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Codice Civile
Codice Penale

Estinzione parziale del giudizio per transazione

Il Tribunale, in seguito ad intervenuta transazione tra alcune parti, dichiara l’estinzione parziale del giudizio con riferimento alle posizioni transatte. Il giudizio prosegue tra le restanti parti limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, che vengono poste a carico della parte soccombente secondo il principio di soccombenza virtuale.

Pubblicato il 14 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI ROMA – Sez. XIII Civile

– in persona del giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._14750_2024 -_N._R.G._00045165_2020 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_01_10_2024

nella causa civile in primo grado iscritta al n° r.g. 45165/2020, trattenuta in decisione all’udienza del 18.7.2024, vertente tra , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce all’atto di citazione;

attore -;

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio degli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

– convenuta -;

nonchè 5 in persona del Direttore Generale p.t.

, con i poteri di cui al decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00262 del 22.10.2019, elettivamente domiciliata in Milano, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

– convenuta -;

nonchè in persona dei legali rappresentanti pro tempore, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale dott. ed il Dirigente dott. elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso e nello studio dell’avv. NOME COGNOME del Foro di Roma, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti in atti;

– terza chiamata in causa -;

nonchè con sede in Mogliano Veneto (TV), INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. NOME COGNOME in forza di procura generale alle liti, a rogito Notaio dott. N. 186905 di rep/n. 30367 di racc. del 18 dicembre 2014 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO;

– terza chiamata in causa -;

OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità sanitaria;

CONCLUSIONI

DELLE PARTI:

all’udienza del 18.7.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data;

DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva dinanzi a questo Tribunale la e la Esponeva l’attore che:

– in data 30.1.2027 la madre a seguito di una caduta accidentale, era ricoverata presso la Roma per approfondimenti clinico-diagnostici in seguito all’intervento del 118;

– le condizioni generali della paziente, nonostante l’età, risultavano buone e, dopo esser stati effettuati tutti i controlli del caso, con monitoraggio saltuario delle condizioni generali e degli esami clinici, le veniva somministrata una terapia medica farmacologica;

– era poi trasferita in ambulanza presso la Casa di Cura Nomentana RAGIONE_SOCIALE per la lungodegenza e per le ulteriori terapie del caso, anche riabilitative, vista la deambulazione assistita;

– a seguito di visita fisiatrica, presso il veniva refertato che la sig.ra di 91 anni, avesse una buona autonomia e lucidità nonostante alcune patologie compatibili con l’età e il referto prevedeva un percorso riabilitativo, regolarmente poi eseguito, anche quando la paziente avrebbe dovuto essere in isolamento, ed interrotto solo nei giorni 31/03/17 e 08/04/17, evidentemente per il peggioramento delle condizioni cliniche della stessa;

– alla data del 17.2.2017 tutti gli esami ematici erano nella norma ed il tampone rettale negativo;

– comparivano tuttavia una serie di sintomi ed era diagnosticata la presenza di Antigene GDH di Costridium difficile su esame delle feci, – nonostante la febbre e la diarrea, invece di isolare la paziente e mettere in atto tutte le misure di igiene e profilassi per evitare la diffusione dell’infezione, la paziente continuava il suo percorso di riabilitazione e le sue condizioni peggioravano di giorno in giorno, con perdita di peso e lucidità, che la facevano precipitare in uno stato di torpore generale puntualmente riportato in cartella clinica solo negli ultimi giorni di vita e nonostante continuasse la riabilitazione in palestra; – l’infezione ospedaliera, diagnosticata con ritardo e non curata in modo corretto, portava al decesso della paziente in data 10.4.2017;

– veniva incardinata, dinanzi al Tribunale di Roma, la procedura di accertamento tecnico preventivo distinta dal numero di R.G. 77912/2018, nella quale si costituivano la e l’ le quali, oltre ad eccepire il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di chiedevano integrarsi il contraddittorio con la quale compagnia assicuratrice della nonché con la struttura nella quale, a detta della la Sig.ra avrebbe contratto l’infezione da Clostridium difficile;

