N.R.G. 27494/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NOME COGNOME ha emesso la seguente
SENTENZA N._3220_2025_- N._R.G._00027494_2023 DEL_16_04_2025 PUBBLICATA_IL_16_04_2025
nella causa civile iscritta al n. 27494/2023 R.G. promossa da:
(C. F. ), nato a Milano in data 15.03.1955, residente in Milano, INDIRIZZO elettivamente domiciliato in Milano, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME del Foro di Monza, in qualità di professionista incaricato dalla “ (c. f. / p. iva ), che lo rappresenta e difende per procura in atti, ATTORE OPPONENTE CONTRO (P.IVA e C.F. , con sede legale in Carugate (MI), INDIRIZZO Iscrizione Albo RAGIONE_SOCIALE n. A161457 – Iscrizione Albo Banche n. 4496 – Cod. ABI n. , Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – CCIAA REA Milano n. CODICE_FISCALE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante , rappresentata e difesa dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, INDIRIZZO giusta procura in atti, CONVENUTA OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – fideiussione omnibus – fideiussione specifica C.F. I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano adito, rigettata ogni contraria deduzione, eccezione e domanda avversaria, così giudicare:
Nel merito, in via principale:
accertare e dichiarare l’inesistenza dell’obbligo fideiussorio in capo al Sig. stante il disconoscimento dell’autenticità del contenuto e di tutte le sottoscrizioni apparentemente portanti il suo nome e cognome di cui ai documenti negoziali – scritture private n. 13 e n. 14, prodotti dalla Convenuta opposta con il fascicolo monitorio (cfr. doc. 2, sub doc. 13 e 14), nonché n. 3 e 4, prodotti con la comparsa di costituzione e risposta.
Per l’effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto tamquam non esset e quindi revocarlo ex tunc.
Nel merito, in via secondaria:
in caso denegato e non creduto di reiezione della domanda principale, accertare e dichiarare l’inesistenza eo insussistenza eo infondatezza dell’obbligo fideiussorio del Sig. ragione delle deduzioni difensive sostenute nell’atto di citazione e nella presente memoria difensiva.
Per l’effetto, dichiarare il decreto ingiuntivo opposto tamquam non esset e quindi revocarlo ex tunc.
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi professionali, incluso il rimborso delle spese generali e gli accessori di legge, con aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis, DM n. 55/14”.
Per parte convenuta opposta:
“• In via preliminare:
– concedere la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo, atteso che la presente opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, per tutti i motivi indicati in atti;
– concedere alle parti un termine per l’avvio del procedimento di mediazione, atteso che la controversia in esame ha ad oggetto una controversia in materia di contratti bancari;
• In INDIRIZZO
respingere le domande di parte opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte in atti e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in atti;
• In via subordinata:
nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in atti, accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del sig. della somma di euro 381.137,87 e condannare lo stesso al pagamento, a favore di , dell’importo di euro 381.137,87, oltre interessi e spese;
• In via istruttoria:
procedersi alla verificazione, ex art. 216 c.p.c., delle sottoscrizioni apposte dal Sig. sui contratti contestati, e procedersi alla nomina di un C.T.U., al fine di accertare l’autenticità delle sopracitate sottoscrizioni.
• In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese anche del procedimento monitorio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Premessa – svolgimento del processo Con ricorso per decreto ingiuntivo l’ (già “ ”, poi, con atto di fusione per incorporazione, “ ”;
nonché, in seguito alla fusione con mutava la propria denominazione in ) chiedeva al Tribunale di Milano di ingiungere al Sig. , nella sua qualità di fideiussore della società di pagare in favore della ricorrente la complessiva somma di € 381.137,87, oltre agli interessi di mora come previsti in contratto sino al soddisfo.
