REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 264/2021 pubblicata il 08/03/2021
nella causa civile iscritta al n. /2019 R.G.
promossa da:
XXX, C.F. e YYY, C.F., rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avv.ti, ed elettivamente domiciliati presso l’Avv. ;
– APPELLANTE – contro
ZZZ SRL, e per essa la mandataria KKK SPA, C.F., in persona del procuratore e legale rappresentante Avv., rappresentata e difesa, per procura in atti, dall’Avv., elettivamente domiciliata presso il difensore in;
– APPELLATA – SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ – JJJ SPA, già mandataria di ZZZ SRL, in persona del legale rappresentante;
– APPELLATA CONTUMACE- CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI XXX, C.F. e YYY: “Voglia la Corte d’Appello di Torino, ogni contraria o diversa istanza eccezione deduzione disattesa, in riforma della sentenza impugnata:
1- In via preliminare: dichiarare la incompetenza per territorio del Tribunale di Verbania e dichiarare la competenza del Tribunale di Milano;
2- nel merito, in via principale: dichiarare nullo e privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo n. /2016, Ruolo n. /2016, emesso dall’intestato Tribunale in violazione dell’art. 2 l. 287/90 e per l’effetto procedere alla revoca del decreto ingiuntivo;
3- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra formulate, accertarsi la minor somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti e, pertanto, revocare il decreto opposto per avvenuta compensazione parziale e pronunciare sentenza di condanna degli opponenti al pagamento della somma sorte capitale pari ad €. 164.631,87. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.”
PER L’APPELLATA ZZZ S.R.L., rappresentata dalla mandataria KKK SPA: “Piaccia all’Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, così giudicare: – rigettare l’appello ex adverso promosso e tutte le domande con lo stesso formulate, confermando per l’effetto la sentenza impugnata e, in ogni caso, all’occorrenza con ogni più opportuna e idonea motivazione, rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo n. /2016 del Tribunale di Verbania, nonché tutte le domande e istanze comunque formulate dagli appellanti in primo grado e in appello, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare i sig.ri XXX e YYY, al pagamento a favore di ZZZ S.r.l., per i titoli di cui al ricorso monitorio, nonché in atti, della somma di Euro 182.822,38, così specificata: Euro130.043,22 quale saldo debitore del conto corrente n. 289/57/350270, oltre interessi, maturati e maturandi, al tasso legale dal 01.01.2016 al saldo; Euro 52.799,16 quale residuo debito relativo al contratto di finanziamento a revoca n. 70/438711, oltre interessi, maturati e maturandi, al tasso legale dal 1.04.2016 al saldo. Ovvero comunque, dichiarare tenuti e condannare gli opponenti, al pagamento a favore di ZZZ S.r.l., per i titoli di cui al ricorso monitorio, nonché in atti, della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in esito al giudizio, oltre interessi come sopra specificati. Con vittoria di spese diritti ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 6 giugno 2016, XXX e YYY convenivano in giudizio *** SPA, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /2016, emesso dal Tribunale di Verbania in data 11.04.2016, con il quale venivano condannati, nella qualità di fideiussori della *** SRL, a pagare alla banca l’importo di € 182.822,38, di cui € 130.043,22 quale saldo debitore del conto corrente intestato alla predetta società ed € 52.799,16 quale residuo debito relativo ad un finanziamento concesso alla stessa.
In via preliminare, gli opponenti eccepivano l’incompetenza territoriale del Tribunale adito ai sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c. (ritenendo invece competente il Tribunale di Milano); nel merito, la nullità del contratto di conto corrente (per mancanza di sottoscrizione da parte della banca e, quindi, per mancanza di prova di perfezionamento dell’accordo) e comunque l’illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Si costituiva in giudizio *** SPA chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il giudizio veniva quindi sospeso a seguito di proposizione del regolamento di competenza proposto dagli opponenti: la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso.
2. Nelle more del giudizio, *** SPA veniva posta in liquidazione coatta amministrativa; gli opponenti riassumevano il giudizio nei confronti della procedura di *** e chiamavano in causa la società ZZZ SRL quale cessionaria del credito.
Nel giudizio riassunto si costituiva la SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ – JJJ SPA, in qualità di mandataria di ZZZ SRL.
3. Gli opponenti sollevavano per la prima volta negli scritti conclusivi l’eccezione di nullità della fideiussione, deducendo la violazione delle norme in materia della tutela della concorrenza e del mercato.
Infine parte opponente, con la seconda memoria depositata ex art. 183, comma 6, c.p.c., dato atto della condanna, in un altro procedimento, di ZZZ SRL al pagamento delle spese legali a favore degli opponenti e, con la precisazione delle conclusioni, opponeva tale vantato credito a parziale compensazione del credito azionato da controparte.
4. Il Tribunale di Verbania, con sentenza n. 108/2019, pubblicata il 1° marzo 2019, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta.
In particolare, il giudice di primo grado riteneva l’eccezione di incompetenza territoriale “non correttamente sollevata con riguardo ad entrambi i fori generali di cui all’art. 18 (non al domicilio) e al forum destinatae solutionis”.
