REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 261/2023 pubblicata il 07/04/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1562/2018 promossa da:
XXX
rappresentato e difeso dall’avv.;
ATTORE
contro
BANCA YYY S.P.A.
rappresentata e difesa dall’avv.;
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA
rappresentata e difesa dall’avv.;
CONVENUTI CONCLUSIONI
Per l’opponente:
In via principale Nel merito
1) accertare che lo schema di fideiussione prodotto sub documento n. 6 da BANCA YYY S.p.A non è stato sottoscritto dal signor XXX e che detto atto risulta essere sprovvisto di data;
2) conseguentemente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all’odierno attore opponente con riferimento all’azione ex adverso promossa;
3) per l’effetto: accertare e dichiarare che non sussiste il diritto della BANCA YYY S.p.A. per il tramite di EQUITALIA
SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A.- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA di iniziare e/o di procedere all’esecuzione forzata nei confronti del signor XXX in virtù del ruolo n. 2017/001150 iscritto da BANCA YYY S.P.A e della cartella di pagamento n. 06420170006679627001 emessa da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA, per l’insussistenza del credito con la stessa azionato e, pertanto, dichiarare la nullità, l’inefficacia e/o l’illegittimità e/o comunque l’inopponibilità al signor XXX del titolo esecutivo portato dalla cartella di pagamento n. 06420170006679627001emessa da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA e del ruolo n. 2017/001150 iscritto da BANCA YYY S.p.A. nonchè dell’azione esecutiva su di essi fondata;
IN VIA SUBORDINATA
4) accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussioen omnibus prodotta sub dociumento n. 6 da BANCA YYY S.P.A (per la violazioen degli articoli 100 e 101 del trattato di Funzionamento dell’Unione Europea e degli articoli 2 e 3 della Legge 10 ottobre 1990 n. 287) limitata alle sole clausole di revibiscenza (articolo 2 sella fideiusssione), di rinuncia termini ex art. 1957 del codice civile (articolo 6 della fideiussione) e di sopravvivenza (articolo 9 della fideiussione);
5) per l’effetto: dichiarare decaduta BANCA YYY S.P.A dal diritto di escutere la garanzia fideiussoria avendo sia lei, sia BANCA POPOLARE DI MANTOVA S.p.A, omesso di proporre le proprie istanze contro il creditore principale *** srl IN LIQUIDAZIONE nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale previsto dall’articolo 1957 del codice civile;
6) conseguentemente accertare e dichiarare che non sussite il diritto della BANCA YYY S.P.A per il tramite di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA di iniziare e/o di procedere all’esecuzione forzata nei confronti del signor XXX in virtù del ruolo n. 2017/001150 iscritto da BANCA YYY S.P.A e della cartella di pagamento n. 06420170006679627001 emessa da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA, per l’insussistenza del credito con la stessa azionato e, pertanto, dichiarare la nullità, l’inefficacia e/o l’illegittimità e/o comunque l’inopponibilità al signor XXX del titolo esecutivo portato dalla cartella di pagamento n. 06420170006679627001emessa da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA e del ruolo n. 2017/001150 iscritto da BANCA YYY S.p.A. nonchè dell’azione esecutiva su di essi fondata;
IN VIA ANCOR PIU’ SUBORDINATA
7) accertare e dichiarare la nullità del titolo esecutivo portato dalla cartella di pagamento n. 0642017000667962700 emessa da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA e. del ruolo n. 2017/001150 iscritto da BANCA YYY S.p.A. nonché dell’azione esecutiva su di essi fondata nei confronti del fideiussore, signor XXX, per carenza assoluta di potere in capo all’agente di riscossione, in quanto vertendosi in materia di impresa che si è resa inadempiente agli obblighi restitutori rivenienti da un finanziamento bancario, assistito dalla garanzia prestata ex Legge 662/96 dal Fondo di Garanzia per le P.M.I., BANCA YYY S.p.A avrebbe dovuto avvalersi delle forme di tutela processual-civilistiche e non già della procedura esattoriale;
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
8) accertare e dichiarare l’illegittimità della fideiussione omnibus prodotta sub documento n. 6 da BANCA YYY per violazione dell’art. 4.4. del D.M. 23 settembre 2005 che regola le modalità di corresponsione della garanzia da parte di MCC in relazione alle previsioni di cui alla legge 266/97 e che ha chiarito che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa, bancaria e che solo sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, bancarie, assicurative, il cui valore cauzionale complessivo non può comunque superare la quota di finanziamento non coperto dalla garanzia del Fondo;
9) per l’effetto: accertare e dichiarare che non sussiste il diritto della BANCA YYY S.P.A per il tramite di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA di iniziare e/o di procedere all’esecuzione forzata nei confronti del signor XXX in virtù del ruolo n. 2017/001150 iscritto da BANCA YYY S.P.A e della cartella di pagamento n. 06420170006679627001 emessa da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA, per l’insussistenza del credito con la stessa azionato;
10) conseguentemente accertare e dichiarare la nullità, l’inefficacia e/o l’illegittimità e/o comunque l’inopponibilità al signor XXX del titolo esecutivo portato dalla cartella di pagamento n. emessa da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA e del ruolo n. 2017/001150 iscritto da BANCA YYY S.p.A. nonché dell’azione esecutiva su di essi fondata;
IN OGNI CASO
11) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, contributo cassa previdenza avvocati (pari al 4%) ed I.V.A. nella misura di legge.
