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Codice Civile
Codice Penale

Forniture di pezzi di ricambio e prescrizione

La sentenza chiarisce la differenza tra prestazioni continuative e periodiche nell’ambito della fornitura di beni, applicando la prescrizione ordinaria. Inoltre, evidenzia l’importanza della prova del credito e della sua esigibilità per ottenere un decreto ingiuntivo. Infine, in caso di soccombenza reciproca, dispone la compensazione delle spese processuali.

Pubblicato il 10 September 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 2997/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Perugia SECONDA
SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._1180_2024_- N._R.G._00002997_2018 DEL_02_09_2024 PUBBLICATA_IL_03_09_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2997/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME NOME ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO null 06012 Citta’ di Castellopresso il difensore avv. COGNOME NOME CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale del 13/10/2022 che si intende qui interamente richiamato.

IN FATTO E DIRITTO , quale venditore di macchine agricole concessionaria del produttore ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Perugia il decreto ingiuntivo n. 672/2018, per l’importo di € 73.293,63 (il decreto ingiuntivo è stato erroneamente emesso per € 74.000,00 e ad oggi non corretto) nei confronti dell’officina di relativo a numerose forniture di pezzi di ricambio effettuate negli anni nell’arco della durata del rapporto, dal 1998 al 2016.

Allega, in particolare, che le forniture rientravano in un rapporto più ampio, disciplinato in parte dal contratto di assistenza tecnica del 1998, con cui la officina veniva autorizzata all’assistenza tecnica sulle macchine RAGIONE_SOCIALE vendute dalla C.F. Sostiene, nel ricorso, che quanto dovuto dalla per le forniture di pezzi di ricambio richiesti in sede monitoria non è stato estinto né per pagamento né per compensazione, non avendo l’officina mai fatturato prestazioni come previsto dal contratto del 1998. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, non contestando di aver effettivamente ricevuto la merce elencata dalla concessionaria (se non qualche marginale errore di calcolo nei prezzi), ma eccependo innanzitutto l’errore materiale del decreto ingiuntivo e che il relativo corrispettivo deve essere compensato con i compensi per le prestazioni di manutenzione delle macchine da lui rese per conto della e con le “provvigioni” per tutte le vendite di macchine agricole effettuate sul territorio di sua competenza, ossia l’eugubino. Eccepisce, ad ogni modo, la prescrizione delle richieste per le forniture più risalenti.

Chiede, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, il pagamento delle somme eccedenti.
si è costituita concordando sull’errore materiale del decreto ingiuntivo (con rinuncia alla somma in eccesso) ma ribadendo la fondatezza della propria pretesa e chiedendo il rigetto di quella avversaria (di cui comunque eccepisce la prescrizione), in quanto mai emesse fatture per le attività di manutenzione, di cui non c’è neppure riscontro, e che nessuna provvigione è stata mai pattuita.

In seguito alle memorie ex art. 183 c.p.c., senza ammissione delle prove offerte, la causa è stata fissata per le precisazione delle conclusioni e, dopo il deposito delle memorie conclusionali e di replica viene oggi in decisione.

Visti gli atti, si osserva quanto segue.

Appare utile, innanzitutto, procedere secondo i principi di cui agli artt. 1362 ss. c.c. all’interpretazione del contratto stipulato dalle parti, pacificamente nel 1998 e tacitamente rinnovato fino al 2016, e da entrambi invocato, che così prevede:

Come riscontrabile dalla ulteriore documentazione agli atti, la ha stipulato contratti identici con altre officine presenti nel territorio di sua competenza.

Con il contratto la autorizza la di Cipolleto, Gubbio, ad effettuare interventi di manutenzione e riparazione su macchine ed altre attrezzature da lei vendute “per tutto il periodo di garanzia previsto dalla casa costruttrice”.

Si evidenzia, in primis, che le pattuizioni in questione disciplinano i lavori che l’officina svolge durante il periodo di garanzia del bene.

