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Fideiussione conferma decreto ingiuntivo e condanna ex art. 96 cpc

La sentenza affronta il tema della fideiussione come contratto autonomo di garanzia, della sua validità anche in presenza di un’esigua partecipazione sociale del garante e della giurisdizione applicabile in caso di contratti stipulati con istituti di credito esteri. Viene inoltre analizzata la possibilità di condannare la parte soccombente ex art. 96 c.p.c. in caso di opposizione pretestuosa.

Pubblicato il 15 September 2024 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI RIMINI SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._808_2024_- N._R.G._00000168_2020 DEL_07_09_2024 PUBBLICATA_IL_09_09_2024

nella causa iscritta a ruolo con il n. R.G. 168 / 2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. ), rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME– attrice opponente contro oggi denominata (C.F. ), rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME – convenuta opposta;

CONCLUSIONI

:
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 21/2/2024, riportandosi alle conclusioni precedentemente formulate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione CRAGIONE_SOCIALE

Breve sintesi della posizioni difensive delle parti e dello svolgimento dell’istruttoria.

Con tempestivo atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta hanno convenuto in giudizio la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 1903/2019 emesso da questo Tribunale nei loro confronti ed in favore della ;
in particolare, disconoscevano l’autenticità delle sottoscrizioni in calce alle fideiussioni di cui ai docc.
13 e 14 di parte ingiungente ad essi attribuite, nonché la conformità agli originali dei contratti di apertura dei rapporti bancari azionati da ;
entrambi gli ingiunti eccepivano inoltre:
la necessità di svolgere “calcoli aritmetici” per ricostruire i saldi passivi dei rapporti azionati, riservandosi di produrre una perizia;
la nullità delle clausole determinative dell’ammortamento alla francese;
l’iniquità degli interessi moratori pattuiti, di cui chiedevano la riduzione;
la mancata decadenza dal beneficio del termine;
la mancanza dei contratti di apertura dei rapporti;
l’omessa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione.

Si costituiva la documentando di aver acquistato i crediti per cui è causa nell’ambito di un’operazione di cessione dei crediti in blocco.

Sosteneva l’applicabilità ai rapporti dedotti in giudizio della legge sammarinese, la qualificazione come contratti autonomi di garanzia delle fideiussioni prestate dagli ingiunti;
chiedeva la verificazione delle firme disconosciute.

Concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna degli opponenti per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. In prima udienza il Giudice istruttore negava la provvisoria esecuzione a motivo del disconoscimento da parte degli ingiunti delle sottoscrizioni in calce alle fideiussioni ed assegnava termine per l’avvio del procedimento di mediazione, tempestivamente instaurato da e non andato a buon fine;
concessi i termini e art. 183 co. 6 c.p.c. la causa veniva istruita mediante documenti e consulenza tecnica d’ufficio grafologica e trattenuta in decisione all’udienza del 21/2/2024, con concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. 1. Disciplina consumeristica.

Dalla visura della debitrice principale prodotta da risulta che era non soltanto socio ma anche consigliere amministratore delegato della predetta al tempo del rilascio della fideiussione, il che esclude che gli si possa attribuire la qualità di consumatore.

Quanto a , risulta che era soltanto socio, con una quota di nominali euro 4.000 a fronte di un capitale di euro 100.000.

A fronte di questa esigua partecipazione sociale la qualità di consumatore può dirsi presunta;
non si ritiene tuttavia di sollevare il contraddittorio sulla questione, stante che in concreto non ha rilevanza ai fini del decidere.

2. Sussistenza della giurisdizione italiana.
La giurisdizione italiana sussiste, ai sensi dell’art. 4 co.
1 l. 218/1995, avendo gli opponenti proposto opposizione senza sollevare alcuna eccezione nel primo atto difensivo;
ciò a fronte dell’adizione del giudice dello Stato di residenza di entrambi (che è quello di maggior tutela per il consumatore e di una clausola (art. 18 delle fideiussioni) che attribuiva la giurisdizione su eventuali controversie al giudice sammarinese ma che lasciava alla banca la facoltà di adire un giudice straniero individuato da uno dei criteri di collegamento del diritto sammarinese, tra i quali va considerato senz’altro compresa la residenza del convenuto (cfr. Tribunale di Rimini, sentenza n. 800/2019, Tribunale di Velletri, sentenza n. 2848/2017, Tribunale di Rimini, sentenza n. 1207/2016, Tribunale di Rimini, sentenza n. 684/2023).