La ricorrente a fondamento della pretesa creditoria monitoriamente azionata allegava:
➢
che, in data 27.07.2020, stipulava con la società il contratto di mutuo chirografario n. NUMERO_DOCUMENTO di originari euro 180.000,00, garantito da fideiussione specifica rilasciata dal Sig. in data 27.07.2020 per euro 54.000,00;
➢
che, in data 10.07.2007, veniva accesso presso l’Istituto di Credito il contratto di conto corrente n. 009/100944/NUMERO_DOCUMENTO intestato alla il quale aveva un saldo debitore di euro 196.071,49;
➢
che, in data 15.02.2018, la stipulava con la il contratto di mutuo chirografario n. NUMERO_DOCUMENTO di originari euro 70.000,00;
➢ che tutti i predetti rapporti venivano garantiti da fideiussione omnibus rilasciata dal sig. in data 17/06/2010 e aumentata in data 09/02/2018 fino a Euro 700.000,00;
➢ che le operazioni relative ai contratti di mutuo chirografario n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO/23 erano assistite dalla garanzia del Fondo pubblico ex L.662/96.
Con decreto ingiuntivo n. 6742/2023 del 14.04.2023, il Tribunale di Milano ha ingiunto al Sig. di pagare entro il termine di quaranta giorni la somma di euro 381.137,87, oltre ad interessi come domanda e spese della procedura monitoria.
Il Sig. proponeva opposizione eccependo il disconoscimento delle firme apposte in calce al doc. 13 del fascicolo monitorio:
“Documenti di Sintesi relativo alla Lettera di fideiussione a garanzia di operazioni di credito (fideiussione specifica)” del 27.07.2020, numero 303203 (cfr. doc. 2, sub doc. 13) e al doc. 14 del fascicolo monitorio:
“Lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (fideiussione omnibus) con limitazione di importo” del 17/18 giugno 2010 – “Dichiarazione integrativa per l’aumentodiminuzione del massimale (fidejussione omnibus)” del 17/22 dicembre 2010 – “Dichiarazione integrativa per aumento del massima di fideiussione omnibus” n. 288613 del 9 febbraio 2018 – (cfr. doc. 2, sub doc. 14).
Nel merito, parte opponente, esponendo che la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 300/23 del 12.5.2023 affermava che la pretesa monitoriamente azionata avrebbe dovuto essere fatta valere nell’ambito della procedura concorsuale nei confronti della debitrice principale fallita e, solo in seguito alla definitiva ripartizione dell’attivo fallimentare e alla sussistenza di un credito residuo, nei confronti del fideiussore, eccependo la nullità di qualsiasi clausola contraria in quanto vessatoria stante la qualifica di consumatore del Veniva, poi, dedotta l’illegittimità del comportamento tenuto dalla Banca per aver continuato a concedere alla debitrice principale credito, nonostante fosse a conoscenza della difficile situazione in cui la stessa versava e, pertanto, parte opponente deduceva l’invalidità della fideiussione in virtù del comportamento tenuto della Banca per violazione dell’art. 1956 c.c. considerata, peraltro, l’assenza di autorizzazione da parte del fideiussore. Infine, l’opponente eccepiva la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del fideiussore per decorso del termine semestrale ai sensi dell’art. 1957 c.c. dalla scadenza dell’obbligazione principale avvenuta in data 3-4 ottobre 2022, considerato che il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato in data 7.6.2023.
Parte opponente concludeva, quindi, come in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio (denominazione sociale assunta dalla convenuta opposta a seguito della fusione per incorporazione con ), la quale, in primo luogo, contestava l’avversa eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni, dichiarava di volersi avvalere delle scritture disconosciute, chiedendo formalmente ai sensi dell’art. 216 c.p.c. la verificazione delle sottoscrizioni apposte da sui contratti che erano firme grafometriche.
Nel merito, rilevava innanzitutto che il fideiussore si fosse obbligato in solido con il debitore principale ai sensi dell’art. 1944 c.c. e che, nel caso di specie, non era stato pattuito il beneficium escussionis, bensì era stata prevista la clausola a prima richiesta in forza della quale il fideiussore era tenuto a pagare immediatamente alla banca “a semplice richiesta”.
