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Codice Civile
Codice Penale

Formazione del reddito complessivo, redditi di qualsiasi natura

Alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di qualsiasi natura; indagine sul complesso delle entrate patrimoniali.

Pubblicato il 01 March 2022 in Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO

Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA 109/2022 pubblicata il 24/02/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1146/2021 promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

RICORRENTE

contro

INPS (C.F. 80078750587 ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell’avv. Floriana Collerone, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura Inps in Bergamo, viale Vittorio Emanuele II n. 5

CONVENUTO

Oggetto: assegno sociale

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 23 luglio 2021 la ricorrente ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro l’Inps per vedere riconosciuto il suo diritto a percepire l’assegno sociale in quanto cittadina albanese in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, ultrasessantasettenne, stabilmente residente nel territorio italiano da oltre un decennio e priva di redditi.

Costituitosi ritualmente in giudizio, Inps ha eccepito l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e ne ha chiesto il rigetto, evidenziando come la ricorrente avesse sì documentato il requisito della propria stabile permanenza in Italia dal 2007, ma non avesse invece prodotto certificazione idonea ad attestare il mancato possesso di redditi o di beni patrimoniali esteri da parte del proprio coniuge.

Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell’art. 221, comma 4, L. 77/2020 ed istruita la causa con emissione di ordine di produzione da parte della ricorrente della dichiarazione del competente ente albanese in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale del suo coniuge, all’odierna udienza il Giudice – viste le conclusioni rassegnate dalle parti con il deposito di note di trattazione scritta – ha assunto la causa in decisione.

Il ricorso non è fondato e non può, pertanto, essere accolto.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, L. 335/1995 “con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell’assegno sociale. Il reddito è costituito dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento. L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell’assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale”.

L’art. 80, comma 19, L. 388/2000 ha previsto che, “ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli Sentenza n. 109/2022 pubbl. il 24/02/2022 RG n. 1146/2021
stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni”.

Il successivo art. 20, comma 10, D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, ha stabilito poi che, “a decorrere dal 1 gennaio 2009, l’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.

L’assegno sociale è dunque una prestazione economico-assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata a domanda in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la cd. pensione sociale e dà attuazione alla previsione dell’art. 38 Cost., secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.

Per avere diritto all’assegno sociale è necessario avere la cittadinanza italiana ed avere almeno 65 anni e 3 mesi di età (requisito da adeguare alla speranza di vita: dal 2018 la Legge Fornero ha previsto l’innalzamento di un anno di questo valore: pertanto sarà necessario perfezionare 66 anni e 7 mesi di età; dal 2019 l’età anagrafica richiesta per l’accesso all’assegno sociale è di 67 anni.). Ai cittadini italiani sono stati equiparati i cittadini comunitari e quelli extra-comunitari in possesso della carta di soggiorno sempreché siano residenti in Italia e che ivi abbiano soggiornato legalmente in via continuativa da almeno 10 anni. Per tutti i soggetti è elemento costitutivo la residenza effettiva in Italia.

Oltre al requisito anagrafico i richiedenti devono soddisfare precise condizioni reddituali (la legge definisce in maniera puntuale le modalità di calcolo del reddito ai fini della concessione della prestazione pensionistica), che variano a seconda della presenza o meno di un rapporto di coniugio.

E la nozione di reddito a cui il legislatore fa riferimento “è notevolmente più ampia di quella del linguaggio corrente (secondo cui costituisce reddito soltanto il corrispettivo ricevuto per lo svolgimento di una determinata attività o per la prestazione di un servizio): se così non fosse, si dovrebbero ritenere escluse dal concetto di reddito tutte le prestazioni a carattere pensionistico o assistenziale, che sono invece sicuramente rilevanti ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 3, c. 6, L. n. 335 del 1995, come è del resto confermato dal fatto che il legislatore ha sentito la necessità di escludere espressamente le pensioni, nella misura di un terzo. L’ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”), e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” (dimostrata dal fatto che l’art. 3 cit. espressamente ricomprende anche i redditi esenti da imposte) porta a ritenere che l’assegno sociale sia prestazione assistenziale attribuibile solo a favore dei soggetti che versino in stato di bisogno e, pertanto, che lo stesso non possa riconoscersi in presenza di entrate patrimoniali, attuali o concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che escludano l’esistenza della predetta situazione di bisogno” (cfr. CdA Torino, sentenza n. 293/2008; in senso conforme, con segnato riferimento anche all’elemento patrimoniale cfr. CdA Trieste, sentenza del 08.06.2017 secondo cui il testo della norma in disamina “attribuisce rilievo ai redditi “di qualsiasi natura”; e soprattutto alla sua ratio: non si deve dimenticare infatti che l’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale, finalizzata a sovvenire ai bisogni essenziali di vita di chi si trovi in uno stato di disagio economico, e quindi si deve ritenere per sua natura incompatibile con la titolarità di un patrimonio tale da consentire alla persona di procurarsi i necessari mezzi di sostentamento”).

