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Fattura commerciale annotata nelle scritture contabili

La sentenza analizza il tema della competenza territoriale in relazione al foro del contratto. Inoltre, si evidenzia come la fattura commerciale, se annotata nelle scritture contabili, possa costituire piena prova dell’esistenza del credito.

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Pubblicato il 24 marzo 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

Sezione III

Civile Composta dai magistrati:

Dr.ssa NOME COGNOME Presidente Dr.ssa NOME COGNOME Consigliere Dr.ssa NOME COGNOME Consigliere rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._384_2025_- N._R.G._00002359_2022 DEL_06_03_2025 PUBBLICATA_IL_06_03_2025

Nella causa promossa in appello con citazione notificata il 12.12.2022 da:

in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Rovigo (RO), R.G.N. 2359/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

, 18/14, (fax n. NUMERO_TELEFONO pec per procura allegata alla citazione d’appello, appellante contro:

(già , in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Roma (RM), INDIRIZZO (P. Iva , con il proc. dom. Avv. NOME COGNOME (c.f , PEC: in Venezia, INDIRIZZO per procura unita al ricorso per decreto ingiuntivo N.R.G. 6957/2018 del Tribunale di Padova, appellata Oggetto: appello avverso la sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Padova pronunciata nel procedimento R.G. 8924/2018 (est. dott.ssa COGNOME), pubblicata il 18.05.2022, non notificata.

in punto: contratti e obbligazioni varie.

Causa trattata all’udienza del 10.02.2025.

CONCLUSIONI

:

Il procuratore dell’appellante ha così concluso:

In via preliminare Accertarsi e dichiararsi per tutti i motivi indicati in premesse, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Padova, Giudice adito in sede monitoria, ad emettere il decreto ingiuntivo essendo competente ai sensi dell’art. 19 c.p.c. il Tribunale di Rovigo, luogo in cui ha sede legale e, per l’effetto, dichiararsi nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con ogni pronuncia conseguente;

C.F. le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in premesse e, per l’effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con ogni pronuncia conseguente;

In ogni caso Per l’effetto, ordinarsi a la restituzione di € 55.930,66 oltre alle spese di registrazione per € 776,75 pari a tutte le somme versate da in ottemperanza all’ordinanza 26.3.2020 con cui il Giudice di Padova, Dott.ssa NOME COGNOME dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 2933/18 del Tribunale di Padova, Dott. (RGN 6957/2018), oltre interessi moratori dal giorno dell’avvenuto pagamento alla data della effettiva ripetizione;

In ogni caso Spese di lite e compensi professionali, oltre accessori di legge, interamente rifusi per entrambi i gradi di giudizio;

In via istruttoria Come da memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 e da memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 3 del giudizio di primo grado.

Il procuratore delle appellate ha così concluso:

“NEL MERITO Dichiarare inammissibile l’appello ex art. 348 bis c.p.c. ovvero rigettare l’appello in quanto infondato, in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Padova e le statuizioni tutte di cui alla citata sentenza.

IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l’ammissione di tutte le istanze istruttorie non ammesse come da memoria ex art. 183 comma 6 cpc n. 2 depositata (in formato cartaceo) il 10.07.2020 e come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc depositata in data 30.07.2020.

IN OGNI CASO Spese, competenze e accessori, come per legge, interamente rifusi”.

sentenza n. 971/2022 emessa nel procedimento R.G. n. 8924/2018 e pubblicata in data 18.05.202 il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con citazione del 09.11.2018 da nei confronti di – di opposizione al decreto n. 2933/2018 con il quale lo stesso Tribunale ingiungeva a pagamento in favore di della somma di € 41.346,42 portata da fatture, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002, cui l’ingiunta si opponeva eccependo la tardività dell’iscrizione a ruolo della causa da parte dell’opponente, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Rovigo, l’insussistenza del titolo posto a fondamento del credito e il suo difetto di legittimazione passiva con riferimento alle fatture azionate, chiedendo che l’opposizione venisse dichiarata inammissibile con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto e comunque che venisse respinta – con sentenza parziale del 19.11.2019 rigettava l’eccezione dell’opposta di tardività dell’iscrizione a ruolo da parte dell’attrice opponente e con la sentenza impugnata respingeva l’eccezione di incompetenza territoriale, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l’opponente a rifondere all’opposta le spese di lite. Avverso la sentenza – pronunciata nel contraddittorio delle parti e all’esito di un’istruttoria con acquisizioni documentali e prove testimoniali – ha proposto appello la società censurandola per i motivi di seguito enucleati:

