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Codice Penale

Fermo amministrativo e avvisi di addebito contributivi

Il caso riguarda l’opposizione a un fermo amministrativo e a diversi avvisi di addebito, contestati per vizi procedurali. Il Tribunale ha stabilito che la notifica PEC a un indirizzo non presente nei pubblici elenchi è valida se il messaggio è stato effettivamente ricevuto e il destinatario ha potuto difendersi. Inoltre, la mancata notifica della comunicazione di mora non invalida il fermo, essendo quest’ultimo una misura con finalità afflittiva e non espropriativa.

Pubblicato il 19 September 2024 in Diritto del Lavoro, Diritto Tributario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Rimini SEZIONE CIVILE Settore Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._215_2024_- N._R.G._00000385_2024 DEL_10_09_2024 PUBBLICATA_IL_10_09_2024

nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 385/2024 promossa da: ) in persona del legale rappresentante pro tempore (CF ) con sede a Milano in INDIRIZZO
rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caivano (Na), alla INDIRIZZO – OPPONENTE – CONTRO con sede in Roma in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore ;
rappresentato e difeso dagli avv. NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Rimini presso la sede dell’ sita a Rimini in INDIRIZZO (cod. fisc.
persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma INDIRIZZO
rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Roma in INDIRIZZO – OPPOSTI –

MOTIVAZIONE

La presente vicenda processuale concerne l’opposizione agli atti esecutivi promossa da avverso l’atto esecutivo costituito dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. NUMERO_DOCUMENTO dell’importo di € 237.348,54 limitatamente ai seguenti Avvisi di Addebito :

N. 368 2023 0000803439 000 notificato il 13.02.2023 avente ad oggetto contributi previdenziali DM 10 relativi agli anni 2019, 2020 e 2020 e 2021 per un importo di € 14.004,53;

N. 368 2023 NUMERO_DOCUMENTO 000 notificato il 13.02.2023, avente ad oggetto contributi previdenziali DM 10 relativi agli anni 2019 e 2020 per un importo di € 3.463,74;

N. 368 2023 0003625985 000 notificato il 31.05.2023, avente ad oggetto contributi previdenziali DM 10, per l’anno 2022, per un importo di € 1.851,14.

In relazioni a tali atti la parte opponente ha eccepito rispettivamente :
quanto al fermo amministrativo la mancata rituale notifica dell’atto essendo stato utilizzato indirizzo posta elettronica asseritamente non presente nei pubblici elenchi (REGINDE, Elenco PP. AA., INI-PEC, IPA) e per la omessa notifica dell’avviso di mora ex art. 50 dpr n. 602/73 ;

2) quanto agli Avvisi di Addebito la omessa notifica degli stessi alla società ricorrente.

Si costituivano ritualmente in giudizio le parti opposte producendo idonea documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.

Così sintetizzata la presente vicenda processuale , l’opposizione è risultata immeritevole di accoglimento per quanto di ragione.

Quanto al fermo amministrativo , va detto che abbia prodotto idonea documentazione attestante la sua rituale notifica alla parte opponente , PEC quest’ultima che è stata regolarmente accettata e consegnata per come si desume dal file in formato.eml allegato in atti e recapitata all’indirizzo Pec della parte opponente.

Si trascrive di seguito il testo della ricevuta di avvenuta consegna in formato eml prodotta da “ Ricevuta di avvenuta consegna.

Il giorno 13/02/2024 alle ore 09:48:30 (+0100) il messaggio “Notifica preavviso di fermo amministrativo n. NUMERO_CARTA Codice Fiscale proveniente da indirizzato è stato consegnato nella casella di destinazione.

A tale riguardo allora sottolineato come l’indirizzo t” sia presente nel registro IPA (Indice dei Domini Digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici RAGIONE_SOCIALE) come comprovato dal documento n. 4 allegato alla memoria difensiva di Sul punto in ogni caso la giurisprudenza di legittimità ( Cass. Civ. Sez. I n. 15035 del 21/07/2016 Rv. NUMERO_DOCUMENTO-01 e stessa sezione Ordinanza n. 30532 del 26/11/2018 Rv. NUMERO_DOCUMENTO nonché Sez. 2-6 Ordinanza n. 26705 del 21/10/2019 Rv. NUMERO_DOCUMENTO) ha definitivamente chiarito che la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisca documento idoneo – fino a prova contraria − a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.

