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Fattura commerciale, pagamento servizi artistici

La sentenza conferma il principio per cui la fattura commerciale, pur essendo un atto unilaterale, può costituire prova valida per ottenere un decreto ingiuntivo se corroborata da altri elementi probatori, come la testimonianza.

Pubblicato il 23 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza
Sezione Civile composta dai signori magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente, Dr.ssa NOME COGNOME Consigliere, Dott. NOME COGNOME Consigliere agg.to relatore ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._5540_2024_- N._R.G._00005955_2019 DEL_02_09_2024 PUBBLICATA_IL_05_09_2024

nella causa civile di II ° grado iscritta al N. 5955/2019 RG – del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 6.12.2023 – vertente tra (CF ) rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOMEC.F.: e presso il medesimo elettivamente domiciliato in Marino (RM), INDIRIZZO giusta delega in atti;
RAGIONE_SOCIALE – (P IVA ), con sede legale in Roma, alla INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro-tempore;
– APPELLATA CONTUMACE –

Oggetto: Impugnazione in Appello della sentenza del Tribunale di Roma n. C.F. C.F. P.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sentenza appellata così riportava i fatti di causa e le ragioni della decisione:
< proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 19556/2013 (r.g. 45503/2013), notificatogli il 27.11.2013, con il quale questo Tribunale gli ingiungeva di pagare la somma di euro 41.330,03 oltre interessi e spese di procedura, per servizio di fornitura di personale artistico presso il parco a tema “RAGIONE_SOCIALE”.

Nel citato atto l’opponente esponeva:
– che la società opposta non aveva mai fornito all’opponente il servizio di fornitura di personale artistico tant’è che nel ricorso monitorio mancava la prova del contratto intercorso e la prova circa l’effettivo svolgimento del servizio asseritamente prestato.
– che la fattura n. 072 del 04.7.2011 non era mai stata inviata all’opponente, che ne è venuto a conoscenza solo in occasione della notifica del decreto opposto e che essa non poteva costituire valido fondamento alla domanda monitoria, mancando le scritture contabili autenticate come previsto dall’art. 634 c.p.c..
– che il decreto ingiuntivo era nullo poiché emesso nei confronti di altro soggetto, , rispetto al soggetto citato nel ricorso, “ con sede legale in Marino, INDIRIZZO
iva: .

Anche il precetto notificato unitamente al decreto opposto recava il nome del ricorrente anziché quello della scuola.

In ogni caso l’opponente deduceva che la fattura non essendo accompagnata da altri documenti contabili e/o probatori non poteva costituire prova per la sussistenza del rapporto debitorio.

Pertanto il sig. concludeva, in via preliminare, per la revoca della provvisoria esecuitvità del d.i.;
nel merito, per la dichiarazione di infondatezza, erroneità e/o nullità del decreto opposto in quanto emesso nei confronti di soggetto diverso da quello dedotto nel ricorso monitorio;

In via subordinata, nella ipotesi di conferma dell’esistenza del credito, la revoca del decreto opposto per illegittimità, nullità e/o inefficacia per mancanza dei requisiti di cui all’art. 633 e ss. c.p.c.., e di ridurre ad equità la somma ingiunta in ragione dei motivi dedotti.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la quale confermava la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, allegando era la stessa ditta opponente.

Precisava la opposta che la somministrazione di personale artistico a favore della opponente si era reso necessario in quanto gli spettacoli “balletto russo” e “animazione russa”, che dovevano essere realizzati a partire dal mese di giugno 2011 con il personale di quest’ultima, non potevano essere tempestivamente eseguiti per indisponibilità nel degli artisti indicati, i quali erano disponibili solo a partire dal 5- 6.7.2011.

Inoltre parte opposta allegava la raccomandata a/r di messa in mora indirizzata all’opponente e da questi non ritirata facendo decorrere il termine di compiuta giacenza.

Relativamente alla eccepita mancanza della prova scritta a fondamento della richiesta monitoria, parte opposta deduceva la sufficienza dell’avvenuto deposito della fattura in questione, tanto più se corroborata dalle comunicazioni di intimazione e messa in mora (doc.9).

