REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del G.O.T. dott.ssa in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 565/2023 pubblicata il 03/05/2023
nella causa civile al n. 4613 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l’anno 2019 promossa con ricorso di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c. nell’interesse del signor XXX, appresentato e difeso dall’Avv., in forza di mandato in calce al ricorso
– RICORRENTE –
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv., in forza di procura speciale agli atti
– RESISTENTE –
E contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano
– RESISTENTE –
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Previa dichiarazione di inammissibilità e irritualità delle note difensive datate 12.05.2020 depositate dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pavia con gli allegati n. 10) documenti, in quanto depositate senza alcuna autorizzazione e/o provvedimento del Giudice al di là del termine del 10.12.2019 indicato con ordinanza 22.11.2019 oltre di ogni eventuale memoria integrativa con contenuto diverso quali argomentazioni difensive e produzioni, rispetto a quanto previsto al n. 1 del comma 6 dell’art, 183 c.p.c. e non diversamente autorizzato dal Giudice. Dichiarare l’ineseguibilità e l’inefficacia esecutiva dei verbali di accertamento (doc. 4 e 5) e di tutti gli atti connessi e consequenziali, compresi gli esecutivi dell’Agenzia delle Entrate della Provincia di Pavia tra cui il pignoramento e l’avviso di vendita immobiliare notificata il 12.07.2019 emessi nei confronti di XXX. Inibire così all’Agenzia delle Entrate e della Riscossione di procedere ulteriormente all’esecuzione immobiliare. Revocare, in subordine, ex art. 80 D.P.R. 602/73 l’atto di valutazione dell’immobile in quanto il prezzo di base della vendita determinato ex art. 79 D.P.R. 602/73 è sproporzionato ed inadeguato rispetto al reale valore del bene. Con riserva di richiesta danni ex art. 59 stesso D.P.R. Rigettare, perché inammissibile e infondata, la richiesta di revoca del provvedimento di sospensione cautelare 17.12.2019 dal Giudice, che andava nel caso reclamato, stante la conclusione della fase cautelare. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
Per la resistente Agenzia Entrate – Riscossione: “1. Rilevare e dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente al merito della pretesa. 2. Rilevare e dichiarare il difetto di competenza del giudice adito essendo la causa iscritta a ruolo contenzioso generale e non esecuzioni. 3. Disporre eventuale integrazione del contraddittorio con l’Ente creditore. 4. Non concedere la sospensione richiesta o revocarla qualora concessa medio tempore. Nel merito 5. Rilevare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell’Agente della Riscossione relativamente al merito e alle attività che precedono la consegna del ruolo all’Agente della Riscossione. 6. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari a favore dello scrivente difensore antistatario.”
Per la resistente Ader – Agenzia Entrate – Riscossione: “In via preliminare: Dichiarare inammissibile l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 57 DPR 602/73 e/o, in quanto il sindacato diretto pure in tale ambito di accertamento originato dal ricorso in opposizione all’esecuzione afferisce a crediti di natura tributaria, in considerazione della giurisdizione in tale ambito della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, oltretutto già esercitata sui medesimi profili dall’opponente anche dinanzi alla Commissione Regionale Tributaria in sede di gravame avverso le sfavorevoli sentenze; Dichiarare inammissibile l’opposizione in quanto volta a far riemergere non consentiti accertamenti estranei alla protestas iudicandi del Giudice dell’Esecuzione anteriori al pignoramento immobiliare e relativi a cartelle esattoriali mai impugnate dal contribuente ed oltretutto oggetto di giudicato definitivo in forza delle sentenze n. 6540/34/2014 e 4067/02/2015 emesse dalla CRT di Milano in data 11 dicembre 2014 e 24 settembre 2015. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Ader; Nel merito: rigettare la domanda ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale. Condannare l’opponente e/o parte opposta chiamante in causa alla refusione integrale delle spese degli onorari di lite. In caso di accoglimento della dispiegata opposizione all’esecuzione emettere provvedimento di compensazione delle spese in relazione agli eventi complessivamente considerati provvedimenti in forza dei quali l’Agenzia delle EntrateRiscossione sia tenuta indenne dalle conseguenze processuali derivanti da un eventuale pronuncia favorevole alla ricorrente.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c. depositato in data 31 luglio 2019 il signor XXX conveniva in giudizio l’Ader – Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pavia eccependo l’inopponibilità del credito tributario vantato da Agenzia delle Entrate nei suoi confronti a seguito di una sentenza penale di assoluzione e l’errata valutazione dell’immobile oggetto della procedura esecutiva.