Del tutto inconsistente allora la doglianza circa la pretesa nullità della notifica mezzo PEC in quanto effettuata da utilizzando degli indirizzi di posta elettronica non presenti nei pubblici elenchi (REGINDE, Elenco PP. AA. , INI- PEC, IPA).

La giurisprudenza di legittimità in tema di notificazione a mezzo PEC ha affermato che la notifica di un atto effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non sia nulla ove la stessa – come nel caso di specie − abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto ( Cass. Sez. Unite Sentenza n. 15979 del 18�52022 Rv. 664909 – 01) .

Del resto l’art. 26 del DPR n. 602 del 1973 nel prevedere che “…La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” nulla dispone circa l’indirizzo PEC del mittente ;
avendo l’ in ogni caso pubblicato gli indirizzi PEC utilizzati per la notifica in IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione) nelle sezioni di ciascuna Direzione Regionale nonché sul proprio sito istituzionale.

In ogni caso ogni eventuale difetto di notifica deve ritenersi sanato ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c. avendo la parte ricorrente avuto piena cognizione dell’atto per come dimostrato dall’atto di opposizione ritualmente presentato nei confronti dell’ che ha emesso l’atto di intimazione e dell’Istituto che ha emesso gli AVA ( Cass. Sez. 6-1 Ordinanza n. 20214 del 15�72021 Rv. 661904 – 01).

Quanto alla omessa notifica dell’avviso di mora ex art. 50 dpr n. 602/73 , va qui richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità ferma nel ritenere che il fermo amministrativo di beni mobili registrati abbia natura non già di atto di espropriazione forzata ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento ;
motivo per il quale “ l’ipoteca prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all’espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell’art. 77 citato, il quale, al secondo comma, prevede che, “prima di procedere all’esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca“, e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973”. ( in questi termini Cass. Sez. 6-5 Ordinanza n. 10234 del 20/06/2012 Rv. NUMERO_DOCUMENTO , le Sezioni Unite n. 19667 del 18/09/2014 Rv. NUMERO_DOCUMENTO e da ultimo l’Ordinanza della Cass. Sez. 5 n. 9817 dell’11/04/2024 Rv. 670828 – 01).

Per il resto va detto che in relazione all’Avviso di Addebito n. N. NUMERO_CARTA notificato il 31.05.2023 abbia prodotto idonea documentazione attestante il fatto che lo stesso in data 13�52024 sia stato sgravato avendo il contribuente effettuato il relativo pagamento in data 20/02/2024 – e quindi dopo che il credito era già stato trasmesso all’esattoria per il recupero − mediante mod.
F24 di importo pari a euro 1.816,84 :
motivo per il quale va dichiarata cessata la materia del contendere.

In relazione agli altri due AVA n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA l’ ha invece prodotto idonea documentazione attestante la loro rituale notifica a mezzo PEC che sono state regolarmente accettate e consegnate per come si desume dal file in formato.eml allegato in atti e recapitata all’indirizzo Pec della parte opponente.

Si trascrive di seguito il testo delle ricevute di avvenuta consegna in formato eml prodotte da “Ricevuta di avvenuta consegna.

Il giorno 31/05/2023 alle ore 08:03:52 (+NUMERO_TELEFONO) il messaggio “Avviso di addebito n. NUMERO_CARTA – Gestione Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di RIMINI – Nome cognome/ denominazione:
Codice fiscale:
” proveniente indirizzato è stato consegnato nella casella di destinazione ”.
“ Ricevuta di Avvenuta Consegna.

Il giorno 13/02/2023 alle ore 21:18:23 (NUMERO_TELEFONO0100) il messaggio “Avviso di addebito n. NUMERO_CARTA – Gestione Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di RIMINI – Nome cognome/ denominazione:
Codice fiscale:
” proveniente indirizzato è stato consegnato nella casella di destinazione ”.

Le spese del giudizio, in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro

Visto l’art. 429 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da con ricorso depositato il giorno 23�32024 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con

1) Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all’Avviso di Addebito n. 368 NUMERO_CARTA 000.
2) Rigetta per il resto l’opposizione.
3) Condanna alla rifusione in favore delle parti opposte delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.041,00 ( di cui euro 266,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ) per ciascuna parte resistente , oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi quanto a in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Così deciso a Rimini il giorno 10�92024.
Il Giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
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