Tale rigorosa interpretazione in senso sostanziale dei requisiti reddituali previsti dalla legge, d’altronde, è l’unica coerente con il disposto dell’art. 38 Cost, là dove aggancia il diritto al mantenimento da parte dello Stato all’essere sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.

Cosi delineati i requisiti necessari per l’accesso alla prestazione assistenziale in disamina, in relazione all’onere della prova la giurisprudenza ha sottolineato “in tema di assegno sociale, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, l’onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all’interessato che ne abbia fatto istanza l’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale” (Cass., n. 13577/2013) e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell’assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma.

L’assolvimento dell’onere probatorio, dunque, va necessariamente valutato alla luce della specifica situazione personale del richiedente, tenendo conto di ogni elemento che consenta di ricostruire la concreta situazione economica.

In definitiva, la natura sussidiaria dell’istituto impone un accertamento serio e rigoroso del requisito reddituale e del requisito del decennale soggiorno legale e continuativo nell’ambito del territorio italiano.

Tanto premesso sotto il profilo sistematico, con segnato riferimento alla fattispecie in disamina osserva il giudicante che tanto nel procedimento amministrativo, quanto nel presente procedimento giudiziario, le prove offerte dalla ricorrente al fine di comprovare la sussistenza del requisito reddituale non risultano sufficienti al fine di riconoscere il suo diritto all’accesso alla provvidenza per cui è causa.

E così, con segnato riferimento alla verifica del requisito reddituale deve rilevarsi che in questa sede processuale, in adempimento dell’ordine del giudice, la ricorrente ha prodotto la dichiarazione del competente ente catastale albanese relativa al possesso di immobili da parte del suo coniuge. Da tale attestazione emerge che il marito di parte attorea possiede, in Scutari, un terreno agricolo di 842 mq destinato a frutteto sul quale insiste un fabbricato di 150 mq e un ulteriore edificio di 128,5 mq (cfr. documento depositato il 2.12.2021).

Con riferimento alla verifica della sussistenza del requisito reddituale per l’accesso all’assegno sociale deve rammentarsi che – secondo l’insegnamento della Corte di legittimità – alla formazione del reddito complessivo contribuiscono i redditi di “qualsiasi natura”; conseguentemente la verifica della sussistenza del requisito reddituale consente un’indagine sul complesso delle entrate patrimoniali e sul tenore di vita del soggetto richiedente, che può portare ad escludere la sussistenza del requisito reddituale ove siano individuati nel sistema di vita del medesimo una serie di indicatori che, globalmente considerati, diano luogo ad un reddito superiore a quello massimo (cfr. ex plurimis Cass. 26 novembre 2018, n. 30580; Cass. 30 maggio 2013, n. 13577; Cass. 19 novembre 2010 n. 23477).

Tanto premesso in questa sede processuale deve necessariamente rilevarsi che la proprietà, da parte del coniuge della ricorrente, del descritto compendio immobiliare lascia presumere – anche solo in considerazione delle spese di gestione e manutenzione ordinaria sia del terreno agricolo sia dei due fabbricati – la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato.

In considerazione di quanto esposto non può ritenersi che parte attorea, sulla quale incombeva il relativo onere, abbia adeguatamente dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari per l’accesso all’assegno sociale. E ciò tanto più che, nonostante le molteplici richieste formulate da Inps nella fase amministrativa, il certificato relativa al possesso da parte del marito della ricorrente di beni immobili è stato prodotto solo nel processo e per giunta in adempimento di specifico ordine del giudice, laddove una tempestiva produzione avrebbe quantomeno consentito all’ente previdenziale di approntare le necessarie verifiche, tenuto conto del fatto che la proprietà dell’anzidetto complesso immobiliare non rileva in quanto tale, ma in quanto indicativa del possesso del reddito utile per la gestione e la manutenzione del medesimo complesso immobiliare.

In considerazione di tutto quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Per quel che attiene alle spese di lite, in considerazione della qualità delle parti e dei profili di peculiarità della causa, si ritiene sussistano le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. che ne giustificano l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

– Rigetta il ricorso;

– Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Bergamo, 24 febbraio 2022

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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