E’ notorio che, anche in altri settori, per malfunzionamenti o altri tipi di interventi per macchine durante il periodo di garanzia il costruttore richieda che vengano effettuati da personale formato, con pezzi di ricambio originali e con prezzi previamente concordati in quanto i costi potrebbero dover essere sostenuti dallo stesso.

E’ evidente, peraltro, che qualora un malfunzionamento o interventi che vengono segnalati dal cliente non risultassero essere coperti dalla garanzia, pur in corso, il prezzo sarebbe a carico del proprietario e non del costruttore/venditore.

E’ quindi in linea con gli usi del settore che le parti abbiano inteso regolare i loro rapporti solamente per il periodo di garanzia dei prodotti e non anche altri tipi di incarichi o acquisti.

Le attività contemplate dalle parti appaiono essere sia di manutenzione/riparazione, sia di messa in campo.

Le prime – retribuite secondo tariffari del costruttore – sono da intendersi quali interventi per malfunzionamenti o simili, rientranti nella garanzia, a cui si applicano tariffari del costruttore perché a suo carico (o, al limite, del venditore).

La durata ed il contenuto della garanzia può variare da macchina a macchina e dalla scelta del cliente al momento dell’acquisto, come notoriamente usa nel settore di riferimento.

Il secondo tipo di attività risulta essere quella (non per riparazione ma) di messa in campo delle macchine nuove vendute.

Così si ritiene debba essere interpretata la frase “macchina entrata in esercizio”.

Nella vendita di mezzi e macchine agricole quali ad esempio i trattori, infatti, il venditore deve normalmente occuparsi della verifica del funzionamento della macchina e dei suoi componenti al momento della consegna, la sistemazione di parametri, controllo dell’olio ecc., da effettuarsi in officina.

Per tale tipo di servizio – che verosimilmente, pur variando da caso a caso, non si discosta facilmente da un nucleo essenziale – è stato previsto un compenso forfettario per ciascuna macchina su cui l’officina ha operato.

Non è, di contro, possibile interpretare la clausola nel senso di riconoscere una provvigione per ogni macchina venduta dalla nel territorio dell’officina.

Non è stato, infatti, individuato un territorio di competenza:
l’indicazione di Gubbio nel contratto è riferita all’ubicazione dell’officina e, comunque, non corrisponde certo al comprensorio prospettato dall’opponente, secondo cui gli sarebbe stata attribuita tutta la fascia appenninica, ricomprendente il territorio delle città di Gubbio, , Scheggia e , Fossato di Vico e Nocera Umbra.

Non vi sono, inoltre, neppure indicazioni sul modo di attribuire la vendita delle macchine al territorio (ad esempio l’acquirente potrebbe risedere altrove e utilizzare la macchina nella zona dell’officina, o in più zone, rivolgersi a officine diverse ecc) o il modo di rendicontare le vendite.

Non è stato contemplato neppure un qualche obbligo o attività dell’officina connessi al procacciamento di clienti.

In questo contesto si deve escludere che le parti abbiano avuto l’intenzione di riconoscere una provvigione all’officina.

E’, invece, compatibile sia con il senso letterale delle pattuizioni, sia con il senso complessivo delle clausole e secondo la buona fede, ritenere che le parti abbiano inteso sottrarre al tariffario per singole attività o al calcolo di tempo gli ordinari interventi di messa in campo effettivamente resi, da retribuirsi con un forfait.

E’ necessario sottolineare che né i tariffari per la manutenzione/riparazione in garanzia né una pattuizione sul forfait una tantum per la messa in esercizio sono stati forniti dalle parti.

E’ stato anche pattuito che la avrebbe provveduto a pagare i compensi (sia per le manutenzioni/riparazioni in garanzia sia per la messa in campo) alla presentazione di “regolare fattura” ed entro i 60 giorni successivi.