Ancora, nel merito, la banca opposta eccepiva che ai sensi dell’art. 5 della fideiussione omnibus la era dispensata dal richiedere al fideiussore la speciale autorizzazione per concedere credito al debitore principale e il fideiussore si era impegnato a tenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore.
Infine, parte opposta chiedeva il rigetto dell’eccepita liberazione della fideiussione per decadenza ex art. 1957 c.c. alla luce della sottoscritta clausola in deroga all’articolo stesso, nonché in considerazione del fatto che il termine anzidetto veniva rispettato dalla Banca in quanto le lettere di revoca e recesso con contestuale intimazione di pagamento erano state inviate alla debitrice principale ed al garante in data 3.10.2022 ed i ricorsi per decreto ingiuntivo erano stati depositati in data 13 e 17 marzo 2023. Parte opposta concludeva, dunque, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il rigetto delle avverse pretese e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo con il favore delle spese di causa.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., il Giudice ha disposto una consulenza grafologica diretta ad accertare la riferibilità all’opponente delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti impugnati.
A scioglimento della riserva assunta in data 22.01.2025, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., il Giudice ha disposto una consulenza grafologica diretta ad accertare la riferibilità all’opponente delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti impugnati.
La causa veniva rimessa in decisione con i termini a ritroso ai sensi dell’art. 189 c.p.c. 2. Disconoscimento sottoscrizioni Parte opponente nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo ha disconosciuto le firme apposte ai documenti contrattuali e alle scritture private poste a fondamento della pretesa attivata in via monitoria.
In particolare, l’intimato ha disconosciuto l’autenticità delle sottoscrizioni apposte al documento di sintesi relativo alla lettera di fideiussione specifica a garanzia di operazioni di credito del 27.07.2020 e alla fideiussione omnibus del 17/18.06.2010, nonché la dichiarazione integrativa per l’aumento del massimale del 17/22 dicembre 2010 e la dichiarazione integrativa per aumento del massimale di fideiussione omnibus n. 288613 del 09.02.2018.
Come sottolineato nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., parte opponente ribadiva il disconoscimento di tutte le sottoscrizioni apposte alle fideiussioni e disconosceva, altresì, le firme apposte sui documenti nn. 3 e 4 allegati alla comparsa di risposta.
Nel costituirsi in giudizio la società opposta contestava il disconoscimento, proponendo formale istanza di verificazione, a cui veniva dato corso mediante CTU grafologica.
Il disconoscimento della sottoscrizione è però infondato e pertanto deve essere rigettato.
Rilevano, al riguardo, gli accertamenti svolti dalla CTU, sull’autenticità della sottoscrizione recanti il nome di , apposte sui documenti impugnati.
La CTU, con un’ampia ed esauriente motivazione, ha evidenziato tutti gli elementi significativi nella grafia dell’attore, ponendo a confronto le sottoscrizioni disconosciute con le scritture di comparazione prodotte in corso di causa, ed è pervenuta alla conclusione – pienamente condivisa da questo Tribunale – che siano riconducibili all’odierno opponente Sig. le sottoscrizioni apposte sull’atto di “Lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (fideiussione omnibus) con limitazione di importo” del 17/18 giugno 2010 (identificata con X2 nella relazione della CTU); “Dichiarazione integrativa per l’aumento/diminuzione del massimale (fidejussione omnibus)” del 17/22 dicembre 2010 (identificata con X3 nella relazione della CTU);
“Dichiarazione integrativa per aumento del massimale di fideiussione ominibus” n. 288613 del 9 febbraio 2018 – e doc. 14 fascicolo opposta) – (identificata con X4 nella relazione della CTU);“documento di autorizzazione ex art. 1956 del 22.07.2020 (doc. 4 fascicolo opposta) – (identificata con X1 nella relazione della CTU)”.
