REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari dr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1/2021 pubblicata il 04/01/2021
Nella causa iscritta al n. del RGAC per l’anno 2018 e promossa da XXX elett.te dom.to presso il proc.avv.to che lo rappresenta e difende per delega a margine dell’atto introduttivo del giudizio
ATTORE CONTRO
SOCIETA’ YYY elett.te dom.to presso il proc.avv.to che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, XXX conveniva in giudizio la Società YYY nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di Garanza Vittime della Strada per la Sardegna e, premesso che il 19.7.2015 alle ore 21,45 circa mentre percorreva alla guida del proprio motociclo la strada che da *** porta a Sassari diretto proprio a questa città, che giunto nel tratto denominato *** incontrava nel senso di marcia contrario un autobus il quale nell’affrontare la curva invadeva la corsia da lui percorsa, costringendolo ad effettuare una manovra di emergenza al fine di evitare la collisione; che a seguito di detta manovra perdeva il controllo del mezzo cadendo rovinosamente al suolo e riportando gravi lesioni alla integrità fisica tanto che subiva il ricovero immediato presso l’Ospedale Civile di ***, nosocomio al quale veniva portato dal personale del 118 prontamente intervenuto unitamente ai Carabinieri di Trinità d’Agultu; esponeva che il conducente dell’autobus non si era fermato in occasione del sinistro, che sulla presunzione che l’autobus fosse dell’*** ( società che cura il trasporto passeggeri) aveva provveduto a inoltrare richiesta risarcitoria alla quale aveva ricevuto risposta con la quale la *** comunicava che alcun mezzo di loro proprietà era stato coinvolto nel sinistro , ciò al fine della legittimazione della chiamata in giudizio del Fondo di Garanzia per le vittime della strada; lamentava, quindi, di avere riportato nel sinistro per cui è causa gravi lesione alla integrità fisica con esiti di natura transitoria e permanente e concludeva chiedendo il pieno risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Si costituiva la Società YYY, nella sua qualità di società designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Sardegna, eccependo la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio, essendo il XXX a conoscenza che l’autobus che aveva cagionato il sinistro era un autobus dell’*** non essendo sufficiente a declinare la responsabilità della società il semplice diniego di estraneità dalla stessa effettuato, nel merito concludeva per il rigetto della domanda non essendo in alcun modo provato che il sinistro possa essersi verificato per le modalità indicate dall’attore, concludeva chiedendo il rigetto della domanda nel merito.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica di ufficio e presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti all’udienza fissata per la precisazione e all’esito del deposito delle memorie ex art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere presa in considerazione l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta la quale ha sostenuto che la non sussistenza della condizione per il suo intervento, avendo il XXX da subito identificato il responsabile del sinistro a lui occorso in un autobus di proprietà dell’*** ( azienda di trasporti) proprietà indicata nel momento dell’accadimento e ribadita nell’atto introduttivo del presente giudizio.
Occorre premettere che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti dell’impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ha l’onere di provare, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, anche, che questo sia rimasto sconosciuto, senza che possa richiedersi al danneggiato l’onere di porre in essere indagini articolate o complesse, ritenendo sufficiente che egli abbia tenuto una condotta diligente ( tra le più significative , Cass.n. 15367/2011; analogamente a: Cass.n. 1860/1990; Cass.. n. 8086/1995; Cass. n. 18532/2007; Cass. n. 23434/2014; Cass. n. 18308/2015 ).
Con la sentenza n. 274/2015, la Suprema Corte ha ribadito che l’obbligo risarcitorio del Fondo per le Vittime della Strada sorge allorquando l’identificazione sia stata impossibile per circostanze oggettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima: il danneggiato, pertanto, non può fondare la sua richiesta risarcitoria solo su un mero stato di incertezza soggettiva, dovendo, dunque, il giudice del merito valutare la diligenza implicata dall’art. 19 l.990/1969 nell’attuale formulazione alla stregua della condotta esigibile da persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità, ossia alla stregua del “bonus paterfamilias “ ai sensi dell’art.1176 c.c. ( Cass. n. 274/ 2015).
Va a riguardo, comunque, tenuto presente che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto sufficiente perché possa essere chiamato in giudizio il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada la prova che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” ( Cass. n. 15367/2011; Cass. n. 1860/1990; Cass. n. 8086/1995; Cass. n. 18532/2007; Cass. n. 23434/2014; Cass. n. 18308/2015).
Tanto premesso in diritto nel caso di specie il XXX a seguito del sinistro a lui occorso, anche a causa delle sue precarie condizioni di salute immediatamente ricoverato in Ospedale, non è stato in grado di riferire alcunchè ai Carabinieri di Trinità d’Agultu in ordine alla identificazione sia del proprietario dell’autobus sia del suo conducente.
