Repubblica Italiana
CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. ssa NOME COGNOME Consigliere Avv. NOME COGNOME Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1368_2024_- N._R.G._00000054_2022 DEL_14_11_2024 PUBBLICATA_IL_14_11_2024
nella causa nr 54/2022 promossa da: , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RHO al INDIRIZZO presso l’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per mandato agli atti di primo grado APPELLANTE Contro (già ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in SAVONA INDIRIZZO ¼ NOME COGNOME rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per mandato in atti APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l’Appellante:
“ Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Genova, rigettata ogni contraria domanda ed in totale riforma della sentenza impugnata, così decidere:
Nel merito, in completa riforma della sentenza impugnata, respingere l’opposizione e tutte le domande svolte dall’opponente siccome infondate, quindi confermare il decreto ingiuntivo n. 380/2019 del Tribunale di Savona.
In subordine, condannare al pagamento nei confronti di delle fatture sottese all’opposta ingiunzione, maggiorate degli interessi ex D.lgs. 231/02 dalla scadenza al saldo.
In ulteriore subordine, ridurre la pretesa restitutoria di ad euro 13.095,11= ed in ogni caso subordinare la restituzione di denaro da parte di alla restituzione di merce venduta per pari valore da parte di In ogni caso con vittoria di spese, per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi nella misura di cui al DM 55/2014 ai valori medi.
” Per l’Appellato:
“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria domanda disattesa:
IN VIA PREGIUDIZIALE e con ogni e più opportuna declaratoria:
A) Accertare e dichiarare l’inammissibilità ex art. 345 cpc delle domande formulate in via subordinata da in quanto nuove, per le ragioni dedotte in atti;
B) In ogni caso accertare e dichiarare l’inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.dell’impugnazione proposta da per le ragioni dedotte in atti;
NEL MERITO
In via principale e previa ogni più opportuna declaratoria del caso, a integrale conferma dell’impugnata sentenza:
– respingere l’appello proposto da siccome infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti.
– respingere tutte le domande avanzate nella presente sede nei confronti della comparente, per le ragioni esposte in atti.
In via subordinata nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento dell’inadempimento di accertati i vizi della fornitura, accogliere le conclusioni già formulate in via subordinata in primo grado, che si intendono qui ritrascritte.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.
” FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 533/2021 pubblicata il 22.06.2021, il Tribunale di SAVONA revocava il decreto ingiuntivo ottenuto da contro er il mancato pagamento della sub fornitura di merce (cosmetici per igiene personale e prodotti di bellezza) effettuata.
anch’essa esercente attività di produzione e commercializzazione di cosmetici, difatti, aveva eccepito la presenza di vizi della fornitura (le erano giunte segnalazioni di reazioni allergiche e arrossamenti cutanei, ed esami effettuati da laboratorio terzo, RAGIONE_SOCIALE, su taluni prodotti forniti dalla opposta avevano rilevato contaminazione batterica), e dunque l’inadempimento di controparte, rifiutando il pagamento dell’importo residuo di euro 82.865,28.
In virtù del titolo monitorio provvisoriamente esecutivo al netto di quanto spontaneamente versato nelle more (euro 20.000,00), in seguito alla notifica di atto di precetto, versava la somma complessiva di euro 67.055,21;
quindi, con atto di opposizione, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di alla restituzione di quanto versato in seguito ad ingiunzione, ovvero, in subordine, la “riduzione del prezzo di vendita dei prodotti siccome forniti da controparte , nella misura che emergerà in corso di causa ovvero in quella ritenuta di giustizia per le ragioni di cui in atti e comunque per un importo non inferiore ad euro 25.440,63 come quantificati ut sopra..