Precisamente, il CTU ha così concluso:
“Le sottoscrizioni ANALOGICHE apposte sui documenti in originale prodotti dalla convenuta opposta Banca di Credito Cooperativo di *** S.p.a.
appartengono a Quanto alle firme grafometriche, la CTU ha del pari concluso che “Le sottoscrizioni apposte in calce ai “Documenti di Sintesi relativo alla Lettera di fideiussione a garanzia di operazioni di credito (fideiussione specifica)” del 27.07.2020 (doc. 13 depositati nel fascicolo monitorio) e al documento delle condizioni di servizio della firma elettronica del 11.02.2020 (doc. n. 3 fascicolo opposta) stipulati tra e la di Milano appartengono a Le medesime osservazioni valgono per le firme grafometriche, ove il CTU specifica che “sono state riscontrante numerose corrispondenze sostanziali e particolari tra firme contestate e comparative, quali: ritmo, livello e automatismo grafico, forma delle aste corte, rette o curve per la “B” e prevalentemente rette per il primo tratto e per l’allungo inferiore, pendenza degli assi letterali a destra e a sinistra, pressione e relativa distribuzione, calibro, estensioni verticali e orizzontali, asola oraria alla base della “B”, legami interletterali”. Alla luce di tali considerazioni la CTU stabilisce che “Le sottoscrizioni apposte in calce al “Documenti di Sintesi relativo alla Lettera di fideiussione a garanzia di operazioni di credito (fideiussione specifica)” del 27.07.2020 (doc. 13 depositati nel fascicolo monitorio) e al documento delle condizioni di servizio della firma elettronica del 11.02.2020 (doc. n. 3 fascicolo opposta) stipulati tra e la di Milano appartengono a La consulenza è stata svolta diligentemente ed è connotata da coerenza, rigore e logica intrinseci e le sue conclusioni debbono essere pertanto condivise. Prive di pregio appaiono invece le note del CTP di parte opponente che ha affermato di non concordare con le conclusioni dalla CTU, avanzando dubbi sul fatto che le firme siano autografe.
In particolare, la CTP Dott.ssa a supporto della sua conclusione, richiama quanto pubblicato dal grafologo nel suo libro “Variazioni naturali e artificiose della grafia” circa la possibilità che le sottoscrizioni in verifica siano state tracciate con la tecnica di “imitazione di modello eseguita a mano libera”, sostenendo che le sottoscrizioni in verifica siano “sigle” in cui sono sostanzialmente riprodotte solo le iniziale del nome e cognome.
Il CTU ha affermato di non concordare con la CTP di parte opponente, sostenendo che “le sottoscrizioni analogiche in verifica presentano una bassa variabilità grafica tra loro ma una elevata personalizzazione esecutiva ampiamente descritta nella prima parte della relazione, con caratteristiche generali e particolari che hanno trovato riscontro nelle numerose firme comparative analogiche analizzate prevalentemente in originale.
Si richiamano alcune concordanze rilevate tra firme in verifica analogiche e firme comparative, come riportato nella premessa alla conclusione a pag. 125 (I parte):
fluidità, tensione, ritmo, dinamica, livello grafico, forma delle aste, grado di pendenza degli assi letterali, pressione leggera, rapporti dimensionali, estensione degli allunghi inferiori, distanza ridotta tra iniziale del nome e cognome e distanza regolare tra lettere, calibro del corpo letterale, legami interletterali, limitata presenza dei puntini “i” espressi con breve linea obliqua discendente, assenza e forma delle asole improprie, aspetti morfostrutturali delle lettere/tratti, permettono di avallare – con certezza tecnica – l’ipotesi di autografia in spontaneità. Un falsario può riprodurre l’aspetto formale di una firma, anche complessa, ma non riuscirà a “creare” una nuova firma riproducendo elementi dinamici altamente personalizzanti”.
La CTP, inoltre, contesta la conclusione della CTU richiamando le linee guida del manuale ENFSI, peraltro applicate dalla CTU nella propria relazione, e ritenendo che le firme in verifica siano facilmente imitabili perché solo alcune lettere sono intuibili e terminano con un festone curvo, “gesto alla base dell’apprendimento scolastico, nessuno cambio di direzione repentino, nessun allografo particolarmente complesso, scarsi collegamenti letterali”.
