REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 219/2018 pubblicata il 28/09/2018
nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. promossa
da
XXX, difeso e rappresentato dall’avv. giusta mandato a margine del ricorso introduttivo,
-ricorrente-
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti, per procura generale alle liti, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. in forza della procura a rogito del notaio dott.,
– resistenti–
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “in via principale di merito: voglia l’Ill.mo Giudice, previa conferma od emanazione del provvedimento di sospensione richiesto, accertata l’insussistenza del credito azionato dall’Inps a titolo di sanzioni per evasione contributiva, dichiarare nulli, invalidi, inefficaci e comunque annullare il ruolo e/o l’avviso di addebito opposto in parte qua nonché respingere la pretesa creditoria avanzata a tale titolo da parte dell’Istituto, per tutte le ragioni di cui in narrativa, con condanna di quest’ultimo alla rifusione dei compensi, esborsi, e delle anticipazioni relativi al presente procedimento e distrazione in favore del procuratore antistatario. Sempre nel merito, in subordine: per le ragioni di cui in esposto, in ogni caso voglia il Giudice ridurre gli importi oggi azionati a titolo di sanzioni civili che si ritengono non dovute a titolo di evasione contributiva ma al più a titolo di mera omissione e comunque perché in presenza di trasformazione del rapporto di lavoro contestato, con conseguente condanna dell’istituto al ricalcolo degli importi a tale titolo richiesti alla luce dell’art. 116, lett. A) comma 8 della legge n. 338/2000, per quanto risulterà di ragione. In ogni caso: annullarsi le sanzioni erroneamente calcolate nel titolo e nell’importo o comunque non dovute in relazione agli anni contestati, come tali risultanti indebite”.
Per parte resistente: “accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della SCCI spa; nel merito. Voglia rigettare il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato, confermando l’avviso di addebito impugnato per gli importi ivi indicati o la somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre le somme aggiuntive ulteriori e gli oneri di riscossione dovuti come per legge. Con vittoria di spese e competenze legali”.
Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione Con ricorso depositato in data 5.1.2017 parte ricorrente impugnava l’avviso di addebito n. formato il 24 ottobre per euro 23.886,04 a titolo di contributi alla gestione commercianti riferiti al periodo luglio 2010/dicembre 2015 nonché di sanzioni e somme aggiuntive per evasione contributiva.
In particolare, rilevava parte ricorrente che l’avviso di addebito opposto traeva origine da un precedente accesso ispettivo dalle cui risultanze l’Istituto aveva considerato insussistenti i rapporti di subordinazione in essere tra la società “YYY”, di cui il ricorrente era socio accomandatario, e il personale dipendente costituito da sé medesimo e dai propri familiari.
Non senza avere rivendicato la natura subordinata dei rapporti di lavoro in essere con i collaboratori, rilevava parte ricorrente l’insussistenza dei presupposti per riconoscere la sanzione dell’evasione contributiva di cui all’art. 116, comma 8, lett. B) L.388/2000. A tal fine, osservava che i rapporti di lavoro disconosciuti erano formalmente in regola con le denunce e i necessari adempimenti e che non vi era stato né occultamento di contributi né sottrazione di reddito; rilevava, quindi, che la propria buona fede era sufficiente per ritenere insussistente il requisito dell’intenzionalità datoriale costituente il discrimine tra la contestata evasione contributiva e la diversa ipotesi della omissione contributiva. Concludeva pertanto come in epigrafe.
Nel costituirsi in giudizio, l’Istituto resistente contestava la ricostruzione avversaria e chiedeva il rigetto delle relative domande in quanto infondate.
La causa è stata istruita con produzione documentale e con escussione di prova testimoniale ed è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’udienza del 24.9.2018 mediante lettura del dispositivo in atti.
Si deve premettere il difetto di legittimazione passiva della società
S.C.C.I. SPA non essendo stato, il credito di cui all’avviso di addebito opposto, oggetto di cessione, trattandosi di contributi riferiti agli anni dal 2010 al 2015.