Il contratto, quindi, non prevede un meccanismo di compensazione periodica con eventuali crediti della verso l’officina ma un normale pagamento a 60 giorni a seguito della fattura (da emettere, ovviamente, sulla base dei tariffari del costruttore).

Come poi fossero regolati i rapporti tra la e la (su cui dovrebbero gravare i costi degli interventi in garanzia) non è dato sapere, ma è irrilevante ai fini della decisione.

Non sono ricomprese nel contratto tutte quelle prestazioni dell’officina, invece, non rientranti nella garanzia e non riconducibili alla messa in campo, ossia tutte quelle che sono normalmente a carico del cliente proprietario della macchina, o quelle relative a macchine di altri costruttori.

Ciò non toglie che la avrebbe potuto chiedere all’officina lavori ulteriori, sia commissionandoli direttamente (ad esempio messa a punto di un usato da rivendere) o facendo da tramite a clienti.

Ciò posto, si deve evidenziare che non si evince dalle allegazioni o dalle produzioni delle parti il contenuto della garanzia (o meglio, dei tipi di garanzia, essendo diffuso l’uso dei costruttori di offrire coperture differenti a prezzi diversi) riconosciuta dal produttore, né per durata né per tipologia di interventi compresi e nemmeno dati identificativi della macchina (come numero telaio o simili).

Non sono noti nemmeno i tariffari del produttore per i compensi all’officina o la quantificazione del forfait una tantum per la messa in strada.

Nelle schede di lavoro prodotte dall’opponente non vi sono elementi di nessun tipo per risalire alla data di acquisto della macchina, al tipo di garanzia che le si applica, ai documenti che la comprovano.

Molte delle stesse lavorazioni rendicontate non appaiono manifestamente riconducibili a interventi in garanzia (ma, si ripete, non si hanno informazioni sull’oggetto), come ad esempio tagliando, controllo filtri dell’olio, controlli generici e cambio olio ecc..

Molte macchine elencate sono peraltro di produttore diverso da Appare davvero inverosimile che l’officina abbia potuto effettuare un numero così alto di controlli e lavori in garanzia senza controllare ed annotare gli estremi per poter chiedere il pagamento non al cliente ma al concessionario e al produttore, rischiando di vedersi negare l’adempimento da entrambi.

Viste le schede di lavoro e la modalità di compilazione, pertanto, si può escludere che riguardino riparazioni o manutenzioni coperti da garanzia della e non rientrano, pertanto, nelle pattuizioni del contratto del 1998.

Non si può ritenere provato neppure, pur essendo annotato in alto nei fogli il nome della , che si tratti di lavori commissionati direttamente dalla e, in particolare, che fossero a spese di quest’ultima e non del proprietario del mezzo o della casa costruttrice.

Anche volendo non mettere in dubbio che l’officina si sia occupata di quegli interventi elencati, non vi è comunque prova che i relativi compensi fossero a carico di.

Secondo il quod plerumque accidit, infatti, gli interventi di ordinaria manutenzione e riparazioni per usura o comunque non rientranti in una garanzia sono a carico del proprietario della macchina, quand’anche questo sia stato segnalato dal concessionario.

In mancanza di specifici elementi contrari, quindi, non si può ritenere che il pagamento spetti alla Non si fa cenno negli atti, neppure se vi fossero accordi su tariffe speciali per lavori su commissione della o se vi fossero condizioni particolari per i clienti dalla stessa segnalati all’officina.

Anche riguardo alle prestazioni di messa su strada, anche volendo ritenere provato che se ne sia occupata l’officina, non vi sono elementi sufficienti per calcolare il compenso, non quantificato nel contratto e non prospettato un accordo specifico sul compenso forfettario, lacune e asserzioni generiche che non consentono di comprendere gli accordi o i comportamenti delle parti e nel complesso non consentono l’accoglimento della domanda riconvenzionale.

