REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE – Collegio di Lavoro – composta dai Signori Magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.
Dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._116_2024_- N._R.G._00000136_2023 DEL_12_08_2024 PUBBLICATA_IL_13_08_2024
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 136 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 21/07/2023 in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per mandato allegato al ricorso in appello dall’avv. NOME COGNOME del Foro di ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
– appellante –
Contro (C.F. ), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME entrambi del Foro di a mezzo di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, con domicilio eletto in presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME
-appellato- C.F. (C.F. ), rappresentato e difeso dall’avv.to NOME COGNOME del Foro di giusta procura contenuta nel fascicolo di primo grado ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in – appellato – nonché contro ) ;
– contumaci – Oggetto della causa:
giudizio di appello contro la sentenza n. 125/2022 del Tribunale di Pordenone – progressioni economiche orizzontali Causa chiamata all’udienza di discussione del 11.7.2024
Conclusioni Per l’appellante:
“Nel merito in via principale Voglia l’Intestata Corte d’Appello nella funzione indicata, per tutte le ragioni esposte e gradate, in integrale riforma della sentenza n.125/2022 emessa dal Tribunale di Pordenone -in funzione di Giudice del Lavoro- nel giudizio iscritto al n. 174/2021 R.G., sentenza pubblicata in data 13.02.2023, non notificata- accertare e dichiarare la legittimità del meccanismo di calcolo previsto dall’art. 28 CCDI 2019 (cd. criterio della normalizzazione) anche nella parte in cui esso tiene conto del punteggio individuale dei dipendenti inquadrati nella categoria A, così della legittimità della C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. una responsabilità del medesimo a qualsivoglia titolo, accertare e dichiarare che nulla è da esso dovuto ai signori a titolo di differenze retributive, interessi, rivalutazione, con condanna dei medesimi a restituire al appellante quanto eventualmente dagli stessi percepito nelle more per la causale indicata a seguito e per effetto della sentenza nella presente sede censurata. Per tutti i motivi ampiamente esposti, si chiede che le spese e le competenze del primo grado di giudizio vengano refuse o quanto meno compensate, con onere dei signori di restituire al quanto eventualmente dal medesimo versato, nelle more, per la causale, a seguito e per effetto della sentenza nella presente sede censurata.
Spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, integralmente refuse o quanto meno compensate.
Nel merito in via subordinata Nella denegata ipotesi in cui l’adita Corte ritenga di rigettare il presente ricorso in appello con conseguente conferma della sentenza impugnata, accertata l’erroneità della stessa in ordine alla Progressione del signor voglia regolarizzare la stessa con il corretto inquadramento del medesimo.
Per tutti i motivi ampiamente esposti si chiede che le spese e competenze del primo grado di giudizio siano compensate con onere dei signori restituire al quanto eventualmente dal medesimo versato, nelle more, per la causale, a seguito e per effetto della sentenza nella presente sede censurata.
Spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, integralmente refuse o quanto meno compensate.
Per l’appellato “ Voglia la Corte d’Appello di Trieste:
In INDIRIZZO
confermare integralmente le statuizioni rese dal Tribunale di Pordenone nella sentenza n. 125 del 15.02.2023 come sopra letteralmente richiamate respingendo, per l’effetto, l’appello svolto dal In via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta la legittimità della clausola c.d. “di normalizzazione dei punteggi” di cui all’art. 28 CCDTI 2019, Accertato e dichiarato 1) l’illegittimità della graduatoria relativa alla Posizioni Economiche RAGIONE_SOCIALE approvata dal con Determinazione n.557 dd 31.12.2020 relativamente alla “normalizzati”, in contrasto con le previsioni negoziali, anche del punteggio individuale conseguito dai dipendenti inquadrati nella categoria A non ammessi alla procedura concorsuale; 2) che in assenza di applicazione di tale illegittimo meccanismo di calcolo dei punteggi c.d. “normalizzati”, in contrasto con le previsioni negoziali, anche del punteggio individuale conseguito dai dipendenti inquadrati nella categoria A non ammessi alla procedura concorsuale, il ricorrente avrebbe certamente ottenuto l’utile collocazione all’interno della graduatoria relativa alle Posizioni Economiche Orizzontali RAGIONE_SOCIALE approvata dal con Determinazione n.557 dd 31.12.2020 relativamente alla categoria C/PA ottenendo un beneficio economico pari alla differenza retributiva tra la categoria TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO; 3) la consequenziale responsabilità del per il danno patito dall’esponente per mancato lucro consistente nelle differenze retributive tra la categoria TARGA_VEICOLO e PLA2 maturate nel periodo compreso tra il 01.01.2020 sino all’inquadramento effettivo in PLA3 nella misura di euro 409,52 annuali o quella diversa somma e data che risulteranno di giustizia oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all’effettivo saldo;
Condannare il a risarcire parte ricorrente dei mancati guadagni quantificati nelle differenze retributive tra la categoria TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO maturate nel periodo compreso tra il 01.01.2020 sino all’inquadramento effettivo in PLA3 nella misura di euro 409,52 annuali o quella diversa somma e data che risulteranno di giustizia oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all’effettivo saldo.