3.
Legge sostanziale e processuale applicabile.

La legge sostanziale applicabile ai rapporti dedotti in giudizio, sorti in virtù di contratti /2008, che per espressa previsione del suo art. 2 ha “carattere universale”, nel senso che la legge designata dal complesso delle regola in esso contenute si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro, come nel caso della Repubblica di San Marino.

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento è valida la scelta operata dalle parti in ordine alla legge applicabile, se risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso;
nella fattispecie, le due fideiussioni comprendono una clausola, oggetto di specifica approvazione scritta, che prevede l’applicazione della legge sammarinese ai rapporti tra la banca ed il garante.

La scelta è valida anche se compiuta dal consumatore (cfr. art. 6 par. 2), con il limite che essa non può privare il consumatore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1 del regolamento, ovvero le “legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:
a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale;
o b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo”.

La legge processuale applicabile al presente giudizio è quella italiana, come previsto in via generale dall’art. 12 l. 218/1995.

4. Competenza territoriale.
Risiede nel territorio del circondario di questo Tribunale il mentre risiede nel circondario del Tribunale di Pesaro l’opposto che come detto è da qualificarsi consumatore in mancanza di elementi di segno contrario (a verifica va operata alla data della domanda:
cfr. Cass. Ordinanza n. 18523/2016).

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Ordinanza n. 5705/2014) il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione e non consente deroghe alla competenza territoriale esclusiva della residenza del consumatore di anche l’incompetenza ai sensi della disposizione ultima richiamata resta irrilevante se non eccepita dal convenuto o non rilevata dal giudice entro la prima udienza di trattazione, a norma dell’art. 38 c.p.c. e, nel caso di specie, la questione non è stata rilevata d’ufficio né eccepita.

5. Legittimazione attiva di ha dimostrato documentalmente, mediante la produzione dei contratti, di aver acquistato da Banca CIS s.p.a. nel 2014 i crediti verso la identificate con il codice NDG CODICE_FISCALE (pag. 10 doc. 2 opposta), che era stato attribuito ai tre conti in sofferenza (cfr. doc. 3);
a sua volta Banca CIS s.p.a. li aveva acquistati dalla originaria creditrice Euro Commercial Bank s.p.a. nel 2013 (doc. 1, pag. 12).

Pertanto la è l’attuale titolare dei crediti verso e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – di cui si denuncia da parte degli opponenti l’omissione – è adempimento previsto dal T.U.B., normativa italiana che non trova applicazione alle due cessioni stipulate all’estero tra persona giuridiche di diritto sammarinese.

6. Autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni azionate da Ad istanza della sono state verificate le firme apposte in calce alle fideiussioni mediante una consulenza tecnica d’ufficio le cui conclusioni vanno senz’altro condivise, in quanto elaborate all’esito di una completa indagine grafologica, espletata con metodo analitico e circostanziato, e corroborate sul piano logico da una serie di argomentazioni coerenti e non contraddittorie, non contrastate da parte opponente, che non si è avvalsa della facoltà di presentare osservazioni. In particolare, il Ctu ha rilevato una forte compatibilità scrittoria tra le firme in verifica e le autografe comparative, tra loro similari firme in verifica sia nelle comparative, i seguenti caratteri:
la non omogeneità nelle spaziature tra lettere e tra parole;
l’inclinazione degli assi letterali che varia repentinamente;
il ritmo scrittorio impaziente;
la corposità del tracciato scrittorio che si alterna a tratti più alleggeriti;
l’assetto di base irregolare;
le peculiarità grafiche che si evidenziano ora qua ora là nelle firme a confronto;
le medesime modalità di strutturare le maiuscole e di abbozzare alcune lettere.

La firma del è invece caratterizzata da un gesto grafico tendenzialmente curvilineo con diverse occhiellature e tratti che si sovrappongono incrociandosi ad inizio firma;
in finale di firma si osserva frequentemente viene l’apposizione di un puntino.