Per Banca YYY S.p.A.:
in via principale e nel merito, rigettare l’avversa opposizione ex art. 615 cpc in relazione alla cartella di pagamento n., siccome totalmente infondata in fatto e diritto e non provata.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, oltre accessori di legge.
Per Agenzia delle Entrate – Riscossione:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, azione, eccezione, disattesa e respinta, previa reiezione dell’avversa istanza di sospensione, RESPINGERE poiché inammissibile, improcedibile, infondata e non provata ogni avversa domanda proposta nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione; vinte le spese di lite.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione “in opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c.” in data 16/4/18, ritualmente notificato, XXX, residente in Viadana, ha evocato in giudizio Equitalia Servizi di Riscossione spa – Agente della Riscossione per la Provincia di Mantova, e Banca YYY spa, con sede in Roma, esponendo:
1) di avere ricevuto, in data 20/2/18, la notifica della cartella di pagamento n. 06420170006679627001 da parte di Equitalia Servizi di Riscossione spa – Agente della Riscossione per la Provincia di Mantova;
2) che la predetta cartella si riferiva a somme iscritte a ruolo per asseriti e non dimostrati crediti vantati nei confronti della società *** srl in liquidazione, con sede legale in Viadana, società dichiarata fallita da questo Tribunale con sentenza n. 95/2016, dep. il 22/12/16;
3) che non esisteva alcun titolo per il quale detti crediti potessero essere estesi anche all’opponente;
4) che la somma complessiva intimata ammontava a € 101.819,79 oltre spese ed interessi;
5) che oggetto dell’opposizione erano “sia il ruolo n. 2017/001150 emesso da BANCA YYY S.p.A con sede in Viale America n. 351, 00144 Roma, sia il titolo esecutivo rappresentato dalla cartella di pagamento n. 064 2017 00066796 27001 da parte di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A. – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA”.
Ciò premesso l’attore in opposizione ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare sospendere l’efficacia esecutiva dell’impugnata cartella di pagamento n. 06420170006679627001 emessa da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.p.A – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA;
In via principale nel merito accertare e dichiarare per i motivi indicati nel presente atto, la nullità l’inefficacia e/o l’illegittimità e/o comunque l’inopponibilità al signor XXX del titolo esecutivo portato dalla cartella di pagamento n. 06420170006679627001 emessa da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SpA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA e del ruolo n. 2017/001150 iscritto da BANCA YYY SpA nonché dell’azione esecutiva su di essi fondata e comunque accertare e dichiarare che non sussiste il diritto della BANCA YYY SpA per il tramite di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SpA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA ad iniziare e/o procedere all’esecuzione forzata nei confronti del signor XXX in virtù del ruolo n. 2017/001150 iscritto da Banca YYY spa e della cartella di pagamento n. emessa da Equitalia Servizi di Riscossione spa – Agente della Riscossione per la Provincia di Mantova e, comunque, per il credito con la stessa azionato, pronunciando, in caso di esecuzione già iniziata, ogni più opportuno provvedimento per la completa rimozione degli atti esecutivi posti in essere.”. Si sono ritualmente costituiti Banca YYY spa e Agenzia delle Entrate – Riscossione, avente causa di Equitalia Servizi di Riscossione spa (già Equitalia Nord spa), contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’opposizione. Con ordinanza in data 15/2/19 è stata rigettata l’istanza di sospensione.