Spese del doppio grado rifuse.
” Per l’appellato “NEL MERITO Voglia l’Illustrissima Corte adita respingere l’appello avversario così rimodulando il punto 2) del dispositivo:
2)Condanna il convenuto , in persona del Sindaco pro-tempore, a corrispondere al signor le differenze retributive tra la categoria TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO maturate nel periodo compreso tra il 01/01/2020 sino all’inquadramento effettivo in TARGA_VEICOLO 3 nonché al signor le differenze retributive tra la categoria TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO maturate nel periodo compreso tra il 01/01/2020 sino all’inquadramento effettivo in PLA TARGA_VEICOLO con i rispettivi importi ragguagliati sia a quanto contemplato nei relativi contratti di assunzione sia alle indicazioni contenute nelle tabelle di riferimento. Importi maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall’art.45, co.17 della legge n. 69/2009)
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 414 ss. c.p.c. e iscritto al ruolo il 23/04/2021, il signor aveva evocato in giudizio il quale soggetto datoriale, nonché tutti i ventiquattro dipendenti della categoria C/PLA partecipanti alla selezione per la relativa graduatoria quali litisconsorti necessari affinché venisse dichiarata l’illegittimità della graduatoria relativa alle posizioni economiche orizzontali approvata dallo stesso con determinazione n. 577 del 31.12.2020 e disposta la condanna dell’ente locale ad articolare la suddetta graduatoria inclusiva di tredici dipendenti secondo i parametri ordinari basati sulla media pura dei punteggi individuali conseguiti nel biennio 2018-2019 o, in subordine, ad articolarla escludendo dalla base di computo i punteggi individuali dei dipendenti inquadrati nella categoria “A” non ammessi alla procedura concorsuale PEO 2020. In via ulteriormente subordinata veniva richiesto il risarcimento del danno da mancato lucro e da perdita di chance.
Nel giudizio di prime cure si erano costituiti soltanto il che chiedeva il rigetto delle pretese avversarie e – con intervento adesivo alla posizione del ricorrente – il signor Con sentenza pronunciata il 15/12/2022 e pubblicata il 13/02/2023, il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva accertato e dichiarato l’illegittimità della formula c.d. di “normalizzazione” dei punteggi di cui all’art. 28 CCDTI 2019, nonché la consequenziale illegittimità della graduatoria relativa alle Posizioni Economiche Orizzontali 2020 approvata dal Comune di con Determinazione n° 557 dd. 31/12/2020 relativamente alla categoria C/TARGA_VEICOLO e, per l’effetto, previa affermazione della responsabilità di quest’ultimo per il danno patrimoniale patito sia dall’attore che dall’interveniente volontario, aveva condannato il convenuto a corrispondere al signor e al signor le differenze retributive tra la categoria TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO maturate nel periodo compreso tra il 01/01/2020 sino all’inquadramento effettivo in PLA TARGA_VEICOLO e ragguagliate sia a quanto contemplato nei relativi contratti di assunzione sia alle indicazioni contenute nelle tabelle di riferimento (importo maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo). Aveva infine condannato l’Ente Pubblico resistente a rifondere sia al ricorrente che all’interveniente le spese di lite.
Con ricorso iscritto a ruolo il 21/07/2023 il proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Giudice del Lavoro di Pordenone, sostenendo la legittimità del meccanismo di calcolo previsto dall’art. 28 CCDI 2019 (cd. criterio della normalizzazione) anche nella parte in cui con Determinazione n. 557 del 31.12.2022 – per la categoria C/PLA – ed affermando, perciò, che nulla sia dovuto dal ai signori a titolo di differenze retributive, interessi, rivalutazione, in quanto sia da escludere una responsabilità del a qualsivoglia titolo. Il sosteneva, inoltre, la omessa/errata valutazione del compendio probatorio testimoniale e documentale ed una violazione delle disposizioni in materia di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Lamentava, infine, l’erroneità della condanna del all’integrale rifusione delle spese di lite.
Si costituivano in giudizio sia il signor sia il signor , contestando entrambi la fondatezza delle censure formulate dal e instando per il rigetto dell’appello avversario.
In accoglimento della richiesta di un rinvio della prima udienza di discussione dell’11/01/2024 congiuntamente formulata dalle parti al fine di seguitare le trattative avviate in vista della definizione transattiva della instaurata vertenza, la Corte rinviava la causa all’udienza del 09/05/2024.
Con dichiarazione congiunta dd. 03/05/2024 le parti informavano il Collegio che le trattative da loro intraprese avevano portato le stesse a definire la vertenza con accordo necessitante soltanto di formalizzazione.
All’udienza del 09/05/2024 nessuno compariva;
pertanto, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. la Corte rinviava la causa all’udienza dell’11/07/2024 per la comparizione delle parti.
Anche alla nuova udienza nessuna delle parti compariva e quindi la Corte disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Deve essere conseguentemente dichiara l’estinzione del processo per inattività delle parti.
La Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo per inattività delle parti.
Nulla per le spese.
Trieste, 11/07/2024 Il Giudice Estensore (dott.ssa NOME COGNOME
Il Presidente (dott. NOME COGNOME)
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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