La CTU contesta, del pari, tale osservazione confermando “la complessità esecutiva delle firme in verifica che trova riscontro nelle indicazioni ENFSI riportate anche dalla CTP a pag. 5:
“La complessità dipende dall’abilità, dal numero di movimenti, dai cambiamenti di direzione, dal disegno allografo di esecuzione, etc.” e che le firme in verifica sono caratterizzate da “elevata personalizzazione e della complessità esecutiva considerata la dinamicità del movimento e il tempo di esecuzione – ridotto – , tempo che è stato misurato nell’acquisizione del saggio grafico grafometrico”.
Quanto alle firme grafometriche, la CTP ritiene formalmente corretto il percorso “a partire dall’attivazione dell’esame della documentazione di cui è causa” ma rileva a monte criticità, ritenendo impossibile l’identificazione a posteriore del soggetto che ha apposto le firme.
La CTU specifica che “nell’anagrafe della banca deve essere presente l’immagine della carta di identità.
I documenti sottoscritti, in verifica e comparativi grafometrici, devono riportare la scelta di adesione al RAGIONE_SOCIALE o consegna contestuale di copia cartacea.
Come riportato a pag. 9, scelto l’opzione cartacea sia per i documenti in verifica sia per quelli comparativi, come emerge dalle immagini riportate a pag. 31 con relativa sottoscrizione.
Nel contratto sottoscritto il Garante dichiara di aver ricevuto copia del contratto”.
Inoltre, la CTP fa presente che durante i processi di decriptazione si sono manifestate situazioni di impasse.
La CTU precisa di “aver offerto a tutti – CCTTPP e rispettivi ausiliari – la possibilità di chiedere a BCC e/o a ITT approfondimenti sui contratti in verifica e comparativi firmati grafometricamente.
Le risposte non sono sempre pervenute esplicite ma è stata fornita ai richiedenti documentazione adeguata per ottenere risposta a quanto richiesto.
I documenti firmati grafometricamente vengono mandati in conservazione.
Alla banca resta soltanto l’immagine della firma “flat”.
Solo in caso di contenzioso vengono aperti con chiave di decriptazione conservata da ITT i files per estrarre i report con i dati biometrici delle singole firme.
Non è pertanto possibile verificare per ogni singola firma il corretto funzionamento del tablet nel rilievo dei dati.
Il “vademecum” di RAGIONE_SOCIALE ha evidenziato saltuari casi di errato funzionamento di registrazione dei dati biometrici, confermati dall’impossibilità di disporre dei dati di alcune firme contestate e comparative, come dettagliatamente riportato nella Bozza (II parte).
Questo non toglie la possibilità di esaminare – in rari casi – le sottoscrizioni in formato “flat” e trovare eventuale concordanza con quelle con dati biometrici.
Si precisa che non ci siamo trovati in assenza di immagini di sottoscrizione ma in assenza di report di dati biometrici.
E’ stato pertanto possibile effettuarne la verifica, pur evidenziandone i limiti”.
Infine, quanto al doc. 3, la CTU ha espressamente chiarito che “La CTU fa presente che il Doc. 3 fornito su chiavetta usb a Pomezia dalla scrivente corrisponde a quello presente nel fascicolo telematico”.
Le argomentazioni svolte dalla Dott.ssa per contrastare le contestazioni sollevate dal tecnico di parte sono sorrette da ampia motivazione ineccepibile che il Giudice ritiene di condividere e fare proprie.
Conseguentemente, la fideiussione specifica, la fideiussione omnibus e tutti i documenti contrattuali devono ritenersi validi ed efficaci essendo le sottoscrizioni ivi apposte riferibili alla mano del Sig. come argomentato dalla CTU.
3. Inesistenza, insussistenza e infondatezza dell’obbligo fideiussorio Nel merito, parte opponente ha eccepito la sussidiarietà dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale.