Con memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 c.p.c. in data 13/3/19 l’opponente ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via principale nel merito
1) accertare e dichiarare per i motivi indicati nel presente atto, la nullità l’inefficacia e/o l’illegittimità e/o comunque l’inopponibilità al signor XXX del titolo esecutivo portato dalla cartella di pagamento n. 06420170006679627001 emessa da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA e del ruolo n. 2017/001150 iscritto DA BANCA YYY SPA nonché dell’azione esecutiva su di essi fondata e comunque accertare e dichiarare che non sussiste il diritto della BANCA YYY SPA per il tramite di EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA ad iniziare e/o procedere all’esecuzione forzata nei confronti del signor XXX in virtù del ruolo n. 2017/001150 iscritto da BANCA YYY SPA e della cartella di pagamento n. emessa da EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA e, comunque, per il credito con la stessa azionato, pronunciando, in caso di esecuzione già iniziata, ogni più opportuno provvedimento per la completa rimozione degli atti esecutivi posti in essere.
In ogni caso
2) accertare e dichiarare, inoltre, la nullità ovvero l’inefficacia delle clausole contenute nella fideiussione omnibus che risulta prodotta dalla difesa della BANCA YYY S.p.A sub documento n. 6 per la violazione del divieto delle intese anticoncorrenziali”.
La causa è stata trattenuta per la decisione una prima volta all’udienza del 28/9/21 e poi rimessa sul ruolo con ordinanza in data 11/4/22 del seguente letterale tenore:
“La difesa di Banca YYY spa ha prodotto in giudizio, quale doc. 6 “fideiussione XXX”, una fotocopia di scarsa qualità.
L’opponente ha sostenuto di non aver sottoscritto “lo schema di fideiussione prodotto sub documento n. 6 da BANCA YYY S.p.A” e che lo stesso “risulta essere sprovvisto di data”.
Nonostante la scarsa qualità della fotocopia sembrerebbe peraltro essere stata apposta una firma al documento in questione (pag. 2), firma però assolutamente illeggibile.
Non essendosi provveduto alla produzione dell’originale si impone la rimessione della causa sul ruolo con ordine a Banca YYY spa di produrre l’originale del documento in questione e ciò nell’esercizio dei poteri riservati al Giudice (v. Cass. Civ. Sez. I 19/9/00, n. 12388) nel caso di specie non esercitati nella fase istruttoria atteso che le parti, pur avendo depositato le memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., all’udienza del 4/6/19 hanno chiesto concordemente la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M
Rimette la causa sul ruolo per l’udienza del 12/7/22 alle ore 9 e seg.
Ordina a Banca YYY spa di produrre l’originale del doc. 6 “fideiussione XXX” entro il 30/6/22. Si comunichi.”.
Con nota di deposito in data 28/6/22 la difesa di Banca YYY spa ha fatto presente di essere “impossibilitata a ottemperare all’ordine di produzione della “Fideiussione XXX” in quanto tale documento non si trova nelle proprie disponibilità essendo il documento in parola di competenza della Banca erogatrice del finanziamento che, nel giudizio per cui è causa, è soggetto terzo. A ogni buon conto, la YYY con comunicazione del 24.05.2022, inviata a mezzo PEC alla Banca Popolare di Mantova (banca finanziatrice), richiedeva alla medesima: “Pertanto, alla luce di tanto considerato che come è noto il Gestore non è in possesso dell’originale della documentazione contrattuale e/o fideiussoria delle operazioni ammesse al Fondo, è dirimente che Codesta Banca provveda alla esibizione/deposito in detto giudizio del suddetto documento, per difendere il credito del Fondo di garanzia ai sensi dell’obbligo scaturente dalle Disposizioni Operative accettate da Codesto Intermediario; ciò sarà possibile tramite intervento volontario in giudizio ovvero deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Mantova rg 1562/2018 ovvero ancora consegnando al Legale difensore di YYY detto documento al fine di consentire e non precludere la piena difesa del credito erariale”. Nessun riscontro perveniva dalla Banca ***. Pertanto al fine di parzialmente ottemperare al citato ordine del Tribunale di Mantova si deposita nuova copia, di qualità migliore, del doc. 6 “Fideiussione XXX”.”.
La causa è stata da ultimo trattenuta in decisione all’udienza del 18/10/22 sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
La difesa dell’opponente non ha precisato le conclusioni nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’art. 183, come prescritto dall’art. 189 c.p.c..
