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Codice Civile
Codice Penale

Estinzione del procedimento, forma del provvedimento

Il provvedimento con il quale il collegio dichiara l’estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza.

Pubblicato il 29 October 2022 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari Seconda Sezione Civile

composta dai seguenti Magistrati:

ha emesso la seguente

SENTENZA n. 1553/2022 pubblicata il 21/10/2022

nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d’ordine 710 dell’anno 2020 T R A

XXX e YYY, entrambi assistiti e difesi dall’avv. ;

APPELLANTI E

ZZZ, rappresentata e difesa dall’avv.

APPELLATA

All’udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 14 ottobre 2022 la causa è stata riservata per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di appello notificato in data 19 giugno 2020 i sigg.ri XXX e YYY, chiedevano che, in riforma della sentenza di primo grado n. 494/2020 emessa il 5 – 6 marzo 2020 dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, fosse dichiarato che oggetto del giudizio di primo grado era l’accertamento del patto fiduciario intercorso tra le parti, avente ad oggetto la rinuncia a porre in esecuzione la sentenza, e la violazione da parte della ZZZ di tale patto; conseguentemente, dichiarato l’inadempimento, fosse disposto in merito alla restituzione degli immobili in favore degli attori con idoneo provvedimento; in via gradata, fosse dato atto dell’inadempimento consistente nel ritardato pagamento da parte della ZZZ del prezzo residuo degli immobili previsto nella sentenza n. 2335/2002, da considerare inadempimento grave; conseguentemente, fosse dichiarata non congrua l’offerta reale in data 14.03.2012 e legittimo il suo rifiuto da parte dei coniugi XXX YYY; per l’effetto, fosse dichiarata la risoluzione del rapporto sorto dalla sentenza n. 2335/2002 del Tribunale di Foggia e disposta la restituzione dei beni agli appellanti; con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi gradi di giudizio, comprese quelle dell’offerta reale.

Con comparsa di costituzione del 14 dicembre 2020 l’appellata ha chiesto : “1) rigettare il gravame proposto avverso la sentenza n. 494/2020, con conseguente integrale conferma delle statuizioni ivi contenute, anche in ordine alle spese di giudizio, e condanna degli appellanti al pagamento dell’onorario del secondo grado, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge; 2) nella sola denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata in riferimento alla domanda di risoluzione del rapporto conseguente alla pronuncia della sentenza n. 2335/2002 così come avanzata, dichiarare i sig.ri XXX YYY tenuti alla restituzione in favore della sig.ra ZZZ

Fortunata dell’importo di € 108.455,95 pari a £ 210.000.000, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ogni singolo pagamento all’effettivo ed integrale soddisfo e, in conseguenza, condannare i medesimi al pagamento in favore della sig.ra ZZZ dei su indicati importi; 3) in via del tutto subordinata e nella sola denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione del rapporto intercorso tra le parti, così come formulata da controparte, dichiarare i sig.ri XXX e YYY tenuti e, per l’effetto, condannare gli stessi a corrispondere alla sig.ra ZZZ l’importo relativo alla maggiore imposta da ella pagata a seguito dell’accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Foggia, nel maggio 2006, pari ad € 2.174,96, oltre a quanto dalla stessa pagato a titolo di imposta comunale sugli immobili in relazione ai cespiti oggetto del presente giudizio dall’anno 2004 al 2011, di IMU dall’anno 2012 a tutt’oggi e tutte le altre imposte maturate e che matureranno a suo carico sino alla definizione del presente giudizio”.

Fissata la precisazione delle conclusioni, all’udienza del 22 aprile 2022 nessuno depositava note di trattazione scritta, sicchè la causa veniva rinviata, ai sensi dell’art. 309 c.p.c., all’udienza del 14 ottobre 2022.

All’udienza del 14 ottobre 2022, celebrata nuovamente nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del Presidente della Sezione del 30 maggio 2022, nessuno depositava note di trattazione scritta.

Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell’art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l’ultimo comma dell’art. 307 c.p.c., prevedendo che l’estinzione possa essere dichiarata anche d’ufficio.

A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l’estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell’abrogazione dell’art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell’istruttore dichiarative dell’improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell’appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell’attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l’ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).

L’estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all’art. 310 u.c. c.p.c.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, con atto di citazione notificato il 19 giugno 2020, da XXX e YYY avverso la sentenza n. 494/2020 emessa il 5 – 6 marzo 2020 dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica:

Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;

Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;

Così decisa il 19 ottobre 2022 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione Civile

Il Consigliere est.

Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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