Circa la richiesta nullità del decreto opposto per mancanza di corrispondenza tra il soggetto ingiunto e quello indicato nel ricorso, la società illustrava l’infondatezza dell’assunto dacché vi è piena coincidenza tra la ditta individuale (RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME) ed il suo titolare, coincidenza confermata anche dallo stesso opponente che nei propri atti si è identificato con la medesima partita iva.

In ordine alla ritenuta insussistenza delle prestazioni della questa deduceva la genericità della contestazione e che la documentazione integrativa (docc.
4,5,6,7) prodotta nel presente giudizio era sufficiente a dare prova della fonte negoziale e, quindi, del proprio diritto.

Infine eccepiva la irritualità dell’istanza inoltrata dall’opponente circa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto in quanto aveva ad oggetto la revoca anziché la sospensione di cui all’art. 649 c.p.c..

Pertanto parte opposta così concludeva:
in via preliminare dichiarare la inammissibilità dell’istanza di revoca della esecutorietà del decreto opposto e, comunque la sua infondatezza per mancanza di prove scritte;
nel merito, il rigetto dell’opposizione e, per l’effetto, la conferma del decreto monitorio, con la condanna dell’opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi moratori di cui al Dlgs.
231/02 e vittoria di spese del giudizio monitorio e di opposizione.

Nella prima udienza del 03/7/2014, il giudice confermava la provvisoria ’opposta, come meglio specificato nell’ordinanza del 05.02.2015.

Nella successiva udienza del 07.10.2015 veniva ascoltata la teste sig.ra COGNOME mentre il secondo teste, sig.
veniva ascoltato nella udienza del 02.02.2017.

Pertanto il giudice rinviava per precisazione delle conclusioni all’udienza del 07.02.2019, udienza confermata dallo scrivente giudice subentrante a seguito di nuova assegnazione.

In questa udienza parte opponente precisava le conclusioni come da relativo verbale, tuttavia la causa veniva rinviata per la discussione orale al 17/6/2019 (con termine per note fino a dieci giorni prima), ove la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 281 quinquies.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va esaminata la domanda di nullità inoltrata dall’opponente circa la supposta diversità del soggetto destinatario del decreto ingiuntivo rispetto al soggetto indicato nel ricorso monitorio.

La domanda è infondata giacché dagli atti risulta che il ricorso è stato rivolto contro la ditta individuale identificata con la partita iva

Ebbene è principio sistematico del nostro ordinamento che la ditta individuale si identifica in toto con il suo titolare in quanto non è soggetto autonomo e distinto da questo.

Non a caso lo stesso opponente nel costituirsi in giudizio si identifica con la medesima partita iva della ditta individuale, proprio in ragione della loro piena coincidenza soggettiva.

Pertanto del tutto infondata è l’eccezione sollevata dal sig. con il conseguente rigetto della domanda di accertamento e dichiarazione di nullità del decreto opposto per la mancata corrispondenza tra il soggetto ingiunto e quello indicato nel ricorso.

E’ infondata anche la domanda di parte opponente circa la illegittimità, nullità e/o inefficacia del decreto opposto sul presupposto che la somma non sia dovuta.

Infatti se da un lato è vero che la domanda monitoria dell’opposta è stata fondata sulla fattura, è altrettanto vero che nel corso del giudizio di opposizione la società intimante ha fornito prove sufficienti sia sulla sussistenza del rapporto contrattuale, sia sull’avvenuta prestazione dei servizi contrattualmente pattuiti, consistiti nel fornire alla ditta intimata personale artistico per l’esecuzione di spettacoli presso il Rainbow /2018) ha più volte affermato l’idoneità della fattura quale documento sufficiente ad ottenere il decreto ingiuntivo, precisando altresì che la fattura, essendo un atto predisposto unilateralmente dalla parte interessata, costituisce solo un indizio per il caso l’intimato ne contesti il suo contenuto. Dunque, in sede di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, la sola fattura non può elevarsi a mezzo di prova autosufficiente ma ha bisogno di essere confermata da altre prove (Cass. 15383/2010;
8549/2008) il cui onere spetta all’opposta.

Orbene la società creditrice nel corso del giudizio di merito ha fornito ampia documentazione sull’esistenza del rapporto contrattuale, in particolare ha allegato i contratti di addendum sottoscritti dalle parti, non contestati dalla opponente, ove chiaramente risultano gli obblighi assunti dai contraenti con riferimento alle prestazioni dedotte nella domanda monitoria.