” (pag. 16 citazione in opposizione), nonché, in riconvenzionale, il risarcimento dei danni per spese bonifica materiali difettosi forniti, mancato guadagno da mancata vendita del prodotto difettoso, e danni all’immagine.
nel costituirsi nella opposizione, aveva contestato l’attendibilità delle analisi prodotte in giudizio, non effettuate in contraddittorio tra le parti ed in assenza di prova certa sia sulla circostanza che fossero state effettuate su prodotti che sulla circostanza che i campioni fossero stati correttamente conservati per i cinque mesi decorsi tra il momento della fornitura e quello del prelievo dei campioni.
Istruita la causa documentalmente e mediante l’escussione dei testimoni, il Giudice revocava il decreto ingiuntivo con queste motivazioni:
la fornitura era del tipo “full service” (vale a dire che si occupava dell’intero ciclo produttivo del prodotto, fornito pronto all’uso);
il prodotto, dopo il confezionamento – sempre ad opera della – , non aveva possibilità di essere stato contaminato altrove, dato che dopo la produzione era inviato ad un centro di logistica esterno (RAGIONE_SOCIALE) dove non vi era possibilità che avesse subito alterazioni da parte del destinatario finale.
Anche se in comparsa conclusionale aveva dedotto e dimostrato che il centro logistica di destinazione, per i prodotti asseritamente viziati, contrariamente a quando dichiarato dai testi escussi, non fosse , l’argomento, oltre che tardivamente dedotto, era irrilevante, in quanto altro non era che il confezionatore incaricato da di assemblare i prodotti (chiusi) destinati a confezioni in edizione limitata, nell’ambito della fornitura “full service” di cui era stata incaricata, tant’è che i documenti di trasporto risultavano emessi da. In ogni caso, pertanto, poteva al più aver preso il prodotto chiuso ed averlo inserito nelle confezioni, sicché la contaminazione non poteva che essere avvenuta in un momento antecedente, nella fase della produzione e del riempimento, interamente effettuate da era risultato dimostrato documentalmente (doc. 8a, 8d 8e), oltre che all’esito della prova testimoniale espletata (come quella resa da responsabile commerciale presso RAGIONE_SOCIALE) , l’inquinamento della merce da carica batterica, ed “in difetto di prova contraria e di controanalisi (mai effettuate dall’opposta nonostante l’acceso contenzioso) l’opposta non si è a suo tempo attivata per accertare la reale portata della contaminazione, venendo a causare la totale inutilizzabilità dei lotti”. Il credito opposto doveva dunque ritenersi non provato, ed il decreto ingiuntivo revocato.
La domanda riconvenzionale spiegata da sprovvista di prova, doveva invece essere rigettata.
2.Avverso la sentenza suddetta ha proposto appello concludendo come in epigrafe.
Si è costituita la società (già resistendo all’appello, e chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado.
All’udienza del 28.04.2022 tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 1.06.2023.
Rimessa in istruttoria all’udienza del 30.11.2023, per acquisire dalle parti informazioni utili a verificare la possibilità di una CTU sulla merce, ove ancora presente in magazzino e non alterata, preso atto della impossibilità di espletare CTU, questa Corte ha nuovamente rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 11.04.2024, poi anticipata a quella del 21.03.2024, in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all’art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.Con il primo motivo l’appellante ha dedotto “Violazione e falsa applicazione dell’art 112 del codice di rito, per esorbitanza della pronuncia rispetto alla domanda”.
aveva chiesto in via principale dichiararsi la non debenza di euro 38.947,86 (prezzo di prodotti ritenuti difettosi, quanto ad euro 25.440,63 quale prezzo dei prodotti certamente difettosi, ed i restanti euro 13.507,23 quale prezzo dei prodotti probabilmente difettosi);
in subordine, la non debenza di euro 25.440,63, quale prezzo dei soli prodotti sicuramente difettosi;
in via riconvenzionale il risarcimento dei danni per operazioni di bonifica, da mancato guadagno ed all’immagine.
