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Codice Civile
Codice Penale

Estinzione del giudizio di appello per rinuncia dell’appellante

Il presente caso analizza gli effetti della rinuncia agli atti nel giudizio di appello e la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio. Viene inoltre chiarito che l’estinzione del processo in appello non necessita di accettazione della controparte e che la pronuncia, in questo caso, assume la forma della sentenza. Infine si specifica che in assenza di una delle parti non si può statuire sulle spese.

Pubblicato il 26 June 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D’Appello di Ancona PRIMA SEZIONE CIVILE R.G. 1090/2023 La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II Collegio – composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente rel.
Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._873_2024_- N._R.G._00001090_2023 DEL_04_06_2024 PUBBLICATA_IL_05_06_2024

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1090 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 202r e promossa (C.F.: ), nata a il dì e residente in Trecastelli (AN), Loc. Ripe, alla , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di citazione in appello, dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Trecastelli (AN),
alla APPELLANTE CONTRO (Partita I.V.A.: ) (già con sede in, alla APPELLATO avverso sentenza n. 551/2023 Tribunale di Ancona pubblicata in data 19.05.2023 in materia di contratti bancari/opposizione a decreto ingiuntivo

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello per la riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Ancona indicata in epigrafe, sentenza che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’appellante.
non si è costituita in giudizio;

all’udienza di trattazione la parte appellante ha depositato note scritte ove dava atto dell’intervenuta conciliazione;
rinunciava pertanto all’atto di citazione in appello ex art. 306 c.p.c., “… motivata dalla mancanza di interesse alla prosecuzione dello stesso, chiedendo la estinzione del giudizio;

Alla luce dell’intervenuta rinuncia all’appello va dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto provvedendosi con sentenza.

Invero, l’estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all’azione va dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello.

Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un’espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l’art.338 c.p.c. si limita a disporre che l’estinzione del procedimento d’appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;

che l’applicabilità dell’art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall’art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell’art. 306 c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387).

Tuttavia proprio la definitività della sentenza di primo grado, la necessità dell’adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione collegiale dell’organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza.

infine osservato che a seguito dell’abrogazione dell’art. 357 c.p.c., che contemplava disciplinava reclamo collegio contro ordinanze dichiarative dell’inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell’appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza.

Non occorre, nel caso di specie, l’accettazione da parte dell’appellata società, sia perché la rinuncia è intervenuta prima della costituzione, sia perché la rinuncia all’impugnazione si differenza della rinuncia agli atti.

Nessuna statuizione va adottata con riguardo alle spese di lite in assenza di costituzione della parte appellata;
non sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.p.r.
n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l’impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile;

non sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.p.r.
n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l’impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

PQM

La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto avverso per la riforma della sentenza in epigrafe, così provvede:
– dichiara l’estinzione;
Ancona, li 04/06/2024 Il Presidente est. Dott.ssa NOME COGNOME

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