L’eccezione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Con riguardo alla dedotta necessità di preventiva escussione da parte della opposta, appaiono utili alcune premesse per inquadrare la natura delle garanzie prestate.
In relazione alla natura autonoma o accessoria della garanzia specifica prestata da parte opponente, dall’analisi del testo contrattuale si ravvisa la sussistenza della clausola “a semplice richiesta”, ricorrente all’art. 5 del contratto di fideiussione specifica prodotto da parte opposta già in fase monitoria.
Del pari, nel contratto di fideiussione omnibus sussiste la medesima clausola, ai sensi dell’art. 7 del contratto “a semplice richiesta scritta”.
Nondimeno, nei contratti non sono previste clausole di rinuncia del fideiussore all’opposizione di tutte le eccezioni azionabili dal debitore principale, non rinvenendosi né alcuna clausola di stile (es. “rimossa ogni eccezione”) né alcuna deroga specifica alle disposizioni di cui all’art. 1945 c.c., ciò conduce a rilevare la volontà delle parti di stipulare una garanzia caratterizzata da accessorietà e, pertanto, una fideiussione.
Da tale qualificazione, parte opponente fa discendere l’obbligo in capo al creditore della preventiva escussione del patrimonio del debitore principale, perché parte opposta possa legittimamente agire nei confronti del fideiussore, odierno opponente.
Tale contestazione è infondata in quanto l’art. 1944, II comma, c.c. prevede che le parti “Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito.
Le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale”, ma nel testo contrattuale della fideiussione non vi è una clausola con cui le parti hanno concordato a favore del fideiussore il “beneficium excussionis”.
La fideiussione è volta a dare al creditore un altro debitore, in modo da rafforzare la garanzia di soddisfazione del credito e crea, di regola, solidarietà tra fideiussore e debitore principale, salvo diverso accordo che emerga con chiarezza dalle clausole contrattuali.
Se non è stato pattuito il beneficium excussionis, pertanto, l’obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio, è solidale con quella del debitore principale e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale.
Se le parti vogliono stabilire il beneficio di escussione a favore del fideiussore, è necessario che vi sia accordo, proprio perché questo attenua la garanzia prevista a favore del creditore.
Ne consegue che alcuna eccezione può essere sollevata dal fideiussore.
Peraltro, nel caso di specie, in entrambi i testi contrattuali è prevista la clausola “a prima richiesta”, in virtù della quale “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Le clausole anzidette non possono considerarsi vessatorie e, in ogni caso, sono state sottoscritte dal soggetto che non riveste la qualifica di consumatore, bensì dal fideiussore socio al 75% e amministratore unico della società debitrice principale.
4. Liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
L’opponente ha eccepito, poi, la propria liberazione ai sensi dell’art. 1956 c.c., in quanto la Banca avrebbe concesso credito alla società debitrice principale senza la preventiva autorizzazione dello stesso, nonostante fosse consapevole dell’aggravarsi delle condizioni patrimoniali della debitrice principale.
L’eccezione è parimenti infondata.
L’opponente si limita a prospettare una abusiva concessione del credito senza offrire alcun supporto probatorio alle proprie affermazioni.
Infatti, il fideiussore che eccepisca l’invalidità della fideiussione invocando l’applicazione dell’art. 1375
c.c., al pari di chi chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass., 17.11.2016, n. 23422).
Nel caso in esame, l’opponente non ha dimostrato che la banca fosse consapevole di un peggioramento delle condizioni economiche né che fosse a conoscenza delle precarie condizioni economiche della società debitrice al momento della erogazione dell’ulteriore credito derivante mutuo, stipulato 27.07.2020.
Dunque, non trova spazio applicativo la dedotta nullità che avrebbe prodotto gli effetti della liberazione del fideiussore (cfr doc. n. 9 fascicolo monitorio).
Inoltre, parte opponente lamenta l’omessa autorizzazione del fideiussore in merito alla concessione del credito.
Anche tale doglianza non è supportata da idonea prova.
