In via generale, in tema di prova del pagamento, allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare l’esistenza di quest’ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. In altri termini, secondo costante orientamento della Suprema Corte, il principio che pone a carico del creditore l’onere della prova circa l’imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali.
In via generale, in tema di prova del pagamento, allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare l’esistenza di quest’ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.
Siffatto principio non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l’onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. n. 11491 del 2016; Cass. n. 3008 del 2012; Cfr. altresì Cass. n. 194 del 2016; Cass. n. 3457 del 2007).
In altri termini, secondo costante orientamento della Suprema Corte, il principio che pone a carico del creditore l’onere della prova circa l’imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali.
Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l’onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (in tal senso Cass. n. 26275 del 2017).
Nel caso esaminato, la Corte distrettuale, ha ritenuto che l’onere probatorio dovesse gravare sulla società debitrice avendo la stessa dichiarato di aver estinto l’obbligazione oggetto della pretesa creditoria mediante l’emissione di assegni bancari.
Pertanto, la società opponente, debitrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto provare il collegamento tra il debito azionato e titoli di credito emessi, prova che, secondo l’apprezzamento della Corte di merito, non era stata fornita dal momento che gli assegni prodotti dalla società debitrice non coincidevano, né per importo e né per data, con le fatture azionate.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 31429 del 3 novembre 2021
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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