Emerge dalla produzione della relazione di servizio dei Carabinieri che fu il teste *** a indicare nell’*** la titolarità della proprietà dell’autobus, il medesimo teste che ha riferito di non essere stato in grado di rilevare il numero di targa ne di aver visto scritte sull’autobus che anche lui aveva incrociato sulla strada essendo il motociclista che seguiva il XXX a distanza di 100 metri circa da lui.
Non è dato sapere, perché non allegato, se l’autorità competente abbia effettuato indagini in ordine al soggetto coinvolto nel sinistro in oggetto.
E’ rimasto inoltre provato che il XXX ha denunciato all’*** il sinistro ottenendo risposta negativa.
Deve di conseguenza concludersi, che avuto riguardo alle condizioni di tempo, erano le 21,45 e quindi notte, alla strada l’autobus si è allargato in una curva uscendo immediatamente dalla visuale dei soggetti presenti nei luoghi del sinistro, al fatto che il XXX solo genericamente e de relato ha ritenuto che l’autobus coinvolto nel sinistro potesse appartenere all’*** ha posto in essere l’unica condotta a lui possibile : richiedere il risarcimento del danno a detto soggetto e solo dopo aver avuto risposta negativa adire in giudizio l’odierna convenuta.
Il comportamento tenuto dal XXX è stato di conseguenza connotato a diligenza con la conseguenza che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è stato legittimamente chiamato a risarcire i danni alla integrità fisica da lui subiti.
Con la prova testimoniale espletata il XXX ha dato prova , che seppure in assenza di impatto, l’autobus che percorreva in senso contrario la strada da lui percorsa si era allargato notevolmente nell’affrontare una curva, invadendo la corsia da lui percorsa e che nell’effettuare la manovra di emergenza diretta a evitare l’impatto aveva perso il controllo della moto e era finito rovinosamente a terra.
Sempre dalla prova testimoniale espletata è emerso che il XXX procedeva ad una velocità di 60 Km orari e quindi tale da non incidere sulle conseguenza della manovra posta in essere, dovendosi ritenere che la caduta dalla moto fosse dovuta alla brusca manovra velocemente effettuata per evitare l’impatto.
Deve di conseguenza ritenersi provato che il sinistro occorso al XXX, seppure in assenza di impatto con il veicolo antagonista, si è verificato per colpa esclusiva del conducente dell’autobus che non usando la diligenza dovuta e non rispettando le regole del codice della strada invadeva la corsia di marcia di spettanza e percorsa dal XXX alla guida della sua moto.
E’ rimasto altresì provato dalla produzione documentale che lo stesso ha subito lesioni alla integrità fisica che hanno richiesto nella immediatezza del fatto il ricovero ospedaliero e interventi chirurgici conseguenti.
Con consulenza tecnica di ufficio, condivisa in ogni suo aspetto non contestata dalle parti è rimasto accertato che il XXX ha riportato nel sinistro per cui è causa ha riportato la “ Frattura terzo distale perone sinistro con lussazione tibio-astragalica e lesione del ligamento deltoideo” con esiti permanenti pari al 9% , esiti temporanei con inabilità totale per 60 giorni, di cui 4 per ricovero ospedaliero, con inabilità al 50% per 40 giorni.
In applicazione dei parametri legali, previsti per i danni definiti micropermanenti derivati da sinistro stradale appare dovuta al XXX a titolo di inabilità permanente la somma di € 15.759,79, a titolo di inabilità temporanea totale la somma di € 2849,40 e a titolo di inabilità temporanea parziale al 50% la somma di € 959,80 e quindi a titolo di danno derivante dalla lesione alla integrità fisica appare dovuta la complessiva somma di € 18.609,19.
La somma è stata determinato in applicazione dei parametri legali all’attualità tanto che per detto motivo non occorre procedere alla rivalutazione monetaria della somma dovuta.
Non sono, invece, dovuti interessi compensativi.
Occorre richiamare, al riguardo, il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta all’epoca dell’evento lesivo. Tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l’importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso ( Cass. 1111/2020; Cass .13684/2018; Cass.3173/2016; Cass. 3355/2010 e Cass. 22347/2007).
Alla somma come sopra determinata di € 18.609,19 deve essere sommata la somma, ritenuta congrua dal Ctu, esborsata dal XXX per le cure e precisamente la somma di € 1.350,00.
Concludendo Società YYY nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è tenuta a corrispondere in favore di XXX la complessiva somma di € 19.959,19. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
1) Condanna Società YYY nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada a corrispondere in favore di XXX la somma di € 19.950,00 come determinata in motivazione;
2) Condanna la convenuta a rifondere in favore di parte attrice le spese legali liquidate in complessivi € 4.800,00 oltre accessori nella misura dovuta per legge e di consulenza tecnica nella misura liquidata in decreto,
Sassari01/01/2021
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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