Il Giudice aveva rigettato la domanda riconvenzionale spiegata da sostenendo che i danni non fossero stati provati, sicchè le domande di quest’ultima si erano ridotte a quella principale di riduzione del prezzo di euro 38.947,86 o, in subordine, della minor somma di euro 25.440,63.
Il Giudice tuttavia aveva revocato l’intero decreto ingiuntivo, che recava la somma complessiva di euro 82. 865,86 (ridotta in precetto ad euro 62.865,28, per effetto dei pagamenti eseguiti nelle more da , andando in tal modo ultra petitum.
Il primo motivo è infondato.
Nelle conclusioni rassegnate nella spiegata opposizione, COGNOMERAGIONE_SOCIALE espressamente chiedeva :
Piaccia all’On. Tribunale adito, ogni contraria domanda disattesa, così giudicare:
MERITO e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
A. accertare e dichiarare la presenza de vizi nelle forniture di cui alle fatture sub 13, come meglio dedotti in atti ed accertare e dichiarare conseguentemente l’inadempimento contrattuale di B. accertare e dichiarare infondato il decreto ingiuntivo N. 380/19 – RG. 1298/19,
emesso in via immediatamente esecutiva dal Tribunale di Savona in data 8 maggio 2019, con la conseguente revoca dello stesso, per le ragioni meglio esposte in atti;
C. accettare e dichiarare pertanto che nulla è dovuto dall’odierna opponente in favore dell’opposta per il titolo di cui al decreto ingiuntivo, o per qualsivoglia altro titolo, ragione o causa, in ragione dei vizi della fornitura – come sopra enunciati e come verranno accertati – e per l’effetto condannare alla restituzione di tutti gli importi percepiti a seguito della notifica del precetto, maggiorati degli interessi nelle more maturati;
IN INDIRIZZO. nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento dell’inadempimento di , accertati i vizi della fornitura, disporre comunque la riduzione del prezzo di vendita dei prodotti, siccome forniti da controparte, nella misura che emergerà in corso di causa ovvero in quella ritenuta di giustizia, per le ragioni di cui in atti e comunque per un importo non inferiore ad euro 25.440,63 come quantificati supra e, per l’effetto, condannare alla restituzione della predetta somma in favore de Nessuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è rilevabile nella sentenza gravata, atteso che il Giudice ha accolto la domanda principale e, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’opposta alla restituzione dell’importo precettato, con l’argomentazione che “in difetto di prova contraria e di controanalisi (mai effettuate dalla opposta nonostante ’acceso contenzioso) l’opposta non si è a suo tempo attivata per accertare la reale portata della contaminazione venendo così a causare la totale inutilizzabilità dei lotti”. Col secondo motivo l’appellante ha dedotto “Violazione e falsa applicazione dell’art 112 del codice di rito per l’omesso esame della eccezione di decadenza dalla garanzia in cui è incorsa L’art 1495 cpc impone all’acquirente di denunciare i vizi della cosa venduta entro 8 giorni dalla scoperta:
si tratta di un termine perentorio, e la denuncia deve avere un contenuto sufficientemente dettagliato, sì da consentire alla controparte le opportune verifiche.
Dagli atti di causa si evince che, nonostante dal 3 maggio 2019 L’ fosse nella disponibilità dei risultati delle analisi di laboratorio RAGIONE_SOCIALE, la stessa si fosse limitata ad un generico sms (che faceva riferimento solo a reazioni allergiche ed arrossamenti cutanei denunciati da clienti con riferimento a prodotti oggetto della sub fornitura) in data 8 maggio 2019, mentre la denuncia puntuale dei vizi corredata dei report di laboratorio risaliva alla data del 15.05.2019, sicchè doveva ritenersi tardiva.