Nel merito il primo giudice, rispetto al primo profilo di doglianza, seguendo l’orientamento giurisprudenziale che afferma la validità dei documenti contrattuali che recano la firma del solo correntista, confermava la piena efficacia del regolamento contrattuale contenuto nel contratto di conto corrente. Con riferimento al secondo profilo, il Tribunale riteneva legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi (sia attivi sia passivi), ritenuta rispettosa delle prescrizioni della delibera CICR del 9.02.2000. Le predette statuizioni non sono oggetto di contestazione in appello.
In terzo luogo respingeva l’eccezione di nullità della fideiussione. Affermava il Tribunale che tale eccezione era effettivamente rilevabile ex officio, ma sulla scorta del materiale probatorio tempestivamente prodotto, e osservava come gli opponenti non avessero adempiuto all’onere della prova, in particolare non producendo il provvedimento dell’Autorità di vigilanza e il “Modello ABI”; richiamava inoltre il disposto dell’art. 1419, comma 1, c.c. per cui la nullità delle singole clausole non necessariamente determina la nullità integrale del contratto.
Infine, il giudice di primo grado dichiarava inammissibile l’ultimo motivo di opposizione, relativo alla compensazione del credito azionato nel presente giudizio con il controcredito che gli opponenti affermano di vantare per la condanna di ZZZ, pronunciata all’esito di altra controversia, al pagamento delle spese di lite, credito che sarebbe sopravvenuto nel corso della presente causa: osservava il Tribunale di Verbania che l’eccezione era stata tardivamente sollevata e che gli attori non avevano presentato una tempestiva istanza di rimessione in termini.
5. Con atto d’appello notificato a JJJ S.p.A., nella qualità di mandataria di ZZZ SRL, XXX e Luigia Catterina hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Verbania, formulando tre specifici motivi.
Si è costituita in giudizio KKK SPA, in qualità di nuova mandataria di ZZZ SRL, contestando l’appello avversario e chiedendone il rigetto.
Non si è costituita l’appellata JJJ SRL, già mandataria di ZZZ SRL e, previ i controlli di rito, la Corte ne ha dichiarato la contumacia.
L’appello non è stato notificato alla procedura di *** di *** SPA: il primo giudice non ha pronunciato sentenza nei confronti della procedura, sì che può ritenersene, anche alla luce della condotta processuale delle altre parti, l’implicita estromissione ex art. 111, terzo comma, c.p.c.
L’udienza di precisazione delle conclusioni è stata tenuta nelle forme della trattazione scritta. Le parti costituite hanno depositato note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni definitive, come in epigrafe riportate. La Corte ha assunto la causa a decisione, assegnando i termini ordinari per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione parte appellante sostiene che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere non ritualmente formulata e dunque tamquam non esset l’eccezione di incompetenza territoriale formulata in causa.
La censura non è fondata.
Ha così motivato il Tribunale di Verbania: “(…) rilevato che l’eccezione di incompetenza non risulta correttamente formulata in quanto l’opponente si è limitato ad individuare il foro competente (Milano) in relazione ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., previa esclusione della efficacia dell’accordo di deroga per la deroga alla competenza territoriale contenuta nelle “condizioni generali relative al rapporto banca-cliente”, e al contempo a riferire nel corpo dell’atto senza collegamento con la contestazione in parola, che i convenuti sono entrambi residenti a Milano e ancora che il contratto di conto corrente risulta sottoscritto a Magenta mentre il contratto di finanziamento contiene una espressa deroga a favore del Tribunale di Treviso: manca, pertanto, qualsiasi apparato argomentativo a sostegno dell’eccezione in relazione al foro delle persone fisiche con riferimento al luogo di domicilio dei convenuti nonché qualsiasi esplicitazione della contestazione con riferimento al forum destinatae solutionis”.
La motivazione del giudice di prime cure è, in punto di diritto, conforme all’orientamento della S.C., per cui “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall’art. 45 della l. n. 69 del 2009 – la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell’eccezione “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l’attività di formulazione dell’eccezione richiede un’attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili.” (ex multis cfr. Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 20/08/2020, n. 17374).
Gli appellanti non contestano specificamente il rilievo posto a fondamento del rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale, e segnatamente non affermano di avere correttamente e tempestivamente eccepito l’incompetenza territoriale con riguardo ad ogni profilo necessario.
Si limitano, invece, ad allegare le ragioni per cui, a loro avviso, sussisterebbe la competenza del Tribunale di Milano. Tali argomenti, indipendentemente dalla loro astratta fondatezza, non hanno costituito oggetto di tempestiva eccezione, come per l’appunto rilevato dal giudice di prime cure con statuizione non specificamente criticata, né i profili indicati avrebbero potuto essere comunque desunti, anche indirettamente, dai documenti tempestivamente prodotti.
2. Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono del rigetto dell’eccezione di nullità della fideiussione, sollevata adducendo la violazione della normativa sulla tutela del mercato e della concorrenza.