Si farà riferimento quindi alle conclusioni attoree come precisate nella prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c..
L’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Agenzia delle Entrate – Riscossione è infondata.
Nelle opposizioni a cartella di pagamento, ad eccezione di quelle vertenti su crediti previdenziali, esulanti dalla fattispecie in esame (cfr. Cass. S.U. 8 marzo 2022, n. 7514), infatti, è il concessionario della gestione del servizio di riscossione “unico legittimato passivo necessario”, quale soggetto titolare dell’azione esecutiva (onerato, semmai, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n. 112 del 1999 di chiamare in causa l’ente creditore, laddove siano in discussione anche questioni attinenti al merito del credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, rispondendo, in mancanza di tempestiva chiamata in causa, delle conseguenze della lite). Ciò premesso ulteriormente si osserva quanto segue.
L’opponente ha anzitutto eccepito l’inesistenza del titolo nei suoi confronti.
Si legge da ultimo, nella seconda memoria di replica nell’interesse di parte attrice, che “la pretesa creditoria di parte opposta, BANCA YYY SPA, (già *** spa), si fonderebbe sulla copia fotostatica della fideiussione omnibus ex adverso prodotta sub documento n. 6.
Pur avendo il signor XXX negato di avere sottoscritto tale garanzia (peraltro sprovvista di data), BANCA YYY SpA ha dichiarato di volersi ugualmente avvalere di tale documento.
Controparte, però, non solo non ha proposto istanza di verificazione al fine di verificare l’autenticità della contestata firma, ma non ha neppure versato in causa l’originale dell’atto nonostante l’ordine di esibizione dell’illustrissimo Giudice adito di cui all’ordinanza del 12 aprile 2022.”.
Come è stato condivisibilmente affermato “ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all’originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero non è espressamente disconosciuta”. Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata in copia fotostatica, pertanto, ha l’onere di disconoscere tempestivamente la sua conformità all’originale; disconoscimento che deve essere effettuato secondo le medesime modalità fissate per il disconoscimento della scrittura privata prodotta in originale, a norma dell’art. 214 del c.p.c. (“Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.”), e, pur non dovendo necessariamente esprimersi con formule sacramentali, nondimeno deve essere caratterizzato da specificità ed univocità, non potendo risolversi nella mera contestazione e/o disconoscimento generico della documentazione prodotta, e neppure proposto con la mera allegazione della inidoneità della documentazione medesima a costituire valida prova dei fatti giuridici contrastati. Se il disconoscimento non avviene nelle modalità previste dalla legge, gli effetti sono quelli previsti dall’art. 215 c.p.c.: “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta…: 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.”” (Trib. Taranto 4/1/16 n. 7, in motivazione).
Nel caso di specie la copia in questione è stata prodotta quale doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Il disconoscimento avrebbe quindi dovuto essere effettuato in sede di prima udienza il che non è avvenuto (v. verbale udienza 18/12/18).
Quanto poi alla seconda copia allegata alla nota di deposito 28/6/22 di Banca YYY spa va osservato che alla successiva udienza del 12/7/22 la difesa di parte attrice si è limitata a ribadire “che il sig. XXX ha disconosciuto la propria firma e che controparte non ha provveduto a richiedere istanza di verificazione nei termini di cui all’art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.”.
Ne consegue che, ad ogni effetto di legge, la scrittura deve ritenersi riconosciuta come conforme all’originale e che quindi deve trovare applicazione l’art. 2702 c.c. anche in relazione all’autenticità della sottoscrizione.
Anche diversamente opinando la conclusione non cambierebbe.
Invero manca nel caso di specie un disconoscimento connotato da specificità ed univocità, rilevandosi che l’opponente, nell’atto introduttivo, si è limitato ad affermare, genericamente, che “non esiste, però, alcun titolo per il quale detti crediti [cioè quelli vantati nei confronti della società *** srl in liquidazione, N.d.R.] possano estendersi anche al signor XXX . . .” (pag. 3), e , più oltre, che “non si vede, a questo punto, come l’odierno attore possa essere condannato a pagare le somme indicate nella cartella di pagamento in assenza di un vincolo contrattuale che lo leghi al soggetto che ha emesso il ruolo” (pag.8).