Anche sull’avvenuta prestazione del servizio, l’opposta ha fornito prove sufficienti con la testimonianza dei sig.ri della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, i quali hanno riferito univocamente degli accordi intercorsi tra le parti allorché parte opponente non fu in grado di assicurare la presenza in Italia degli artisti, russi, bielorussi sin dal mese di giugno 2011 e la parte inziale del successivo mese di luglio, onde realizzare gli spettacoli per i quali la ditta era contrattualmente obbligata.

In particolare entrambi i testimoni confermano i capitoli 8 e 12 della memoria ex art. 183 c.p.c., secondo termine, laddove è specificato che fu il sig. a chiedere alla di fornire personale artistico in attesa che arrivasse il proprio personale straniero e che la società, in esecuzione degli accordi raggiunti, fornì il personale artistico per il mese di giugno 2011 fino al 5/6 luglio 2011.
Su tali circostanze non sono emerse dal giudizio prove contrarie o che potessero anche solo porre in dubbio la loro veridicità.

Pertanto la domanda del sig. va rigettata.

Per il principio di soccombenza previsto dall’art. 91 c.p.c., la parte opponente deve essere condannata al rimborso delle spese del giudizio a favore della opposta, spese che vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell’attività svolta in giudizio in relazione alle fasi di cui al D.M. 55/2014>>.

§§§

L’adito Tribunale di Roma pertanto, con sentenza in data 18.07.2019, così n. 19556/2013 (rg 45503/2013) emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, depositato il 27 settembre 2013;
2. Condanna il Sig. , titolare della ditta individuale di a rifondere le spese legali del presente giudizio a favore della che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.

Con citazione notificata in data 17.09.2019 il sig.
ha proposto appello deducendo e sostenendo l’erroneità della sentenza di primo grado e chiedendone la riforma sulla base delle seguenti conclusioni:

“Piaccia all’Ill.ma Corte d’Appello di Roma adita, in riforma totale della sentenza n. 15065/2019, pubblicata il 18.07.2019, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Ottava Sezione, nella persona del giudice NOME COGNOME a definizione del procedimento nrg 1022/2014, notificata in data 18 luglio 2019, ed in accoglimento della domanda giudiziale formulata dal Sig. nel primo grado di giudizio “ 1) in via preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 019556/2013 (rg n. 4550372013) per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto; 2) in via principale e nel merito accertare e dichiarare, sempre in ragione dei fatti in narrativa, l’illegittimità, la nullità e/o l’inefficacia e comunque revocare il D.I. 019556/2013 nrg 45503/2013 non essendo dovuta la somma come richiesta, e/o ridurre la somma ingiunta all’odierno appellante in ragione dei motivi esposti nel presente scritto difensivo.

Col favore delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e distrazione direttamente in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.

Pur regolarmente citata in giudizio non si é costituita la ed è stata dichiarata contumace.

In vista dell’udienza di precisazione delle conclusioni, fissata al 4.12.2023, è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell’udienza ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.;
ed all’esito, precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte, la Corte ha riservato la decisione allo scadere dei termini concessi per il deposito della sola comparsa conclusionale (gg. 60).
preliminarmente l’ammissibilità dell’appello proposto posto che lo stesso deve rispondere ai requisiti formali indicati dall’art.342 c.p.c. ancor più quando non via contestazione della parte avversa che abbia deciso di non costituirsi (non potendo essere utilizzati i criteri della c.d. non contestazione di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.).

L’appello proposto va considerato ammissibile perché l’atto introduttivo del presente grado di giudizio soddisfa ampiamente i profili volitivi, argomentativi, censori e di causalità richiesti dall’art. 342 c.p.c. e va ben oltre i requisiti minimi richiesti dalla disposizione citata così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199) e dalla successiva giurisprudenza a sezioni semplici (Cass. civ. , sez. II, 28-10-2020, n. 23781:
“ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”).

