REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente di Sezione dott., quale Giudice Unico del Tribunale di Catania, ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 3108/2019 pubblicata il 19/07/2019
nella causa civile iscritta n. /2016 R.G. avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria” promossa da
XXX s.r.l., in persona del legale rappresentante sig., con sede in, rappresentata e difesa dall’Avv. per procura speciale rilasciata in separato foglio, attore,
CONTRO
YYY società cooperativa edilizia, con sede in, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. per procura rilasciata in separato foglio allegato alla comparsa di risposta, convenuto,
E CONTRO
ZZZ, nato a e residente in, via, C.F., rappresentato e difeso dall’Avv. per procura speciale rilasciata a margine della comparsa di risposta, convenuto.
All’udienza del 1° febbraio 2019 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti, assegnandosi di seguito termine per comparse conclusionali e memorie di replica fino al 23 aprile 2019.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ai sensi dell’art.132 c.p.c., come modificato dalla l.n.69/2009) La domanda della società XXX s.r.l. è fondata. Ricorrono infatti: a) le ragioni di credito della società attorea, riscontrabili nella documentazione prodotta dalla stessa (contratti d’appalto, verbali assembleari, diffide, fatture, docc.nn.1 ss. al fascicolo dell’attrice), in base alla quale venne anche pronunziato dal Giudice Unico del Tribunale di Catania in data 10 settembre 2015 il decreto ingiuntivo n./2015 per il minor importo di Euro 8.839,83, oltre accessori (in fotocopia, doc.n.12 al fascicolo dell’attrice).
Né è rilevante, per venire all’eccezione frapposta dalla società cooperativa convenuta (anche in relazione all’asserita cattiva esecuzione dei lavori appaltati), che la spettanza del credito non sia stata ancora giudizialmente accertata, giacché l’azione revocatoria può essere esperita pure a tutela di un credito sottoposto a termine o a condizione (e dunque, financo inesistente al momento della domanda, cfr. il primo inciso del primo comma dell’art.2901 c.c.) e, per giurisprudenza costante (cfr., ex plurimis, Cass., sezione terza, 7 maggio 2014 n.9855), è ammessa anche per salvaguardare una res litigiosa, come per la somma ingiunta col suindicato decreto, poi opposto in giudizio dalla cooperativa.
b) l’atto dispositivo del patrimonio del debitore, consistito nella scrittura privata autenticata dal notaio da in data con cui la società YYY società cooperativa edilizia assegnò in proprietà esclusiva al socio ZZZ gli immobili (un appartamento, un garage, una cantina) ivi meglio specificati e descritti (in fotocopia, doc.n.14 al fascicolo della cooperativa e n.7 al fascicolo del ZZZ);
c) l’eventus damni, ossia il pregiudizio per il creditore, in relazione all’evidente diminuzione della garanzia patrimoniale offerta dalla società cooperativa edilizia per effetto del menzionato atto di assegnazione dello (ultimo) alloggio disponibile.
E del resto, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta e difficile la soddisfazione del credito, il che può consistere non solo nella variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma anche in una sua variazione qualitativa, essendo piuttosto onere del debitore stesso, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia comunque tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass., sezione terza, 18 marzo 2005 n.5972; da ultimo Cass. 19 luglio 2018 n.19207, ordinanza).
A questo proposito è stato specificamente affermato che la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro stesso (cfr. Cass., sezione terza, 9 febbraio 2012 n.1896).
Nessuna allegazione e, tantomeno, prova è stata peraltro offerta dalla cooperativa su un proprio residuo patrimonio.
Entrambi i convenuti hanno però opposto la non assoggettabilità a revocatoria ordinaria dell’atto impugnato in quanto atto dovuto, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell’art.2901 c.c., perché attuativo della prenotazione dell’alloggio da parte del socio, analogamente a quanto previsto per l’esecuzione doverosa di un obbligo di contrarre, salvo che sia provato il carattere fraudolento dell’atto.