La causa veniva assegnata alla Dott. che con provvedimento del 20 settembre 2019 fissava udienza di prima comparizione per il giorno 18 ottobre 2019.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 10 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pavia opponendosi alle domande di parte ricorrente e, in via preliminare, il rigetto della sospensione.
Si costituiva in giudizio con comparsa del 16 ottobre 2019 l’Ader – Agenzia delle Entrate – Riscossione rilevando l’infondatezza delle domande di parte ricorrente.
All’udienza del 18 ottobre 2019 parte ricorrente chiedeva termine per integrare il contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate – ente creditore; l’Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziava l’impossibilità da parte della cancelleria di acquisire la comparsa predisposta dell’Avv. Albanese, risultando l’Ente Riscossione difeso dall’Avvocatura dello Stato, chiede termine per la regolarizzazione del deposito. Il Giudice concedeva termina di giorni 20 per la notifica all’Agenzia delle Entrate – ente creditore e rinviava la causa per la discussione sulla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo e del precetto all’udienza del 22 novembre 2019.
All’udienza del 22 novembre 2019 parte ricorrente chiedeva la sospensione della procedura, facendo presente che era fissata per il giorno 18 dicembre 2019 l’asta immobiliare, chiedeva altresì la sospensione dell’esecuzione rilevando che detta opposizione era stata proposta avanti al questo Giudice in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 1114/2018; parti resistenti si opponevano alla richiesta di sospensione rilevando in primis il difetto di giurisdizione e rilevando i due procedimenti, penale e tributario, seguono binari differenti; rilavavano altresì che il titolo era costituito da n. 1 sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano passate in giudicato. Il Giudice concedeva termine di giorni 8 a parte ricorrente per la produzione in giudizio dei documenti attestanti la sospensione e/o lo sgravio del debito di cui alla cartella esattoriale e termine sino al 10 dicembre 2019 alle resistenti per repliche, riservando la decisione sulla sospensione della procedura esecutiva.
Con provvedimento del 17 dicembre 2019, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, rilevato che il ricorrente nei termini assegnati non aveva prodotto la documentazione richiesta, atteso il grave pregiudizio derivante per parte opponente da una vendita esecutiva del cespite immobiliare nel caso fosse dichiarata l’inefficacia e/o l’ineseguibilità dei verbali di accertamento e di tutti gli atti successivi ad essi, disponeva in via cautelare la sospensione della procedura esecutiva e conseguentemente l’esperimento di vendita all’asta del 1812.2019, demandando ogni decisone sulla validità ed efficacia del titolo alla sentenza definitiva. Rinviava il procedimento all’udienza del 24 marzo 2020.
L’udienza del 24 marzo 2020 veniva rinvia d’ufficio, causa pandemia, al 12 maggio 2020.
All’udienza del 12 maggio 2020 svoltasi secondo le modalità previste dall’art. 83 comma 7 lett. F, D.L. 18/20, rinviata d’ufficio al 15 maggio 2020 stante problemi di collegamento delle parti, le parti chiedevano concedersi i termini di cui all’art, 183 VI comma c.p.c. Il Giudice concedeva i termini richiesti e rinviava la causa all’udienza del 2 ottobre 2020.
All’udienza del 2 ottobre 2020 svoltasi secondo le modalità previste dall’art. 83 comma 7 lett. H, D.L. 18/20, parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Nessuno era presente per le resistenti. Il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del 2 marzo 2021.