1) errata e contraddittoria motivazione della sentenza con riferimento all’incompetenza per territorio del Tribunale di Padova ex art. 20 c.p.c. e 637 c.p.c. anche in connessione con l’art. 1182 Cod. Civ. e della competenza per territorio ex art. 19 c.p.c. del Tribunale di Rovigo;

2) errato accertamento della sussistenza della prova del credito dedotto in giudizio – errato accertamento della riferibilità delle fatture a progetti presentati da – errato rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva di per i crediti di cui ai corsi gestiti da per complessivi € 18.780,95;

) omessa pronuncia sulle ulteriori eccezioni dell’opponente.

L’appellata si è costituita in giudizio con comparsa del 23.03.2023 chiedendo in via preliminare dichiararsi l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto con la conferma della sentenza e della revoca del decreto ingiuntivo.

Per l’udienza del 10.02.2025 le parti hanno depositato le note scritte di precisazione delle conclusioni espressamente rinunciando ai termini per il deposito delle note conclusive ai sensi dell’art. 190 c.p.c. e la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel giudizio di primo grado proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2933/2018 con il quale lo stesso Tribunale le ingiungeva il pagamento in favore di della somma di € 41.346,42 portata dalle fatture n. 620/1/16 del 2016 di € 4.565,08; n. 621/1/16 del 2016 di € 404,00; n. 622/1/16 del 2016 di € 6.391,63;

n. 623/1/16 del 2016 di € 5.976,00;

n. 624/1/16 del 2016 di € 1.440,00;

n. 625/1/16 del 2016 di € 5.054,40.

n. 398/1/17 del 2017 di € 5.917,32;

n. 399/1/17 del 2017 di € 5.347,7;

n. 400/1/17 del 2017 di € 4.016,67;

n. 401/1/17 del 2017 di € 3.499,19, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo e oltre alle spese della procedura monitoria.

, società operante nel settore della realizzazione e della commercializzazione di prodotti e servizi informatici, sosteneva di avere emesso le fatture di cui alla procedura monitoria a carico di , che è una società che si occupa di consulenza, formazione, riqualificazione ed aggiornamento delle aree tematiche aziendali, iscritta all’Albo Regionale degli Organismi di Formazione Accreditati, che partecipa ai bandi indetti dalla Regione Veneto per l’erogazione di finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, in forza del rapporto continuo di collaborazione esistente con fin dal 2013. ad essa collegata, per conto della quale il legale rappresentante di agiva – corsi di formazione e aggiornamento per il personale;

di avere predisposto i progetti e i programmi didattici che aveva poi presentato alla Regione per ottenerne l’approvazione e il finanziamento;

di avere ospitato all’interno delle proprie sedi, o delle sedi di società affiliate, parte dei corsi effettuati;

di avere messo a disposizione tecnici e formatori per svolgere l’attività di docenza dei corsi e di avere coordinato le risorse impiegate nelle varie attività.

Precisava che il corrispettivo per tali attività veniva di volta in volta determinato d’intesa con all’esito dell’approvazione da parte della Regione Veneto della rendicontazione presentata da quest’ultima e che in tale corrispettivo non era ricompreso il compenso dei singoli tecnici e formatori, che però era d’accordo di riconoscere ad La reticenza ed il ritardo di nel comunicare ad gli importi finanziati e nel rendicontare i progetti per determinare i corrispettivi dovuti a seguito di vani solleciti intercorsi con l’aveva portata ad emettere tra il 2016 e il 2017 fatture per complessivi € 41.346,42 che erano rimaste impagate per cui, ad ottobre 2018, aveva agito in sede monitoria. Con l’atto di opposizione notificato a mezzo pec il 09.11.2018 e iscritto a ruolo il 28.11.2018 eccepiva in via preliminare la tardività e l’improcedibilità dell’opposizione, il difetto di competenza territoriale del giudice adito e l’inesistenza del credito, chiedendo la revoca del decreto opposto.

Con sentenza non definitiva n. 1993/2019, pubblicata il 19.11.2019, relativamente alla quale formulava riserva d’appello, il Tribunale rigettava l’eccezione di tardività dell’iscrizione a ruolo e di improcedibilità dell’opposizione e la causa veniva rimessa sul ruolo.