La documentazione prodotta in giudizio smentisce le affermazioni di parte opponente atteso che risulta in atti che la banca aveva informato il fideiussore dell’ulteriore richiesta di concessione di linea di credito da parte della debitrice principale rendendolo edotto, quindi, della sua esposizione debitoria e ottenendo specifica autorizzazione dal fideiussore stesso a tal fine, in data 22.07.2020 (cfr doc. n. 4 parte opposta).
Inoltre, l’art. 5 delle condizioni di fideiussione omnibus imponeva al fideiussore l’onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore principale e, in particolare, di informarsi sullo svolgimento dei suoi rapporti con la banca, per cui nessuna censura può essere mossa alla banca.
5. Decadenza della Banca ai sensi dell’art. 1957 c.c. Parte opponente ha dedotto l’estinzione della fideiussione per violazione dell’art. 1957 c.c., ma anche tale eccezione è infondata in quanto nell’atto di fideiussione è stata prevista la deroga dell’art. 1957 c.c. È assolutamente consolidato l’orientamento della Corte di legittimità, dal quale questo giudice non intende discostarsi perché lo condivide, secondo cui “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l’adempimento dell’obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, ex art. 1957 c.c., ben può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, la quale non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando soltanto l’assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (Sent. Cass. N. 21867/2013, sent. Cass. n. 394 del 2006; v., anche, sent. Cass. nn. 8839 del 2007 e13078 del 2008).
Inoltre, la rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c. non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l’art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell’altro contraente (In questo senso sent. Cass. N. 9245/2007 oltre, ad esempio, le risalenti Cass. 16 giugno 1961, n. 1404; Cass. 21 marzo 1963, n. 693; Cass. 10 luglio 1974, n. 2034; Cass. 12 novembre 1988, n. 6142);
rinunciando all’applicazione dell’art. 1957 c.c., il fideiussore accetta di restare obbligato sino a quando l’obbligazione principale non sia totalmente adempiuta e, del resto, una espressa strutturazione dell’obbligo del fideiussore nel senso che potrà estinguersi solo per effetto dell’estinzione dell’obbligazione principale e altresì, costantemente considerata nella giurisprudenza della Corte di legittimità come tale da sottrarre la fideiussione all’applicazione dall’art. 1957 c.c. (Cass. 13 novembre 1969, n. 3702; Cass. 9 novembre 1973, n 2945).
Nel caso di specie, le clausole di cui all’art. 5 della fideiussione specifica e all’art. 6 della fideiussione omnibus (cfr. docc. nn. 13 e 14 fascicolo monitorio) prevedono in maniera coincidente che “diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato”. Tali clausole risultano, peraltro, specificamente approvate per iscritto.
In ogni caso, le lettere di revoca e recesso e contestuale intimazione di pagamento sono state inviate alla debitrice principale ed al garante in data 3.10.2022 e i ricorsi per decreto ingiuntivo sono stati depositati rispettivamente in data 13.03.2023 e 17.03.2023 (cfr docc. nn. 15 fascicolo monitorio).
Ebbene, tanto premesso e verificato, la ha rispettato il termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare conclusioni di tipo diverso.
6. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri indicati nel d.m. 55/2014, come aggiornati dal recente d.m. n. 1472022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell’art. 5 del decreto, della complessità delle questioni esaminate e dell’attività effettivamente svolta, si ritiene di dover liquidare per tutte le fasi i valori medi.
I compensi liquidati in corso di causa a favore del CTU devono essere posti definitivamente in capo a parte opponente soccombente.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 6742/2023 emesso in data 14.04.2023 dal Tribunale di Milano in favore di , così provvede:
a. rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 6742/2023 del 14/04/2023, che dichiara esecutivo, ai sensi dell’art. 653 c.p.c.;
b. condanna l’opponente al pagamento, in favore delle spese di giudizio, che liquida in euro 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
c. pone definitivamente a carico di parte opponente il pagamento dei compensi al CTU come liquidati in corso di causa.
Milano, 15 aprile 2025 Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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