– integrato il contraddittorio con la e con la quest’ultima chiamava in garanzia la quale proprio ente assicurativo;

– correttamente costituito il contraddittorio, la prima procedura di ATP si concludeva mediante l’adesione del ricorrente, in data 25.06.2019, all’eccezione di incompetenza territoriale e pertanto il Giudice si dichiarava incompetente in favore del Tribunale di Tivoli;

– riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Tivoli (R.G. 3508/2019), il ricorrente riproponeva la medesima richiesta iniziale:

“disporre CTU mediante nomina di Professionisti i quali possano accertare sotto il profilo specialistico e medico-legale le responsabilità ascrivibili al personale del presso cui la sig.ra venne presa in cura dal 17/02/2017 al 10/04/17 (data del decesso), e della , per la contrazione dell’infezione ospedaliera, e/o per la tardiva diagnosi dell’infezione, e/o per l’erronea cura della stessa e/o per il mancato trasferimento presso un reparto di malattia infettiva con conseguente decesso della stessa in data 10/04/2017, nonché confermare la sussistenza del nesso causale tra la morte della sig.ra e il trattamento sanitario della – la procedura di ATP dinanzi al Tribunale di Tivoli si concludeva con provvedimento di inammissibilità del 12.06.2020 per supposta non provata legittimazione attiva dell’odierno attore, figlio della Sig.ra – veniva esperita inoltre la procedura di mediazione; – atteso l’interesse del Sig. nella sua qualità, ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in considerazione dei fatti che hanno portato alla morte della madre, Sig.ra così concludeva parte attrice:

“Piaccia all’Ecc.mo

Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni esposte in narrativa:

1. Accertare e dichiarare che il decesso della Sig.ra sia imputabile alla responsabilità medica della società ovvero, in subordine, a quello della società per ciascuna in via esclusiva, ovvero in sopra esposte nonché degli esiti dell’espletanda CTU;

2. Accertare e dichiarare la responsabilità dell’ qualora la stessa, debitamente avvertita dalla , non abbia posto in essere i protocolli di prevenzione per il caso descritto in premessa;

3. Per l’effetto, condannare, per tutte le ragioni ed i motivi esposti nel corpo del presente atto, la società , ovvero, in subordine, la ovvero la , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, in via esclusiva, in solido o in proporzione, ciascuna per le proprie responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal sig.

nella misura che risulterà dovuta in corso di causa e ciascuno, anche a seguito di personalizzazione, con rivalutazione, interessi, oltre al lucro cessante derivante dalla mancata disponibilità degli importi risarcitori che avrebbero dovuto esser corrisposti con riferimento alla data dell’illecito, anche oltre il massimale, anche all’esito della espletanda CTU medica.

4. Per l’effetto e in subordine, laddove sia accertata la mancata comunicazione dell’infezione alla competente, condannare la struttura sanitaria ritenuta responsabile per l’infezione risarcimento del danno causato dalla mancata comunicazione relativa all’esistenza dell’infezione stessa all’ nella misura ritenuta di giustizia da determinarsi anche in via equitativa.

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.

costituiva la contestando gli assunti attorei e così concludendo:

“Voglia l’On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:

A. in via preliminare, fissare nuova udienza di comparizione delle parti, anche ai sensi dell’art. 269

c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa (o, comunque l’estensione della domanda nei confronti) di (P. IVA: e C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma a INDIRIZZO, nonché di (C.F. IVA:

RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano 12 Oltre che nelle precedenti fasi processuali, nelle quali si è esplicato il giudizio di accertamento tecnico preventivo, cui si è accennato nella nota a piè di pagina n. B. nel merito:

– in via principale, respingere le domande tutte ex adverso formulate, in quanto improcedibili e/o inammissibili e/o comunque infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, per le ragioni esposte in narrativa;

– in subordine, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dall’attore, ritenere la responsabilità esclusiva della e, per l’effetto, condannare solo quest’ultima a risarcire l’attore;

– in ulteriore subordine, nell’ipotesi in cui dovesse essere ritenuta la responsabilità solidale delle case di cura convenute, determinata percentuale inferiore, in accoglimento della domanda di regresso condizionata, condannare la a rivalere la concludente di quanto, pur di spettanza della prima, sia corrisposto all’attore dalla seconda;

C. in ogni caso, condannare a mallevare e/o rivalere di quanto la stessa fosse tenuta a pagare all’attore.

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA, c.p.a. , come per legge”.