L’appellante ha, infatti, espressamente indicato i capi della decisione impugnati (elemento volitivo), ha suggerito le modifiche da apportare alla sentenza con riguardo alla ricostruzione dei fatti costitutivi delle pretese azionate (profilo argomentativo), ha indicato gli errores in procedendo e in iudicando nei quali sarebbe incorso il giudice di primo grado e nel trattare i singoli motivi d’appello e nelle conclusioni ha presentato le proposte di modifica della sentenza (c.d. fase rescissoria).

Passando al merito, l’appello viene basato sul seguente MOTIVO DI IMPUGNAZIONE

ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE SIA IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE SIA E SOPRATTUTTO IN MERITO ALL’AVVENUTA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PRESUNTIVAMENTE RESI ACCORDI CONTRATTUALI ASSUNTI DA TERZI, PERALTRO IN ASSENZA (AB ORIGINE Sostiene l’appellante che “…, la documentazione versata in atti dall’opposta, richiamata anche dallo stesso giudice di prime cure, di certo non può rappresentare idonea e sufficiente prova legittimante l’emissione del decreto ingiuntivo per cui è causa, laddove né la fattura n.072 del 4 luglio 2011 (mai ricevuta dall’opponente), tantomeno i contratti per la produzione esecutiva e rappresentazione di spettacoli ed animazioni dimostrano (o possono dimostrare) che la abbia messo a disposizione il proprio personale artistico di nazionalità russa, ucraina e bielorussa, in luogo del Sig. ; tantomeno dimostrano le modalità di esecuzione, mai peraltro specificate nel ricorso monitorio, né successivamente dimostrate in sede di opposizione.

Né, ancora, possono in alcun modo comprovare l’entità quanto l’equa misura dell’asserito credito!
”.

– Anzi i contratti de quibus, gli unici che hanno regolato i rapporti tra le parti, precisano che “il Committente rimarrà completamente estraneo a tutto ciò che attiene la realizzazione meramente esecutiva degli spettacoli prodotti e forniti dal SubAppaltatore, se non per controllarne la qualità ai fini della corretta esecuzione rispetto all’ideazione fornita dal Committente e alle obbligazioni assunte dal SubAppaltatore nel presente contratto” (art. 2-oggetto, contratto per la produzione esecutiva e rappresentazione di spettacoli ed animazioni tra con la art. 2.3-oggetto, contratto per la produzione esecutiva e rappresentazione di spettacoli ed animazioni tra con la.

Ed ancora “per la produzione degli spettacoli ed animazioni, oggetto del presente contratto, il subappaltatore si avvarrà esclusivamente di proprio personale ….
” ( art. 3-obblighi del subappaltatore, contratto per la produzione esecutiva e rappresentazione di spettacoli ed animazioni tra con la art. 3.4- obblighi del subappaltatore, contratto per la produzione esecutiva e rappresentazione di spettacoli ed animazioni tra con la

Parimenti, l’addendum contratto per produzione esecutiva rappresentazione di spettacolo ed animazioni, intervenuto tra le parti successivamente e volto unicamente a rideterminare le date di impiego ed il periodo di lavoro del […Null’altro dunque si ricava dalla documentazione versata in atti dalla presunta creditrice e più volte evidenziata in sentenza dallo stesso giudicante. Né la prova fornita dai testimoni di parte opposta in primo grado può sostituire dette specifiche pattuizioni contrattuali, in quanto inidonea a dimostrare gli accordi – presuntivamente raggiunti tra le parti- intervenuti a motivo della presunta impossibilità della parte opponente, odierna appellante, di assicurare la presenza di personale artistico sin dal mese di giugno (2011) e la parte iniziale di luglio (2011).

È difatti evidente come il tentativo di controparte di ricostruire integralmente la fonte negoziale dalla quale scaturirebbe il proprio diritto tramite la formulazione di capitoli di prova rivolti ai testimoni all’uopo citati -peraltro in gran parte inammissibili in quanto basati su circostanze prettamente documentali e/o documentabili e comunque inidonei a dimostrare accordi giuridici intervenuti tra terze persone che avrebbero dovuto semmai trovare riscontro integrale per iscritto -abbia avuto esito gravemente infruttuoso. A ciò si aggiunga come la stessa prova testimoniale si è rivelata assolutamente incapace di dimostrare l’avvenuta prestazione del servizio da parte della e di cui ai presunti citati accordi.