Con ordinanza del 27.03.2020 il decreto ingiuntivo opposto veniva munito di clausola esecutiva e ’esito dell’istruttoria, con le “seconde note conclusive autorizzate”, depositava n. 6 documenti (cfr. docc. 71, n. 71 a), 71b) e 71c primo grado appellante), tra cui una denuncia– querela nei confronti di una testimone escussa all’udienza del 21.10.2021 ed ne eccepiva la tardività e l’irritualità.

Con la sentenza impugnata il Tribunale respingeva l’eccezione di incompetenza territoriale in quanto formulata senza l’indicazione di tutti i Fori concorrenti con quello generale e respingeva l’opposizione ritenendo, sulla base delle risultanze istruttorie, acquisita la prova della sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e del credito oggetto delle fatture azionate dall’opposta.

Così inquadrati i fatti, deve preliminarmente respingersi l’eccezione dell’appellata di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis, essendo appena il caso di rilevare che, ai sensi dell’art. 348 ter CPC, l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis CPC deve essere adottata “prima di procedere alla trattazione” e, dunque, non oltre l’udienza di cui all’art. 350 CPC (cfr. Cass. n. 14696/2016).

Deve, inoltre, rilevarsi che l’appellante, pur avendone fatto tempestiva riserva, non ha interposto appello avverso la sentenza non definitiva n. 1993/2019, per cui su tale pronuncia si è formato il giudicato.

Nel merito, l’appello si profila infondato e non meritevole di accoglimento.

Con il primo motivo l’appellante critica la motivazione con la quale il Tribunale ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Padova, sostenendo di avere tempestivamente eccepito e documentato l’inapplicabilità al rapporto dedotto in giudizio dell’art. 19 c.p.c., non avendo la società debitrice alcuna sede a Padova, e di avere tempestivamente eccepito l’inapplicabilità di tutti i Fori alternativi di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182 Cod. Civ. difetto di competenza territoriale ha l’onere di contestare la sussistenza in capo al giudice adito di tutti i possibili fori concorrenti per territorio derogabili e di indicare il diverso giudice competente secondo ciascuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l’eccezione di incompetenza tamquam non esset perchè incompleta (cfr. da ultimo Cass., Sez. VI, Ord., 28 gennaio 2022, n. 2548). Alla stregua del suddetto principio, deve rilevarsi che l’opponente, pur essendosi dilungata, anche nel presente grado, sull’applicazione del forum destinatae solutionis, nulla ha tempestivamente dedotto nell’atto di opposizione in ordine al criterio facoltativo per la determinazione della competenza del forum contractus di cui all’art. 20 c.p.c., per cui va confermata la decisione resa sul punto dal Tribunale, che ha ritenuto pacifica sulla base delle risultanze documentali e testimoniali acquisite la conclusione e il perfezionamento di tutti elementi del contratto presso la sede legale dell’epoca dell’odierna appellata , convenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. doc.

21 primo grado appellata).

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente è, infatti, sotto tutti i profili, attore e l’opposto è, sotto tutti i profili, convenuto, anche con riferimento alla possibilità e alle concrete modalità di proposizione delle domande riconvenzionali e di chiamata dei terzi (cfr. da ultimo Cass. SS. UU. Sent. n. 26727/2024).

L’accertamento del perfezionamento del contratto nella sede della società opposta qui appellata, lungi dal costituire, secondo la tesi dell’appellante, un elemento irrilevante, ha determinato la corretta applicazione da parte del Tribunale dell’art. 20 c.p.c. ai fini della decisione sulla competenza territoriale.

La sentenza deve, pertanto, trovare conferma sul punto.

Con il secondo motivo l’appellante lamenta l’errato accertamento da parte del Tribunale dell’idoneità della documentazione prodotta da a provare l’esistenza del credito e per avere censura non è condivisibile, avendo invece il Tribunale ritenuto superate le contestazioni riferite allo svolgimento delle prestazioni svolte dall’allora opposta non in base alle sole fatture, ma anche in ragione del contenuto delle comunicazioni intercorse tra le parti (cfr. doc. 28-31 primo grado appellata), dalle quali emerge che , legale rappresentante dell’appellante, aveva autorizzato l’emissione delle stesse fatture e il versamento a acconti sulle somme dovute. Il Tribunale ha, infatti, valorizzato la mancanza di contestazioni tra le parti in sede stragiudiziale sia in ordine all’esistenza del rapporto contrattuale tra esse intercorso (cfr. docc. 28, 29, 30, 40, 41 primo grado appellata), sia in ordine alla debenza delle somme e del collegamento “…tra le fatture e i progetti presentati da , successivamente approvati dalla Regione Veneto (doc. 26), la cui realizzazione era stata confermata dalla stessa società opponente (docc. 28-31, 40-41, 43, 47, 48, 49)”.