Il Tribunale di Verbania, osservano, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della fideiussione omnibus sulla base della quale è stato richiesto il decreto ingiuntivo. Il giudice di primo grado, in particolare, avrebbe erroneamente disatteso la portata innovativa della pronuncia della Corte di cassazione n. 29810/2017, che, afferma parte appellante, ha attribuito al consumatore la possibilità di giovarsi della c.d. prova privilegiata, sollevandolo dall’onere di provare la condotta anticoncorrenziale, potendosi a questo fine basare sull’accertamento effettuato da Banca d’Italia nel 2005 su parere dell’AGCM.
La fideiussione predisposta dalla banca conterrebbe inoltre le clausole penalizzanti indicate dalla Banca d’Italia e quindi lo schema predisposto da *** risulterebbe conforme allo schema ABI censurato dalla stessa Banca d’Italia. Infine, l’orientamento espresso dalla S.C. dovrebbe interpretarsi nel senso della nullità integrale del contratto di fideiussione.
Dando continuità all’orientamento già espresso da questa Corte (cfr. App. Torino, Sez. I, 5 ottobre 2020 n. 977), deve osservarsi che non vi è motivo di affermare che la presenza, nella fideiussione, di clausole da considerare, per il modulo utilizzato, contrastanti con la normativa antitrust sulla base del provvedimento della Banca d’Italia richiamato dall’appellante, debba comportare la nullità dell’intera garanzia e non, semplicemente, l’espunzione delle clausole viziate e la loro sostituzione con la disciplina legale (cfr., al riguardo, Cass. n. 24044/2019, che evidenzia la legittimità della verifica negoziale ex art. 1418 e 1419 c.c., sottolineando come le clausole frutto di intese illecite sono favorevoli alla banca, non incidono sulla struttura e sulla causa del contratto e non possono pregiudicare la posizione dei garanti, che risulta meglio tutelata proprio in ragione della declaratoria di nullità parziale).
La nullità andrebbe dunque, in ipotesi, circoscritta alle sole clausole riconosciute come espressione dell’illecito accordo lesivo della concorrenza, senza che tale vizio si estenda all’intera garanzia, non rispondendo tale trasmissione al principio di conservazione degli atti, nei limiti in cui gli stessi siano rispondenti alla lecita volontà delle parti.
Nel caso di specie in primo luogo non è contestato, né può essere posto in dubbio, che le parti avessero intenzione di rafforzare il credito della banca attraverso la garanzia e che, quindi, questa sarebbe stata voluta e prestata anche in difetto delle clausole illecite, rispondendo comunque all’interesse negoziale di entrambi i contraenti.
Inoltre, non solo non è stata eccepita la nullità delle specifiche clausole incriminate (clausole di deroga al disposto di cui all’art. 1957 c.c.), ma sono gli appellanti stessi a riconoscere come non ne sia stata fatta applicazione, così evidenziando la propria carenza di interesse all’accertamento della nullità parziale.
Il rigetto della doglianza ora esaminata rende superfluo l’ulteriore profilo di critica contenuto nel motivo di appello, avente ad oggetto la regolamentazione dell’onere probatorio.
3. Con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono della dichiarazione di inammissibilità dell’eccezione di compensazione parziale sollevata, osservando che i documenti su cui si fonda l’eccezione (tra cui l’ordinanza del Tribunale di Milano che ha condannato ZZZ al rimborso in loro favore delle spese di lite relative a un diverso giudizio) sono stati prodotti con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma. c.p.c.
Deve a tale riguardo osservarsi che il primo giudice ha rilevato l’inammissibilità per tardività non delle produzioni, ma dell’eccezione, sollevata oltre le barriere preclusive per le allegazioni difensive senza che la parte avesse richiesto di essere rimessa in termini.
Tale rilievo, peraltro ex actis non contestabile, non è stato in alcun modo fatto oggetto di critica, ed il motivo non può quindi essere accolto: la prospettata parziale estinzione della ragione di credito vantata dall’appellata, non scrutinabile nel presente giudizio, potrà eventualmente rilevare in sede esecutiva.
4. L’appello è pertanto infondato e deve essere respinto.
Consegue la condanna dell’appellante al rimborso delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate con riferimento ai valori medi del relativo scaglione previsto dal DM 55/2014 (da € 52.001 ad € 260.000), limitatamente alle fasi del giudizio effettivamente svolte.
Sussistono altresì i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all’importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 682/2019, la Corte d’Appello di Torino, Prima Sezione Civile, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
RESPINGE l’appello proposto da XXX e YYY avverso la sentenza n. /2019 del Tribunale di Verbania, pubblicata il 1° marzo 2019;
CONDANNA parte appellante al rimborso, in favore di ZZZ S.R.L., in persona della mandataria KKK SPA, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 9.515,00 di cui € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva, € 4.860,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA sulle somme imponibili;
DICHIARA la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all’importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 11 dicembre 2020.
IL CONSIGLIERE EST.
IL PRESIDENTE
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