Di certo, ad ogni modo, vi è che l’officina non ha mai emesso fatture come previsto dal contratto e come, comunque, in uso nel settore, né comunque presentato nel tempo seri rendiconti, non consentendo così all’altra parte nel tempo una ricognizione e consapevolezza dei rispettivi debiti e crediti e avvalersi, benchè non prevista dal contratto, della compensazione legale.

La domanda riconvenzionale non può quindi essere accolta.
Riguardo alla pretesa della come detto sostanzialmente non contestata, si deve considerare l’eccezione di prescrizione formulata dall’opponente.

La vendita dei pezzi di ricambio, di cui non risulta una disciplina contrattuale specifica, devono essere considerate come singole prestazioni per ciascun ordine e non quale prestazione continuativa o periodica in senso stretto.

E’ verosimile, infatti, che i pezzi siano stati ordinati volta per volta, a seconda delle necessità del caso e ai prezzi vigenti al momento, non potendosi quindi configurare – in mancanza di elementi in tal senso – una sorta di somministrazione continua o periodica.

Si applica, pertanto, la prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c..

Poiché vi è stato un atto interruttivo della prescrizione al 1/4/2016, come ammesso dall’opponente, ma non ne risultano antecedenti, si devono considerare prescritte le obbligazioni antecedenti al 1/4/2006.
Devono essere pagate dalla officina le seguenti fatture:

151 20/04/2006 112,8 165 30/04/2006 159,84 210 19/05/2006 338,18 354 21/07/2006 1834,75 366 09/08/2006 537,24 517 30/09/2006 189,8 562 31/10/2006 2369,42 612 30/11/2006 1471,02 647 15/12/2006 65,11 31/01/2007 47,52 10/03/2007 56,62 143 02/05/2007 53,95 162 10/05/2007 26,53 234 01/06/2007 574,54 273 15/06/2007 78,37 287 19/06/2007 831,29 339 11/07/2007 645,84 393 06/08/2007 432,06 397 14/08/2007 1293,34 405 14/08/2007 147,14 490 10/10/2007 1471,94 524 12/11/2007 876 618 11/12/2007 107,88 675 31/12/2007 168 15/02/2008 161,26 19/03/2008 950,35 162 30/04/2008 2447,04 255 10/06/2008 248,4 287 30/06/2008 333,04 382 15/08/2008 263,4 478 30/09/2008 80,03 499 15/10/2008 122,64 504 15/10/2008 1406,42 518 16/10/2008 32,83 545 04/11/2008 342,79 638 31/12/2008 63,29 10/02/2009 879,74 27/02/2009 3999,36 10/03/2009 10/03/2009 54,6 163 11/05/2009 95,46 273 07/07/2009 518,99 460 16/09/2009 989,03 494 02/10/2009 1458,6 542 30/10/2009 826,01 543 30/10/2009 517,44 559 11/11/2009 564,67 676 30/12/2009 265,2
15/02/2010 347,76 125 08/04/2010 710,44 180 11/05/2010 108 189 18/05/2010 234,11 243 01/06/2010 1290,58 337 07/07/2010 1017,94 356 14/07/2010 20,16 257 20/06/2011 180 370 29/08/2011 485,86 421 12/10/2012 395,15 167 03/06/2013 1796,85 Per un importo complessivo di € 37.138,62, oltre interessi come da domanda.

Non possono scorporarsi gli importi indicati dall’opponente per pezzi forniti in garanzia perché, come sopra esposto, non vi è alcun riscontro alla copertura di garanzia.

Tanto considerato, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la officina condannata a pagare la la somma di € 37.138,62, oltre interessi come da domanda.

Considerata la sostanziale reciproca soccombenza, le spese possono essere compensate ex art. 92 c.p.c..

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa in parziale accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda riconvenzionale: Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna a pagare a il corrispettivo di € 37.138,62, oltre interessi come da domanda;
Spese compensate.
Perugia, 27 agosto 2024
Il Giudice dott. NOME COGNOME

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