioni generali di contratto, da essa predisposte unilateralmente, sia stata oggetto di specifica trattativa.

Come già sopra argomentato, si applica al caso di specie l’art. 125 TUB che prevedeva un’equa riduzione del corrispettivo del credito, senza ulteriori specificazioni, sancendo così il diritto alla ripetibilità dei soli costi legati alla durata del rapporto e rendendo valida la pattuizione delle parti in ordine alla non rimborsabilità dei costi up front.

Invero, occorre rilevare che, nello specifico, i costi oggetto della richiesta di restituzione formulata dalla in relazione alla estinzione anticipata del finanziamento, siano quelli relativi alle commissioni bancarie, intermediazione finanziaria e oneri assicurativi, da considerarsi “up front” e non “recurring”.

È chiaro, infatti, che le commissioni bancarie, la provvigione di intermediazione e i premi di assicurazione attengano esclusivamente al momento genetico del rapporto, non essendo prevista alcuna attività successiva alla conclusione del contratto.
Trattasi, in altri termini, di attività che prescindono del tutto dalla durata effettiva del rapporto, i cui costi sono già completamente maturati al momento della stipulazione del contratto e compiutamente determinati.

Se, dunque, nel caso in esame trova applicazione l’art. 125 TUB vigente all’epoca della conclusione dell’affare (e non il successivo art. 125 sexies TUB), il cui tenore letterale legittimava la distinzione tra spese “up front” e “recurring” (solo queste ultime ripetibili), è ragionevole escludere qualsiasi vessatorietà ai sensi del Codice del Consumo, della clausola che dispone la non rimborsabilità dei costi up front e, di conseguenza, risulta irrilevante l’aver fornito o meno la prova della trattativa tra le parti di quella clausola. In altri termini, l’analisi della natura vessatoria (o meno) della clausola potrebbe essere effettuata soltanto qualora si ritenga che le voci anzidette maturino nel corso del rapporto, perché nel caso in cui (come nel contratto in esame) i costi contestati siano già completamente maturati al momento della stipulazione del contratto, è evidente che non possa ritenersi sussistente alcun significativo squilibrio, a danno del consumatore.

È poi lo stesso art. 34 del Cod. Cons. a stabilire che “non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge” (nel caso di specie appunto l’art. 125 TUB ratione temporis).

Esclusa la vessatorietà della clausola di irripetibilità dei costi up front, risulta sufficiente che tale disposizione contrattuale sia formulata in modo chiaro ed inequivoco.

Nel caso in esame, il contratto prodotto in giudizio prevede in modo chiaro la disciplina dell’estinzione anticipata (art. 16, munito di doppia sottoscrizione), l’indicazione dei costi del finanziamento – contraddistinti da lettere maiuscole dell’alfabeto – con elencazione tassativa (attraverso le citate lettere maiuscole – C, D, E, F, G) e separata di quelli rimborsabili e non rimborsabili;
vi è l’approvazione esplicita attraverso la sottoscrizione del cliente tanto del contratto quanto dei “fogli informativi” e del “documento di sintesi” (cfr. docc. 2, 3, 4 fascicolo di primo grado di Ne discende la validità delle clausole contrattuali e l’infondatezza della pretesa restitutoria dei costi di finanziamento, in quanto espressamente esclusi da tale pattuizione.
Trova poi accoglimento anche l’ulteriore difesa dell’appellante in ordine alla mancata violazione, invocata invece dalla delle circolari di Banca d’Italia del 10.11.2009 e del 07.04.2011.

Intanto trattasi di circolari emanate successivamente alla stipula del finanziamento de quo e, in ogni caso, è emerso dai documenti allegati in primo grado (cfr. docc. 5, 6, 7 fascicolo di primo grado) che la aveva comunicato all’Organo di Vigilanza che, con riferimento al tema della trasparenza, in aderenza alle indicazioni contenute nella comunicazione del 10 novembre 2009, il processo di revisione della documentazione precontrattuale e contrattuale avrebbe avuto effetto a partire dal 1 marzo 2010 mediante la pubblicazione e l’utilizzo (quindi solo per i contratti stipulati post 1 marzo 2010) della modulistica aggiornata;
processo di revisione che la Banca d’Italia aveva accettato.

Anche sotto questo aspetto risultano, pertanto, risultano valide le condizioni contrattuali sottoscritte dalla odierna appellata.

7.4 La validità delle clausole contrattuali di irripetibilità dei costi up front, comporta l’assorbimento del quarto motivo di appello in ordine alla mancata presa di posizione da parte del Giudice di primo grado delle singole voci di costo (in particolare dei premi assicurativi e delle commissioni di intermediazione) di cui la aveva chiesto la restituzione.

Trovando, infatti, applicabile e valido il regolamento contrattuale, alcuna disquisizione deve essere fatta sui premi assicurativi e sulle commissioni di intermediazione finanziaria, avendo lo stesso contratto validamente escluso la rimborsabilità di tali costi che per loro stessa natura sono necessariamente da considerarsi up front.

7.5 Infine, anche il quinto e ultimo motivo di appello risulta fondato:
esclusa l’applicabilità dell’art. 125 sexies TUB (vecchio e nuovo testo), non vi è nel regolamento contrattuale oggetto di causa alcuna violazione di norma imperativa (dovendosi infatti applicare l’art. 125 TUB che sanciva il mero diritto ad una equa riduzione in caso di estinzione anticipata), né si rinviene una mancanza di causa.

8. L’appello è, pertanto, fondato e deve essere accolto.
In riforma della sentenza nr. 235/2022 del 28.01.2022 del Giudice di Pace di Torino, vanno respinte integralmente le domande di rimborso formulate dalla Sig.ra nel giudizio di primo grado.

Le spese di lite, tanto del presente giudizio di appello, quanto quelle del giudizio di primo grado, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 ad € 5.200,00).

Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
– Accoglie l’appello proposto da avverso la sentenza n. 235/2022 del Giudice di Pace di Torino del 28.01.2022, nel giudizio avente R.G. 8666/2019 e, per l’effetto, ad integrale riforma della sentenza n. 235/2022 del Giudice di Pace di Torino, depositata in Cancelleria il 28.01.2022, respinge tutte le domande formulate dalla Sig.ra nel giudizio di primo grado;
– Condanna a corrispondere in favore della le spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 913,00 (di cui € 236,00 per fase studio, € 252,00 per fase introduttiva ed € 425,00 per fase decisoria), oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
– Condanna a corrispondere in favore della le spese del presente giudizio di appello, che liquida in euro 1.701,00 (di cui € 425,00 per fase studio, € 425,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisoria), oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 1/8/2024 Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME redatta con la collaborazione del funzionario UPP

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