La conclusione dell’elaborato, che questo giudice condivide, è che è ragionevole affermare che le firme apposte in calce alle fideiussioni rilasciate in favore di Euro Commericial Bank in data 28/3/2012 (doc. 13) ed in data 26/3/2012 (doc. 14) sono attribuibili alla mano di, rispettivamente, 6. Qualificabilità delle fideiussioni come contratti autonomi di garanzia ed eccezioni proponibili.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Ordinanza n. 27619/2020) l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.

Nel caso di specie le clausole 9) e 11) delle prestate garanzie obbligavano il fideiussore a “pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore” (art. 9) e stabilivano che “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore” (art. 11).

Pertanto è evidente la natura di contratto autonomo di garanzia e non vi sono nel residuo testo contrattuale clausole dissonanti con questa qualificazione.
conseguenza è che gli ingiunti non possono opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall’ordinamento (Cass. Sentenza n. 5044/2009);
parimenti possono opporre l’avvenuto soddisfacimento del creditore ovvero la mancanza di causa in quanto l’obbligazione principale non è sorta o è nulla (cfr. Cass. Ordinanza n. 7420/2024).

7. Infondatezza delle ulteriori doglianze e conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alla completezza della documentazione prodotta dall’ingiungente sono stati versati in atti questi documenti:
tre contratti di apertura di conto corrente, ossia il c/c n. 10116226, il c/c n. 10105914, il c/c n. 10100477 tutti intestati a gli estratti delle scritture contabili muniti di autentica notarile certificati come conformi al registro tenuto in formato elettronico;
gli estratti conto periodici dei tre conti, completi di scalari.

L’eccezione di non conformità all’originale dei due contratti è tam quam non esset, essendo stata formulata con espressioni di mero stile anziché con l’indicazione specifica degli aspetti della documentazione contrattuale che si assume differente dall’originale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014).

Il potere rappresentativo in capo ai sottoscrittori dei contratti, , risulta dalla visura della prodotta dall’opposta.

Gli estratti conto dei tre rapporti sono agli atti, contrariamente a quanto sostiene parte opponente;
sono presenti anche gli scalari ma la produzione non si esaurisce in essi.

Quanto ai tassi ed alle condizioni applicate nessuna specifica deduzione è stata sviluppata in corso di istruttoria e non può darsi ingresso all’istruttoria tecnico contabile a fronte di pertinenti alla controversia sono le eccezioni relative all’ammortamento alla francese ed alla decadenza dal beneficio del termine, non essendosi azionato da parte di contratto di mutuo.

Da quanto sopra detto discende il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

8. Le spese di lite e di consulenza tecnica d’ufficio.
Le spese di lite del presente giudizio sostenute dall’opposta devono gravare sugli opponenti, così come le spese di CTU;
le prime sono liquidate in dispositivo in una somma compresa tra i valori medi ed i valori minimi del D.M. 55/2014, considerato il valore della lite (compresa tra 520.000 e 1.000.000 di euro) e la complessità medio-bassa di tutte le fasi processuali;
le spese di CTU sono state già liquidate con separato decreto.

9. Condanna ex art. 96 c.p.c. Ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c. “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22405/2018)la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. Si ritiene che ricorrano i presupposti per l’applicazione della richiamata norma;
infatti l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dagli odierni attori si fondava su una serie di contestazioni generiche e prive di collegamento con il compendio documentale versato in atti dalla e talvolta con la stessa controversia e mai sviluppate in sede di istruttoria, quindi palesemente dilatorie;
l’unica contestazione puntuale, quella del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni attribuite agli opposti, è stata smentita dalla CTU, avverso la quale gli attori non hanno mosso osservazioni, ma quella contestazione ha tuttavia impedito la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con evidente vantaggio per i debitori e pregiudizio non solo per l’ingiungente ma anche per l’obiettivo di sollecita definizione dei giudizi.

Si ritiene equo liquidare a tale titolo all’opposta una somma di euro 4.000, pari a poco più di 1/6 dell’importo delle spese legali per compensi di difesa liquidate in dispositivo.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
– rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1903/2019 di questo Tribunale;
– condanna a rifondere a spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 22.000 oltre accessori di legge per compensi di avvocato ed in euro 1.248 per spese di CTP;
– pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di degli opponenti , con obbligo di questi ultimi di rifondere a quanto da questa già versato o quanto dovesse essere tenuta a versare al CTU in forza del vincolo di solidarietà;
– condanna a corrispondere a ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c. la somma di euro 4.000.

Così deciso in Rimini, il 7/9/2024 Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

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