Ed invero, il Giudice di prime cure deduce come entrambi i testimoni escussi abbiano fornito prova certa circa l’avvenuta prestazione del servizio di cui alla fattura n. 72 del 4 luglio 2011 per aver gli stessi confermato le circostanze contenute negli artt. 8 e 12 della memoria ex art. 183 cpc, secondo termine, di parte opposta, laddove è specificato che fu il Sig. a chiedere alla fornire personale artistico in attesa che arrivasse il proprio e che la società poi lo fornì.

Dunque, il giudicante sofferma la propria attenzione unicamente su 2 degli 8 capitoli di prova ammessi per l’opposta in primo grado, dai quali, contrariamente a quanto afferma, nulla si acquisisce di utile ai fini della decisione.

Ed invero, su entrambi i riferiti capitoli i testimoni ebbero a rispondere con la dicitura “secca” “vero quanto mi si legge”, senza nulla aggiungere e/o precisare;
circostanze, queste, quantomeno che avrebbero reso più credibili e/o plausibili simili ricostruzioni di fatti”.
[… E’ senz’altro vero che la fattura è un atto formato unilateralmente, ossia senza il concorso della persona destinataria:
infatti chiunque può emettere una fattura per una prestazione svolta senza essere condizionato dalla volontà del soggetto destinatario.

È principalmente il motivo per cui tale documento non può essere considerato valido a dimostrare l’esistenza di un contratto, nonché, conseguentemente, a dimostrare l’esistenza di un credito.

Ed è il motivo per cui la fattura ha invece efficacia probatoria soltanto nei confronti dell’emittente, in quanto reca la prestazione e l’importo del prezzo che quella parte intende pretendere verso un asserito debitore Nel caso in questione, invero, oltre alla fattura la appellata aveva prodotto i contratti stipulati con il sig.
, n.q., e fornito prova testimoniale circa le prestazioni rese in conformità a quanto riportato nella successiva fattura commerciale.

E le prove testimoniali assunte, diversamente da quanto sostenuto ed argomentato dall’appellante, risultano del tutto correttamente espletate e validamente considerate dal tribunale risultando essere state prima vagliate in modo legittimo per quanto riguarda i profili di ammissibilità e rilevanza, e successivamente delibate per quanto riguarda la loro precisione, concordanza e significanza, tenuto conto che il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia (così Cass. ordinanza 18/07/2023 n. 20884). In particolare, quanto alla testimonianza della sig.ra (già dipendente della appellata società), la prova assunta aveva consentito di acquisire la dimostrazione che aveva messo a disposizione della il personale occorrente per adempiere alla sue obbligazioni verso la Committente (per i mesi di giugno/luglio 2011) fornendo le richieste ulteriori informazioni rispetto alla nota e consueta formula del “è vero” riferita al contenuto del capitolo di prova.

A tal riguardo va precisato che la parte che contesti il contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone o la forma attraverso la quale quelle dichiarazioni sono state verbalizzate non può farlo con l’atto di appello alla sentenza che si sia basata su quelle dichiarazioni senza avere, in precedenza e nel corso del giudizio di primo grado, oggetto di testimonianza;
e questo ben sapendo quanto la giurisprudenza abbia affermato in materia di assunzione della prova testimoniale, dei poteri/doveri del giudice e degli oneri delle parti (“in sede di assunzione della prova testimoniale,, il giudice non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell’escussione, al quale l’ordinamento attribuisce il potere- dovere, non solo di sondare con zelo l’attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire; in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente” Così Cass. ordinanza n. 32456/2022)

L’appello, per tali ragioni, va respinto e stante la contumacia della parte appellata non è necessario provvedere sulle spese di questo grado del giudizio. Infine, rilevato che l’impugnazione in esame è sottoposta alla disciplina di cui alla legge 228/2012 (che ha modificato l’art. 13 t.u. di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater), di conseguenza, la parte appellante é tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 18.07.2019 con il N. 15065/2019, proposto da nei confronti della contumace a)
Rigetta l’appello;
b) nulla sule spese del presente grado di giudizio;
c) dichiara la parte appellante tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a Consigliere estensore Il Presidente (Dr. NOME COGNOME ( dr. NOME COGNOME )

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