Si costituiva inoltre la , contestando la domanda attorea in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto e così concludendo:

Piaccia all’Ill.mo

Tribunale adito, col favore delle spese, e sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva:

In via pregiudiziale:

dichiararsi la nullità della citazione per le motivazioni esposte.

In ogni caso: rigettare ogni domanda nei confronti di in quanto infondata in fatto e diritto.

In via subordinata:

nel caso di accoglimento delle domande dell’attore (anche solo parziali), previa ogni più opportuna declaratoria del caso e/o di legge, ove dovesse ritenersi sussistente una solidarietà passiva tra la ed la accertare e dichiarare le quote di responsabilità della e della condannando i medesimi non in solido ma pro quota al pagamento di quanto dovuto all’attore, e manlevare e tenere indenne la per la sua quota”.

Si costituiva anche la contestando gli assunti di parte attrice e così concludendo:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione:

ritenere e dichiarare infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, le domande attrici e per l’effetto rigettarle integralmente.

In via subordinata, nella non creduta ipotesi che venga accertata una qualsivoglia responsabilità in capo alla ovvero in capo al personale medico o paramedico del medesimo, liquidare il danno nella misura che verrà accertata in corso di causa per i soli danni provati, in relazione di causalità immediata e diretta con l’operato del personale della , riducendolo in ragione delle concause e del fatto proprio dell’attore ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c..

condannando a tenere indenne e/o a rimborsare la di quanto questa fosse tenuta a pagare, per le rispettive posizioni, la , con sede legale in INDIRIZZO, 31021 Mogliano Veneto (TV) (Cod. Fiscale e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche ponendo tale danno direttamente a carico della Compagnia assicuratrice.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, I.V.A. e C.P.A come per legge”.

Autorizzate le chiamate in causa, si costituiva la chiamata da , così concludendo:

VIA PREGIUDIZIALE – accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell’attore per tutte le motivazioni dedotte in narrativa;

NEL MERITO – in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare qualunque domanda formulata nei confronti di , siccome infondata in fatto e in diritto e non provata;

– in via subordinata, per la non creduta, denegata, gravanda ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate nei confronti di , graduare le quote di responsabilità addebitabili a ciascuna delle convenute, con esclusione del vincolo di solidarietà dell’obbligazione risarcitoria, ovvero, in subordine, accertare il diverso grado di responsabilità rispetto al vincolo di solidarietà;

– liquidare il risarcimento secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato danno, con esclusione di ogni indebita, non tempestivamente domandata e non dovuta voce e/o richiesta e di ogni duplicazione conseguente al cumulo delle richieste avanzate per identiche e/o alternative voci del danno, da ridursi, anche ex art.1227 c.c., in proporzione al peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare lo stato personale della paziente;

– ove accertata e dichiarata la corresponsabilità di nella causazione del decesso della sig.ra escludere l’operatività della polizza e/o ridurre l’indennizzo dovuto ove dimostrato che struttura non abbia positivamente soddisfatto gli oneri di prevenzione delle infezioni sulla stessa , condannare a manlevare l’assicurata nei limiti della propria quota d’incidenza causale nella produzione del danno, sino a concorrenza del massimale pari ad € 3 milioni per sinistro e del massimale aggregato annuo pari ad € 9 milioni (ovvero per la minor somma che, al tempo del pagamento, residuerà per l’annualità su cui grava il presente sinistro), ponendo la franchigia polizza, pari 5.000,00, direttamente carico dell’assicurata, rappresentando la parte del rischio che ha trattenuto per sé; – ove mai la manleva del qui concludente assicuratore non dovesse essere contenuta nei limiti della quota di responsabilità di , accertare, quantificare e dichiarare il diritto di al regresso pro quota nei confronti dei condebitori solidali, in relazione alle somme anticipate alla parte vittoriosa della presente lite e non imputabile alla quota d’incidenza causale nella produzione del danno di pertinenza di – rigettare la domanda dell’assicurata di porre il danno direttamente a carico della concludente compagnia; – rigettare la domanda attorea diretta ad ottenere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria;