All’udienza del 2 marzo 2021 svoltasi secondo le modalità previste dall’art. 83 comma 7 lett. F, D.L. 18/20, le parti precisavano le conclusioni. Il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
PREMESSO CHE
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato oggi dal n. 4) del secondo comma dell’art. 132 c.p.c. (e dalla norma attuativa contenuta nell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale), le quali oggi – a seguito dell’immediata entrata in vigore anche per i giudizi pendenti dell’art 45 co. 17 della legge 18.06.2009 n. 69 – dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e specificando in particolare che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente domanda è parzialmente fondata e deve essere in parte accolta.
Preliminarmente questo giudice osserva che è infondata la questione della competenza atteso che l’esecuzione è iniziata e pertanto secondo il principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento a fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento a prescindere dalla notifica della cartella nonché la cognizione con riferimento a fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l’esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civile 14 aprile 2020 n. 7822).
Parimenti è accoglibile l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di Agenzia Entrate Riscossione che non ha alcun ruolo attivo essendo unicamente l’ente incaricato di eseguire la prestazione determinata dall’Ente Impositore e pertanto Agenzia delle Entrate.
Premettendo che il sig. XXX veniva indagato dalla G. di F. per il reato di previsto e punito dall’art. 2 D. L.vo 74/2000 perché, nella sua qualità di titolare firmatario della omonima ditta individuale con sede legale e domicilio fiscale in Magherno (PV) al fine di evadere l’imposta sui redditi, avvalendosi di 51 documenti denominati “acquisti da privato” indicava nella dichiarazione “PF2009” relativa all’anno di imposta 2008, elementi passivi fittizi pari ad Euro 508.861,00. In buona sostanza la G. di F. ha ritenuto che la ditta individuale di XXX svolgesse operazioni oggettivamente inesistenti utilizzando soggetti passivi potenzialmente ignari.
Tali operazioni inesistenti avrebbero generato utili mai dichiarati per gli anni 2007 e 2008. Da qui l’accertamento della Agenzia delle Entrate e la conseguente sanzione.
Il ricorrente veniva assolto dal Tribunale di Pavia con la sentenza n. 1504/2015 perché il fatto non sussiste e pertanto i costi per l’acquisto di materiale ferroso non sono da considerarsi fittizi ma reali. E’ di manifesta evidenza che il maggior utile che l’Agenzia delle Entrate ha ipotizzato come conseguito in conseguenza di operazioni spregiudicate e inesistenti in realtà non sussiste.
Motivo per cui l’Agenzia delle Entrate alla luce della sentenza del Tribunale di Pavia che ha accertato che il fatto non sussiste, avrebbe dovuto rivedere le dichiarazioni dei redditi anno 2007 e 2008 dell’impresa individuale di XXX.
A parere di questo Giudice ogni altra questione appare superata dal momento che la violazione fiscale non sussiste e pertanto anche i verbali di accertamento relativi agli esercizi 2007 e 2008 dovevano essere se non annullati per lo meno rivisti nel loro ammontare.
Sebbene la decisione di accogliere almeno parzialmente la presente opposizione ponga la questione del contrasto con i giudicati delle due sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale, a parere di questo giudice non è esigibile l’importo indicato nei due verbali di accertamento, indicato come costo non deducile allorquando la sentenza del Tribunale di Pavia assolve l’opponente per non aver commesso il fatto.
Non sembrano invece accoglibili le doglianze in merito alla valutazione fatta dal C.T.U. sull’immobile oggetto di esecuzione. Tale valutazione è estranea alla potestas iudicandi del presente Giudice.
Per tale motivo le spese del presente giudizio devono considerarsi interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
A. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di agenzia Entrate Riscossione;
B. Accoglie parzialmente l’opposizione e per l’effetto dichiara l’inefficacia dei verbali di accertamento n. per l’anno 2007 e n. per l’anno 2008; C. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pavia il 28 aprile 2023.
Il giudice Onorario
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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