La teste sentita all’udienza del 25 marzo 2021aveva riferito che i report delle analisi le fossero stati consegnati il 15.05.2019, data confermata anche dalla teste Su tale eccezione tuttavia il Giudice di prime cure non si era pronunciato.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Il doc. 9 produzione di parte attrice – non disconosciuto da controparte, che ne contesta solo l’idoneità a costituire denuncia del vizio della cosa venduta – è la riproduzione meccanica (screenshot) di una conversazione a mezzo messaggeria telefonica, intervenuta in data 8 maggio 2019, in cui l’opponente scrive “Buongiorno RUI per cortesia raccogli tutte le analisi micro sia dei bulk che dei prodotti finiti di tutti i prodotti che ci avete fornito.
Stanno arrivando segnalazioni di reazioni allergiche, arrossamenti cutanei e dobbiamo essere certi di cosa sia uscito” e l’amministratore di risponde “Buongiorno, fermo restando che le nostre forniture sono esenti da vizi, saremmo curiosi di esaminare queste presunte.
Purtroppo oggi pomeriggio non posso venire da voi, potrò il 15 maggio mercoledì prossimo”.
Con riferimento alla denuncia di vizi della cosa venduta con ordinanza del 22 novembre 2022 n. 34290 la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che “..
E’ noto.. per un verso, che in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente l’onere della prova di aver denunciato (con qualunque mezzo idoneo e, quindi, anche mediante comunicazione telefonica (SS UU n. 328 del 1991;
Cass 5142 del 2003) i vizi nel termine di decadenza previsto dall’art 1495 c.c., pari ad otto giorni dalla scoperta del vizio occulto (Cass n. 13695 del 2007; Cass n. 844 del 1997; Cass 11046 del 2016 , in motiv) e, per altro verso, che tale termine decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa (Cass n. 28454 del 2020, in motv.; Cass. 11046 del 2016)..
Chiarito che la scelta del mezzo – nello specifico, messaggeria telefonica – non inficia la prova della tempestività e/o idoneità della denuncia, è evidente dalla disamina del contenuto della risposta data dall’amministratore di che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, al destinatario è stato ben chiaro che il contenuto del messaggio rappresentasse una contestazione sulla qualità della merce venduta, tant’è che nella risposta l’amministratore ha tenuto a precisare che “le nostre forniture sono esenti da difetti” e fa riferimento alla opportunità di “esaminare queste presunte contestazioni” . Peraltro, i testi escussi sul capitolo 30 (“Vero è che non appena in possesso dei risultati ufficiali trasmessi dal laboratorio L’ provvedeva a contestare telefonicamente la circostanza hanno confermato la circostanza.
Con il terzo motivo l’appellante deduce “Violazione dell’art 115 cpc:
mancanza di prova della difettosità dei prodotti venduti da Considerato che la prova testimoniale non può vertere su apprezzamenti o giudizi ma solo su fatti obiettivi, e che in tema di garanzia della cosa venduta grava sul che agisca per la riduzione del prezzo l’onere di provare l’esistenza di vizi della cosa venduta, nel caso in ispecie doveva ritenersi che detta prova non fosse stata raggiunta.
In assenza di richiesta di CTU da parte dell’acquirente, il Tribunale aveva deciso sulla scorta di apprezzamenti tecnici dei testimoni escussi e sulla scorta di analisi condotte da laboratorio privato contestate da e da cui non si evince la difettosità dei prodotti.
Le testimonianze vertevano tutte su contenuti valutativi, mentre le analisi effettuate privatamente da attraverso il laboratorio RAGIONE_SOCIALE erano state contestate da e dovevano al più considerarsi elaborati di parte, del tutto inidonei a costituire prova, in quanto formati fuori dal giudizio e senza contraddittorio tra le parti.
Sussisteva poi una discordanza tra i numeri di lotto indicati nei report della RAGIONE_SOCIALE analizzati ed i numeri di lotto dei prodotti consegnati;
non vi era prova che i campioni di prodotto consegnati al laboratorio corrispondessero ai prodotti forniti da non era stata provata da la corretta conservazione dei prodotti che, ove non ben conservati, negli oltre 5 mesi intercorsi dalla consegna all’esecuzione delle analisi potevano essersi deteriorati.