– in via istruttoria, salvo più compiutamente dedurre nei termini di legge, ci si oppone sin da ora all’ammissione della CTU medico legale in quanto meramente esplorativa.

Con vittoria di spese e compensi.

Servatis juribus”.

Si costituiva infine la chiamata in causa dalla chiedendo l’accoglimeto delle seguenti “Voglia l’On.

Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvedere:

IN RELAZIONE ALLA DOMANDA PRINCIPALE DEL COGNOME – nel merito rigettare la domanda di parte attrice in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto oltre che non provata per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.

IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI GARANZIA DELLA NOMENTANA – nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della per i fatti oggetto del giudizio, previo accertamento della effettiva operatività della polizza 371010390, e tenuto conto di tutte le limitazioni ed esclusioni pattuite, accogliere la domanda di garanzia nel rispetto di tutti i limiti e condizioni di cui alla polizza dedotta, ivi compresi massimali, sottomassimali, franchigie e scoperti.

Con vittoria di spese, diritti e onorari tutti del presente processo oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP”.

Nel corso dell’istruzione era ammessa ed espletata la consulenza medico legale e all’esito interveniva accordo transattivo fra l’attore da un lato e la nonché la compagnia assicurativa di dette ultime due strutture sanitarie, dall’altro.

Il giudizio proseguiva pertanto fra la parte attrice e l’ , che precisavano le conclusioni (unitamente alle altre parti), all’udienza del 18.7.2024, tenutasi a trattazione scritta, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

DELLA DECISIONE In atti è prodotto l’atto di transazione intervenuto fra l’attore da un lato e la le rispettive compagnie assicurative, dall’altro, nelle quali dette parti hanno definito i rapporti fra di loro, specificando che “… il giudizio pendente innanzi al Tribunale civile di Roma, recante n.R.G. 45165/2020, proseguirà esclusivamente tra il sig. e la e avrà ad oggetto il solo riconoscimento delle spese di lite…” precisando altresì che “… le eventuali somme e/o spese di lite che verranno riconosciute alla all’esito del giudizio recante n. R.G. 45165/2020 saranno ad esclusivo carico del Il Sig. dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, a chiedere e pretendere dalle convenute ( , nonché delle terze chiamate in forza della polizza n. NUMERO_DOCUMENTO e in forza della polizza n. NUMERO_DOCUMENTO), il rimborso delle spese legali e tecniche, o di qualsiasi altra somma che lo stesso verrà condannato a rifondere alla RAGIONE_SOCIALE, fra e le seguenti parti: per ciascuna delle dette strutture sanitarie, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere senza alcuna determinazione in punto di spese di lite, che le parti hanno composto in transazione.

Vanno invece liquidate in favore della e a carico dell’attore le spese di lite, secondo il principio di soccombenza virtuale, considerato che la domanda avanzata dall’attore nei confronti della predetta convenuta, non avrebbe trovato accoglimento.

pertanto liquidati all’ , per la fase di espletamento dell’ATP, l’importo di € 2.500,00 per compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge e per il presente giudizio, € 30,00 per spese ed € 5.200,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb forf. come per legge.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

-) dichiara cessata la materia del contendere fra l’attore e le seguenti parti:

per ciascuna delle dette strutture sanitarie;

-) condanna alla rifusione, in favore della 5, delle spese di lite, che liquida, per il procedimento di ATP, in € 2.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge e, per il presente giudizio, in € 30,00 per spese ed € 5.200,00 per compensi professionali, oltre iva, c.p.a. e rimb forf. come per legge.

Così deciso in Roma il 30.9.2024 IL GIUDICE

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