Venendo al merito, si osserva che l’esperita istruttoria ha confermato che i collaboratori del sig. XXX – tali *** e ***, peraltro tutti uniti al ricorrente da vincoli di parentela – hanno effettivamente partecipato personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, avendo nei fatti gestito l’attività come impresa familiare. Si vedano al proposito le deposizioni dei testi *** e *** che hanno sostanzialmente confermato la libertà di orario dei collaboratori, la suddivisione di ruoli datoriali tra gli stessi, la libertà di accesso alla cassa e, soprattutto, la circostanza che tutti e tre fossero soliti emanare direttive sul lavoro, tanto da essere considerati titolari effettivi.
Corretta dunque si appalesa la riqualificazione dei rapporti di lavoro come operata da parte resistente.
Analogamente non può dirsi, tuttavia, quanto alla contestata evasione contributiva.
Sul punto, deve ritenersi ormai consolidato il principio secondo il quale, perché ricorra l’ipotesi dell’evasione contributiva, a mente dell’art. 116, comma 8, lett. a) legge n. 388/00, è necessario che vi sia a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate; b) tale occultamento sia stato attuato con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato. Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l’assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l’accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, ma anche quando ricorra un’incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all’ente previdenziale (e, quindi, occultata) l’effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell’imposizione. Né a contrario avviso può condurre il rilievo che, in ipotesi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni, l’ente impositore potrebbe venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento, e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l’occultamento dei rapporti o delle retribuzioni (in tal senso, Cass. n. 6405/2017).
Se tale presupposto pare indiscutibilmente integrato nella fattispecie concreta, laddove le denunce obbligatorie non sono risultate nei fatti veritiere, dubbi si pongono quanto alla sussistenza del secondo requisito richiesto dalla norma richiamata.
Infatti, in ordine al secondo requisito, di carattere soggettivo, la formulazione della norma – art. 116, comma 8°, lett. b) «in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate…»-, attribuisce rilievo all’elemento intenzionale, creando, da un lato, una presunzione iuris tantum della volontà del datore di lavoro di sottrarsi al pagamento dei contributi e, dall’altro, consentendo, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l’ipotesi dell’evasione: la suddetta presunzione (proprio perché non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l’allegazione e prova di circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento.
Nel caso concreto, per l’appunto, non può ritenersi sussistente anche questo secondo requisito, difettando proprio lo specifico intento fraudolento previsto dalla norma, ossia la finalità di non versare i contributi o i premi.
Nella fattispecie sub iudice, infatti, non solo i contributi sono sempre stati versati regolarmente, ma sono stati addirittura versati in eccesso rispetto a quanto il ricorrente sarebbe stato tenuto se avesse iscritto i dipendenti ab origine alla gestione commercianti. Peraltro, la buona fede del predetto è insita nel fatto che i rapporti di lavoro controversi sono intercorsi tra familiari e che gli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità e all’inoltro delle comunicazioni obbligatorie sono stati sempre eseguiti in maniera ineccepibile.
Si richiama al proposito anche Cass. n. 9159/2017 secondo cui
“… non integra l’ipotesi di evasione ex art. 116, lett. a), della l. n. 388 del 2000, il datore di lavoro che abbia versato i contributi previdenziali per avere inteso la propria attività come industriale, con conseguente omissione della richiesta di iscrizione alla gestione commercianti, dovendosi escludere l’assenza di un fine fraudolento o di un volontario occultamento dei rapporti o delle retribuzioni”.
Per l’effetto, l’avviso di addebito n. formato in data 24.10.2016 deve essere annullato limitatamente alla parte riferita alle sanzioni per evasione contributiva, e conseguentemente l’I.N.P.S. deve essere condannato a ricalcolare la sanzione a titolo di omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. A), L. 388/2000.
Infatti, il debito nei confronti dell’I.N.P.S. può dirsi sorto solamente a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro e non ad un accertamento di pura evasione.
Attesa la soccombenza dell’Istituto, quest’ultimo deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite a favore di parte ricorrente liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa, definitivamente pronunziando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudica:
1) annulla l’avviso di addebito n. formato in data 24.10.2016 nella parte riferita alle sanzioni per evasione contributiva, con conseguente condanna dell’I.N.P.S. a ricalcolare la sanzione a titolo di omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. A), L. 388/2000;
2) condanna il resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.250,00 a titolo di compenso, oltre spese generali, I.V.A. e C.N.A.
come per legge;
termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Udine in data 24/09/2018
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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