Trattasi di impostazione corretta della controversa questione, in quanto va condiviso il principio per cui l’atto di assegnazione mediante il quale la cooperativa edilizia trasferisce al socio la proprietà dell’immobile realizzato non è soggetta a revocatoria ordinaria qualora rappresenti un atto dovuto, avendo la cooperativa accettato la specifica prenotazione del socio e avendo questi pagato il corrispettivo, a meno che l’attività preliminare all’assegnazione sia stata compiuta in frode ai creditori, a tal fine dovendosi valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo di cui all’art.2901 c.c. con riguardo al momento dell’attività preliminare all’assegnazione e la sussistenza dello “eventus damni” con riguardo al momento dell’assegnazione stessa (cfr. Cass., sezione prima, 22 novembre 2012 n.20677).
Nel caso a mano, acclarata la sussistenza del pregiudizio per il creditore per le ragioni sopra spiegate, e così comprovato l’eventus damni, vanno approfonditi i profili soggettivi della vicenda che, per un atto dispositivo ben posteriore rispetto alle ragioni di credito sopra esposte, possono concretizzarsi nella sola ricorrenza della consilium fraudis e della participatio fraudi (ossia nella mera consapevolezza del debitore e del terzo acquirente di pregiudicare le ragioni del creditore).
E qui, tanto i tempi serrati e sospetti con cui avvenne l’inserimento di ZZZ nella cooperativa edilizia YYY al posto di altro socio, da parecchio tempo – e quantomeno da epoca anteriore al 30 dicembre 2013- moroso (cfr. intimazione al socio moroso datata, in fotocopia, doc.n.2 al fascicolo del ZZZ; richiesta di ammissione del ZZZ come socio alla data 1° settembre 2015, delibera di accettazione dell’ammissione del ZZZ come socio prenotatario in data 8 settembre 2015, delibera di esclusione del socio *** in data, delibera di accettazione della richiesta del ZZZ di assegnazione dell’unità in precedenza assegnata al socio escluso in data 21 settembre 2015, atto d’assegnazione al ZZZ in data 23 settembre 2015, in fotocopia, docc.nn.3 ss. al fascicolo della cooperativa), quanto la dichiarazione sottoscritta il 1° settembre 2015 da ZZZ di “conoscere ed approvare lo statuto, i regolamenti nonché i rapporti sociali ed economici” (in fotocopia, doc.n.3 al fascicolo del ZZZ), tra cui vi è da comprendere i significativi contenuti del verbale assembleare del 3 marzo 2012 (in fotocopia, doc.n.2 al fascicolo dell’attrice), fanno emergere gravi e concordanti elementi per ritenere certo che la cooperativa, privandosi -con atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del debito– del proprio cespite immobiliare, avesse consapevolezza che in tal modo pregiudicava le preesistenti ragioni creditorie dell’attrice (pur da accertare in altra sede) e più che probabile che l’assegnatario, che a tale frenetico susseguirsi di eventi partecipava, ne fosse in qualche modo a conoscenza, come del resto ricavabile anche dalla sua stessa qualità di socio di cooperativa e dall’ammessa sua conoscenza del coevo contenzioso con l’impresa appaltatrice (cfr. la diffida al pagamento della somma di Euro 321.799,20 ricevuta dalla cooperativa YYY già il 3 settembre 2015, in fotocopia, doc.n.13 al fascicolo dell’attrice).
In tale complessivo sfavorevole quadro indiziario non appare decisivo in senso contrario l’argomento della contestuale accensione di un mutuo da parte dell’assegnatario, non potendosi escludere da parte sua la consapevole assunzione del relativo rischio.
La domanda va pertanto accolta nei termini di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell’importanza delle questioni trattate e dell’attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, accoglie la domanda proposta dalla società XXX s.r.l., dichiara inefficace nei confronti di detta società XXX s.r.l. l’atto d’assegnazione in proprietà esclusiva al socio ZZZ, da parte della società cooperativa edilizia YYY, degli immobili meglio specificati e descritti nella scrittura privata autenticata dal notaio *** da ZZZ in data 23 settembre 2015, condanna i convenuti, in solido, a rimborsare all’attrice le spese processuali, che liquida in Euro 486,00 per spese vive ed Euro 8.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Catania il 18 luglio 2019
IL GIUDICE UNICO
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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