Nel caso di cessione del credito munito di ipoteca, l’annotazione di detta cessione può essere opponibile al fallimento anche se annotata successivamente alla sua dichiarazione.
Nel caso di cessione del credito munito di ipoteca, l’annotazione di detta cessione può essere opponibile al fallimento anche se annotata successivamente alla sua dichiarazione.
Tale annotazione, rientrando tra le varie formalità previste dall’art. 45 l.f. è, come è noto, disciplinata nel caso di specie dall’art. 2843 c.c. in base al quale l’annotazione del trasferimento dell’ipoteca a margine della iscrizione della stessa ha valore costitutivo e si configura perciò come un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo, per cui, ove non effettuata, comporta l’inefficacia del trasferimento stesso nei confronti dei creditori concorrenti.
Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 3402 del 12 febbraio 2013
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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