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Fideiussore, diritto di richiedere gli estratti conto

Il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore.

Pubblicato il 27 December 2020 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 119 (T.U.B.), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale (così Cass., n. 3785 del 2019; ma già Cass. n. 11554 del 2017 e altri precedenti richiamati dalla citata decisione del 2019).

Nella citata giurisprudenza, ribadita successivamente al precedente del 2019 da numerose decisioni della Prima Sezione della Suprema Corte (Cass. nn. 14231 del 2019, 31649 del 2019, 31650 del 2019 e 6975 del 2020), la ricostruzione nei termini indicati della facoltà di chiedere documentazione ex articolo 119 T.U.B. è affermata con riferimento alla posizione del “cliente”, senza una espressa contemplazione dell’ipotesi in cui il cliente sia un fideiussore.

Il Collegio ha ritenuto di dover affermare espressamente la spettanza del diritto nei termini indicati dalla citata giurisprudenza anche al fideiussore e non solo al correntista, atteso che il generico riferimento del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 119, comma 4 al “cliente” è idoneo a comprendere, ai fini della richiesta di documentazione, anche il fideiussore, il quale a sua volta può in senso lato definirsi un “cliente” della banca non diversamente dal correntista debitore principale.

Ciò, in considerazione del fatto che, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fidejussione rispetto al contratto di conto corrente e dunque dell’assunzione del contratto di conto corrente dal fideiussore garantito nel profilo dell’oggetto della fideiussione, il diritto del cliente di richiedere in ogni tempo la documentazione degli estratti conto deve ritenersi esteso anche al fideiussore atteso che la fideiussione determina – come è rivelato dalle norme degli articoli 1944 c.c. e ss. “rapporti fra il creditore ed il fideiussore”, i quali certamente e se si vuole sulla base di una lettura lata dell’articolo 1945 c.c. implicano che il fideiussore debba potersi “informare”, proprio per esercitare i diritti riconosciuti da dette norme, sullo svolgimento del contratto di conto corrente e, dunque, necessariamente implicando il diritto all’esercizio del potere di cui all’articolo 119 T.U.B.

Detti rapporti, al di là di quanto implica lo stesso profilo causale della fideiussione, giustificano ampiamente che il fideiussore sia “cliente” agli effetti di quella norma.

La Corte ha rilevato che la conclusione raggiunta non si pone in alcun modo in contrasto con la risalente giurisprudenza (Cass., 1, n. 23391 del 9/11/2007) che ha escluso l’applicabilità automatica al fideiussore, garante dei crediti bancari, delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 385 del 1993 dettate per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi stipulati con il cliente, giacché detta giurisprudenza è relativa alla posizione del cliente e del fideiussore ai fini della stipulazione e dunque del contenuto dei rispettivi rapporti contrattuali (in particolare con riferimento all’operare della norma dell’articolo 1938 c.c. per il fideiussore).

Nel caso in esame, invece, viene in rilievo una norma che prevede l’esercizio di una facoltà concernente l’informazione sullo stato del rapporto con l’istituto di credito.

Corte di Cassazione, Sezione Terza, Ordinanza n. 24181 del 30 ottobre 2020

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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