Quand’anche si volesse sostenere che tali affermazioni integrino disconoscimento della sottoscrizione dovrebbe farsi applicazione del principio secondo cui il disconoscimento della scrittura privata a norma dell’art. 214 c.p.c. può essere effettuato solo dopo la produzione in giudizio della scrittura, e soltanto da tale momento colui contro il quale questa è prodotta ha l’onere di specificare, chiaramente e in modo inequivoco, la volontà di negare autenticità alla scrittura stessa o alla sua sottoscrizione. Conseguentemente qualsiasi contestazione della veridicità della scrittura fatta anteriormente alla sua produzione in giudizio dalla persona contro la quale la stessa sia stata successivamente esibita non comporta il disconoscimento della scrittura.
Come detto sopra, nel caso di specie la copia in questione è stata prodotta quale doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta e, quindi, qualsiasi contestazione contenuta nell’atto introduttivo non sarebbe in ogni caso idonea a integrare un valido disconoscimento.
Quanto poi alla domanda formulata “in ogni caso” nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. di parte opponente, va ricordato che la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Unite 30/12/21 n. 41994), dopo aver dato conto del quadro variegato degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in tema di contratti di fideiussioni omnibus conformi allo schema predisposto dall’ABI, compendiabili sinteticamente nelle opzioni tra nullità assoluta o nullità parziale del contratto a valle o, infine, nella tutela meramente risarcitoria, ha condivisibilmente optato per la tesi della nullità parziale.
La Corte ha individuato nella nullità parziale del negozio la soluzione più idonea a salvaguardare il principio generale di conservazione del negozio, ove è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l’assetto di interessi programmato dimostrare la interdipendenza del resto del contratto dalla singola clausola nulla, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il negozio in assenza della parte colpita da nullità, risultando invero precluso al Giudice rilevare d’ufficio la estensione della nullità parziale all’intero negozio, in conformità al disposto dell’art. 1419 c.c..
In tale contesto, se il fideiussore è normalmente cointeressato alla concessione di finanziamento e l’Istituto di credito ha interesse al mantenimento della garanzia, pur espunte le clausole a sé favorevoli, spetterà al garante dimostrare che la situazione concreta era differente e che in assenza delle clausole caducate non sarebbe stata conclusa alcuna garanzia.
In effetti si tratta di clausole senza dubbio inserite nell’interesse dell’Istituto di credito che, comunque, avrebbe un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento della garanzia anche una volta espunte le clausole a sé favorevoli, e che, in linea generale è il solo soggetto che potrebbe dolersi della loro espunzione.
Nel caso di specie è pacifico che XXX fosse il legale rappresentante della *** srl, e quindi sicuramente cointeressato alla concessione del finanziamento, e la Banca *** spa non è parte in causa e così non risulta in alcun modo che, in assenza delle clausole di cui si discute, non avrebbe concluso il contratto.
Ciò premesso, la domanda, come formulata nelle conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. , con evidente riferimento alla nullità assoluta, non può trovare accoglimento nemmeno nell’ottica della nullità parziale.
Invero era anzitutto onere di parte attrice in opposizione produrre, oltre al parere reso da AGCOM in data 20/4/05 con provvedimento n. 14251, anche il provvedimento della Banca d’Italia che, come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, possiede, al pari di quelli emessi dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato un’elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate (Cass. Civ. Sez. I 22/5/19 n. 13846).
Atteso poi che si afferma “la piena coincidenza della garanzia con il modello proposto dalla associazione di categoria degli istituti di credito, senza che fosse dato spazio ad alcuna forma di personalizzazione, neppure stilistica o lessicale” (v. prima comparsa conclusionale per l’opponente, pag. 19) era onere dell’opponente produrre anche il modello ABI di contratto di fideiussione, al fine di consentire il raffronto col doc. 6 di parte convenuta Banca YYY spa e far risaltare che il contratto di fideiussione prodotto fosse esattamente lo stesso del modello ABI oggetto di censura ad opera della Banca d’Italia, e che il contratto fosse il frutto della permanenza dell’intesa anticoncorrenziale.
Per ciò che attiene poi all’onere della prova va pienamente confermato quanto già affermato con ordinanza in data 15/2/19 laddove si è evidenziato che “Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il processo di opposizione all’esecuzione è un ordinario processo di cognizione nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell’aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l’inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto a procedere in executivis (cfr. già Cass. n. 2911/1980, nonché Cass. n. 17630/2002; n. 8219/2004; n. 24047/2009); dal punto di vista soggettivo, l’opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto, le eventuali “eccezioni” sollevate dall’opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l’atto introduttivo dell’opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr. Cass. n. 3477/2003; ord. n. 1328/2011; n. 16541/2011); spetta all’opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati (che, di norma sono fati estintivi, impeditivi o modificativi dell’obbligazione ovvero fatti comportanti l’inadeguatezza del titolo posto alla base del precetto a supportare l’esecuzione forzata nei confronti dell’ingiunto) e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.”.
Anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata.
E’ opportuno in proposito ricordare il quadro normativo di riferimento della presente vicenda. Come è stato osservato “La L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 100 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ha previsto il finanziamento pubblico di un Fondo di garanzia presso il *** Spa “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese“.
4.3. Come si evince dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del D.M. 20 giugno 2005, art. 2 (in G.U. n. 152 del 2/7/2005), che ha rideterminato le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese: a) la “garanzia diretta è concessa” alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti negli albi ivi indicati (comma 1); b) “la garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è concessa nella misura massima variabile, ai sensi della normativa vigente, tra il 60% e l’80% di ciascuna operazione finanziaria. Nei limiti della copertura massima di ciascuna operazione, la garanzia diretta copre in misura variabile tra il 60% e l’80% dell’importo dell’esposizione dei soggetti richiedenti nei confronti delle piccole e medie imprese.” (comma 2); c) “la garanzia è inoltre diretta, nel senso che si rivolge ad una singola esposizione” (comma 3); d) “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell’art. 1203 c.c., nell’effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 9, comma 5, la procedura esattoriale di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, così come sostituita dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17.” (comma 4). . . . . . . . Al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67, comma 2, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.”.
4.5. Dall’anzidetto complesso assetto normativo si evince che:
– la garanzia diretta è concessa dal Fondo di garanzia alla banca o al soggetto finanziatore in misura percentuale rispetto all’importo da questi complessivamente finanziato, e non alle P.M.I. che ricevono l’erogazione del finanziamento, rispetto alle quali il Fondo non assume la posizione di coobbligato solidale ex art. 1292 e s.s. c.c.;
– in caso di inadempimento delle P.M.I. il soggetto finanziatore può rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale, e il Fondo, nell’effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sulle P.M.I. inadempienti per le somme da esso pagate in surroga legale, ex art. 1203 c.c.;
– i crediti del Fondo di garanzia nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998 e delle disposizioni ivi richiamate sono assistiti da privilegio sin dalla nascita.
4.6. In tema, questa Corte è intervenuta di recente ed ha chiarito che:
“Il credito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), fondato sul rapporto di garanzia, non originando da una erogazione diretta da parte dell’amministrazione di somme di denaro in favore del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito della escussione della garanzia) all’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento bancario, in caso di inadempimento all’obbligo di restituzione delle somme alla banca, non necessita di un formale provvedimento di revoca che faccia venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento.” (Cass. n. 6508 del 9/3/2020). Quanto al riconoscimento del privilegio è stato puntualizzato che “il privilegio previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, in quanto la norma si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione.” (Cass. n. 3025 del 9/2/2021) e che detto credito “ha natura privilegiata ai sensi del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, sia per l’interpretazione estensiva dei privilegi, sia per la nozione “ampia” del termine “finanziamenti”, comprendente anche i “crediti di firma”” (Cass. n. 8882 del 13/05/2020), oltre che “perché le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario e occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione.” (Cass. n. 2664 del 30/1/2019; Cass. n. 8600 del 26/03/2021)” (Cass. Civ., ord. 5/1/22 n. 261, in motivazione).
Come si è visto il Fondo, nell’effettuare il pagamento, acquisisce il diritto a rivalersi sulle P.M.I. inadempienti per le somme da esso pagate in surroga legale, ex art. 1203 c.c. e tale surrogazione ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore (art. 1204 c.c.).
L’opposizione pertanto non può trovare accoglimento e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/14 e 37/18, avuto riguardo ai valori minimi per lo scaglione corrispondente.
P.Q.M
Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l’opposizione;
2) Condanna XXX alla rifusione delle spese in favore di Banca YYY spa che liquida in € 7795,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali 15% e a quanto dovuto per legge;
3) Condanna XXX alla rifusione delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate –
Riscossione che liquida in € 7795,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali 15% e a quanto dovuto per legge.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio dell’intestato Tribunale il 3/2/23.
IL GIUDICE
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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