REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO
DI ROMA VII
Sezione civile composta dai magistrati:
dott. NOME COGNOME Presidente dott.ssa NOME COGNOME Consigliere dott.ssa NOME COGNOME Consigliere relatore Ha emesso la seguente
SENTENZA N._620_2025_- N._R.G._00000056_2020 DEL_30_01_2025 PUBBLICATA_IL_30_01_2025
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 56/2020 vertente TRA (C.F.: ), con gli avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOME
Appellante (C.F.: ), con gli avv.ti COGNOME e NOME COGNOME
Appellato Appellato Contumace
CONCLUSIONI
Come nelle note in sostituzione dell’udienza del 29.01.2025 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha proposto appello avverso la sentenza n. 22602/2019 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha respinto la propria domanda e l’ha condannata al pagamento delle spese di lite.
2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza:
“Con atto di citazione datato 6 luglio 2017, ritualmente notificato (doc. 1), la società a responsabilità limitata conveniva la Sig.ra nonché il Sig. dinanzi all’intestato Tribunale, al fine di sentir C.F. – che, ancora, la società attrice domandava di “accertare e dichiarare la solidale responsabilità dei soci ex art. 1291 c.c. segnatamente per i debiti contratti dalla con la locatrice di € 38.110,69 per canoni di locazione e di € 8.470,00 per le spese di trasferimento sostenute dalla locatrice per complessivi € 46.560,69, con interessi dal 30 maggio 2012”. Si è costituita la sig.ra mentre il convenuto sig. è rimasto contumace.
” A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“La domanda non può essere accolta.
I locali sono stati riconsegnati in data 30.5.2012.
In data 30.11.2015 è stata inoltrata alla società oggi cancellata, ed ad entrambe i soci oggi citati, atto interruttivo della prescrizione, con la quale si richiedevano le somme.
Tale notifica, tuttavia, è indirizzata e spedita – ma non risulta alcuna ricevuta – nella sede dei locali locati, cioè in INDIRIZZO come detto rilasciati nel 2012.
Ne consegue che il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento dei canoni maturati è la citazione del luglio 2017.
Essendo maturato un quinquennio, consegue che è intervenuto il termine di prescrizione.
Quanto alle somme richieste per il trasporto dei macchinari, pur ipotizzando una prescrizione quinquennale, non risulta in atti alcun documento idoneo a comprovare che la fattura genericamente rilasciata ai ricorrenti per “trasporto” sia relativa a rapporto intercorso con i convenuti.
Ne consegue che non vi prova dell’incarico di trasporto, né, tantomeno, della spesa sostenuta.
La domanda va quindi respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
” 3.- a proposto appello per i motivi di seguito enunciati.
1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 281 QUINQUIES E SEXIES C.P.C. IN DIFETTO DI INVITO ALLE PARTI PER LA PRECISAZIONE DELLE
CONCLUSIONI
Sostiene che la sentenza debba essere annullata in quanto sarebbe stata emessa dopo semplice discussione, pur in difetto di invito del Giudice alle parti per la precisazione delle rispettive conclusioni.
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. E 2697 C.C. PER OMESSO ESAME E VALUTAZIONE DELLE PROVE ATTOREE La Sentenza impugnata sarebbe da considerarsi nulla in quanto il Tribunale avrebbe omesso di menzionare la documentazione allegata dall’attrice, e mai contestata, in ordine alla messa in mora della conduttrice e dei suoi soci accomandatari.
3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2943 IV° CO. E 2948 N. 3 PER INTERVENUTA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE
PER EFFETTO DELLE RACCOMANDATE 18.07.2016 E 23.05.2017 Censura la decisione del giudice di non condannare gli appellati al pagamento della somma di Euro 46.560,69 oltre interessi.
L’appellante sostiene di aver provveduto ad inviare una richiesta di saldo per i canoni insoluti e spese di trasporto, con avviso di ricevimento da parte di entrambi i destinatari e sottoscrizione da parte del signor Questo avrebbe determinato la messa in mora dei due debitori e l’interruzione della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n.3 c.c.
4) VALIDA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DELLA SOCIA E CONTRAENTE EX ART. 2291 C.C. Sostiene la parte che le notifiche degli avvisi di mora avevano effetti anche nei confronti della contraente e solidalmente obbligata sig.ra che pertanto risulta corresponsabile per i canoni insoluti per Euro 38.110,69.
VIOLAZIONE DELL’ART. 1582 C.C. PER INSOLVENZA DEI l’esistenza di un contratto di locazione del 31 luglio 2006 con il quale gli attuali appellanti si sarebbero obbligati ex art. 1582 n.2 c.c. di corrispondere il canone di locazione.
6) VIOLAZIONE DELL’ART. 1582 N. 2 E 1175 C.C. PER INSOLVENZA DEI CONDUTTORI/APPELLATI ANCHE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO DEI MACCHINARI DI PROPRIETA’
DELLA LABOR PER COMPLESSIVI € 8.470,00 ANTICIPATE DALLA LOCATRICE PER LIBERARE IL PROPRIO IMMOBILE Il Giudice avrebbe messo l’esame degli atti allegati alla Citazione.
In particolare, l’appellante sostiene di aver sostenuto le spese di trasporto dei macchinari di proprietà della conduttrice occupanti l’immobile, come da fatture allegate all’atto di citazione, per le quali chiede il rimborso.
7) RESPONSABILITÀ DI EX ART. 2291 C.C. ANCHE PER LE EVENTUALI SPESE ED ONERI DI RAGIONE_SOCIALE NEL PRESENTE GIUDIZIO DA CORRISPONDERSI ALLA SOCIA COGNOME
L’appellante considera, in egual modo, civilmente responsabile nei confronti dell’attuale appellante, quale socio illimitatamente responsabile ex art. 2291 c.c. e quale percettore delle due predette raccomandate.
4.- chiede dichiararsi l’inammissibilità, l’improcedibilità e/o l’improponibilità dell’appello, nonché accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della società appellante, in quanto non v’è prova della fusione per incorporazione della che aveva sottoscritto il contratto di locazione, nella odierna appellante.
Con vittoria di spese.
5.- Alla prima udienza è stato disposto il mutamento del rito, procedendosi con il c.d. “rito lavoro”.
6.- Preliminare ed assorbente appare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della odierna appellante per non aver dato prova dell’intervenuta fusione.
Nell’odierno giudizio la ha agito nella qualità di Società incorporante della RAGIONE_SOCIALE locatrice dell’immobile in INDIRIZZO.
Pur a fronte della contestazione della legittimazione della quest’ultima non ha dato prova di essere subentrata nella posizione contrattuale della locatrice dell’immobile.
Secondo l’orientamento della Suprema Corte:
“La fusione delle società mediante incorporazione determina automaticamente l’estinzione della società incorporata ed il subingresso, per successione a titolo universale, della società incorporante nei rapporti sostanziali e processuali a quella relativi;
allorquando la società incorporante agisca o si costituisca in giudizio in luogo della società incorporata deve, pertanto, provare di essere succeduta “in universum jus” ove la qualità di successore sia contestata, mentre tale prova non è richiesta se il fatto non sia contestato ovvero se l’altra parte lo consideri espressamente come accertato” (cass. Sez. 2, Sentenza n. 16194 del 03/08/2005).
Atteso il difetto di legittimazione attiva, l’appello è da ritenersi inammissibile.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
La Corte di Appello di Roma, sez. VII, definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza n. 22602/2019 del Tribunale ordinario di Roma:
condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di che liquida in euro 2.800 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
– dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 29 gennaio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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