Illogica era pertanto l’affermazione del Giudice secondo cui “in difetto di prova contraria e di controanalisi (mai effettuate dalla opposta nonostante l’acceso contenzioso) l’opposta non si era suo tempo attivata per accertare la reale portata della contaminazione venendo a causare la totale inutilizzabilità dei lotti”:
spetta difatti esclusivamente al compratore dimostrare la sussistenza di vizi della cosa venduta.
C’era poi la contraddizione rilevata in comparsa conclusionale da aveva indicato i lotti difettosi, ed affermato che gli stessi non potessero essere stati contaminati successivamente alla fuoriuscita dallo stabilimento della opposta perché trasportati direttamente nei magazzini della ditta di logistica RAGIONE_SOCIALE presso cui erano stati prelevati i campioni analizzati dal laboratorio RAGIONE_SOCIALE.
In realtà, come rilevato in comparsa conclusionale, confrontando il numero identificativo dei prodotti contaminati con i documenti di trasporto si evince che il luogo di destinazione era *** – dove furono effettuati i prelievi dei campioni, secondo quanto dedotto da e confermato dai testimoni escussi , bensì A fronte di tale rilievo il Giudice di primo grado aveva contraddittoriamente risposto che le argomentazioni fossero tardive perché dedotte per la prima volta in comparsa conclusionale e non tenessero conto delle questioni oggetto di causa e di istruzione in relazione alle specifiche deduzioni, ma in realtà è proprio in comparsa conclusionale che le parti esaminano ed argomentano tutte le risultanze istruttorie e documentali evidenziando contraddizioni e mancanze utili al giudicante per la decisione. Anche il passaggio della sentenza in cui il Giudice aveva ritenuto che la società fosse un terzista di risultava esser una mera congettura sprovvista di prova:
se così fosse stato, sui DDt ci sarebbe stata come destinataria presso mentre invece era indicata , sicchè i prodotti erano usciti dalla diponibilità di né vi era prova che si occupasse del confezionamento dei prodotti cd “Limited edition”, limitandosi dunque a prendere il prodotto chiuso e ad inserirlo nelle confezioni speciali.
La domanda avrebbe dunque dovuto essere rigettata per carenza di prova.
Anche tale motivo è infondato.
Costituisce consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass SS UU n. 11748/2019) quello secondo cui in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art 1490 c.c. il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 cod civile è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi.
Nel caso in ispecie, l’opponente ha assolto a tale onere probatorio, sia mediante la produzione dei report (doc 8 e sub allegati) redatti dal Laboratorio RAGIONE_SOCIALE – terzo rispetto all’opponente – che mediante l’escussione dei testi le cui deposizioni il Giudice di prime cure ha ampiamente citato a stralcio in sentenza.
La eventuale richiesta di CTU – che non rappresenta un mezzo istruttorio – non sarebbe stata difatti vincolante per il Giudice, che nel caso in ispecie non ha Con Con Conritenuto neppure di doverla disporre d’ufficio.
Quanto alle prove testimoniali, non è condivisibile l’assunto dell’odierno appellante secondo cui le deposizioni riportate a stralcio dal Giudicante su cui si è formato il convincimento giudiziale conterrebbero “espressioni valutative”:
quanto alla deposizione del teste (responsabile commerciale del laboratorio di analisi RAGIONE_SOCIALE), dal tenore del capitolo di prova su cui è stata resa (capitolo 29 della memoria secondo termine del 9 gennaio 2020 di “Vero che i risultati dei secondi test su 7 campioni commissionati in data 17 aprile 2019 e resi disponibili da RAGIONE_SOCIALE il 3 maggio 2019 evidenziavano una carica patogena nel prodotto a codice CODICE_FISCALE – bagnoschiuma olio di mandorle, nel prodotto… come da reports sub doc 8 a-f.. che mi si rammostrano?