E’ risultato che la società era collegata all’appellante e che il legale rappresentante di agiva anche per conto di tale società (cfr. doc.

29 primo grado appellata).

In base alla documentazione acquisita, può escludersi l’eccepito difetto parziale di legittimazione passiva di con riferimento alle fatture per corrispettivi riferiti ai progetti presentati alla Regione e gestiti dalla società , essendo risultato che il dott. aveva autorizzato l’appellata ad intestare ad le fatture riferibili a tali progetti (cfr. docc. 26, 28-31 primo grado appellata).

Inoltre, le fatture dedotte in sede monitoria dalla società appellata sono risultate regolarmente registrate nei registri contabili della società ingiungente (cfr. docc. 11 e 12 primo grado appellata).

Deve osservarsi che la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3581/2024, ha ’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.

Con la conseguenza che l’annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell’esistenza del credito in quanto la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce un atto ricognitivo di un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante per effetto della sua natura confessoria ai sensi dell’art. 2720 Cod. Civ. Non colgono nel segno neppure le critiche svolte con il terzo motivo, riferite all’errata valutazione da parte del Tribunale delle testimonianze acquisite. Le dichiarazioni rese dalla teste all’udienza del 21.10.2021 sono risultate coerenti con le risultanze documentali e con gli assunti dell’appellata in ordine modalità con cui le due società avevano condotto negli anni il loro rapporto contrattuale descritte negli atti;

la querela per falsa testimonianza sporta dal legale rappresentante di il 09.02.2022 nei confronti della stessa teste (cfr. doc. 71 primo grado appellante) non è idonea ad inficiare l’attendibilità delle dichiarazioni rese, essendo stata documentata l’intervenuta archiviazione in data 29.03.2023 dal GIP del Tribunale di Padova del procedimento penale da essa scaturito.

Le dichiarazioni rese dal teste all’udienza dell’8.06.2021 hanno ulteriormente confermato i fatti dedotti dall’appellata mentre, al contrario, i testi , sentiti a prova contraria all’udienza del 21.10.2021, hanno reso dichiarazioni del tutto generiche e contrastanti con le risultanze documentali (cfr. docc. 28, 31e 45 primo grado appellata), che hanno indotto il Tribunale anche ad esprimere la valutazione di inattendibilità della teste E ciò non soltanto in ragione del suo rapporto di lavoro con la società appellante ed in quanto coniuge del legale rappresentante di essa , ma in quanto la teste ha reso una deposizione poco circostanziata, se non addirittura reticente. Non si è trattato, quindi, di una valutazione aprioristica, avendo il Tribunale correttamente motivato il giudizio di scarsa credibilità delle dichiarazioni rese dalla teste con la non plausibilità del fatto che il legale rappresentante della società non fosse a conoscenza delle modalità di svolgimento dei rapporti con la società e non fornisse indicazioni in ordine alla fatturazione dei compensi dovuti all’appellata, in contrasto con il contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti.

La doglianza oggetto del quarto motivo è infondata, dovendo ritenersi che il Tribunale non abbia omesso valutazione delle eccezioni dell’appellante riferite all’inutilizzabilità della documentazione prodotta da , ma che le abbia ritenute assorbite dall’accertamento della sussistenza del credito della stessa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, e vanno poste a carico dell’appellante e in favore di in base allo scaglione del decisum.

La Corte d’Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

1) respinge l’appello e conferma la sentenza n. 971/2022 del Tribunale di Padova;

2) condanna la società al pagamento in favore della società delle spese del grado, che liquida in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre al rimborso dà atto che sussistono, a carico dall’appellante, i presupposti applicativi dell’art. 13, co.

1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto ai sensi dell’art. 1 comma 17 della Legge n. 228/2012 con effetto decorrente dal 30.01.2013.

Così deciso in Venezia, 03 marzo 2025.

La Presidente Dott. NOME COGNOME Il Consigliere Estensore Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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