è facile evincere che quando il teste parla di “interpretazione” del test si riferisce alla illustrazione del significato delle espressioni tecniche utilizzate nei report medesimi, vale a dire quali rapporti di prova fossero risultati “puliti” e quali “inquinati” .
In ogni caso il teste si è ampiamente soffermato in altri passaggi della deposizione sulle modalità di esecuzione dei test e sull’illustrazione degli esiti degli stessi, confermando che “la verifica ha riguardato la carica batterica totale, comprensiva quindi di quella patogena, nonché muffe e lieviti”.
La teste escussa all’udienza del 10 settembre 2020 sul medesimo capo 29) rispondeva “..
quel che posso dire è che nei report del laboratori, alla voce VALORI, se risultano valori <10 il campione non è inquinato, se il valore è superiore vuol dire che c’è presenza di carica microbiologica ovvero muffe ovvero lieviti ovvero batteri;
quanto ai documenti da 8a ad 8g di parte opponente che mi si rammostrano posso dire che in alcuni – es. 8b – i valori <10 quindi il campione non è inquinato mentre in altri – es. 8a – i valori sono superiori e tali secondi campioni si considerano inquinati;
aggiungo che per la ricerca di patogeni occorre un esame specifico ulteriore;
comunque la presenza di carica microbiologica non esclude la presenza di carica patogena..
” Deve pertanto ritenersi che la parte compratrice abbia assolto all’onere di provare la dei vizi della cosa denunciati.
Condivisibilmente inoltre il Giudice di prime cure ha dichiarato la tardività dei rilievi in fatto svolti per la prima volta in comparsa conclusionale, atteso che sulla ricostruzione fattuale e sui documenti prodotti parte opposta avrebbe dovuto prendere posizione fin dalla comparsa di costituzione o al più nella memoria primo termine ex art 183 comma 6 cpc, neppure depositata.
In ogni caso, la tipologia di fornitura “full service” in virtù della quale forniva un prodotto “pronto all’uso” occupandosi dell’intero ciclo produttivo del cosmetico commercializzato, escludeva che la contaminazione contestata potesse essersi verificata in fase di mero stoccaggio della merce.
Con il quarto motivo l’appellante ha dedotto “inammissibilità dell’azione di garanzia sui prodotti sottesi alla fattura 119/a”.
La fattura indicata non era oggetto di ingiunzione, sicchè le forniture relative a tale fattura dovevano considerarsi estranee alla causa, e non oggetto della azione in garanzia, tanto più che la difettosità di quei prodotti era stata contestata da l’accertamento pertanto della difettosità dei prodotti attinenti tale fattura doveva ritenersi inammissibile.
Sul punto tuttavia la sentenza non si era pronunciata.
Anche il quarto motivo è infondato.
Costituisce difatti principio consolidato quello secondo cui l’opponente, nella propria posizione sostanziale di convenuto, possa, in via generale, proporre domande riconvenzionali, così ampliando l’oggetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del DM147/2022, con riferimento al valore della causa (scaglione fino ad euro 260.000,00 ) ed ai valori medi riferiti a tutte e quattro le fasi di giudizio, e dunque:
fase di studio della controversia:
euro 2.977,00 fase introduttiva:
euro 1.911,00 fase istruttoria euro 4.326,00 fase decisoria euro 5.103,00 un totale di euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Si dà atto ai fini dell’applicazione dell’art 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2012 n. 115, che l’appello è stato integralmente rigettato.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
– Rigetta l’appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore avverso la sentenza del Tribunale di SAVONA n.533/2021 pubblicata il 22.06.2021, che per l’effetto conferma.
– Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di già in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del grado che liquida in euro 14.317,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge – Si dà atto che ai fini della applicazione dell’art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2012 n. 115 l’appello è stato integralmente rigettato.
– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 25 ottobre 2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente Avv. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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